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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2276/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13365/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55732500001657 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21395/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di PUBLISERVIZI S.R.L., l' avviso di pagamento n. 55732500001657, notificato a mezzo del servizio postale in data 31/05/2025 in relazione alla TARI, annualità non specificate per complessive €. 756,85.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) difetto si legittimazione attiva - nullità degli atti impugnati stante l'assoluta carenza di potere dell'organo emittente – assenza di titolo;
2) illegittimità dell'atto redatto in assenza di contraddittorio – mancata redazione e consegna del p.v.c.; 3) illegittimità dell'atto - difetto di motivazione – carenza di elementi essenziali omessa indicazione responsabile del procedimento amministrativo e notificatorio – difetto di legittimazione passiva;
4) avviso di pagamento carente di firma e del nominativo del funzionario responsabile d'imposta; 5) omessa allegazione e notifica degli atti presupposti.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « Voglia, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, con effetto immediato delL' avviso di pagamento impugnato e delle relative sanzioni, oltre al dovuto risarcimento del danno, in epigrafe indicato nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale, e previa fissazione della pubblica udienza di discussione, dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei medesimi provvedimenti impugnati ed innanzi specificati, in quanto, per i motivi innanzi rassegnati, è inesistente la pretesa impositiva sottostante e previo accertamento dell'insussistenza del debito indicato nella comunicazione impugnata, dichiarare la responsabilità per danni della
PUBLISERVIZI SRL, concessionario del Comune di Pompei e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma che l'On.le Giudicante riterrà di Giustizia, oltre alle competenze e spese di lite che saranno indicate con separata nota».
Si è costituita PUBLISERVIZI, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e, in ogni caso, di accogliere tutte le richieste formulate con il presente atto perché il ricorso è irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi..».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
L'ente impositore ha dimostrato la propria legittimazione attiva, nonché la regolare notifica degli atti presupposti a quello di cui è causa;
la mancata tempestiva impugnazione degli stessi ne ha determinato la inoppugnabilità. I successivi atti, di cui parimenti la resistente ha dimostrato la regolare notifica, hanno determinato l'interruzione della prescrizione che pertanto, alla data di impugnazione dell'atto di cui è causa, non erano nuovamente decorsi. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13365/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55732500001657 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21395/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di PUBLISERVIZI S.R.L., l' avviso di pagamento n. 55732500001657, notificato a mezzo del servizio postale in data 31/05/2025 in relazione alla TARI, annualità non specificate per complessive €. 756,85.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) difetto si legittimazione attiva - nullità degli atti impugnati stante l'assoluta carenza di potere dell'organo emittente – assenza di titolo;
2) illegittimità dell'atto redatto in assenza di contraddittorio – mancata redazione e consegna del p.v.c.; 3) illegittimità dell'atto - difetto di motivazione – carenza di elementi essenziali omessa indicazione responsabile del procedimento amministrativo e notificatorio – difetto di legittimazione passiva;
4) avviso di pagamento carente di firma e del nominativo del funzionario responsabile d'imposta; 5) omessa allegazione e notifica degli atti presupposti.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « Voglia, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, con effetto immediato delL' avviso di pagamento impugnato e delle relative sanzioni, oltre al dovuto risarcimento del danno, in epigrafe indicato nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale, e previa fissazione della pubblica udienza di discussione, dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei medesimi provvedimenti impugnati ed innanzi specificati, in quanto, per i motivi innanzi rassegnati, è inesistente la pretesa impositiva sottostante e previo accertamento dell'insussistenza del debito indicato nella comunicazione impugnata, dichiarare la responsabilità per danni della
PUBLISERVIZI SRL, concessionario del Comune di Pompei e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma che l'On.le Giudicante riterrà di Giustizia, oltre alle competenze e spese di lite che saranno indicate con separata nota».
Si è costituita PUBLISERVIZI, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e, in ogni caso, di accogliere tutte le richieste formulate con il presente atto perché il ricorso è irricevibile, inammissibile e in ogni caso infondato. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi..».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
L'ente impositore ha dimostrato la propria legittimazione attiva, nonché la regolare notifica degli atti presupposti a quello di cui è causa;
la mancata tempestiva impugnazione degli stessi ne ha determinato la inoppugnabilità. I successivi atti, di cui parimenti la resistente ha dimostrato la regolare notifica, hanno determinato l'interruzione della prescrizione che pertanto, alla data di impugnazione dell'atto di cui è causa, non erano nuovamente decorsi. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti.