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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4938/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400039662000 TASSA AUTO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21701/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso in esame ha impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo indicato in epigrafe, a lei notificato il 15.01.2025, con il quale l'A.D.E.R. per conto della Regione Campania ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 844,73, relativa a 3 cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento della tassa auto per gli anni 2009, 2010 e 2011 asseritamente notificate il 13.07.2015, il 02.05.2015 ed il 27.02.2015.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti tributari nonché la mancata indicazione sull'atto della data di consegna del ruolo ovvero la sua tardività ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 602/73.
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso depositando la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle esattoriali nonché di una intimazione notificata alla ricorrente in data 22.02.2024.
La Regione Campania alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato è rimasta contumace. All'udienza del 18.07.2025 l'istanza di sospensione dell'atto impugnato è stata rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La documentazione prodotta dall'ente di riscossione ha consentito di verificare non solo la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato ma anche quella di una successiva intimazione di pagamento in data 22.02.2024, che non risulta essere stata impugnata, che rende infondata anche l'eccezione di prescrizione triennale vigente in materia nonché quelle relative a presunta tardività della consegna del ruolo.
A fronte di tale documentazione nessuna contestazione è stata proposta dalla parte ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADER che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MA NICOLA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4938/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400039662000 TASSA AUTO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21701/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso in esame ha impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo indicato in epigrafe, a lei notificato il 15.01.2025, con il quale l'A.D.E.R. per conto della Regione Campania ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 844,73, relativa a 3 cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento della tassa auto per gli anni 2009, 2010 e 2011 asseritamente notificate il 13.07.2015, il 02.05.2015 ed il 27.02.2015.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti tributari nonché la mancata indicazione sull'atto della data di consegna del ruolo ovvero la sua tardività ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 602/73.
Tanto premesso ha chiesto annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso depositando la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle esattoriali nonché di una intimazione notificata alla ricorrente in data 22.02.2024.
La Regione Campania alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato è rimasta contumace. All'udienza del 18.07.2025 l'istanza di sospensione dell'atto impugnato è stata rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La documentazione prodotta dall'ente di riscossione ha consentito di verificare non solo la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato ma anche quella di una successiva intimazione di pagamento in data 22.02.2024, che non risulta essere stata impugnata, che rende infondata anche l'eccezione di prescrizione triennale vigente in materia nonché quelle relative a presunta tardività della consegna del ruolo.
A fronte di tale documentazione nessuna contestazione è stata proposta dalla parte ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ADER che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori.