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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2248/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], e residente a [...]Parte_1
Canavese (TO) in via Bertalazone n. 9, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Foggia, Via Camporeale n. 5, presso lo Studio dall'Avv. Lucia Frazzano, che lo rappresenta e difende per delega in atti
nei confronti del resistente
, nato a [...] l'[...] e residente San Maurizio Canavese Controparte_1
(TO) in via Bertalazone n. 9, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._2
Catania, Via Alberto Mario 32, presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Pirrone, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 6
Conclusioni congiunte
“
1. La responsabilità genitoriale sulla minore sarà condivisa tra i due genitori con Per_1
collocazione della minore presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore relative
all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva del , sarà assegnata con tutti gli arredi Controparte_1
ivi presenti, alla sig.ra che la abiterà unitamente alla minore . Parte_1 Per_1
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che lo riterrà Controparte_1
opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e le esigenze della minore.
In caso di disaccordo, il sig. prenderà con sé la minore a week end alternati dalle ore CP_1 Per_1
19:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica e nel giorno del lunedì dall'uscita di scuola fino al
martedì mattina quando accompagnerà la bambina presso l'Istituto scolastico frequentato. Nel
periodo estivo, ferma l'ordinaria alternanza dei week end, il sig. potrà tenere con sé CP_1 Per_1
per due settimane anche non consecutive in uno dei tre mesi estivi, da concordare con la sig.ra
entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, la minore Parte_1
trascorrerà ad anni alterni con un genitore i giorni dal 23 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre ore
16:00 e con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio ore 21:00; ad anni alterni
trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro
genitore. La piccola trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore Per_1
che festeggia. Nel giorno del compleanno della bambina, ad anni alterni festeggerà a pranzo Per_1
con un genitore e a cena con l'altro genitore. In caso di ricorrenze familiari (matrimoni, comunioni,
battesimi, ecc), la bambina presenzierà con il genitore interessato dall'evento.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento della minore obbligandosi a versare alla CP_1 Per_1
sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 250,00 Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 2 di 6
5. Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Ivrea fornito alle parti, saranno a
carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno. Il si impegna sin da ora a versare, nella CP_1
misura del 50% - eventuali spese relative a servizio di mensa o a mezzi di trasporto (abbonamenti,
ecc) per la minore a prescindere dalla loro individuazione quali spese ordinarie. Per_1
6. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra , in favore della quale il sig. Parte_1
rinuncia al proprio 50%. CP_1
7. L'autovettura Nissan Qashqai Tg DR022ZN di proprietà di ma in uso a Controparte_1
, sarà a questa ceduta con passaggio di proprietà a carico della . Il sig. Parte_1 Parte_1
, dal canto suo, si farà carico del pagamento di tutti i bolli arretrati nonché di quello del CP_1
2025.
8. La sig.ra si impegna a far formattare – con rilascio di apposita dichiarazione del Parte_1
tecnico – il tablet di proprietà del sig. ma in uso alla . CP_1 Parte_1
9. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minore ”. Persona_2
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 21.8.2024, la Sig.ra premesso di avere Parte_1
generato prole ( , nata a [...], il [...]), chiedeva la regolamentazione dei Per_1
rapporti con l'altro genitore, inizialmente instando per l'affidamento Controparte_1
condiviso di , per la regolamentazione delle visite padre-figlia, nonché per la Per_1
quantificazione del contributo di mantenimento da disporre a carico del padre, che indicava nell'importo di € 700,00.
Il 12.5.2025 si costituiva in giudizio il Sig. , dando atto del raggiungimento Controparte_1
dell'accordo tra le parti.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della pagina 3 di 6 prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali);
Le spese di giudizio, in virtù dell'intervenuto accordo, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del
P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. dispone che la responsabilità genitoriale sulla minore sia condivisa tra i due Per_1
genitori con collocazione della minore presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2. dispone che la casa familiare, di proprietà esclusiva del , sia assegnata Controparte_1
con tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra che la abiterà unitamente alla Parte_1
minore ; Per_1
3. dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé la minore tutte le volte Controparte_1
che lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e le esigenze della minore. In caso di disaccordo, il sig. prenderà con sé la minore CP_1
a week end alternati dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica e nel Per_1
giorno del lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina quando accompagnerà la bambina presso l'Istituto scolastico frequentato. Nel periodo estivo, ferma l'ordinaria alternanza dei week end, il sig. potrà tenere con sé per due settimane CP_1 Per_1
anche non consecutive in uno dei tre mesi estivi, da concordare con la sig.ra Parte_1
entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà
ad anni alterni con un genitore i giorni dal 23 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre ore 16:00
pagina 4 di 6 e con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 16:00 al 6 gennaio ore 21:00; ad anni alterni trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. La piccola trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun Per_1
genitore con il genitore che festeggia. Nel giorno del compleanno della bambina, ad anni alterni festeggerà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore. In caso di Per_1
ricorrenze familiari (matrimoni, comunioni, battesimi, ecc), la bambina presenzierà con il genitore interessato dall'evento;
4. dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della minore CP_1 Per_1
obbligandosi a versare alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_1
bonifico bancario, la somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5. dispone che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Ivrea fornito alle parti, siano a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno. Le parti hanno concordato e dichiarato che il si impegna sin da ora a versare, nella misura del 50% - eventuali CP_1
spese relative a servizio di mensa o a mezzi di trasporto (abbonamenti, ecc) per la minore a prescindere dalla loro individuazione quali spese ordinarie;
Per_1
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig.ra , in favore della quale il sig. rinuncia al proprio Parte_1 CP_1
50%;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'autovettura Nissan Qashqai Tg
DR022ZN di proprietà di ma in uso a , sia a questa ceduta Controparte_1 Parte_1
con passaggio di proprietà a carico della . Il sig. , dal canto suo, si farà Parte_1 CP_1
carico del pagamento di tutti i bolli arretrati nonché di quello del 2025;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la sig.ra si impegni a Parte_1
far formattare – con rilascio di apposita dichiarazione del tecnico – il tablet di proprietà
del sig. ma in uso alla;
CP_1 Parte_1
9. dà atto che le parti hanno concordato dichiarato e che prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minore;
Persona_2
pagina 5 di 6 10. compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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