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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6196/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Sorrentino Vincenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2022, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 5627/2020 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi:
“- Cardiopatia ipertensiva;
- Segni clinici di vasculopatia cerebrale cronica;
- Artrosi polidistrettuale con obesità in esiti di pregressi interventi per ernia discale lombare;
- Insufficienza renale cronica;
- Ipoacusia bilaterale;
- Incontinenza urinaria;
[…] La ricorrente è da considerare invalida civile ultrasessantacinquenne, portatrice di difficoltà medio-gravi nello svolgimento dei compiti e delle funzioni della sua età, dalla data di presentazione della istanza amministrativa del 16.4.2019 (sedici aprile duemila diciannove) e di difficoltà gravi e persistenti dall'01.6.2021 (primo giugno duemila ventuno).
Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che:
“La periziata è a mio avviso in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, sia in ambiente domestico che extradomestico senza l'ausilio di altra persona”.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2022.
Nello specifico, nelle sue conclusioni l'ausiliario del giudice ha precisato che: “Certamente all'atto dell'esame da me effettuato alla visita per Dissenso effettuata in data 19.11.2024 si riscontrano diversi minus, configuratisi certamente a valle di importanti sindromi invalidanti e tali da rendere l'anziana paziente ID NON IN GRADO DI
PROVVEDERE IN AUTONOMIA AL PROPRIO FABBISOGNO QUOTIDIANO -
ELEMENTARE. Le sindromi invalidanti di cui sopra: trattasi certamente di patologie tutte di tipo cronico ed evolutivo ma le quali, tuttavia, possono avere, come di fatto in pratica hanno, modalità di aggravamento molto variabili nel tempo da caso a caso quanto ad espressione quantitativa.
[…] pur nel contesto di numerose sindromi invalidanti, il deficit più importante ed il quale viene ad avere, pertanto, il maggior peso valutativo, è la grave compromissione delle capacità motorie: in generale e con impossibilità a deambulare in autonomia in particolare. Tale grave compromissione, pur già tracciata sin dalla data di Domanda ammnistrativa, la troviamo non solo certificata ma anche adeguatamente descritta e
“quantizzata “ALLA CERTIFICAZIONE ASL NA.3 SUD - GERIATRIA - IN DATA
27.09.2022. deambulazione a piccoli passi e per brevi tratti … con ausilio di deambulatore
...obesità di grado severo ... ADL 2 / 6 - IADL 0 / 8. L 'anziana paziente, quasi novant'enne, è inoltre sia gravemente ipoacusica che portatrice di una cataratta bilaterale non operabile dal momento che le condizioni cliniche non lo consentono, è incontinente. ha un seppur non grave deficit cognitivo oltreché essere affetta da ulteriori severe patologie organiche invalidanti.
Tutto ciò considerato IN CONCLUSIONE SI RICONOSCE LA IG CC
NT ID NON IN GRADO DI ESPLETARE IN AUTONOMIA GLI
ATTI QUOTIDIANI - ELEMENTARI DELLA VITA - ABBISOGNEVOLE DI
ASSISTENZA CONTINUA A DECORRERE DA APRILE 2022.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente dovuto alla progressione delle patologie riscontrate, accertato in sede di operazioni peritali svoltesi in data 19.11.2024 e confermato dalla documentazione allegata agli atti, ha riconosciuto i presupposti per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2022.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento da aprile 2022.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato patologico comunque accertato, le spese di lite dell'atp sono compensate tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese del presente giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza dell e si liquidano come in dispositivo. CP_1 Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce parte istante invalida con necessità di assistenza continua a decorrere da aprile 2022;
2) Compensa tra le parti le spese di lite dell'atp;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione CP_1
liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
4) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 15.4.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma