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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 528/2024 promosso da
C.F. , con il patrocino degli Avv.ti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA VA e MA NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia in Viale
Della Libertà 23a
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocino dell'Avv. PERA IVAN ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Fara n. 39
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) La casa familiare – sita in Bornasco – già di proprietà del sig. rimane nella sua CP_1 piena disponibilità, Si dà atto che la signora ha lasciato la casa familiare in data 24/8/2024 Pt_1 asportando dalla stessa i beni di sua proprietà per trasferirsi a Siziano in un immobile a lei concesso in locazione.
La figlia , attualmente, è residente presso la madre ed è iscritta sullo stato di famiglia della Per_1 stessa.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno appieno la Per_1 responsabilità e i doveri genitoriali;
ad eccezione degli incombenti di ordinaria amministrazione che svolgeranno disgiuntamente nei periodi in cui ciascuno di loro avrà con sé la minore. I genitori, nell'autonomia gestionale prevista dall'affido condiviso, organizzeranno nel modo più opportuno la giornata della bambina. Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti saranno Per_1 condivise dai genitori che si impegnano, fin d'ora, a scambiarsi informazioni e ad interagire sull'educazione nonché sull'istruzione (concordando asili, indirizzi scolastici e scelte formative);
3) Il collocamento di presso entrambi i genitori dovrà avvenire secondo il seguente schema, Per_1 salvo diversi accordi:
1a settimana: lunedi (mamma), martedì (mamma), mercoledì (papà), giovedì (papà), venerdì
(mamma), sabato (mamma), domenica(mamma);
2a settimana: Lunedì (papà), martedì (papà) mercoledi(mamma) giovedì (mamma), venerdì (papa'), sabato (papà), domenica (papà);
3a settimana: lunedi (mamma), martedì(mamma), mercoledì(papà), giovedì(papà), venerdì
(mamma), sabato (mamma), domenica (mamma);
4a settimana: Lunedì (papà), martedì (papà) mercoledi(mamma) giovedì (mamma), venerdì (papà), sabato (papà), domenica (papà);
Nell'accudimento di i nonni saranno di supporto, ma non sostituiranno le figure genitoriali Per_1 che integreranno;
I genitori stabiliranno di comune accordo – comunque tenendo in debito conto le necessità di Per_1 ed il principio dell'alternanza – i giorni consecutivi che la bimba trascorrerà con ciascuno di essi durante i periodi infrannuali di vacanza scolastica (es. ponti;
carnevale o altro). In caso di ponti il genitore che starà con avrà facoltà, previo avviso all'altro, di tenere la bimba per tutto il Per_1 week end nel caso trascorra fuori sede il periodo di vacanza con la minore. Tale richiesta dovrà avvenire, con congruo anticipo, nel rispetto del principio di collaborazione tra i genitori e sarà auspicabile la massima disponibilità dell'altro genitore, sempre nel prioritario interesse della minore. Nel periodo estivo trascorrerà con entrambi i genitori due settimane non consecutive nei Per_1 mesi di luglio e agosto che diventeranno consecutive al compimento del 5 anno di età; i genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno per i periodi estivi di pertinenza;
Durante le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno per stare con di anno in anno, per il Per_1 periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre alternativamente l'uno o l'altro genitore staranno con il giorno del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre Per_1 salvo diverso accordo tra i coniugi. Per l'anno 2025 trascorrerà con la madre il periodo dal Per_1
23 al 30 Dicembre e con il padre quello successivo. trascorrerà anche le vacanze pasquali Per_1 di anno in anno in via alternata con il papà o con la mamma fatta salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori.
- I genitori si obbligano, reciprocamente e anticipatamente, a comunicarsi il luogo e le strutture dove trascorreranno con la figlia le ferie, le vacanze di Natale, eventuali spostamenti nei week end e i ponti di pertinenza;
- In caso di malattia, con febbre al di sopra dei 38° la bambina rimarrà con il genitore con cui si trova e verrà accudita dallo stesso. In caso di febbre al di sotto dei 38° e/o indisposizione (che sconsiglia la frequentazione scolastica) la bambina passerà al genitore competente per quel giorno.
Al di là di questa generale previsione, i genitori potranno sempre assumere accordi diversi in particolare per andare incontro ad eventuali necessità ed esigenze lavorative di uno di loro e sempre ragionando in base al prevalente interesse della minore.
4) In ragione del collocamento paritario della bimba e dei redditi delle parti alla data di deposito delle presenti conclusioni ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento di . Per_1
Qualora la situazione economica di uno o di entrambi i genitori dovesse mutare, gli stessi valuteranno se vi saranno i presupposti per stabilire a carico dell'uno o dell'altra un contributo al mantenimento della bimba da corrispondere all'altro genitore. Alla data di sottoscrizione della presente nota di precisazione delle conclusioni il Sig. cesserà di corrispondere alla Sig.ra CP_1 il contributo al mantenimento in essere. Pt_1
5) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
6) Il sig. si obbliga a trasferire/cedere alla signora n. 15 giorni di congedo parentale di CP_1 Pt_1 quelli residui da lui fruibili e cedibili come da normativa in vigore. Sarà cura della signora attivarsi per il perfezionamento di tale cessione. Il Sig. si impegna, qualora richiesto, a prestare la CP_1 propria collaborazione per comunicare tale trasferimento presso gli Enti competenti. La Sig.ra si impegna ad usufruire dei predetti giorni di congedo parentale trasferiti dal Sig. per Pt_1 CP_1 far fronte in via esclusiva a necessità della bimba che richiederanno la sua presenza (p.es. malattia;
inserimento scolastico o altro). 7) La signora ed il signor suddivideranno in ragione del 50% le spese extra- Pt_1 CP_1 mantenimento secondo quanto previsto dal protocollo vigente del Tribunale di Pavia cui le stesse fanno integrale riferimento e da intendersi integralmente riportato nel presente atto.
Tutte le spese dovranno essere documentate, perché siano rimborsate.
Il genitore che anticiperà le spese verrà rifuso dall'altro genitore entro 20 giorni del mese successivo sempre come da protocollo.
8) I genitori autorizzano reciprocamente l'espatrio proprio e del minore.
9) Spese legali compensate. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, nelle more del procedimento, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore , nata il 13 Per_1 settembre 2022.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 528/2024 promosso da
C.F. , con il patrocino degli Avv.ti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA VA e MA NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia in Viale
Della Libertà 23a
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocino dell'Avv. PERA IVAN ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Fara n. 39
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) La casa familiare – sita in Bornasco – già di proprietà del sig. rimane nella sua CP_1 piena disponibilità, Si dà atto che la signora ha lasciato la casa familiare in data 24/8/2024 Pt_1 asportando dalla stessa i beni di sua proprietà per trasferirsi a Siziano in un immobile a lei concesso in locazione.
La figlia , attualmente, è residente presso la madre ed è iscritta sullo stato di famiglia della Per_1 stessa.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori che ne condivideranno appieno la Per_1 responsabilità e i doveri genitoriali;
ad eccezione degli incombenti di ordinaria amministrazione che svolgeranno disgiuntamente nei periodi in cui ciascuno di loro avrà con sé la minore. I genitori, nell'autonomia gestionale prevista dall'affido condiviso, organizzeranno nel modo più opportuno la giornata della bambina. Tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti saranno Per_1 condivise dai genitori che si impegnano, fin d'ora, a scambiarsi informazioni e ad interagire sull'educazione nonché sull'istruzione (concordando asili, indirizzi scolastici e scelte formative);
3) Il collocamento di presso entrambi i genitori dovrà avvenire secondo il seguente schema, Per_1 salvo diversi accordi:
1a settimana: lunedi (mamma), martedì (mamma), mercoledì (papà), giovedì (papà), venerdì
(mamma), sabato (mamma), domenica(mamma);
2a settimana: Lunedì (papà), martedì (papà) mercoledi(mamma) giovedì (mamma), venerdì (papa'), sabato (papà), domenica (papà);
3a settimana: lunedi (mamma), martedì(mamma), mercoledì(papà), giovedì(papà), venerdì
(mamma), sabato (mamma), domenica (mamma);
4a settimana: Lunedì (papà), martedì (papà) mercoledi(mamma) giovedì (mamma), venerdì (papà), sabato (papà), domenica (papà);
Nell'accudimento di i nonni saranno di supporto, ma non sostituiranno le figure genitoriali Per_1 che integreranno;
I genitori stabiliranno di comune accordo – comunque tenendo in debito conto le necessità di Per_1 ed il principio dell'alternanza – i giorni consecutivi che la bimba trascorrerà con ciascuno di essi durante i periodi infrannuali di vacanza scolastica (es. ponti;
carnevale o altro). In caso di ponti il genitore che starà con avrà facoltà, previo avviso all'altro, di tenere la bimba per tutto il Per_1 week end nel caso trascorra fuori sede il periodo di vacanza con la minore. Tale richiesta dovrà avvenire, con congruo anticipo, nel rispetto del principio di collaborazione tra i genitori e sarà auspicabile la massima disponibilità dell'altro genitore, sempre nel prioritario interesse della minore. Nel periodo estivo trascorrerà con entrambi i genitori due settimane non consecutive nei Per_1 mesi di luglio e agosto che diventeranno consecutive al compimento del 5 anno di età; i genitori si accorderanno entro il 30 aprile di ogni anno per i periodi estivi di pertinenza;
Durante le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno per stare con di anno in anno, per il Per_1 periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre alternativamente l'uno o l'altro genitore staranno con il giorno del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre Per_1 salvo diverso accordo tra i coniugi. Per l'anno 2025 trascorrerà con la madre il periodo dal Per_1
23 al 30 Dicembre e con il padre quello successivo. trascorrerà anche le vacanze pasquali Per_1 di anno in anno in via alternata con il papà o con la mamma fatta salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori.
- I genitori si obbligano, reciprocamente e anticipatamente, a comunicarsi il luogo e le strutture dove trascorreranno con la figlia le ferie, le vacanze di Natale, eventuali spostamenti nei week end e i ponti di pertinenza;
- In caso di malattia, con febbre al di sopra dei 38° la bambina rimarrà con il genitore con cui si trova e verrà accudita dallo stesso. In caso di febbre al di sotto dei 38° e/o indisposizione (che sconsiglia la frequentazione scolastica) la bambina passerà al genitore competente per quel giorno.
Al di là di questa generale previsione, i genitori potranno sempre assumere accordi diversi in particolare per andare incontro ad eventuali necessità ed esigenze lavorative di uno di loro e sempre ragionando in base al prevalente interesse della minore.
4) In ragione del collocamento paritario della bimba e dei redditi delle parti alla data di deposito delle presenti conclusioni ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento di . Per_1
Qualora la situazione economica di uno o di entrambi i genitori dovesse mutare, gli stessi valuteranno se vi saranno i presupposti per stabilire a carico dell'uno o dell'altra un contributo al mantenimento della bimba da corrispondere all'altro genitore. Alla data di sottoscrizione della presente nota di precisazione delle conclusioni il Sig. cesserà di corrispondere alla Sig.ra CP_1 il contributo al mantenimento in essere. Pt_1
5) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
6) Il sig. si obbliga a trasferire/cedere alla signora n. 15 giorni di congedo parentale di CP_1 Pt_1 quelli residui da lui fruibili e cedibili come da normativa in vigore. Sarà cura della signora attivarsi per il perfezionamento di tale cessione. Il Sig. si impegna, qualora richiesto, a prestare la CP_1 propria collaborazione per comunicare tale trasferimento presso gli Enti competenti. La Sig.ra si impegna ad usufruire dei predetti giorni di congedo parentale trasferiti dal Sig. per Pt_1 CP_1 far fronte in via esclusiva a necessità della bimba che richiederanno la sua presenza (p.es. malattia;
inserimento scolastico o altro). 7) La signora ed il signor suddivideranno in ragione del 50% le spese extra- Pt_1 CP_1 mantenimento secondo quanto previsto dal protocollo vigente del Tribunale di Pavia cui le stesse fanno integrale riferimento e da intendersi integralmente riportato nel presente atto.
Tutte le spese dovranno essere documentate, perché siano rimborsate.
Il genitore che anticiperà le spese verrà rifuso dall'altro genitore entro 20 giorni del mese successivo sempre come da protocollo.
8) I genitori autorizzano reciprocamente l'espatrio proprio e del minore.
9) Spese legali compensate. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, nelle more del procedimento, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore , nata il 13 Per_1 settembre 2022.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi