Art. 17.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della, presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti previsti in organico, computando per intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 10 per cento nel primo anno;
non piu' del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della, presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti previsti in organico, computando per intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 10 per cento nel primo anno;
non piu' del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.