Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 16/02/2026, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02982/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13204 del 2025, proposto da Annamaria Giannola, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Giannola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 08157/ 2025 REG.PROV.COLL. , nel procedimento n. R.g. 11604/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in data 28.04.2025 ed in pari data notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratta da Reginde;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente espone che con la sentenza n. 8157/2025, pronunciata con riferimento al ricorso R.G. n. 11604/2024, proposta dalla Sig.ra OS LI, sua assistita, questo T.A.R. ha accertato l'illegittimità del silenzio inadempimento, formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione Scolastica resistente di esitare entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D. Lgs. 9 Novembre 2007, n. 206, l'istanza n.19859 del 13/07/2022 per il riconoscimento del titolo per l’insegnamento del sostegno per ADSS conseguito in Romania. Espone, inoltre, parte ricorrente che l’Amministrazione resistente veniva condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario, attuale ricorrente.
Espone, altresì, la parte che:
- che la predetta Sentenza è stata regolarmente notificata, in formula esecutiva, in data 28.04.2025, giusta PEC di CONSEGNA agli atti;
- che la predetta Sentenza è divenuta cosa giudicata a far data dal 28/10/2025, giusta certificato di non proposto appello rilasciato dal Tar Lazio, da cui si evince che alla predetta data non risulta essere stato proposto alcun gravame avverso la Sentenza in oggetto;
- nonostante siano trascorsi ben oltre 120 giorni dalla data della notificazione della citata sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ottemperato all’ordine del Giudice.
Pertanto, parte ricorrente conclude il ricorso, formulando le seguenti domande:
1. dichiarare l’obbligo per la resistente di conformarsi al giudicato nascente dalla precitata Sentenza di questo T.A.R.;
2. conseguentemente fissare un termine per provvedere, in esecuzione del suindicato giudicato, al pagamento della somma di € 750,00 oltre agli accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato e spese per la registrazione della sentenza;
3. per il caso di perdurante inottemperanza della P.A. resistente, nominare sin d’ora un Commissario ad acta affinché provveda, in sostituzione e a spese dell’Amministrazioni inerte, alla suddetta esecuzione;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore distrattario Avv.Annamaria Giannola, oltre oneri accessori come per legge, comprensivi del rimborso forfettario delle spese al 15%, ai sensi dell’art. 2 D. 10 marzo 2014 n. 55.
Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).
In particolare, in tema di spese di lite nel processo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22303 del 2 agosto 2025, ha, di recente, chiarito che: “se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s’instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo”.
Nel merito occorre rilevare che, come detto, in relazione alla sentenza, notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 28.04.2025, l’Amministrazione non ha proposto appello, per cui la sentenza è passata in giudicato in data 28/10/2025 (cfr. certificazione 28.10.2025 allegata in ricorso).
E’, pure, scaduto il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento in favore di parte ricorrente.
Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla predetta sentenza, provvedendo al pagamento, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese giudiziali ed accessori con la citata decisione di cui si chiede l’esecuzione a favore di parte ricorrente, difensore della parte destinataria della sentenza TAR Lazio sez. IV bis n. n. 8157/2025.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di sessanta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.
P.Q.M.
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina sin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | NA IA |
IL SEGRETARIO