Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 8367/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8367/23 R.G.
P R O M O S S A D A
EC IZ, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Martino, dall'avv. Anna Silvana Lamacchia e dall'avv. Irene Pappalettera parte ricorrente C O N T R O
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Gabba e dall'avv. Anna Maria Bocci parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE:
1) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la spa POsai Assicurazioni è intercorso ed è ancora in essere un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 22 luglio 2016, o dalla diversa data che verrà accertata in causa, con diritto del ricorrente stesso ad essere inquadrato nell'area professionale B - Posizione Organizzativa 1, 4° livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione (ANIA), o di quello diverso che sarà stabilito in causa, e con diritto a godere del corrispondente trattamento economico e normativo nonché di quello previsto dagli eventuali contratti integrativi aziendali, con riserva di agire in separato giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate
2) condannare la società convenuta al pagamento di diritti e onorari oltre iva ECPA rimborso forfettario 15% ed eventuali contributo unificato
1
CONCLUSIONI per parte CONVENUTA:
Respinta ogni contraria istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione;
[…] Dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso del sig. IZ CO e tutte le domande del ricorrente, assolvendo dalle stesse la società conchiudente. Con il favore delle spese e degli onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario nella misura del 15%.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato in data 30 novembre 2023, parte ricorrente chiede che sia accertato che tra le parti è in corso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 22 luglio 2016, con inquadramento riconducibile all'Area professionale B, posizione organizzativa 1, 4° livello retributivo del CCNL Imprese di Assicurazione (ANIA); a fondamento della propria azione espone che:
- è stato assunto il 29 marzo 2016 dalla Ikran Services srl e, dal 22 luglio 2016, è stato stabilmente collocato nella sede torinese di POsai;
- il 19 settembre 2019 la Ikran Services ha risolto il rapporto di lavoro e il ricorrente è stato assunto dalla BD spa, senza soluzione di continuità e con il medesimo trattamento contrattuale ed economico;
- sin dall'inizio della prestazione lavorativa a favore della società convenuta il ricorrente ha osservato il medesimo orario di lavoro dei dipendenti POsai, gli è stato indicato un responsabile interno (Leonardo IO) che gli è stata assegnata l'attività da svolgere, gli sono state impartite istruzioni, gli è stato indicata la postazione di lavoro, nonché forniti gli strumenti di lavoro quali telefono, pc, software, utenza dedicata;
- il ricorrente partecipa alle riunioni concernenti l'organizzazione del lavoro e svolge un ruolo centrale nella gestione e nella risoluzione delle problematiche legate agli apparati informatici del gruppo POsai, è stabilmente inserito nel gruppo di lavoro che si occupa della gestione dei sistemi informatici, gruppo che è diretto dal sig. IO al quale il ricorrente risponde direttamente;
- ferie e permessi sono autorizzati direttamente dalla convenuta e solo in seguito comunicate al datore di lavoro formale;
- il datore di lavoro formale si occupa esclusivamente della gestione amministrativa del rapporto e del pagamento della retribuzione.
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Costituendosi in giudizio la POSai s.p.a. chiede il rigetto del ricorso esponendo che l'attività del ricorrente si svolge nell'ambito di un contratto di appalto intercorrente tra la convenuta e la BD spa, tuttavia, POSai è totalmente estranea alla assegnazione delle mansioni e alla gestione del rapporto di lavoro del ricorrente che è appunto dipendente di BF spa. Nel corso del giudizio è stata esperita l'istruttoria testimoniale e sono stati acquisiti i verbali istruttori di cause promosse da colleghi del ricorrente nei confronti dell'odierna convenuta1. La causa è stata discussa all'udienza del 4 febbraio 2025 e decisa come da dispositivo. II
In via preliminare è opportuno rilevare che i giudizi promossi da due colleghi dell'odierno ricorrente, dei quali sono stati acquisiti i verbali istruttori, sono stati definiti da questo Tribunale con decisioni che hanno integralmente accolto le domande proposte dai lavoratori2.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che:
1. … il mio lavoro consiste nel dare consulenza hardware e software agli utenti;
gli utenti cioè i dipendenti PO ci aprono delle richieste di assistenza, sia come hardware sia come software, tramite un portale su una pagina aziendale … il settore IT è composto da numerosi gruppi: il mio gruppo che si chiama “assistenza piattaforme tecnologiche, sede di Torino” (gruppo di secondo livello), è l'unico cui partecipo io, è composto da cinque persone, 4 siamo nella stessa stanza un altro per ragioni di spazio è in un'altra stanza;
noi cinque facciamo tutti lo stesso tipo di attività, siamo totalmente fungibili;
sopra di noi c'è il sig. IO che è il nostro coordinatore che gestisce tutta l'attività … Noi 5 siamo 4 dipendenti della BD e il quinto, Di AM AT, invece è un dipendete di PO, come anche il IO … Se io ho un problema per cui devo essere assente un giorno dal lavoro sento il mio referente, IO, se lui mi dà l'ok io mando una mail a LU RB, che è il mio referente in BD, e lui in genere mi scrive l'ok, per me ciò che rileva è il consenso di IO … Con RB negli ultimi anni si organizzavano delle SAL (Stato Avanzamento Lavori), cioè delle riunioni on line tra le varie sedi cui partecipavano solo i dipendenti di BD, al massimo le riunioni erano due volte al mese, talvolta non si facevano. L'oggetto della riunione era una sorta di interpello del RB sulla situazione delle varie sedi per informarsi e verificare la nostra attività nelle varie sedi;
solitamente si faceva al venerdì pomeriggio e durava una mezz'oretta; in tutto partecipavano al massimo venti persone se erano presenti tutte le sedi … Se per qualche tipo di intervento siamo in difficoltà a risolverlo ne parliamo con IO (interr. libero ricorrente, ud. 11 settembre 2024);
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2. Sono dipendente di PO dal 1997, io sono responsabile dell'assistenza informatica per la sede di Torino e per altre sedi sul territorio nazionale. Il ricorrente è un tecnico informatico che è con noi dal 2016, io lavoro con lui dal 2016 … Il settore di cui sono responsabile a Torino ha circa 8/9 collaboratoti/dipendenti, il ricorrente è uno di loro. Di loro circa 6/7 sono consulenti, cioè non dipendenti PO, ma di BD, quindi solo due, cioè io e Di AM, siano dipendenti di PO. Gli 8/9 collaboratori fanno parte tutti dello stesso team. Tra il Di AM e gli altri collaboratori non ci sono diverse competenze tranne che per alcune attività che possono svolgere solo i dipendenti PO, ad es la reperibilità fuori dall'ordinario orario di lavoro è prevista solo per i dipendenti PO, così come l'assistenza per i colleghi che lavorano da casa in telelavoro è a carico solo dei dipendenti PO … Conosco il sig. RB è il nostro service manager di BD, cioè è il mio riferimento in BD per quando noi abbiamo bisogno di personale aggiuntivo per attività straordinarie, ad es. quando facciamo cambi di hardware. Più o meno io sento il RB una volta al mese al telefono, raramente per problemi disciplinari, anzi forse è successo una volta sola … In caso di malattia il collaboratore in genere mi avvisa in via di cortesia con un messaggio WhatsApp o mettendomi in conoscenza nella mail che inviano al RB;
per le ferie ci organizziamo con dei turni, io cerco sempre di dire ai collaboratori di organizzarsi tra di loro in modo da garantire la copertura, il problema si pone solo a natale, capodanno e agosto e qualche ponte;
siamo noi al nostro interno che ci siamo sempre autorganizzati … So che il RB incontra i dipendenti BD, sono incontri via Teams che in genere si tengono il venerdì pomeriggio quando in genere noi dipendenti di PO non lavoriamo. Non so con precisione quale sia l'oggetto delle riunioni, magari parlano delle ferie o di eventuale inserimento di personale (teste Leonardo IO, ud. 11 settembre 2024);
3. In BD ero il manager che doveva garantire il servizio verso i committenti, io mi occupavo solo dell'appalto con PO a livello nazionale. Tra BD e PO ci sono vari contratti di assistenza informatica, quello che riguarda il ricorrente era quello di outsourcing, in cui si richiedono figure professionali per fare assistenza alle postazioni di lavoro dei dipendenti PO. Questo contratto coinvolge 26 nostri collaboratori, il ricorrente è uno di questi. Il ricorrente fa parte del gruppo di assistenza del secondo livello informatico per tutti gli utenti delle sedi di Torino;
questo gruppo è composto da 6 collaboratori che sono nostri dipendenti, di cui due sono di società interinali che comunque fanno riferimento a BD. Questo gruppo di lavoro fisicamente lavora presso la sede del cliente PO;
questo gruppo di lavoro riceve dei ticket tramite l'applicativo di PO il ticket è preso in carico direttamente dal collaboratore, io il ticket non lo vedo. Oppure il gruppo di lavoro svolge dei progetti, ad es. l'aggiornamento massivo di un software o la sostituzione di hardware. Il progetto è affidato direttamente al gruppo di lavoro. Con il gruppo di lavoro io fino a luglio facevo riunioni periodiche via teams, una o due volte al mese. Le riunioni si svolgevano il venerdì pomeriggio con una durata media di un'oretta; le riunioni coinvolgevano tutti i collaboratori che nelle varie sedi si occupavano dell'assistenza. Partecipavano solo i dipendenti di BD di PO non c'era nessuno. Il gruppo di lavoro del ricorrente è composto solo da dipendenti BD che occupano la stessa stanza, in una stanza adiacente ci sono IO e Di AM che sono dipendenti PO che sono i responsabili, per PO Sai, del gruppo di lavoro, sono loro che rispondono del lavoro svolto dal gruppo con i dirigenti di PO;
di fatto IO e Di
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AM giudicano l'operato dei nostri dipendenti e lo condividono con me che sono il responsabile del servizio … Il gruppo in questione è collaudato, lavorano insieme da anni, sul tema ferie io ho sempre dato come indicazione che la necessità era la copertura del servizio e quindi io autorizzavo le loro richieste sapendo che c'era la copertura del servizio, infatti non sono mai stati segnalati problemi, formalmente sono io che devo approvare sul portale la richiesta ferie (teste LU RB, ud 11 settembre 2024);
4. Sono dipendente di PO dal 21 febbraio 2001; mi occupo di assistenza informatica ai dipendenti della direzione. Il ricorrente lavora con me, entrambi ci occupiamo di assistenza informatica ai pc e agli smartphone dei dipendenti di PO. Noi riceviamo dei ticket di richiesta di assistenza tramite un programma “Service Now”, in base alle competenze e alle urgenze vengono smistate;
noi, cioè io e il ricorrente e il nostro gruppo di lavoro ci occupiamo dell'assistenza di secondo livello. Nel nostro gruppo di lavoro ci siamo io e il IO come dipendenti PO e sei consulenti dipendenti BD, tra cui il ricorrente. Quando il ricorrente è arrivato nel 2016 eravamo tutti nello stesso ufficio;
da due anni io sono stato spostato in un'altra stanza lì vicino. Il IO che è il nostro responsabile è in un'altra stanza;
tra me e gli altri collaboratori non c'è un rapporto gerarchico, l'attività che arriva tramite ticket quindi ce la dividiamo in base alla disponibilità e in parte in base alle nostre competenze, ad es. io mi occupo più di smartphone. Noi sei facciamo tutti la stessa attività; l'orario è diverso perché io ho la flessibilità sia in entrata che in uscita, che i dipendenti di BD non hanno. Io ho la reperibilità nel senso che una settimana al mese sono reperibile dopo l'orario di lavoro, dalle 19,30 alle 8,00 del mattino successivo;
è una reperibilità on line, cioè prevede l'assistenza da remoto;
questa reperibilità non è prevista per i dipendenti BD. I dipendenti PO con disabilità possono lavorare da remoto in tali casi facciamo l'assistenza in loco presso le loro abitazioni;
questa è un'attività che faccio io come dipendente PO, i dipendenti DF non la fanno. Con riferimento alle ferie l'ufficio deve sempre garantire una copertura, quindi, anche nei periodi di minor attività deve sempre esserci qualcuno o di PO o di BD. C'è un file condiviso tra tutta l'unità dove mettiamo le nostre richieste che poi vengono approvate dal responsabile che è IO anche per i dipendenti BD (teste AT Di AM, ud. 11 settembre 2024);
5. conclusa l'udienza istruttoria dell'11 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, con implicita rinuncia alla prosecuzione della prova testimoniale;
6. peraltro, i riscontri istruttori acquisiti nel presente giudizio, confermati da quelli assunti negli altri promossi dai colleghi del ricorrente nei confronti della medesima convenuta3 offrono elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda;
7. in modo particolare è risultato provato che: 7.1.) il ricorrente fa parte di un gruppo di lavoro a composizione eterogena, vale a dire composto da dipendenti sia di POsai sia di BD;
7.2.)
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all'interno di tale gruppo di lavoro tutti svolgono le stesse mansioni e sono totalmente fungibili;
7.3.) l'attività lavorativa è prestata in locali di POsai, con strumenti di lavoro di proprietà di POsai;
7.4.) vi è un unico responsabile del gruppo, Leonardo IO, che è un dipendente di POsai;
7.5.) il referente di BD non è presente sul luogo di lavoro, svolge un ruolo episodico di collegamento tra i dipendenti BF collocati nelle varie sedi, infatti, il suo compito si risolve in un incontro in video conferenza, una o due volte al mese, della durata di mezz'ora/un'ora, con tutti i dipendenti BD che nelle varie sedi si occupano di assistenza;
7.6.) con riferimento alle ferie/permessi il dato essenziale è collegato all'esigenza di garantire il servizio di assistenza ai dipendenti POsai, quindi sotto la supervisione di IO, solo successivamente subentra l'autorizzazione formale di BF;
8. alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria si ricava che la gestione sostanziale e l'effettiva organizzazione dell'attività, anche quotidiana, prestata dal ricorrente non fa in alcun modo capo all'appaltatrice BD in quanto gli addetti, che sono formalmente suoi dipendenti, prestano un'attività lavorativa che è coordinata, organizzata, controllata e diretta da personale dipendente di POsai, vale a dire della committente, mentre l'appaltatrice è rimasta totalmente defilata rispetto l'esercizio delle prerogative tipiche del datore di lavoro e si è limitata alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro;
9. una tale organizzazione del lavoro esorbita dal modello contrattuale configurato dall'art. 29 dlgs 276/03, infatti, con un indirizzo ormai consolidato, la giurisprudenza afferma che in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di
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lavoro 4; analogamente, è incontrastato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.5
10. nella vicenda in esame, che è pacificamente riconducibile agli appalti endoaziendali cd leggeri, cioè quelli che non richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, si è accertato che l'appaltatore non svolge alcun ruolo nell'organizzazione e nella gestione del lavoro dei propri dipendenti, vale a dire in quello che è l'elemento peculiare dell'appalto genuino, infatti, si afferma che negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti6;
11. sulla base delle ragioni ora svolte la vicenda in esame è riconducibile all'ipotesi dell'appalto non genuino in quanto non conforme al modello contrattuale configurato dall'art. 29, comma 1, dlgs 276/037 e, pertanto, in applicazione della previsione di cui al successivo comma 3bis8, il ricorrente ha
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diritto ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione;
12. non sono in alcun modo contestate, da parte della società convenuta, né la decorrenza del rapporto, né le mansioni svolte, né, conseguentemente, l'inquadramento contrattuale ai sensi del CCNL applicato.
III
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso si accerta che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 22 luglio 2016, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'Area Professionale B – posizione organizzativa 1, 4° livello, CCNL Imprese di Assicurazione (ANIA), con diritto a godere del corrispondente trattamento economico e normativo, nonché di quello previsto dai contratti integrativi aziendali applicati.
IV In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire:
- scaglione: valore indeterminabile, complessità bassa (€. 26.000,00-52.000,00;
- fasi processuali: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale;
- valore medio non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 22 luglio 2016, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nell'Area Professionale B – posizione organizzativa 1, 4° livello, CCNL Imprese di Assicurazione (ANIA), con diritto a godere del corrispondente trattamento economico e normativo, nonché di quello previsto dai contratti integrativi aziendali applicati;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di €. 9.257,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive
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occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Torino, 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. giudizi iscritti a RG nn. 8471/23, 8553/23, 8682/23. 2 Trib. Torino, sez. lav., sentenza n. 2919/24 dell'8 gennaio 2025, RG. 8471/23; sentenza n. 3360/24 del 3 febbraio 2025, RG. 8682/23. 3 RG 8471/23, 8553/23, 8682/23. 4 Cass. Sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18455, peraltro pronunciata in un giudizio nei confronti dell'odierna convenuta. 5 Cass. Sez. Lav., 19 gennaio 2017, n.7796, ove è a sua volta richiamata Cass. Sez. Lav., 25 marzo 2014, n.12357 la quale chiarisce quali siano compiti di gestione amministrativa del rapporto vale a dire … retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione, cioè esattamente quelli che nel caso in esame sono gli unici svolti da BD;
6 Cass. Sez. lav., 11 marzo 2020, n. 6948, 7 Secondo il quale Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa 8 Secondo il quale Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.