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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LE GI, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00367543 73 000 TASSA RIFIUTI 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5311/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00367543 73 000, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, della somma complessiva di € 417,88, per omesso versamento TARI anni 2009, 2010, 2011 e 2012, avente dichiaratamente a fondamento l'intimazione di pagamento n. 301988, indicata come notificata il 4 ottobre 2019, e assume la nullità della cartella e l'illegittimità della pretesa sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti, ivi compresa l'intimazione di pagamento n. 301988, e la maturazione della prescrizione.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure involgenti adempimenti riconducibili all'ente impositore;
sostiene la legittimità della procedura di notifica della cartella di pagamento;
chiede il rigetto del ricorso e, subordinatamente, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di giudizio per l'ipotesi di accoglimento del ricorso.
Si costituisce, altresì, ATO ME1 S.p.A., ente impositore, che segnala la notifica di atti precedenti la cartella di pagamento, sia di fatture che di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente deposita memoria illustrativa datata 29 maggio 2025, ove sostiene di non essere tenuto al pagamento delle somme intimate a titolo di “Raccolta rifiuti solidi urbani” per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012, stante l'avvenuto pagamento degli importi richiesti.
Il ricorrente deposita ulteriore memoria, datata 4 settembre 2025, ove ribadisce l'avvenuto pagamento delle somme richieste;
con riferimento all'intimazione di pagamento n. 301988 sostiene che la stessa non riporta nessun numero di raccomandata, oltre a far riferimento anche all'anno 2008; contesta, pertanto, la non corrispondenza del documento prodotto quale atto contenuto all'interno della busta di cui alla ricevuta di notifica prodotta da ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione che riporta la data del 4 ottobre 2019. Insiste per nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 si presta a ricevere parziale accoglimento, per come di seguito esposto.
Il ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento dei tributi richiesti con la cartella di pagamento, annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, per aver provveduto, prima della notifica della cartella impugnata, al relativo pagamento. E in effetti, la documentone allegata dal ricorrente fornisce la dimostrazione del pagamento delle seguenti somme:
· Quietanza 3 marzo 2009 di € 117,00 per “1° semestre 2008”;
· Quietanza 22 luglio 2009 di € 60,00 per “luglio-agosto-settembre 2008”;
· Quietanza 2 gennaio 2010 di € 83,00 per “1° quadrimestre 2009”;
· Quietanza 8 maggio 2010 di € 18,00 per “2° quadrimestre 2009”;
· Quietanza 8 maggio 2010 di € 79,00 per “2° quadrimestre 2009”;
· Quietanza 23 dicembre 2010 di € 146,00 per “saldo 2009”;
· Quietanza 16 agosto 2011 di € 89,00 per “prima rata 2010”;
· Quietanza 21 luglio 2011 di € 21,00 per “prima rata 2010”;
· Quietanza 16 maggio 2011 di € 89,00 per “seconda rata 2010”;
· Quietanza 22 luglio 2011 di € 21,00 per “seconda rata 2010”;
· Quietanza 5 novembre 2011 di € 88,00 per “terza rata 2010”;
· Quietanza 22 luglio 2011 di € 22,00 per “terza rata 2010”;
· Quietanza 5 aprile 2012 di € 87.00 per “1° rata 2011”;
· Quietanza 8 agosto 2012 di € 87,00 per “seconda rata 2011”;
· Quietanza 5 maggio 2012 di € 88,00 per “prima rata 2011”;
· Quietanza 17 settembre 2012 di € 68,00 per “seconda rata 2011”;
· Quietanza 9 agosto 2012 di € 18,00 per “primo semestre 2012”;
· Quietanza 9 agosto 2012 di € 35,00 per “primo semestre 2012”;
· Quietanza 12 dicembre 2012 € 67,00 per “secondo semestre 2012”;
· Quietanza 22 gennaio 2013 di € 66,00 per “secondo semestre 2012”;
· Quietanza 22 genanio 2013 di € 36,00 per “secondo semestre 2012”;
· Quietanza 16 settembre 2013 di € 79,00 per “rata unica 2012”.
· Quietanza di pagamento 6 febbraio 2017 di € 187,00 per “pagamento intimazione n. 027345/16, relativa a “primo semestre 2012”, “saldo 2010” e “saldo 2011”.
È da evidenze, peraltro, che la documentazione prodotta dal ricorrente non esaurisce la complessiva richiesta proveniente da ATO in quanto l'intuizione di pagamento n. 301988, notificata alla data del 4 ottobre 2019, risulta comprendere anche il “saldo 2009” richiesto con la e fattura n. 2010162285 del 4 ottobre 2010, dellì'mporto di € 31,00.
Discende che, in relazione alla suddetta fattura, per la quale, come detto, non risulta esservi quietanza di pagamento, il ricorso deve essere rigettato, permanendo l'obbligo di pagamento da parte del ricorrente.
Il ricorso, per contro, deve essere accolto con riferimento al tributo richiesto per gli altri anni 2010, 2011 e
2012.
In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto il ricorrente sostanzialmente vincitore, le parti resistenti sono tenute, in solido, al pagamento, liquidate nella nella misura riportata in dispositivo, con distrazione al costituito difensore che ne ha fatta richiesta nel ricorso introduttivo.
Osserva, al riguardo, il giudicante, disattendendo la relativa deduzione difensiva formulata sul punto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio trova fondamento nel rilievo per il quale le spese di lite, in base al principio della causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24678).
La Suprema Corte, in recente arresto, ha ribadire il principio di causalità evidenziando che < spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7716 del 9 marzo 2022; Sez. 2 sentenza n. 7817 del 12 febbraio 2024).
Va osservato che il ricorrente ha allegato l'istanza di gratuito patrocinio, ma non anche del relativo provvedimento di ammissione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00367543 73 000, così provvede:
dichiara dovuto il tributo e relativi accessori per saldo anno 2009; annulla, per il resto la cartella di pagamento impugnata;
condanna, in solido, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, al pagamento delle spese di giudizio, liquidata per compenso in € 180,00, con maggiorazione per rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA, e in € 30,00 per rimborso CUT, ove effettivamente assolto, da distrarre al costituito difensore Avv. Difensore_1.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice
US VA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LE GI, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00367543 73 000 TASSA RIFIUTI 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5311/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2024 00367543 73 000, emessa su iscrizione a ruolo di ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, della somma complessiva di € 417,88, per omesso versamento TARI anni 2009, 2010, 2011 e 2012, avente dichiaratamente a fondamento l'intimazione di pagamento n. 301988, indicata come notificata il 4 ottobre 2019, e assume la nullità della cartella e l'illegittimità della pretesa sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti, ivi compresa l'intimazione di pagamento n. 301988, e la maturazione della prescrizione.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in via preliminare, assume la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure involgenti adempimenti riconducibili all'ente impositore;
sostiene la legittimità della procedura di notifica della cartella di pagamento;
chiede il rigetto del ricorso e, subordinatamente, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di giudizio per l'ipotesi di accoglimento del ricorso.
Si costituisce, altresì, ATO ME1 S.p.A., ente impositore, che segnala la notifica di atti precedenti la cartella di pagamento, sia di fatture che di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente deposita memoria illustrativa datata 29 maggio 2025, ove sostiene di non essere tenuto al pagamento delle somme intimate a titolo di “Raccolta rifiuti solidi urbani” per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012, stante l'avvenuto pagamento degli importi richiesti.
Il ricorrente deposita ulteriore memoria, datata 4 settembre 2025, ove ribadisce l'avvenuto pagamento delle somme richieste;
con riferimento all'intimazione di pagamento n. 301988 sostiene che la stessa non riporta nessun numero di raccomandata, oltre a far riferimento anche all'anno 2008; contesta, pertanto, la non corrispondenza del documento prodotto quale atto contenuto all'interno della busta di cui alla ricevuta di notifica prodotta da ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione che riporta la data del 4 ottobre 2019. Insiste per nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza di trattazione del ricorso, la causa, come da separato verbale, è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 si presta a ricevere parziale accoglimento, per come di seguito esposto.
Il ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento dei tributi richiesti con la cartella di pagamento, annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, per aver provveduto, prima della notifica della cartella impugnata, al relativo pagamento. E in effetti, la documentone allegata dal ricorrente fornisce la dimostrazione del pagamento delle seguenti somme:
· Quietanza 3 marzo 2009 di € 117,00 per “1° semestre 2008”;
· Quietanza 22 luglio 2009 di € 60,00 per “luglio-agosto-settembre 2008”;
· Quietanza 2 gennaio 2010 di € 83,00 per “1° quadrimestre 2009”;
· Quietanza 8 maggio 2010 di € 18,00 per “2° quadrimestre 2009”;
· Quietanza 8 maggio 2010 di € 79,00 per “2° quadrimestre 2009”;
· Quietanza 23 dicembre 2010 di € 146,00 per “saldo 2009”;
· Quietanza 16 agosto 2011 di € 89,00 per “prima rata 2010”;
· Quietanza 21 luglio 2011 di € 21,00 per “prima rata 2010”;
· Quietanza 16 maggio 2011 di € 89,00 per “seconda rata 2010”;
· Quietanza 22 luglio 2011 di € 21,00 per “seconda rata 2010”;
· Quietanza 5 novembre 2011 di € 88,00 per “terza rata 2010”;
· Quietanza 22 luglio 2011 di € 22,00 per “terza rata 2010”;
· Quietanza 5 aprile 2012 di € 87.00 per “1° rata 2011”;
· Quietanza 8 agosto 2012 di € 87,00 per “seconda rata 2011”;
· Quietanza 5 maggio 2012 di € 88,00 per “prima rata 2011”;
· Quietanza 17 settembre 2012 di € 68,00 per “seconda rata 2011”;
· Quietanza 9 agosto 2012 di € 18,00 per “primo semestre 2012”;
· Quietanza 9 agosto 2012 di € 35,00 per “primo semestre 2012”;
· Quietanza 12 dicembre 2012 € 67,00 per “secondo semestre 2012”;
· Quietanza 22 gennaio 2013 di € 66,00 per “secondo semestre 2012”;
· Quietanza 22 genanio 2013 di € 36,00 per “secondo semestre 2012”;
· Quietanza 16 settembre 2013 di € 79,00 per “rata unica 2012”.
· Quietanza di pagamento 6 febbraio 2017 di € 187,00 per “pagamento intimazione n. 027345/16, relativa a “primo semestre 2012”, “saldo 2010” e “saldo 2011”.
È da evidenze, peraltro, che la documentazione prodotta dal ricorrente non esaurisce la complessiva richiesta proveniente da ATO in quanto l'intuizione di pagamento n. 301988, notificata alla data del 4 ottobre 2019, risulta comprendere anche il “saldo 2009” richiesto con la e fattura n. 2010162285 del 4 ottobre 2010, dellì'mporto di € 31,00.
Discende che, in relazione alla suddetta fattura, per la quale, come detto, non risulta esservi quietanza di pagamento, il ricorso deve essere rigettato, permanendo l'obbligo di pagamento da parte del ricorrente.
Il ricorso, per contro, deve essere accolto con riferimento al tributo richiesto per gli altri anni 2010, 2011 e
2012.
In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto il ricorrente sostanzialmente vincitore, le parti resistenti sono tenute, in solido, al pagamento, liquidate nella nella misura riportata in dispositivo, con distrazione al costituito difensore che ne ha fatta richiesta nel ricorso introduttivo.
Osserva, al riguardo, il giudicante, disattendendo la relativa deduzione difensiva formulata sul punto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio trova fondamento nel rilievo per il quale le spese di lite, in base al principio della causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24678).
La Suprema Corte, in recente arresto, ha ribadire il principio di causalità evidenziando che < spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7716 del 9 marzo 2022; Sez. 2 sentenza n. 7817 del 12 febbraio 2024).
Va osservato che il ricorrente ha allegato l'istanza di gratuito patrocinio, ma non anche del relativo provvedimento di ammissione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00367543 73 000, così provvede:
dichiara dovuto il tributo e relativi accessori per saldo anno 2009; annulla, per il resto la cartella di pagamento impugnata;
condanna, in solido, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ATO ME1 S.p.A. in liquidazione, al pagamento delle spese di giudizio, liquidata per compenso in € 180,00, con maggiorazione per rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA, e in € 30,00 per rimborso CUT, ove effettivamente assolto, da distrarre al costituito difensore Avv. Difensore_1.
Messina, 25 settembre 2025.
il giudice
US VA