Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto n. 24;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mentullo, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via IV Novembre n. 25;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 25.11.2016 (prot. n. -OMISSIS-) ed atti connessi, presupposti e/o conseguenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AL ES il 19 aprile 2023:
del verbale in data 18.11.2022 di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione dei lavori edilizi abusivi contenuta nell’ordinanza n.-OMISSIS-/6035 (recte: 6025) del 25.11.2016, redatto dal Comune di Latina, Comando Polizia Locale, UOC Polizia Giudiziaria ed Amministrativa, Nucleo Polizia Edilizia e P.G., e notificato il 01.02.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Vista la dichiarazione del 5 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa ES OR YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 28 febbraio 2017 e motivi aggiunti del 19 aprile 2023 il Sig. -OMISSIS- ha gravato rispettivamente l’ordinanza di demolizione di opere abusive i cui estremi sono riportati in epigrafe, emessa dal Comune di Latina, e il successivo di verbale di accertamento dell’inottemperanza alla relativa ingiunzione demolitoria;
- il prefato Comune si è costituito in giudizio al fine di resistere al gravame;
- il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono stati proposti anche nei confronti del Sig. SS AT, non costituitosi;
- con atto depositato in data 5 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, instando conseguentemente per la declaratoria di improcedibilità dello stesso, in ragione della prospettata possibilità di “ avanzare all’intimata amministrazione istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 ” (poi effettivamente presentata in data 18 marzo 2026 e versata in atti il successivo 23 marzo);
- in prossimità della data della discussione del ricorso il Comune ha prodotto in giudizio la nota municipale prot. n. 62611 del 13 aprile 2026, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della prefata SCIA;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 aprile 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente (che è stata tenuta ferma anche a seguito della produzione documentale da ultimo effettuata dal Comune), la quale osta alla delibazione del merito del gravame in ragione del carattere dispositivo del processo amministrativo, da cui deriva che la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa e obbligata presa d'atto da parte del giudice (si richiama sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso”: cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486);
- per l’effetto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- in considerazione dell’evoluzione procedimentale della vicenda, culminata nella presente pronuncia in rito, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti del resistente Comune, mentre nulla va disposto nei riguardi del Sig. -OMISSIS-, non costituitosi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate nei confronti del Comune di Latina. Nulla spese nei confronti di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
ES OR YR, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ES OR YR | LA AL |
IL SEGRETARIO