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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1528 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha reiterato quanto dedotto in ricorso allegando giurisprudenza a sostegno delle proprie argomentazioni ed insistendo nella richiesta di CTU;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato la memoria di costituzione;
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_2 CodiceFiscale_1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto “Ritenere e
Nu dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità cat
30028587con decorrenza giuridica dal 01/02/2014 nell'importo complessivo pari ad euro 837,00, oltre alle perequazioni annuali previste dalla normativa vigente, ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore all'importo già riconosciuto;
-
Condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro-tempore o chi di ragione alla riliquidazione della pensione di anzianità secondo le modalità di cui alla parte motiva del presente ricorso ed al superiore punto, nonché al pagamento degli importi differenziali arretrati a decorrere dal 01 giugno 2022, che risulteranno dalla predetta riliquidazione oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione al saldo, ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore all'importo già riconosciuto;
” con vittoria di spese.
Premetteva a detta domanda di aver “attività lavorativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici come segue: dal 01/01/1972 al 31/12/1992, pari complessivamente a 1.077 settimane, quale lavoratore dipendente agricolo iscritto al FLDP;
dal 01/01/1985 al 31/12/1992 per complessive 416 settimane, quale coltivatore diretto iscritto alla CD/CM; dal 01/01/1993 al
31/12/2011 per complessive 302 settimane, quale lavoratore dipendente agricolo iscritto al FLDP;
dal 01/01/1993 al 31/12/2011 per complessive 728 settimane, quale coltivatore diretto iscritto alla
CD/CM; dal 31/12/2011 alla data di pensionamento per complessive 109 settimane” ma che nel determinare la prestazione pensionistica, l' “ha commesso un grave errore nella CP_1
quantificazione della “quota B” a carico della gestione obbligatoria dipendenti” in quanto “, relativamente all'anno 1985, non ha considerato l'effettiva contribuzione versata quale lavoratore dipendente (62 giorni = 21 settimane) ma ha applicato l'elevazione figurativa delle settimane lavorate in 52 settimane, riducendo drasticamente la retribuzione media settimanale in violazione del disposto dell'art. 15, co. 4, L. n. 153/1969”.
Richiamata la normativa applicabile al caso di specie, evidenziato che il ricorso al Comitato provinciale pure proposto era stato rigettato e depositato un prospetto riepilogativo dei conteggi ritenuti corretti, il ricorrente incardinava il presente giudizio.
Si costituiva l' resistente il quale contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente CP_2
evidenziando di aver correttamente proceduto alla determinazione della pensione illustrando le ipotesi in cui non opera la elevazione contributiva di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.n. 153/1969 per poi precisare con memoria integrativa depositata il 14.7.2025, che nel caso in esame l' non CP_1
aveva comunque applicato detta norma bensì “la regola generale posta dall'art. 15 comma 1 l.
153/1969” precisando che “il fatto che la retribuzione media settimanale (RMS), per l'anno 1985, risulti particolarmente bassa, deriva dalla circostanza che in tale anno il ricorrente, per sua stessa deduzione, ha svolto poche giornate di lavoro dipendente”.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Il Tribunale ritiene di poter decidere la controversia senza svolgere attività istruttoria.
A seguito della riforma complessiva del sistema pensionistico e complementare introdotta dalla L. 5 agosto 1995, n. 335 (e, prima, degli interventi di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, di quelli della cd. “riforma del welfare” di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247 nonchè della più recente L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”) il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
Se, infatti, vi è un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo che lega l'importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall'iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all'anzianità contributiva utile a pensione. In tal caso l'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: - quota A, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni
(520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
- quota B, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
Se vi è un'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995, si applica il sistema contributivo.
In tal caso il calcolo della pensione è basato sull'importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti all'interessato” sotto forma di pensione, mediante l'utilizzo di un coefficiente detto di “trasformazione” legato all'età che ha il lavoratore alla data del pensionamento.
Se vi è un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 e contribuzione successiva a tale data si applica il sistema misto e cioè retributivo e contributivo.
In tal caso la pensione è composta da due parti: - la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato al 31 dicembre 1995 (quota A, corrispondente al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella “A” allegata alla L. 26 luglio 1965, n. 965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992 e quota B corrispondente al prodotto fra la retribuzione media pensionabile relativa agli anni maturati dall'1/1/93 al 31/12/95 ed il coefficiente risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92); - la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 (quota C).
Alle quote A e B si aggiunge, infine, la terza quota (quota C) introdotta per la generalità dei lavoratori dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/11, convertito in L. n. 214/11, a mente del quale “2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Con riferimento al caso di specie, in cui è pacifico che coesistano versamenti contributivi tanto nella gestione lavoratori dipendenti agricoli quanto in quella lavoratori coltivatori diretti, ritiene il ricorrente che l' nella liquidazione della pensione, “previdenza, relativamente all'anno 1985, CP_1
non ha considerato l'effettiva contribuzione versata quale lavoratore dipendente (62 giorni = 21 settimane) ma ha applicato l'elevazione figurativa delle settimane lavorate in 52 settimane, riducendo drasticamente la retribuzione media settimanale in violazione del disposto dell'art. 15, co. 4, L. n. 153/1969”.
L'assunto non è condivisibile.
La questione afferisce alla interpretazione della disposizione normativa che disciplina la fattispecie concreta e quindi dell'art 15 della L.n. 153/1969, secondo cui “1. Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
2. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 , secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
La questione per cui è causa concerne il calcolo della pensione per i lavoratori dipendenti dell'agricoltura, nei casi in cui in un medesimo periodo risultino versati contributi per lavoro agricolo dipendente e contributi per lavoro agricolo autonomo.
Più precisamente occorre verificare se la pensione per il lavoro agricolo dipendente debba essere calcolata con la "elevazione" di cui al terzo comma dell'art. 15, oppure detta elevazione debba essere negata, come dispone il comma quarto, in caso di compresenza, nello stesso periodo, di contribuzione di lavoro agricolo autonomo (la quale ha dato luogo a pensione nella gestione di appartenenza, ossia nella gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni).
Sul punto la suprema Corte di Cassazione con motivazione dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi ha statuito che “il quarto comma dell'art. 15 della legge
153/69, non ha inteso escludere la c.d. elevazione di cui al terzo comma della pensione dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per il fatto che - potendosi cumulare i due tipi di contributo - non vi era ragione per elevare i contributi da lavoro dipendente, posto che la settimana poteva essere completata con quelli da lavoro autonomo con conseguente incremento della pensione.
“Se detto cumulo non era consentito, la ratio del quarto comma dell'art 15 della legge
153/1969 va invece ricercata altrove e precisamente nella volontà di escludere la contribuzione figurativa relativa alla "elevazione" perché - secondo i principi generali - non si fa "mai" luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione, e nella specie coesistevano, nella medesima settimana, i contributi da lavoro agricolo autonomo, che hanno dato luogo ad una distinta prestazione pensionistica, ancorché gli stessi non valessero ad incrementare la pensione da lavoro dipendente”.
Ne deriva che “ove la settimana venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo agricolo (sulla frazionabilità a settimana della contribuzione annuale cfr. art 7 L.n. 233/90), sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non sia soggetta ad elevazione, e ciò ancorché i contributi del primo tipo non possano incrementare quelli del secondo tipo, ma per il fatto che, secondo i principi generali, la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" va esclusa ove il medesimo periodo (nella specie la settimana) sia comunque coperto da contribuzione” (cfr. Cass. 12218/04).
L'estensione della contribuzione figurativa di cui al su indicato comma 3, opera quindi nelle ipotesi in cui non risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione;
la norma in sostanza, in linea con la ratio della disciplina, di evidente favor per il bracciante agricolo che non abbia altri redditi ed altre forme di contribuzione, prevede un meccanismo di integrazione contributiva al fine di garantire un trattamento pensionistico minimo anche a quei lavoratori agricoli dipendenti che abbiano prestato la loro attività in modo precario e discontinuo.
Ne deriva che questo è il principio ispiratore del meccanismo di calcolo, non vi è alcuna ragione per operare interpretazioni restrittive atteso il doveroso rispetto del più generale principio secondo cui nel regime dell'assicurazione obbligatoria, nonostante la sua articolazione in diverse gestioni, ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse (cfr. Cass.
11193/2009; Cass 5481/2012), tenuto conto che principio cardine della normativa previdenziale è quello di tutelare il trattamento pensionistico teoricamente più elevato, in quanto rapportato alla retribuzione goduta e alla contribuzione versata dal lavoratore nel periodo di maggiore anzianità.
Intervenendo sul punto del resto, la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito che
“dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione
(obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che sarebbe infatti da considerare palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione” (cfr. Corte Cosst. Sent. 388/95 e 201/99).
E allora è diritto del pensionato che nel calcolo della pensione siano valorizzati i periodi più favorevoli, di contribuzione effettiva, con conseguente eliminazione, delle settimane eccedenti dalla quota meno favorevole.
Nel caso in esame, il ricorrente contesta l'operato dell' con riferimento al solo anno 1985 CP_1
per avere il resistente applicato a tale annualità -secondo la prospettazione sello stesso ricorrente-
l'elevazione contributiva di cui al comma 3 del citato art. 15 nonostante il divieto di cui al successivo comma 4; di contro l' eccepisce di non aver applicato tale elevazione essendosi CP_2
limitato nella determinazione dell'importo della pensione spettante al ricorrente applicando il principio generale di cui all'art 1 del suddetto art. 15.
Ebbene quelli previsti dal primo e dal terzo comma del ripetuto art 15 integrano due meccanismi autonomi e rispondenti a distinte finalità, dal momento che il criterio sancito al primo comma dell'art.15 l.n.153/69 presiede alla regola generale inerente alle modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di cui è nozione al precedente art. 14, ed opera indifferentemente, tanto per i contributi agricoli giornalieri obbligatori quanto per quelli figurativi, al solo scopo di realizzarne una distribuzione uniforme nel corso dell'annata agraria, a prescindere dai periodi di tempo in cui si concentri l'attività lavorativa che consente il maturare dei contributi stessi. Si tratta, insomma, di una disposizione legislativa che garantisce l'uniforme distribuzione nel tempo della contribuzione, ad onta del carattere necessariamente stagionale del lavoro e dell'estrema variabilità ed imprevedibilità delle condizioni di relativo svolgimento.
Sotto distinto profilo, il criterio sancito al terzo comma del citato art. 15 riproduce nella specifica materia l'istituto della contribuzione figurativa, a garanzia della copertura contributiva minima dell'intero anno agrario, in ragione dell'esigenza di tutelare i lavoratori del settore agricolo contro il rischio, pur sempre connesso alla variabilità ed incertezza delle condizioni di esercizio dell'attività agricola, di verificazione di quegli eventi che possono ridurre sensibilmente le occasioni di lavoro. Infine, il quarto comma della norma in esame si limita a ribadire il principio generale secondo cui non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione effettiva.
In conclusione, le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 garantiscono rispettivamente nell'anno agrario l'uniforme distribuzione della contribuzione e la copertura contributiva minima, in relazione a possibili eventi impeditivi della prestazione lavorativa, nel mentre il quarto comma sancisce il divieto di coesistenza di contribuzione effettiva e di contribuzione figurativa rispetto al medesimo periodo lavorativo.
Dal diverso ambito di operatività delle distinte disposizioni, e dall'autonoma ratio a ciascuna di esse sottesa, discende che l'applicazione dell'una non è condizionata dall'operatività dell'altra.
Nel caso di specie fermo restando che con riferimento all'annualità in contestazione non risulta alcuna contribuzione figurativa risultando come già evidenziato contributi tanto nella gestione lavoratori dipendenti agricoli quanto in quella lavoratori coltivatori diretti, il ricorrente nulla ha eccepito in ordine a quanto dedotto dal resistente limitandosi nelle note per l'udienza odierna a reiterate quanto indicato in ricorso senza specificamente contestare le argomentazioni in fatto ed in diritto svolte dell'Istituito (giungendo invero ad affermare “l' sostiene che il calcolo CP_1
della pensione del sig. è corretto perché l ha applicato l'elevazione figurativa a 52 Pt_2 CP_2
settimane per l'anno 1985 in conformità all'art. 15, comma 3, L. 153/1969 e alle circolari interne” mentre in realtà tanto nella memoria di costituzione quanto più chiaramente in quella integrativa, il resistente ha espressamente affermato di non avere applicato tale istituto).
CP_ In realtà l' fa presente, e documenta attraverso i propri scritti (cfr.
“ ” all. 3 alla memoria di costituzione), di non aver applicato al caso di Controparte_3
specie la regola dell'elevazione sancita al terzo comma dell'art.15 l.n.153/69, nondimeno di avere applicato la regola generale sancita al primo comma della normativa in esame, dunque di avere calcolato l'importo della pensione mediante applicazione del criterio della ripartizione uniforme dei contributi accreditati per ciascun anno agrario per il numero, pari a 52, delle settimane costituenti l'anno stesso. Si tratta, invero, del criterio basilare di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti in agricoltura, laddove la regola dell'“elevazione” ne costituisce una deroga in melius, destinata ad operare in casi particolari ed eventuali, ossia solo qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione;
ipotesi nella specie non verificatasi, dal momento che il ricorrente può vantare il possesso della concorrente, anzi prevalente, contribuzione maturata nella gestione dei Coltivatori Diretti, determinante la sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.
In considerazione pertanto della disciplina applicabile al caso di specie come più su indicata,
CP_ la liquidazione della pensione da parte dell' deve ritenersi corretta.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala con riferimento all'udienza del 23 luglio 2025
Marsala, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1528 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha reiterato quanto dedotto in ricorso allegando giurisprudenza a sostegno delle proprie argomentazioni ed insistendo nella richiesta di CTU;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato la memoria di costituzione;
Visti gli atti del fascicolo,
Ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_2 CodiceFiscale_1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto “Ritenere e
Nu dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità cat
30028587con decorrenza giuridica dal 01/02/2014 nell'importo complessivo pari ad euro 837,00, oltre alle perequazioni annuali previste dalla normativa vigente, ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore all'importo già riconosciuto;
-
Condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro-tempore o chi di ragione alla riliquidazione della pensione di anzianità secondo le modalità di cui alla parte motiva del presente ricorso ed al superiore punto, nonché al pagamento degli importi differenziali arretrati a decorrere dal 01 giugno 2022, che risulteranno dalla predetta riliquidazione oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione al saldo, ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso non inferiore all'importo già riconosciuto;
” con vittoria di spese.
Premetteva a detta domanda di aver “attività lavorativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici come segue: dal 01/01/1972 al 31/12/1992, pari complessivamente a 1.077 settimane, quale lavoratore dipendente agricolo iscritto al FLDP;
dal 01/01/1985 al 31/12/1992 per complessive 416 settimane, quale coltivatore diretto iscritto alla CD/CM; dal 01/01/1993 al
31/12/2011 per complessive 302 settimane, quale lavoratore dipendente agricolo iscritto al FLDP;
dal 01/01/1993 al 31/12/2011 per complessive 728 settimane, quale coltivatore diretto iscritto alla
CD/CM; dal 31/12/2011 alla data di pensionamento per complessive 109 settimane” ma che nel determinare la prestazione pensionistica, l' “ha commesso un grave errore nella CP_1
quantificazione della “quota B” a carico della gestione obbligatoria dipendenti” in quanto “, relativamente all'anno 1985, non ha considerato l'effettiva contribuzione versata quale lavoratore dipendente (62 giorni = 21 settimane) ma ha applicato l'elevazione figurativa delle settimane lavorate in 52 settimane, riducendo drasticamente la retribuzione media settimanale in violazione del disposto dell'art. 15, co. 4, L. n. 153/1969”.
Richiamata la normativa applicabile al caso di specie, evidenziato che il ricorso al Comitato provinciale pure proposto era stato rigettato e depositato un prospetto riepilogativo dei conteggi ritenuti corretti, il ricorrente incardinava il presente giudizio.
Si costituiva l' resistente il quale contestava quanto dedotto ed allegato dal ricorrente CP_2
evidenziando di aver correttamente proceduto alla determinazione della pensione illustrando le ipotesi in cui non opera la elevazione contributiva di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.n. 153/1969 per poi precisare con memoria integrativa depositata il 14.7.2025, che nel caso in esame l' non CP_1
aveva comunque applicato detta norma bensì “la regola generale posta dall'art. 15 comma 1 l.
153/1969” precisando che “il fatto che la retribuzione media settimanale (RMS), per l'anno 1985, risulti particolarmente bassa, deriva dalla circostanza che in tale anno il ricorrente, per sua stessa deduzione, ha svolto poche giornate di lavoro dipendente”.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Il Tribunale ritiene di poter decidere la controversia senza svolgere attività istruttoria.
A seguito della riforma complessiva del sistema pensionistico e complementare introdotta dalla L. 5 agosto 1995, n. 335 (e, prima, degli interventi di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, di quelli della cd. “riforma del welfare” di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247 nonchè della più recente L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”) il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
Se, infatti, vi è un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo che lega l'importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall'iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all'anzianità contributiva utile a pensione. In tal caso l'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: - quota A, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni
(520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi;
- quota B, determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
Se vi è un'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995, si applica il sistema contributivo.
In tal caso il calcolo della pensione è basato sull'importo dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa (montante contributivo) e “restituiti all'interessato” sotto forma di pensione, mediante l'utilizzo di un coefficiente detto di “trasformazione” legato all'età che ha il lavoratore alla data del pensionamento.
Se vi è un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 e contribuzione successiva a tale data si applica il sistema misto e cioè retributivo e contributivo.
In tal caso la pensione è composta da due parti: - la prima determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato al 31 dicembre 1995 (quota A, corrispondente al prodotto fra la retribuzione annua pensionabile alla cessazione e il coefficiente della tabella “A” allegata alla L. 26 luglio 1965, n. 965 relativo agli anni e mesi di anzianità al 31/12/1992 e quota B corrispondente al prodotto fra la retribuzione media pensionabile relativa agli anni maturati dall'1/1/93 al 31/12/95 ed il coefficiente risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31/12/92); - la seconda determinata con il sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 (quota C).
Alle quote A e B si aggiunge, infine, la terza quota (quota C) introdotta per la generalità dei lavoratori dall'art. 24, comma 2, del D.L. n. 201/11, convertito in L. n. 214/11, a mente del quale “2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Con riferimento al caso di specie, in cui è pacifico che coesistano versamenti contributivi tanto nella gestione lavoratori dipendenti agricoli quanto in quella lavoratori coltivatori diretti, ritiene il ricorrente che l' nella liquidazione della pensione, “previdenza, relativamente all'anno 1985, CP_1
non ha considerato l'effettiva contribuzione versata quale lavoratore dipendente (62 giorni = 21 settimane) ma ha applicato l'elevazione figurativa delle settimane lavorate in 52 settimane, riducendo drasticamente la retribuzione media settimanale in violazione del disposto dell'art. 15, co. 4, L. n. 153/1969”.
L'assunto non è condivisibile.
La questione afferisce alla interpretazione della disposizione normativa che disciplina la fattispecie concreta e quindi dell'art 15 della L.n. 153/1969, secondo cui “1. Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
2. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 , secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
La questione per cui è causa concerne il calcolo della pensione per i lavoratori dipendenti dell'agricoltura, nei casi in cui in un medesimo periodo risultino versati contributi per lavoro agricolo dipendente e contributi per lavoro agricolo autonomo.
Più precisamente occorre verificare se la pensione per il lavoro agricolo dipendente debba essere calcolata con la "elevazione" di cui al terzo comma dell'art. 15, oppure detta elevazione debba essere negata, come dispone il comma quarto, in caso di compresenza, nello stesso periodo, di contribuzione di lavoro agricolo autonomo (la quale ha dato luogo a pensione nella gestione di appartenenza, ossia nella gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni).
Sul punto la suprema Corte di Cassazione con motivazione dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi ha statuito che “il quarto comma dell'art. 15 della legge
153/69, non ha inteso escludere la c.d. elevazione di cui al terzo comma della pensione dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, per il fatto che - potendosi cumulare i due tipi di contributo - non vi era ragione per elevare i contributi da lavoro dipendente, posto che la settimana poteva essere completata con quelli da lavoro autonomo con conseguente incremento della pensione.
“Se detto cumulo non era consentito, la ratio del quarto comma dell'art 15 della legge
153/1969 va invece ricercata altrove e precisamente nella volontà di escludere la contribuzione figurativa relativa alla "elevazione" perché - secondo i principi generali - non si fa "mai" luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione, e nella specie coesistevano, nella medesima settimana, i contributi da lavoro agricolo autonomo, che hanno dato luogo ad una distinta prestazione pensionistica, ancorché gli stessi non valessero ad incrementare la pensione da lavoro dipendente”.
Ne deriva che “ove la settimana venga coperta sia da contribuzione da lavoro autonomo agricolo (sulla frazionabilità a settimana della contribuzione annuale cfr. art 7 L.n. 233/90), sia da contribuzione da lavoro agricolo dipendente, quest'ultima non sia soggetta ad elevazione, e ciò ancorché i contributi del primo tipo non possano incrementare quelli del secondo tipo, ma per il fatto che, secondo i principi generali, la contribuzione figurativa che deriva dalla "elevazione" va esclusa ove il medesimo periodo (nella specie la settimana) sia comunque coperto da contribuzione” (cfr. Cass. 12218/04).
L'estensione della contribuzione figurativa di cui al su indicato comma 3, opera quindi nelle ipotesi in cui non risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione;
la norma in sostanza, in linea con la ratio della disciplina, di evidente favor per il bracciante agricolo che non abbia altri redditi ed altre forme di contribuzione, prevede un meccanismo di integrazione contributiva al fine di garantire un trattamento pensionistico minimo anche a quei lavoratori agricoli dipendenti che abbiano prestato la loro attività in modo precario e discontinuo.
Ne deriva che questo è il principio ispiratore del meccanismo di calcolo, non vi è alcuna ragione per operare interpretazioni restrittive atteso il doveroso rispetto del più generale principio secondo cui nel regime dell'assicurazione obbligatoria, nonostante la sua articolazione in diverse gestioni, ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse (cfr. Cass.
11193/2009; Cass 5481/2012), tenuto conto che principio cardine della normativa previdenziale è quello di tutelare il trattamento pensionistico teoricamente più elevato, in quanto rapportato alla retribuzione goduta e alla contribuzione versata dal lavoratore nel periodo di maggiore anzianità.
Intervenendo sul punto del resto, la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito che
“dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione
(obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che sarebbe infatti da considerare palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione” (cfr. Corte Cosst. Sent. 388/95 e 201/99).
E allora è diritto del pensionato che nel calcolo della pensione siano valorizzati i periodi più favorevoli, di contribuzione effettiva, con conseguente eliminazione, delle settimane eccedenti dalla quota meno favorevole.
Nel caso in esame, il ricorrente contesta l'operato dell' con riferimento al solo anno 1985 CP_1
per avere il resistente applicato a tale annualità -secondo la prospettazione sello stesso ricorrente-
l'elevazione contributiva di cui al comma 3 del citato art. 15 nonostante il divieto di cui al successivo comma 4; di contro l' eccepisce di non aver applicato tale elevazione essendosi CP_2
limitato nella determinazione dell'importo della pensione spettante al ricorrente applicando il principio generale di cui all'art 1 del suddetto art. 15.
Ebbene quelli previsti dal primo e dal terzo comma del ripetuto art 15 integrano due meccanismi autonomi e rispondenti a distinte finalità, dal momento che il criterio sancito al primo comma dell'art.15 l.n.153/69 presiede alla regola generale inerente alle modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di cui è nozione al precedente art. 14, ed opera indifferentemente, tanto per i contributi agricoli giornalieri obbligatori quanto per quelli figurativi, al solo scopo di realizzarne una distribuzione uniforme nel corso dell'annata agraria, a prescindere dai periodi di tempo in cui si concentri l'attività lavorativa che consente il maturare dei contributi stessi. Si tratta, insomma, di una disposizione legislativa che garantisce l'uniforme distribuzione nel tempo della contribuzione, ad onta del carattere necessariamente stagionale del lavoro e dell'estrema variabilità ed imprevedibilità delle condizioni di relativo svolgimento.
Sotto distinto profilo, il criterio sancito al terzo comma del citato art. 15 riproduce nella specifica materia l'istituto della contribuzione figurativa, a garanzia della copertura contributiva minima dell'intero anno agrario, in ragione dell'esigenza di tutelare i lavoratori del settore agricolo contro il rischio, pur sempre connesso alla variabilità ed incertezza delle condizioni di esercizio dell'attività agricola, di verificazione di quegli eventi che possono ridurre sensibilmente le occasioni di lavoro. Infine, il quarto comma della norma in esame si limita a ribadire il principio generale secondo cui non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione effettiva.
In conclusione, le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 garantiscono rispettivamente nell'anno agrario l'uniforme distribuzione della contribuzione e la copertura contributiva minima, in relazione a possibili eventi impeditivi della prestazione lavorativa, nel mentre il quarto comma sancisce il divieto di coesistenza di contribuzione effettiva e di contribuzione figurativa rispetto al medesimo periodo lavorativo.
Dal diverso ambito di operatività delle distinte disposizioni, e dall'autonoma ratio a ciascuna di esse sottesa, discende che l'applicazione dell'una non è condizionata dall'operatività dell'altra.
Nel caso di specie fermo restando che con riferimento all'annualità in contestazione non risulta alcuna contribuzione figurativa risultando come già evidenziato contributi tanto nella gestione lavoratori dipendenti agricoli quanto in quella lavoratori coltivatori diretti, il ricorrente nulla ha eccepito in ordine a quanto dedotto dal resistente limitandosi nelle note per l'udienza odierna a reiterate quanto indicato in ricorso senza specificamente contestare le argomentazioni in fatto ed in diritto svolte dell'Istituito (giungendo invero ad affermare “l' sostiene che il calcolo CP_1
della pensione del sig. è corretto perché l ha applicato l'elevazione figurativa a 52 Pt_2 CP_2
settimane per l'anno 1985 in conformità all'art. 15, comma 3, L. 153/1969 e alle circolari interne” mentre in realtà tanto nella memoria di costituzione quanto più chiaramente in quella integrativa, il resistente ha espressamente affermato di non avere applicato tale istituto).
CP_ In realtà l' fa presente, e documenta attraverso i propri scritti (cfr.
“ ” all. 3 alla memoria di costituzione), di non aver applicato al caso di Controparte_3
specie la regola dell'elevazione sancita al terzo comma dell'art.15 l.n.153/69, nondimeno di avere applicato la regola generale sancita al primo comma della normativa in esame, dunque di avere calcolato l'importo della pensione mediante applicazione del criterio della ripartizione uniforme dei contributi accreditati per ciascun anno agrario per il numero, pari a 52, delle settimane costituenti l'anno stesso. Si tratta, invero, del criterio basilare di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti in agricoltura, laddove la regola dell'“elevazione” ne costituisce una deroga in melius, destinata ad operare in casi particolari ed eventuali, ossia solo qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione;
ipotesi nella specie non verificatasi, dal momento che il ricorrente può vantare il possesso della concorrente, anzi prevalente, contribuzione maturata nella gestione dei Coltivatori Diretti, determinante la sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente.
In considerazione pertanto della disciplina applicabile al caso di specie come più su indicata,
CP_ la liquidazione della pensione da parte dell' deve ritenersi corretta.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio
Così deciso in Marsala con riferimento all'udienza del 23 luglio 2025
Marsala, 24 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo