TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. IO PE Presidente dott.ssa EL CA Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1577/2019 R.G., promossa da nata a [...], il [...], residente in Parte_1
Capo d'Orlando (ME), Via Torrente Forno, 96, c.f. , rappresentata e C.F._1 difesa dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Torrente Forno n° 96/D, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele C.F._2
Letizia, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 21.12.2002 - trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Capo
[...]
d'Orlando, atto N. 1, parte II, S. B., anno 2003 - che dalla loro unione erano nate le figlie
, in data 23.08.2004, e , in data 13.04.2010 (quest'ultima affetta da Per_1 Persona_2
sindrome di Down ed ipovedente dalla nascita), che la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal marito con un'altra donna,
1 ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale con addebito, l'affidamento esclusivo della prole, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre e la corresponsione a carico del resistente dell'assegno di mantenimento in suo favore e nei confronti della prole.
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del resistente al risarcimento dei danni subìti a causa della sua condotta, la restituzione delle somme riscosse dall' a titolo di CP_2 indennità di accompagnamento della minore e l'assegnazione dell'automobile, Persona_2 marca Ford, modello Focus, targata CL122FD.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 10.3.2020, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza;
in particolare, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori con domicilio presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con le figlie, l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (200,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie); infine, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
- costituitosi in giudizio - pur aderendo alla domanda relativa allo Controparte_1 status, ha contestato quanto asserito dalla controparte, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla ricorrente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed espletata la prova testimoniale il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 151 c.c., presenta il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che rende intollerabile la convivenza da qualunque causa dipendente.
Non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio anche di una sola delle parti che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi.
In particolare, la Suprema Corte, in una visione evolutiva del rapporto coniugale collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge, ha precisato che il Giudice, ai fini della separazione, deve verificare l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile per i coniugi la vita comune (cfr. Cass. n. 3356/07).
2 Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto - a fondamento della cessazione dell'affectio maritalis - la reiterata condotta del marito contraria ai doveri nascenti dal matrimonio che aveva reso impossibile una convivenza serena tra loro.
Sulla base di quanto esposto, deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi i quali, tra l'altro, vivono da tempo separati.
La domanda di addebito è infondata.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, imputando a quest'ultimo un atteggiamento di disinteresse nei confronti della moglie nonché la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Orbene, l'obiettiva impossibilità dei coniugi alla continuazione della convivenza è il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, mentre l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, sempre ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno, poi, sottolineato che il Legislatore ha voluto attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (cfr. Cass. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da gravi violazioni ai doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, giova rammentare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, che l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenti una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. nn. 13747/2003, 7859/2000; Cass. n. 917 del 2017).
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 8929 del 2013; n.
21657 del 2017).
3 Giova evidenziare che grava sulla parte che richiede - per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà - l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo provato che la relazione sentimentale instaurata dal resistente con un'altra donna abbia determinato il deterioramento del rapporto coniugale.
Invero, la ricorrente – decaduta dalla prova testimoniale per non avere citato i testi nei termini di legge – non ha dimostrato che la causa del fallimento dell'unione matrimoniale era eziologicamente riconducibile alla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito;
ne consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di addebito avanzata dal resistente per non avere la moglie, in costanza di matrimonio, prestato l'assistenza morale e materiale connaturata al rapporto di coniugio, soprattutto nel periodo in cui lo stesso si sentiva più fragile per motivi di salute.
Al riguardo, osserva il Collegio che quanto affermato dal resistente non ha trovato conferma nella prova testimoniale soprattutto se si evidenzia che i testimoni hanno riferito su circostanze che sono state da loro apprese solo “de relato”.
Sul punto, occorre precisare che “In tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; da ultimo Cass. civ., Sez. VI, 22/11/2022, n.
34345).
Nel caso di specie, il teste ha dichiarato “…ho sentito il - Testimone_1 CP_1 odierno resistente - che mi ha comunicato di avere avuto un incidente e che dopo le dimissioni
4 dall'ospedale sarebbe andato a casa della madre per la convalescenza”; ed ancora, “…vera la circostanza, così mi ha riferito il al telefono quando ci siamo sentiti…, la CP_1
circostanza che mi viene letta l'ho appresa dopo dal che mi ha raccontato come sono CP_1 andati i fatti”.
In termini conformi si pongono anche le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale ha affermato “si è trasferito dai genitori e ho saputo per averlo detto il Tes_2
che la moglie non ha voluto prestargli assistenza”. CP_1
Sulla base di quanto esposto, avendo i testi escussi riferito su circostanze apprese direttamente dalla parte e, come tali, prive di rilevanza probatoria, la domanda di addebito deve essere rigettata in quanto infondata.
Con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'affidamento della figlia e la Per_1 regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti di quest'ultima deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo la figlia, nelle more del giudizio, raggiunto la maggiore età ed essendo, conseguentemente, venuto meno il presupposto necessario per statuire sulle relative domande.
In relazione alla figlia occorre premettere che la ricorrente ha depositato, Persona_2 in data 19.5.2025, un decreto penale di condanna a carico del , per i reati di cui agli CP_1 art. 570 bis e 388 c.p. e, in particolare, per avere violato i provvedimenti emessi dal
Tribunale: per essersi sottratto a corrispondere il mantenimento disposto in beneficio della prole e per avere prelevato la figlia minore senza riportarla alla casa materna ove Persona_2 la stessa domiciliava.
Il resistente ha eccepito la tardività produzione del decreto penale.
Orbene, con riferimento a tale eccezione il Collegio osserva che il citato decreto è un documento sopravvenuto, essendosi formato successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie;
inoltre, è un documento prodotto nell'esclusivo interesse della minore e, pertanto, non è soggetto a preclusioni e decadenze, come - tra l'altro - precisato Persona_2 dalla recente Riforma Cartabia.
In materia dei diritti indisponibili, in cui rientrano i diritti dei minori, le preclusioni non possono essere applicate dovendosi richiamare le regole di un processo non più dispositivo, ove la domanda e l'allegazione del fatto non è più dominio della sola parte ma anche del Pubblico Ministero e persino dello stesso Giudice;
peraltro, tale principio è stato recentemente codificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che all'art. 473-bis.19 prevede espressamente “…le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”.
5 Orbene, nella fattispecie in esame il decreto penale di condanna a carico CP_1 rappresenta un elemento probatorio rilevante in ordine all'incapacità dello stesso di prendersi Per_ cura della figlia minore con la dovuta premura ed attenzione che viene richiesta ai genitori con figli minori.
Sull'utilizzabilità delle prove c.d. atipiche nel giudizio civile la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il Giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove della loro utilizzazione il Giudice civile abbia fornito adeguata motivazione e si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n.
8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n.
2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
A seguito della produzione del decreto penale di condanna non è stato neppure violato il principio del contraddittorio in quanto il ha avuto la possibilità di controdedurre CP_1 con le note depositate in data 9.9.2025 per l'udienza del 10.9.2025 disposta a trattazione scritta e nelle suddette note ha indicato di avere proposto opposizione avverso il citato decreto penale.
Ritiene il Collegio che la domanda avente ad oggetto l'affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente nei confronti della minore è fondata in quanto rispondente Persona_2 all'esclusivo interesse della minore, tenuto conto della condotta posta in essere dal resistente per come descritta nel decreto penale di condanna, non impugnato.
La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
La scelta di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore,
6 delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo,
Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, 27348/2022).
Costituendo l'affido congiunto il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v.
Cass. n. 6535/2019; confr. Cass. 16593/2008).
Nel caso di specie, il decreto penale di condanna comprova un sostanziale disinteresse del alle esigenze di cura e mantenimento della figlia minore (peraltro affetta da CP_1 sindrome di Down e ipovedente).
Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
"integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche Cass. n. 24256/2010; n.
17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
Ebbene nel caso di specie l'affido esclusivo della minore alla madre Persona_2 risponde certamente all'interesse esclusivo di quest'ultima tenuto conto del comportamento posto in essere dal il quale ha omesso di contribuire al mantenimento della prole e CP_1 non ha rispettato l'esercizio del diritto di visita della figlia minore violando, così, le prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale.
L'esercizio del diritto di visita del padre viene regolamentato nel dispositivo al fine di garantire alla minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore, nel rispetto del diritto alla bi-genitorialità.
Il Collegio ritiene necessario regolamentare il diritto di visita del padre tramite l'ausilio del Servizi Sociali competenti per territorio.
I Servizi incaricati dovranno calendarizzare degli incontri settimanali in spazio neutro o comunque con le cautele e modalità tali da garantire un adeguata attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza nel rapporto padre- figlia.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, si rappresenta che in sede di separazione il Tribunale stabilisce quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo
7 era destinata alla famiglia;
occorre precisare che l'assegnazione della casa familiare per costante giurisprudenza non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del
15.1.2018).
Nella fattispecie in esame la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con le figlie.
Passando ad esaminare la domanda di determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della prole si osserva quanto segue.
L'art. 315 bis c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda;
tale obbligo sorge con la nascita del figlio naturale divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass.
n. 5652/2012).
Fatta questa premessa, il Collegio reputa equo e congruo confermare a carico del l'obbligo di corrispondere alla controparte l'assegno di mantenimento di € 400,00 CP_1 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) - per come già stabilito in sede presidenziale- tenuto conto che non vi è prova in atti che la figlia (di anni 21) sia divenuta, nelle more, Per_1 economicamente autosufficiente. L'importo indicato andrà essere versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il
S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della prole, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente.
Nulla deve disporsi in ordine all'indennità di accompagnamento riconosciuta dall' alla minore , stante il regime di affidamento esclusivo disposto in CP_2 Persona_2 favore della alla madre.
Al riguardo si osserva che l'indennità di accompagnamento è finalizzata a far fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (cfr. Cass. 14/12/2022,
n. 36565; Cass. n. 35709/21); non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto
8 in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.
Pertanto, le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di accompagnamento CP_2 saranno gestite dalla ricorrente nell'esclusivo interesse della figlia minore.
Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ., sez. I,
n. 41797/2021).
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha Parte_1 dichiarato di esercitare la propria attività lavorativa presso una Cooperativa per disabili e presso un asilo nido comunale con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo circa
€ 1.000,00 mensili;
successivamente, la ricorrente ha specificato di lavorare con TH
Soc. Coop. a r.l.”, sempre a tempo determinato, stante l'intervenuta scadenza del contratto di lavoro con il Comune.
Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenersi autonomamente e in una condizione economica inferiore rispetto all'altro.
E' necessario che questa situazione economica deteriore non sia dovuta a decisioni personali che abbiano ostacolato lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo pieno;
il richiedente deve quindi dimostrare di non essere responsabile del proprio stato economico, pena il rigetto della domanda.
9 Ed ancora, secondo la giurisprudenza, è altresì necessario dimostrare che la scelta di lavorare part time è stata assunta per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 5242/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova di quanto sopra evidenziato, né la prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o un rilevante e consistente squilibrio economico con il resistente, pertanto il Collegio ritiene infondata la domanda di mantenimento in suo favore.
Infine, le domande aventi ad oggetto la condanna del resistente al risarcimento dei danni, la restituzione delle somme riscosse dal a titolo di indennità di frequenza della CP_1 minore, il pagamento di imposte e oneri relativi alla casa familiare e, infine l'assegnazione dell'automobile, marca Ford, modello Focus, targata CL122FD, devono essere, tutte, dichiarate inammissibili in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez.
I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1577/2019 R.G. così provvede:
1 dispone la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2 rigetta la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti;
3 dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con Persona_2 collocazione prevalente presso la residenza della stessa;
4 assegna la casa coniugale a Parte_1
10 5 dispone che i Servizi Sociali del Comune di Capo d'Orlando provvedano a calendarizzare gli incontri settimanali tra il e la minore Controparte_1
in spazio neutro o comunque con le modalità e cautele tali da Persona_2 garantire un'attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza nel rapporto padre- figlia;
6 condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (€ 200,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni Per_1 Persona_2 mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre a corrispondere la quota del 50% per le spese straordinarie;
7 rigetta la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
[...]
8 dichiara inammissibili le domande avanzate dalla ricorrente non connesse con il presente giudizio;
9 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
10 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL CA IO PE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. IO PE Presidente dott.ssa EL CA Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1577/2019 R.G., promossa da nata a [...], il [...], residente in Parte_1
Capo d'Orlando (ME), Via Torrente Forno, 96, c.f. , rappresentata e C.F._1 difesa dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Torrente Forno n° 96/D, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele C.F._2
Letizia, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 21.12.2002 - trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Capo
[...]
d'Orlando, atto N. 1, parte II, S. B., anno 2003 - che dalla loro unione erano nate le figlie
, in data 23.08.2004, e , in data 13.04.2010 (quest'ultima affetta da Per_1 Persona_2
sindrome di Down ed ipovedente dalla nascita), che la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal marito con un'altra donna,
1 ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale con addebito, l'affidamento esclusivo della prole, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre e la corresponsione a carico del resistente dell'assegno di mantenimento in suo favore e nei confronti della prole.
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del resistente al risarcimento dei danni subìti a causa della sua condotta, la restituzione delle somme riscosse dall' a titolo di CP_2 indennità di accompagnamento della minore e l'assegnazione dell'automobile, Persona_2 marca Ford, modello Focus, targata CL122FD.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 10.3.2020, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza;
in particolare, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori con domicilio presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione dei tempi di permanenza del padre con le figlie, l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (200,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie); infine, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli scritti difensivi.
- costituitosi in giudizio - pur aderendo alla domanda relativa allo Controparte_1 status, ha contestato quanto asserito dalla controparte, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla ricorrente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed espletata la prova testimoniale il Giudice istruttore ha assunto la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 151 c.c., presenta il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che rende intollerabile la convivenza da qualunque causa dipendente.
Non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio anche di una sola delle parti che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi.
In particolare, la Suprema Corte, in una visione evolutiva del rapporto coniugale collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge, ha precisato che il Giudice, ai fini della separazione, deve verificare l'esistenza di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile per i coniugi la vita comune (cfr. Cass. n. 3356/07).
2 Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto - a fondamento della cessazione dell'affectio maritalis - la reiterata condotta del marito contraria ai doveri nascenti dal matrimonio che aveva reso impossibile una convivenza serena tra loro.
Sulla base di quanto esposto, deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi i quali, tra l'altro, vivono da tempo separati.
La domanda di addebito è infondata.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, imputando a quest'ultimo un atteggiamento di disinteresse nei confronti della moglie nonché la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Orbene, l'obiettiva impossibilità dei coniugi alla continuazione della convivenza è il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, mentre l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, sempre ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno, poi, sottolineato che il Legislatore ha voluto attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (cfr. Cass. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da gravi violazioni ai doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, giova rammentare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, che l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenti una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. nn. 13747/2003, 7859/2000; Cass. n. 917 del 2017).
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 8929 del 2013; n.
21657 del 2017).
3 Giova evidenziare che grava sulla parte che richiede - per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà - l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923 del 2018).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo provato che la relazione sentimentale instaurata dal resistente con un'altra donna abbia determinato il deterioramento del rapporto coniugale.
Invero, la ricorrente – decaduta dalla prova testimoniale per non avere citato i testi nei termini di legge – non ha dimostrato che la causa del fallimento dell'unione matrimoniale era eziologicamente riconducibile alla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito;
ne consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di addebito avanzata dal resistente per non avere la moglie, in costanza di matrimonio, prestato l'assistenza morale e materiale connaturata al rapporto di coniugio, soprattutto nel periodo in cui lo stesso si sentiva più fragile per motivi di salute.
Al riguardo, osserva il Collegio che quanto affermato dal resistente non ha trovato conferma nella prova testimoniale soprattutto se si evidenzia che i testimoni hanno riferito su circostanze che sono state da loro apprese solo “de relato”.
Sul punto, occorre precisare che “In tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; da ultimo Cass. civ., Sez. VI, 22/11/2022, n.
34345).
Nel caso di specie, il teste ha dichiarato “…ho sentito il - Testimone_1 CP_1 odierno resistente - che mi ha comunicato di avere avuto un incidente e che dopo le dimissioni
4 dall'ospedale sarebbe andato a casa della madre per la convalescenza”; ed ancora, “…vera la circostanza, così mi ha riferito il al telefono quando ci siamo sentiti…, la CP_1
circostanza che mi viene letta l'ho appresa dopo dal che mi ha raccontato come sono CP_1 andati i fatti”.
In termini conformi si pongono anche le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, il quale ha affermato “si è trasferito dai genitori e ho saputo per averlo detto il Tes_2
che la moglie non ha voluto prestargli assistenza”. CP_1
Sulla base di quanto esposto, avendo i testi escussi riferito su circostanze apprese direttamente dalla parte e, come tali, prive di rilevanza probatoria, la domanda di addebito deve essere rigettata in quanto infondata.
Con riferimento alle domande aventi ad oggetto l'affidamento della figlia e la Per_1 regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti di quest'ultima deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo la figlia, nelle more del giudizio, raggiunto la maggiore età ed essendo, conseguentemente, venuto meno il presupposto necessario per statuire sulle relative domande.
In relazione alla figlia occorre premettere che la ricorrente ha depositato, Persona_2 in data 19.5.2025, un decreto penale di condanna a carico del , per i reati di cui agli CP_1 art. 570 bis e 388 c.p. e, in particolare, per avere violato i provvedimenti emessi dal
Tribunale: per essersi sottratto a corrispondere il mantenimento disposto in beneficio della prole e per avere prelevato la figlia minore senza riportarla alla casa materna ove Persona_2 la stessa domiciliava.
Il resistente ha eccepito la tardività produzione del decreto penale.
Orbene, con riferimento a tale eccezione il Collegio osserva che il citato decreto è un documento sopravvenuto, essendosi formato successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie;
inoltre, è un documento prodotto nell'esclusivo interesse della minore e, pertanto, non è soggetto a preclusioni e decadenze, come - tra l'altro - precisato Persona_2 dalla recente Riforma Cartabia.
In materia dei diritti indisponibili, in cui rientrano i diritti dei minori, le preclusioni non possono essere applicate dovendosi richiamare le regole di un processo non più dispositivo, ove la domanda e l'allegazione del fatto non è più dominio della sola parte ma anche del Pubblico Ministero e persino dello stesso Giudice;
peraltro, tale principio è stato recentemente codificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che all'art. 473-bis.19 prevede espressamente “…le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori”.
5 Orbene, nella fattispecie in esame il decreto penale di condanna a carico CP_1 rappresenta un elemento probatorio rilevante in ordine all'incapacità dello stesso di prendersi Per_ cura della figlia minore con la dovuta premura ed attenzione che viene richiesta ai genitori con figli minori.
Sull'utilizzabilità delle prove c.d. atipiche nel giudizio civile la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il Giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove della loro utilizzazione il Giudice civile abbia fornito adeguata motivazione e si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n.
8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n.
2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
A seguito della produzione del decreto penale di condanna non è stato neppure violato il principio del contraddittorio in quanto il ha avuto la possibilità di controdedurre CP_1 con le note depositate in data 9.9.2025 per l'udienza del 10.9.2025 disposta a trattazione scritta e nelle suddette note ha indicato di avere proposto opposizione avverso il citato decreto penale.
Ritiene il Collegio che la domanda avente ad oggetto l'affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente nei confronti della minore è fondata in quanto rispondente Persona_2 all'esclusivo interesse della minore, tenuto conto della condotta posta in essere dal resistente per come descritta nel decreto penale di condanna, non impugnato.
La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
La scelta di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore,
6 delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo,
Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass, 27348/2022).
Costituendo l'affido congiunto il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v.
Cass. n. 6535/2019; confr. Cass. 16593/2008).
Nel caso di specie, il decreto penale di condanna comprova un sostanziale disinteresse del alle esigenze di cura e mantenimento della figlia minore (peraltro affetta da CP_1 sindrome di Down e ipovedente).
Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui
"integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche Cass. n. 24256/2010; n.
17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
Ebbene nel caso di specie l'affido esclusivo della minore alla madre Persona_2 risponde certamente all'interesse esclusivo di quest'ultima tenuto conto del comportamento posto in essere dal il quale ha omesso di contribuire al mantenimento della prole e CP_1 non ha rispettato l'esercizio del diritto di visita della figlia minore violando, così, le prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale.
L'esercizio del diritto di visita del padre viene regolamentato nel dispositivo al fine di garantire alla minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore, nel rispetto del diritto alla bi-genitorialità.
Il Collegio ritiene necessario regolamentare il diritto di visita del padre tramite l'ausilio del Servizi Sociali competenti per territorio.
I Servizi incaricati dovranno calendarizzare degli incontri settimanali in spazio neutro o comunque con le cautele e modalità tali da garantire un adeguata attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza nel rapporto padre- figlia.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare, si rappresenta che in sede di separazione il Tribunale stabilisce quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo
7 era destinata alla famiglia;
occorre precisare che l'assegnazione della casa familiare per costante giurisprudenza non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del
15.1.2018).
Nella fattispecie in esame la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con le figlie.
Passando ad esaminare la domanda di determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della prole si osserva quanto segue.
L'art. 315 bis c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda;
tale obbligo sorge con la nascita del figlio naturale divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass.
n. 5652/2012).
Fatta questa premessa, il Collegio reputa equo e congruo confermare a carico del l'obbligo di corrispondere alla controparte l'assegno di mantenimento di € 400,00 CP_1 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia) - per come già stabilito in sede presidenziale- tenuto conto che non vi è prova in atti che la figlia (di anni 21) sia divenuta, nelle more, Per_1 economicamente autosufficiente. L'importo indicato andrà essere versato dal convenuto presso il domicilio della attrice entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie di studio, mediche e odontoiatriche non convenzionate con il
S.S.N., impreviste ed imprevedibili, da sostenere nell'interesse della prole, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente.
Nulla deve disporsi in ordine all'indennità di accompagnamento riconosciuta dall' alla minore , stante il regime di affidamento esclusivo disposto in CP_2 Persona_2 favore della alla madre.
Al riguardo si osserva che l'indennità di accompagnamento è finalizzata a far fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (cfr. Cass. 14/12/2022,
n. 36565; Cass. n. 35709/21); non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto
8 in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura.
Pertanto, le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di accompagnamento CP_2 saranno gestite dalla ricorrente nell'esclusivo interesse della figlia minore.
Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ., sez. I,
n. 41797/2021).
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha Parte_1 dichiarato di esercitare la propria attività lavorativa presso una Cooperativa per disabili e presso un asilo nido comunale con contratto di lavoro a tempo determinato, percependo circa
€ 1.000,00 mensili;
successivamente, la ricorrente ha specificato di lavorare con TH
Soc. Coop. a r.l.”, sempre a tempo determinato, stante l'intervenuta scadenza del contratto di lavoro con il Comune.
Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenersi autonomamente e in una condizione economica inferiore rispetto all'altro.
E' necessario che questa situazione economica deteriore non sia dovuta a decisioni personali che abbiano ostacolato lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo pieno;
il richiedente deve quindi dimostrare di non essere responsabile del proprio stato economico, pena il rigetto della domanda.
9 Ed ancora, secondo la giurisprudenza, è altresì necessario dimostrare che la scelta di lavorare part time è stata assunta per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 5242/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito la prova di quanto sopra evidenziato, né la prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o un rilevante e consistente squilibrio economico con il resistente, pertanto il Collegio ritiene infondata la domanda di mantenimento in suo favore.
Infine, le domande aventi ad oggetto la condanna del resistente al risarcimento dei danni, la restituzione delle somme riscosse dal a titolo di indennità di frequenza della CP_1 minore, il pagamento di imposte e oneri relativi alla casa familiare e, infine l'assegnazione dell'automobile, marca Ford, modello Focus, targata CL122FD, devono essere, tutte, dichiarate inammissibili in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di separazione.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez.
I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1577/2019 R.G. così provvede:
1 dispone la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2 rigetta la domanda di addebito avanzata da entrambe le parti;
3 dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con Persona_2 collocazione prevalente presso la residenza della stessa;
4 assegna la casa coniugale a Parte_1
10 5 dispone che i Servizi Sociali del Comune di Capo d'Orlando provvedano a calendarizzare gli incontri settimanali tra il e la minore Controparte_1
in spazio neutro o comunque con le modalità e cautele tali da Persona_2 garantire un'attività di supporto, monitoraggio e sorveglianza nel rapporto padre- figlia;
6 condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (€ 200,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni Per_1 Persona_2 mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre a corrispondere la quota del 50% per le spese straordinarie;
7 rigetta la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
[...]
8 dichiara inammissibili le domande avanzate dalla ricorrente non connesse con il presente giudizio;
9 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
10 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL CA IO PE
11