Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dagli atti stessi.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 24 luglio 2007, n. 121
Articolo 2 della Legge 24 luglio 2007, n. 121
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9 agosto 2007
9 agosto 2007
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