TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4014/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il 1° novembre 1982 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa BENATTI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Vignola (MO), via Per Spilamberto, n. 394, e
nata in [...], località Bazzano, il 24 ottobre Parte_2
1984 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Jawad ASMAHI C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna (BO), via Belvedere, n. 10,
RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 22 aprile 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 18 marzo 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti, sentite all'udienza del 22 aprile 2025, hanno confermato la domanda. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nate il 19 dicembre 2010, e , l'8 maggio 2014, Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 5 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento delle figlie. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 24 e il 26 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori presso la madre, dove manterranno la propria residenza;
3) dispone che, nel rispetto della volontà delle figlie e salvo eccezioni ed esigenze lavorative e/o scolastiche, il padre possa vedere e tenere con sé le stesse, secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati, dal venerdì in un orario ricompreso tra le 16.30 e le 20.30, comunicandolo alla SI , alla domenica alle 23.00, prelevandole e Parte_2 riaccompagnandole presso l'abitazione materna;
- durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici delle ragazze, ogni qualvolta sarà possibile;
in ogni caso entrambe potranno fermarsi da lui quando lo vorranno;
4) stabilisce che nei periodi di vacanza le ragazze trascorreranno:
pagina 2 di 5 - le intere festività natalizie ad anni alterni;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo con ciascun genitore un mese in periodo da concordare entro fine maggio di ogni anno;
5) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che tutti i giorni infrasettimanali che le figlie non riusciranno a trascorrere con il padre saranno recuperati durante il periodo estivo
6) prende atto che le parti hanno concordato che le suddette modalità di visita tra padre e figlie potranno variare previo accordo tra i genitori, i quali potranno concordare diversi ed ulteriori periodi di visita;
7) con decorrenza dal mese di aprile 2025 pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, alle coordinate bancarie [...], entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 500,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a far data dal mese di aprile dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e Per_1
da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei Per_2 procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 5 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che le parti hanno concordato che:
- se una delle due figlie soltanto decidesse di trasferirsi dal padre, ciascun genitore provvederà al mantenimento della minore con lo stesso convivente, senza nulla corrispondere per il mantenimento ordinario dell'altra minore, a eccezione delle spese straordinarie;
- se entrambe le figlie decidessero di vivere col signor la SI Pt_1
verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul Parte_2 conto corrente del padre la somma pattuita di 500,00 euro, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
10) prende atto che le parti hanno dichiarato che:
- il signor uscito da tempo dalla casa familiare di proprietà esclusiva della Pt_1 SI e ha già tolto ogni suo effetto personale, lasciando tutti i Parte_2 mobili, le suppellettili e quant'altro presente all'interno del predetto immobile e nella disponibilità dell'ex compagna;
- la rata mensile relativa al contratto di mutuo insistente su tale immobile dal mese di aprile 2025 sarà corrisposta esclusivamente dalla proprietaria, così come le spese riguardanti l'assicurazione a esso correlata, pari a 33,00 euro mensili;
- il signor rimarrà parte mutuataria del predetto contratto fino a novembre Pt_1
2025, momento in cui la SI estinguerà il finanziamento Parte_2
Findomestic;
pagina 4 di 5 - la SI si impegna a recarsi a novembre 2025, unitamente al Parte_2 signor e agli odierni procuratori delle parti, presso l'istituto bancario Credit Pt_1
Agricole di Vignola al fine di richiedere l'accollo totale del contratto di mutuo, liberando completamente il signor da qualsiasi vincolo riconducibile a tale Pt_1 contratto, dietro necessaria autorizzazione della banca;
11) prende atto che i genitori si autorizzano reciprocamente all'espatrio personale e delle figlie per turismo e si impegnano a prestare il consenso per il rilascio dei documenti necessari a loro stessi e alle minori;
12) prende atto che le parti hanno dichiarato che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
13) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver già definito e regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale e/o economico e pertanto che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
14) prende atto che per tutto quanto non previsto i genitori si impegnano sin da ora a prestare la più completa e leale collaborazione nell' interesse delle figlie;
15) compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 23 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il 1° novembre 1982 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa BENATTI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Vignola (MO), via Per Spilamberto, n. 394, e
nata in [...], località Bazzano, il 24 ottobre Parte_2
1984 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Jawad ASMAHI C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna (BO), via Belvedere, n. 10,
RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 22 aprile 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 18 marzo 2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti, sentite all'udienza del 22 aprile 2025, hanno confermato la domanda. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nate il 19 dicembre 2010, e , l'8 maggio 2014, Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 5 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento delle figlie. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 24 e il 26 marzo 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori presso la madre, dove manterranno la propria residenza;
3) dispone che, nel rispetto della volontà delle figlie e salvo eccezioni ed esigenze lavorative e/o scolastiche, il padre possa vedere e tenere con sé le stesse, secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati, dal venerdì in un orario ricompreso tra le 16.30 e le 20.30, comunicandolo alla SI , alla domenica alle 23.00, prelevandole e Parte_2 riaccompagnandole presso l'abitazione materna;
- durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici delle ragazze, ogni qualvolta sarà possibile;
in ogni caso entrambe potranno fermarsi da lui quando lo vorranno;
4) stabilisce che nei periodi di vacanza le ragazze trascorreranno:
pagina 2 di 5 - le intere festività natalizie ad anni alterni;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo con ciascun genitore un mese in periodo da concordare entro fine maggio di ogni anno;
5) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che tutti i giorni infrasettimanali che le figlie non riusciranno a trascorrere con il padre saranno recuperati durante il periodo estivo
6) prende atto che le parti hanno concordato che le suddette modalità di visita tra padre e figlie potranno variare previo accordo tra i genitori, i quali potranno concordare diversi ed ulteriori periodi di visita;
7) con decorrenza dal mese di aprile 2025 pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, alle coordinate bancarie [...], entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 500,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a far data dal mese di aprile dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per e Per_1
da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei Per_2 procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 5 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che le parti hanno concordato che:
- se una delle due figlie soltanto decidesse di trasferirsi dal padre, ciascun genitore provvederà al mantenimento della minore con lo stesso convivente, senza nulla corrispondere per il mantenimento ordinario dell'altra minore, a eccezione delle spese straordinarie;
- se entrambe le figlie decidessero di vivere col signor la SI Pt_1
verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul Parte_2 conto corrente del padre la somma pattuita di 500,00 euro, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
10) prende atto che le parti hanno dichiarato che:
- il signor uscito da tempo dalla casa familiare di proprietà esclusiva della Pt_1 SI e ha già tolto ogni suo effetto personale, lasciando tutti i Parte_2 mobili, le suppellettili e quant'altro presente all'interno del predetto immobile e nella disponibilità dell'ex compagna;
- la rata mensile relativa al contratto di mutuo insistente su tale immobile dal mese di aprile 2025 sarà corrisposta esclusivamente dalla proprietaria, così come le spese riguardanti l'assicurazione a esso correlata, pari a 33,00 euro mensili;
- il signor rimarrà parte mutuataria del predetto contratto fino a novembre Pt_1
2025, momento in cui la SI estinguerà il finanziamento Parte_2
Findomestic;
pagina 4 di 5 - la SI si impegna a recarsi a novembre 2025, unitamente al Parte_2 signor e agli odierni procuratori delle parti, presso l'istituto bancario Credit Pt_1
Agricole di Vignola al fine di richiedere l'accollo totale del contratto di mutuo, liberando completamente il signor da qualsiasi vincolo riconducibile a tale Pt_1 contratto, dietro necessaria autorizzazione della banca;
11) prende atto che i genitori si autorizzano reciprocamente all'espatrio personale e delle figlie per turismo e si impegnano a prestare il consenso per il rilascio dei documenti necessari a loro stessi e alle minori;
12) prende atto che le parti hanno dichiarato che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
13) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver già definito e regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale e/o economico e pertanto che, con il puntuale adempimento delle obbligazioni ivi previste, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
14) prende atto che per tutto quanto non previsto i genitori si impegnano sin da ora a prestare la più completa e leale collaborazione nell' interesse delle figlie;
15) compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 23 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5