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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. n. 2649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente relatore PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza di questo Tribunale n. 912/21 pubblicata il 28/10/2021 promosso su domanda congiunta di
Parte_1
e di
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv./dagli avv.ti DALLO SONIA
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto modificarsi le condizioni stabilite nel sopra indicato provvedimento giurisdizionale;
Seite 1 von 8 che alla chiesta modifica delle condizioni non osta alcuna norma cogente e che la stessa non si presenta neppure contrario all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte,
P.Q.M.
il Tribunale modifica come segue le condizioni del provvedimento giudiziale sopra indicato:
1) le parti danno atto che entrambi i figli sono ormai maggiorenni;
il figlio è Per_1 anche economicamente indipentendente e, pertanto, risulta venuto definitivamente meno l'obbligo dei genitori al di lui mantenimento;
Il padre continuerà, invece, a contribuire al mantenimento di sino al raggiungimento della indipendenza Per_2 economica, in conformità a quanto già previsto in sede divorzile, mediante versamento di euro 251,75.- mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano (prima rivalutazione dicembre 2021), da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie intestate alla madre;
2) le parti si impegnano a pagare il 50% ciascuno delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di . Saranno da intendersi spese Per_2 straordinarie: le visite mediche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse scolastiche, gite scolastiche con almeno un pernottamento, tasse per corsi universitari e costi relativi a corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, con relativa attrezzatura (ivi compresi i costi di connessi all'attività ciclistica di ). Tutte Per_1 le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche (con prescrizione) e di quelle indifferibili ed urgenti ed una attività sportiva e/o ricreativa all'anno per ciascun figlio. Il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per quanto nel presente accordo non espressamente indicato, le parti si riportano integralmente al Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli - 06.09.2018 del Tribunale di Bolzano;
3) lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
4) gli assegni famigliari e gli altri eventuali sussidi legati al nucleo famigliare, ivi compreso l'assegno unico universale, verranno percepiti dalla signora Parte_2
[...]
Seite 2 von 8 5) A completa definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti, vorrà l'adito Tribunale dare atto che le stesse concordano il trasferimento immobiliare della ex casa coniugale e relative pertinenze, ivi compreso il garage pertinenziale, attualmente detenuto dalle stesse in comproprietà al 50%, sita a Merano in via K. Wolf n. 125, tavolarmente identificata nelle pp.mm. 32 e 81 della p.ed. 209 in P.T. 260/II in C.C. Quarazze essendo detta statuizione fondamentale per la bonaria definizione della vertenza di modifica delle condizioni di divorzio, e per l'effetto tenere conto di ciò nell'emananda sentenza affinché la stessa costituisca titolo per l'intavolazione sul presupposto delle seguenti pattuizioni:
CONSENSO ED OGGETTO il sig. , nato il [...] a [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, cede alla sig.ra nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Bressanone, cittadina italiana, che accetta, la propria quota parte costituta dalla ½ indivisa dell'immobile e relative pertinenze costituenti la ex casa familiare sita a Merano in via K. Wolf n. 125, tavolarmente identificata nelle pp.mm. 32 e 81 della p.ed. 209 in P.T. 260/II in C.C con diritti di comproprietà congiunti come di seguito indicati:
a) sulla p.m.2 della p.ed.209 in C.C. Quarazze e sulle ped. 206, 207, 208 e 210 in C.C. Quarazze
- la p.m. 32 della p.ed. 209 per 366.629/20.000.000
- la p.m. 81 della ap.ed. 209 per 20.000/20.000.000;
b) sulla p.m. 6 della p.ed. 211 in C.C. Quarazze:
- sulla p.m. 32 della p.ed. 209 per 1002,80/100.000;
- sulla p.m. 81 della p.ed. 209 per 1002,80/100.000;
I predetti beni risultano censiti al Catasto Urbano come segue in C.C. Quarazze, foglio 4, particella2 09, con i subalterni:
- 33 (corrisponde alla p.m. 32), cat. A/2, classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita euro 453,19;
- 83 (corrisponde alla p.m. 81), cat. C/6, classe 1, consistenza 46 m2 rendita euro 273,21
*
Le parti dichiarano che l'area scoperta annessa ai fabbricati, ivi comprese le particelle 206, 207, 208 e 210, che costituiscono pertinenza e la loro superficie complessiva è inferiore ai cinquemila metri quadrati.
CORRISPETTIVO DEL TRASFERIMENTO
Seite 3 von 8 La cessione dei predetti immobili viene effettuata mediante pagamento dei seguenti importi:
a) mediante accollo, a carico della parte cessionaria, del debito di importo pari ad attuali euro 8.505,00.- (corrispondente al 50% della rata a scadenza semestrale n. 36 dell'allegato piano di ammortamento, doc. 5) in dipendenza del quale è stata iscritta ipoteca intavolata sub - G.N. 6206/1 d.d. 6 ottobre 2010 in favore della Provincia Autonoma di Bolzano. La sig.ra si obbliga ad effettuare puntualmente il Parte_2 pagamento, in via esclusiva, delle rate di ammortamento in scadenza ed a scadere, dal mese di giugno 2025 sino all'estinzione;
b) mediante il versamento da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_2 Pt_1 dell'importo di € 108.000- secondo le seguenti modalità:
- quanto ad euro 50.000,00 mediante assegno circolare che verrà consegnato dalla sig.ra al sig. all'udienza di comparizione personale delle parti che Parte_2 Pt_1 verrà fissata innanzi all'intestato Tribunale;
- quanto all'importo residuo entro 10 giorno dalla pubblicazione della sentenza;
Con riferimento all'art. 35, punto 22, del D.L. 223/2006 ed ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la presente cessione di immobili è stata conclusa senza intervento di mediatori.
CONDIZIONI
Gli immobili come sopra descritti vengono trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà̀ così e come risultanti dal Libro Fondiario ben noto alle parti acquirenti.
GARANZIE
Il sig. garantisce la piena e legittima proprietà̀ degli immobili ceduti e che i Pt_1 medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di terzi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto sottoindicato:
PM 32:
- 29/04/2008 - G.N. 2681/63 ANNOTAZIONE vincolo sociale ai sensi dell'art. 86 in combinazione con l'art. 62 della L.P. 17.12.1998, n. 13. A carico della p.ed. 209 p.m. 32, 20/01/2009 - G.N. 324/70 EVIDENZA TRASPORTO;
Seite 4 von 8 - 06/10/2010 - G.N. 6206/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. PRINCIPALE, EURO 113.400,00, Euro 34.020,00 quale cauzione per interessi di mora ed accessori, ai sensi dell'art. 9) del contratto a carico della p.ed. 209 p.m. 32, Provincia Autonoma di Bolzano Contratto d.d. 28/9/2010, annotazione simultaneità con accessorie P.T. 260 II P.M.81 G.N.6206/2 – 2010;
- 02/03/2020 - G.N. 1457/1 ANNOTAZIONE assegnazione della casa familiare a favore di nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
a carico p.ed. 209 PM 32;
[...]
PM 81
- 29/04/2008 - G.N. 2681/112 ANNOTAZIONE vincolo sociale ai sensi dell'art. 86 in combinazione con l'art. 62 della L.P. 17.12.1998, n. 13 a carico della p.ed. 209 p.m. 81, 20/01/2009 - G.N. 324/119 EVIDENZA TRASPORTO;
- 06/10/2010 - G.N. 6206/2 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA, EURO 113.400,00, Euro 34.020,00 quale cauzione per interessi di mora ed accessori, ai sensi dell'art. 9) del contratto a carico della p.ed. 209 p.m. 81, Provincia Autonoma di Bolzano Contratto d.d. 28/9/2010, annotazione simultaneità con principale P.T. 260 II P.M. 32 G.N.6206/1 – 2010;
Ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, la parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo, gravante a suo carico, in solido con la parte cessionaria per il pagamento dei contributi condominiali maturati sino al momento in cui sarà trasmessa all'amministratore di condominio copia della sentenza con trasferimento immobiliare. La parte cedente garantisce e dichiara di aver già regolato con la parte cessionaria tale aspetto e che non risultano oneri condominiali arretrati.
IPOTECA LEGALE
Il sig. dichiara, per quanto occorrer possa, di rinunziare all'annotazione dell'ipoteca Pt_1 legale in relazione agli immobili oggetto del presente trasferimento esonerando il competente Conservatore del libro fondiario da ogni responsabilità̀ al riguardo.
POSSESSO E CONSEGNA
Il trasferimento della proprietà ha luogo tra le parti e di fronte ai terzi con l'intavolazione del presente atto presso l'Ufficio del Libro Fondiario competente. Le parti danno atto che, il sig. ha lasciato la ex casa famigliare nella esclusiva disponibilità della sig.ra Pt_1 in adesione degli accordi di separazione personale dei coniugi (decreto di Parte_2 omologazione n. cronol. 868/2020 del 21/02/2020). La sig.ra verrà, invece, Parte_2 immessa nel possesso del garage pertinenziale entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla presente vertenza mediante consegna delle chiavi da parte del sig. Pt_1
Seite 5 von 8 ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA
Le parti dichiarano che sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La sig.ra da atto, in Parte_2 particolare, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica di quanto ceduto con il presente atto e che il certificato energetico è stato rilasciato dall'Agenzia Casa-Clima della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in data 23 agosto 2007 n. OT-727, con dichiarazione di prolungamento a firma dell'amministratore sig. che sotto la lettera "A" si allegano al presente atto Controparte_1 all'uopo dichiarando che per il garage non sussiste l'obbligo di dotazione di certificazione energetica.
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 BIS DELLA L. 27.02.1985 n. 52 COME INSERITO DAL D.L. 31.05.2010 n. 78 CONVERTITO CON L. 30.04.2010 n. 122
Parte cedente dichiara che le unità immobiliari oggetto del presente atto corrispondono alle planimetrie catastali depositate in catasto al protocollo n. 3860.002.2006 d.d. 12/12/2006 che sotto la lettera “B” si allegano al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale. Parte cedente dichiara altresì che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformità̀ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
che, in generale l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
che, più in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della Legge 52/1995.
SICUREZZA IMPIANTI
La parte cessionaria dichiara di essere stata informata sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al DM 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano il bene oggetto del presente atto. La parte cedente garantisce alla parte cessionaria la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
A i sensi della L. 28.2.1985 n. 47 e del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 succ.mod., e del richiamo di cui alla L.P. 21.1.1987 n. 4 e L.P. 31.03.2003 n. 5, parte cedente dichiara gli immobili di cui alla presente cessione sono stati eseguiti ni conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi, rilasciati dal Comune di Merano:
- Concessione edilizia n. 127/2004 del 7aprile 2004;
- Concessione edilizia n .132/2004 del 19 aprile 2004;
Seite 6 von 8 - Concessione edilizia n. 92/2006 del 21 marzo 2006
- Concessione edilizia n. 244/2006 del 2 agosto 2006;
- Concessione edilizia n. 360/2006 del 30 ottobre 2006;
- Concessione edilizia n. 275/2006 del 18 agosto2006;
- Concessione edilizia n. 68/2007 del 8 marzo 2007;
- Che i lavori di costruzione sono iniziati in data 26 luglio 2004 ultimati in data 9 marzo 2007
- Che i permessi d'uso per gli immobili oggetto del contratto sono stati rilasciati in data 3 dicembre 2007 n.151 e in data 14 marzo 2007, n.42.
Parte cessionaria dichiara inoltre di non aver effettuato sugli immobili di cui al presente atto interventi edilizi o cambiamenti di destinazione d'uso, in contrasto alle disposizioni urbanistiche o in difetto dai necessari permessi amministrativi e garantisce la regolarità urbanistica degli stessi.
IMPOSTE
Ai sensi dell'art. 9, L. 06.03.1987 n. 74 e dell'art. 10 del D.L. 14.03.2011 n. 23 e succ. mod., nonché della Circolare n. 2/E del 21.02.2014, Agenzia delle Entrate, si dichiara che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (quindi, anche il trasferimento del diritto di proprietà in questione) sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA L. 151/1975
La parte cessionaria rende la seguente dichiarazione, riconoscendo di essere stata previamente ammonita dal Giudice del Tribunale di Bolzano competente sulla responsabilità penale cui va incontro ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso e contenente dati non corrispondenti a verità. “Ai sensi della legge 19.05.1975 n. 151 attesto di essere di stato libero.”
SPESE
Tutte le spese connesse all'intavolazione del trasferimento di proprietà a favore della sig.ra sono a carico della sig.ra Parte_2 Parte_2
AUTORIZZAZIONE ALL'INTAVOLAZIONE
Il presente ricorso e l'emananda sentenza costituiscono titolo per l'intavolazione del trasferimento della proprietà di cui sopra, come ordinato dal Tribunale adito. Le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con notifica del relativo
Seite 7 von 8 decreto tavolare nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sonia Dallo Dorigo in piazza Mazzini n. 2 a Bolzano.
DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY
Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e acconsentono al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del presente procedimento e per i successivi adempimenti previsti dalla legge.
*
6) La sig.ra è, inoltre, tutt'ora garante di un prestito contratto dal sig. Parte_2 Pt_1 pari, attualmente, a circa euro 18.000,00.- Il sig. non essendo riuscito ad Pt_1 estinguere il predetto finanziamento così come indicato nelle condizioni di divorzio (sub art. 12) si impegna ad estinguerlo con i proventi derivanti dalla cessione dell'immobile di cui al presente accordo o, comunque a liberare la sig.ra Parte_2 entro la pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
7) le parti si confermano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro avendo con il presente atto chiarito ogni questione personale e patrimoniale ad eccezione di quanto indicato nel presente atto;
8) le spese di lite sono compensate tra le parti.
Gli allegati sub A (attestazione energetica) e B (planimetrie) depositati con il ricorso introduttivo costituiscono parte integrante della presente sentenza, per l'attuazione del programmato trasferimento immobiliare.
Bolzano, 28.08.2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
Seite 8 von 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente relatore PONTARA Benedetta Giudice RAUZI Ivan Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza di questo Tribunale n. 912/21 pubblicata il 28/10/2021 promosso su domanda congiunta di
Parte_1
e di
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv./dagli avv.ti DALLO SONIA
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto modificarsi le condizioni stabilite nel sopra indicato provvedimento giurisdizionale;
Seite 1 von 8 che alla chiesta modifica delle condizioni non osta alcuna norma cogente e che la stessa non si presenta neppure contrario all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte,
P.Q.M.
il Tribunale modifica come segue le condizioni del provvedimento giudiziale sopra indicato:
1) le parti danno atto che entrambi i figli sono ormai maggiorenni;
il figlio è Per_1 anche economicamente indipentendente e, pertanto, risulta venuto definitivamente meno l'obbligo dei genitori al di lui mantenimento;
Il padre continuerà, invece, a contribuire al mantenimento di sino al raggiungimento della indipendenza Per_2 economica, in conformità a quanto già previsto in sede divorzile, mediante versamento di euro 251,75.- mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano (prima rivalutazione dicembre 2021), da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie intestate alla madre;
2) le parti si impegnano a pagare il 50% ciascuno delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di . Saranno da intendersi spese Per_2 straordinarie: le visite mediche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, tasse scolastiche, gite scolastiche con almeno un pernottamento, tasse per corsi universitari e costi relativi a corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, con relativa attrezzatura (ivi compresi i costi di connessi all'attività ciclistica di ). Tutte Per_1 le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle mediche (con prescrizione) e di quelle indifferibili ed urgenti ed una attività sportiva e/o ricreativa all'anno per ciascun figlio. Il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta. Per quanto nel presente accordo non espressamente indicato, le parti si riportano integralmente al Protocollo in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli - 06.09.2018 del Tribunale di Bolzano;
3) lo sgravio fiscale spetterà a ciascun genitore in proporzione al relativo esborso;
4) gli assegni famigliari e gli altri eventuali sussidi legati al nucleo famigliare, ivi compreso l'assegno unico universale, verranno percepiti dalla signora Parte_2
[...]
Seite 2 von 8 5) A completa definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti, vorrà l'adito Tribunale dare atto che le stesse concordano il trasferimento immobiliare della ex casa coniugale e relative pertinenze, ivi compreso il garage pertinenziale, attualmente detenuto dalle stesse in comproprietà al 50%, sita a Merano in via K. Wolf n. 125, tavolarmente identificata nelle pp.mm. 32 e 81 della p.ed. 209 in P.T. 260/II in C.C. Quarazze essendo detta statuizione fondamentale per la bonaria definizione della vertenza di modifica delle condizioni di divorzio, e per l'effetto tenere conto di ciò nell'emananda sentenza affinché la stessa costituisca titolo per l'intavolazione sul presupposto delle seguenti pattuizioni:
CONSENSO ED OGGETTO il sig. , nato il [...] a [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, cede alla sig.ra nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Bressanone, cittadina italiana, che accetta, la propria quota parte costituta dalla ½ indivisa dell'immobile e relative pertinenze costituenti la ex casa familiare sita a Merano in via K. Wolf n. 125, tavolarmente identificata nelle pp.mm. 32 e 81 della p.ed. 209 in P.T. 260/II in C.C con diritti di comproprietà congiunti come di seguito indicati:
a) sulla p.m.2 della p.ed.209 in C.C. Quarazze e sulle ped. 206, 207, 208 e 210 in C.C. Quarazze
- la p.m. 32 della p.ed. 209 per 366.629/20.000.000
- la p.m. 81 della ap.ed. 209 per 20.000/20.000.000;
b) sulla p.m. 6 della p.ed. 211 in C.C. Quarazze:
- sulla p.m. 32 della p.ed. 209 per 1002,80/100.000;
- sulla p.m. 81 della p.ed. 209 per 1002,80/100.000;
I predetti beni risultano censiti al Catasto Urbano come segue in C.C. Quarazze, foglio 4, particella2 09, con i subalterni:
- 33 (corrisponde alla p.m. 32), cat. A/2, classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita euro 453,19;
- 83 (corrisponde alla p.m. 81), cat. C/6, classe 1, consistenza 46 m2 rendita euro 273,21
*
Le parti dichiarano che l'area scoperta annessa ai fabbricati, ivi comprese le particelle 206, 207, 208 e 210, che costituiscono pertinenza e la loro superficie complessiva è inferiore ai cinquemila metri quadrati.
CORRISPETTIVO DEL TRASFERIMENTO
Seite 3 von 8 La cessione dei predetti immobili viene effettuata mediante pagamento dei seguenti importi:
a) mediante accollo, a carico della parte cessionaria, del debito di importo pari ad attuali euro 8.505,00.- (corrispondente al 50% della rata a scadenza semestrale n. 36 dell'allegato piano di ammortamento, doc. 5) in dipendenza del quale è stata iscritta ipoteca intavolata sub - G.N. 6206/1 d.d. 6 ottobre 2010 in favore della Provincia Autonoma di Bolzano. La sig.ra si obbliga ad effettuare puntualmente il Parte_2 pagamento, in via esclusiva, delle rate di ammortamento in scadenza ed a scadere, dal mese di giugno 2025 sino all'estinzione;
b) mediante il versamento da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_2 Pt_1 dell'importo di € 108.000- secondo le seguenti modalità:
- quanto ad euro 50.000,00 mediante assegno circolare che verrà consegnato dalla sig.ra al sig. all'udienza di comparizione personale delle parti che Parte_2 Pt_1 verrà fissata innanzi all'intestato Tribunale;
- quanto all'importo residuo entro 10 giorno dalla pubblicazione della sentenza;
Con riferimento all'art. 35, punto 22, del D.L. 223/2006 ed ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la presente cessione di immobili è stata conclusa senza intervento di mediatori.
CONDIZIONI
Gli immobili come sopra descritti vengono trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli annessi e connessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, usi, azioni e ragioni, con i proporzionali diritti di comproprietà̀ così e come risultanti dal Libro Fondiario ben noto alle parti acquirenti.
GARANZIE
Il sig. garantisce la piena e legittima proprietà̀ degli immobili ceduti e che i Pt_1 medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, affittanze, diritti di prelazione di terzi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto sottoindicato:
PM 32:
- 29/04/2008 - G.N. 2681/63 ANNOTAZIONE vincolo sociale ai sensi dell'art. 86 in combinazione con l'art. 62 della L.P. 17.12.1998, n. 13. A carico della p.ed. 209 p.m. 32, 20/01/2009 - G.N. 324/70 EVIDENZA TRASPORTO;
Seite 4 von 8 - 06/10/2010 - G.N. 6206/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. PRINCIPALE, EURO 113.400,00, Euro 34.020,00 quale cauzione per interessi di mora ed accessori, ai sensi dell'art. 9) del contratto a carico della p.ed. 209 p.m. 32, Provincia Autonoma di Bolzano Contratto d.d. 28/9/2010, annotazione simultaneità con accessorie P.T. 260 II P.M.81 G.N.6206/2 – 2010;
- 02/03/2020 - G.N. 1457/1 ANNOTAZIONE assegnazione della casa familiare a favore di nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
a carico p.ed. 209 PM 32;
[...]
PM 81
- 29/04/2008 - G.N. 2681/112 ANNOTAZIONE vincolo sociale ai sensi dell'art. 86 in combinazione con l'art. 62 della L.P. 17.12.1998, n. 13 a carico della p.ed. 209 p.m. 81, 20/01/2009 - G.N. 324/119 EVIDENZA TRASPORTO;
- 06/10/2010 - G.N. 6206/2 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA, EURO 113.400,00, Euro 34.020,00 quale cauzione per interessi di mora ed accessori, ai sensi dell'art. 9) del contratto a carico della p.ed. 209 p.m. 81, Provincia Autonoma di Bolzano Contratto d.d. 28/9/2010, annotazione simultaneità con principale P.T. 260 II P.M. 32 G.N.6206/1 – 2010;
Ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, la parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo, gravante a suo carico, in solido con la parte cessionaria per il pagamento dei contributi condominiali maturati sino al momento in cui sarà trasmessa all'amministratore di condominio copia della sentenza con trasferimento immobiliare. La parte cedente garantisce e dichiara di aver già regolato con la parte cessionaria tale aspetto e che non risultano oneri condominiali arretrati.
IPOTECA LEGALE
Il sig. dichiara, per quanto occorrer possa, di rinunziare all'annotazione dell'ipoteca Pt_1 legale in relazione agli immobili oggetto del presente trasferimento esonerando il competente Conservatore del libro fondiario da ogni responsabilità̀ al riguardo.
POSSESSO E CONSEGNA
Il trasferimento della proprietà ha luogo tra le parti e di fronte ai terzi con l'intavolazione del presente atto presso l'Ufficio del Libro Fondiario competente. Le parti danno atto che, il sig. ha lasciato la ex casa famigliare nella esclusiva disponibilità della sig.ra Pt_1 in adesione degli accordi di separazione personale dei coniugi (decreto di Parte_2 omologazione n. cronol. 868/2020 del 21/02/2020). La sig.ra verrà, invece, Parte_2 immessa nel possesso del garage pertinenziale entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla presente vertenza mediante consegna delle chiavi da parte del sig. Pt_1
Seite 5 von 8 ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA
Le parti dichiarano che sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La sig.ra da atto, in Parte_2 particolare, di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica di quanto ceduto con il presente atto e che il certificato energetico è stato rilasciato dall'Agenzia Casa-Clima della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in data 23 agosto 2007 n. OT-727, con dichiarazione di prolungamento a firma dell'amministratore sig. che sotto la lettera "A" si allegano al presente atto Controparte_1 all'uopo dichiarando che per il garage non sussiste l'obbligo di dotazione di certificazione energetica.
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 BIS DELLA L. 27.02.1985 n. 52 COME INSERITO DAL D.L. 31.05.2010 n. 78 CONVERTITO CON L. 30.04.2010 n. 122
Parte cedente dichiara che le unità immobiliari oggetto del presente atto corrispondono alle planimetrie catastali depositate in catasto al protocollo n. 3860.002.2006 d.d. 12/12/2006 che sotto la lettera “B” si allegano al presente atto al fine di costituirne parte integrante e sostanziale. Parte cedente dichiara altresì che, i dati e le planimetrie catastali sopra citate sono conformi allo stato di fatto degli immobili trasferiti e comunque che non sussistono difformità̀ tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
che, in generale l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
che, più in generale sono stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma I bis della Legge 52/1995.
SICUREZZA IMPIANTI
La parte cessionaria dichiara di essere stata informata sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al DM 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano il bene oggetto del presente atto. La parte cedente garantisce alla parte cessionaria la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE
A i sensi della L. 28.2.1985 n. 47 e del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 succ.mod., e del richiamo di cui alla L.P. 21.1.1987 n. 4 e L.P. 31.03.2003 n. 5, parte cedente dichiara gli immobili di cui alla presente cessione sono stati eseguiti ni conformità ai seguenti provvedimenti autorizzativi, rilasciati dal Comune di Merano:
- Concessione edilizia n. 127/2004 del 7aprile 2004;
- Concessione edilizia n .132/2004 del 19 aprile 2004;
Seite 6 von 8 - Concessione edilizia n. 92/2006 del 21 marzo 2006
- Concessione edilizia n. 244/2006 del 2 agosto 2006;
- Concessione edilizia n. 360/2006 del 30 ottobre 2006;
- Concessione edilizia n. 275/2006 del 18 agosto2006;
- Concessione edilizia n. 68/2007 del 8 marzo 2007;
- Che i lavori di costruzione sono iniziati in data 26 luglio 2004 ultimati in data 9 marzo 2007
- Che i permessi d'uso per gli immobili oggetto del contratto sono stati rilasciati in data 3 dicembre 2007 n.151 e in data 14 marzo 2007, n.42.
Parte cessionaria dichiara inoltre di non aver effettuato sugli immobili di cui al presente atto interventi edilizi o cambiamenti di destinazione d'uso, in contrasto alle disposizioni urbanistiche o in difetto dai necessari permessi amministrativi e garantisce la regolarità urbanistica degli stessi.
IMPOSTE
Ai sensi dell'art. 9, L. 06.03.1987 n. 74 e dell'art. 10 del D.L. 14.03.2011 n. 23 e succ. mod., nonché della Circolare n. 2/E del 21.02.2014, Agenzia delle Entrate, si dichiara che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (quindi, anche il trasferimento del diritto di proprietà in questione) sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA L. 151/1975
La parte cessionaria rende la seguente dichiarazione, riconoscendo di essere stata previamente ammonita dal Giudice del Tribunale di Bolzano competente sulla responsabilità penale cui va incontro ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso e contenente dati non corrispondenti a verità. “Ai sensi della legge 19.05.1975 n. 151 attesto di essere di stato libero.”
SPESE
Tutte le spese connesse all'intavolazione del trasferimento di proprietà a favore della sig.ra sono a carico della sig.ra Parte_2 Parte_2
AUTORIZZAZIONE ALL'INTAVOLAZIONE
Il presente ricorso e l'emananda sentenza costituiscono titolo per l'intavolazione del trasferimento della proprietà di cui sopra, come ordinato dal Tribunale adito. Le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con notifica del relativo
Seite 7 von 8 decreto tavolare nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sonia Dallo Dorigo in piazza Mazzini n. 2 a Bolzano.
DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY
Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e acconsentono al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del presente procedimento e per i successivi adempimenti previsti dalla legge.
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6) La sig.ra è, inoltre, tutt'ora garante di un prestito contratto dal sig. Parte_2 Pt_1 pari, attualmente, a circa euro 18.000,00.- Il sig. non essendo riuscito ad Pt_1 estinguere il predetto finanziamento così come indicato nelle condizioni di divorzio (sub art. 12) si impegna ad estinguerlo con i proventi derivanti dalla cessione dell'immobile di cui al presente accordo o, comunque a liberare la sig.ra Parte_2 entro la pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
7) le parti si confermano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro avendo con il presente atto chiarito ogni questione personale e patrimoniale ad eccezione di quanto indicato nel presente atto;
8) le spese di lite sono compensate tra le parti.
Gli allegati sub A (attestazione energetica) e B (planimetrie) depositati con il ricorso introduttivo costituiscono parte integrante della presente sentenza, per l'attuazione del programmato trasferimento immobiliare.
Bolzano, 28.08.2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
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