Articolo 31 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
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11 gennaio 1991
Art. 31. (Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria) 1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e' costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991