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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
1693 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di AT Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1693 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTIANO in data 29/08/2010 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. SCAINI LAURA e dall' avv. SCAINI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/08/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con atto di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Forlì in data 18.12.2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
1 - che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTIANO in data 29/08/2010 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MONTIANO al n. 4, parte seconda S. A. dell'anno 2010; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 04/08/2025, che integralmente si riportano:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. La signora abiterà presso la casa familiare, sita in Cesena alla via Fiorenzuola n. 107, CP_1 di proprietà di . Le figlie minori vivranno presso la casa familiare Parte_1 sita in Cesena alla via Fiorenzuola n. 107 insieme alla madre alla quale l'abitazione, contraddistinta al catasto fabbricati del comune di Cesena al foglio 127 mappale 106 subalterni 3 cat. A/7 classe 2 vani 15, nonché sub 2 piano s1 cat. C/6 classe 4 sarà assegnata, unitamente a tutte le dotazioni e gli arredi ivi contenuti;
i ricorrenti sono consapevoli che Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (Cassazione civile, sezione I, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 234). è consapevole che l'art. 337-sexies c.c. CP_1 stabilisce che il diritto di godimento della casa familiare da parte dell'assegnatario viene meno nel caso in cui questi non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio e, pertanto, si impegna a non ospitare frequentemente l'eventuale nuovo compagno;
2. Piano genitoriale: sull'affidamento la collocazione, l'esercizio del diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e Per_1 [...]
Per_2
Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Cesena alla via Fiorenzuola n. 107, casa familiare;
i genitori assumeranno pertanto di 2 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione alla loro educazione ed alla loro salute, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, delle loro aspirazioni e delle loro capacità, mentre a ciascun genitore sarà dato di assumere le decisioni relative alla loro cura quotidiana durante la loro permanenza presso di sé;
3. Il signor si impegna a tener con sé le figlie minori il lunedì dalle Parte_1
16:00 quando le preleverà dalla casa materna organizzando le attività pomeridiane delle stesse, in accordo con la madre e secondo le esigenze che di volta in volta si concretizzeranno, e fino al martedì mattina successivo, quando le riaccompagnerà a scuola, nonché il mercoledì quando le preleverà dalla scuola fino alla mattina del giovedì quando le riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che i giorni infrasettimanali potranno essere variati in accordo con la madre previo avviso entro la fine della settimana precedente.
4. Il padre inoltre terrà con sé le figlie minori un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio quando le preleverà dal laboratorio creativo o altre attività fino alla domenica sera alle 18:30, quando le riporterà presso la casa materna.
5. Nell'eventualità in cui per impegni professionali il padre non avesse la possibilità di tener con sé le figlie nei tempi convenuti egli dovrà recuperarli entro il mese cui afferisce il periodo stesso. I ricorrenti sono consapevoli che la frequentazione delle figlie non è semplicemente un loro diritto ma un obbligo imposto nell'interesse superiore delle stesse.
6. Le deroghe nella regolazione dei tempi di permanenza dovranno essere evitate il più possibile, per consentire alla signora di gestire il relativo tempo in modo CP_1 prevedibile e libero dagli impegni familiari.
7. Inoltre, poiché i coniugi hanno inteso l'importanza che venga conservata e potenziata una relazione significativa delle bambine con il padre gli stessi si impegnano a individuare nel corso del mese altri momenti che egli possa trascorrere con loro, compatibili con la sua attività professionale e con gli impegni delle figlie e della madre, accordando allo stesso un preavviso di almeno 24 ore.
8. In caso di malattia delle figlie, durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa dell'altro, previo accordo telefonico.
9. Durante le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori 7 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 10 del mese di dicembre di ogni anno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori tre giorni continuativi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, in deroga al calendario ordinario essi
3 trascorreranno con le figlie minori due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
10. Durante le vacanze trascorse da e con uno dei genitori, questi dovrà Per_1 Per_2 essere reperibile, comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed i recapiti all'altro, che avrà il diritto di ricevere notizie e, possibilmente, ogni giorno, di comunicare con le figlie;
le vacanze fuori dal territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al periodo precedente;
11. Sugli obblighi di contribuzione al mantenimento di e e di Per_1 Per_2 corresponsione dell'assegno divorzile a CP_1 il signor contribuirà alle economie familiari nel mondo seguente: Parte_1
§ corrispondendo alla moglie quale contributo al mantenimento delle figlie minori e fino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese utilizzando le coordinate bancarie già in suo possesso, oltre al 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative da concordare o meno secondo quanto stabilito dal protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì che i coniugi dichiarano di conoscere;
§ corrispondendo alla moglie, quale assegno di divorzio erogato a titolo compensativo e perequativo la somma mensile di euro 700,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat mediante bonifico bancario da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando le medesime coordinate bancarie già in suo possesso, con la precisazione che detto obbligo verrà meno nel caso in cui la stessa instauri una stabile convivenza more uxorio o contragga nuove nozze;
§ facendosi carico integralmente delle utenze domestiche in essere, incluse la fornitura di luce, acqua, gas e Tari fino al 31.12.2025. Dal 31.12.2025 le suddette spese resteranno a carico di per il 90%, mentre il 10% sarà Parte_1 sostenuto da la quale verserà la somma corrispondente a CP_1 Parte_1
, che l'avrà anticipata, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
[...]
§ facendosi altresì carico delle imposte comunali e statali afferenti alla casa familiare, oltre che dei contratti di fornitura di servizi attualmente in essere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si cita la connessione adsl, fibra, piattaforme per la visione di film o programmi di intrattenimento, canone Rai, et cetera…
§ Facendosi carico delle spese di carburante del quale la moglie dovrà rifornirsi fino ad una spesa mensile di euro 100,00, nonché di bollo e di assicurazione occorrenti per l'utilizzo dell'autovettura di marca Kia Sportage da parte di la CP_1 quale provvederà a rammentargli le relative scadenze;
4 § Il signor col presente atto si impegna, ove richiesto, ad assegnare Parte_1
e comunque cedere – trasferire a titolo gratuito, in ragione e a causa del divorzio, alla signora , che accetta, la proprietà dell'autovettura marca modello CP_1
Kia Sportage targata FR198RJ che diverrà di esclusiva proprietà della signora
Il signor si impegna comunque - occorrendo - a CP_1 Parte_1 sottoscrivere, a titolo gratuito, eventuali atti di cessione o vendita della vettura, continuando a sostenere le spese di bollo e di assicurazione sempre che l'auto sia utilizzata in via esclusiva dalla beneficiaria o dalle figlie;
12. le parti si rilasciano reciproca autorizzazione all'emissione o al rinnovo dei passaporti e anche intestato alle figlie minori, quest'ultimo da utilizzarsi per l'espatrio in occasione di turismo o studio;
13. ogni altra questione di tipo patrimoniale è già stata risolta in separata sede o con separato accordo;
14. le spese della presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sono sostenute integralmente dal signor Parte_1
15. Le parti convengono tra loro che le su estese condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicheranno sin dal deposito del presente ricorso. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MONTIANO per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025 Il Presidente
AS Di AT
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di AT Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1693 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTIANO in data 29/08/2010 tra i coniugi: 1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. SCAINI LAURA e dall' avv. SCAINI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/08/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
- che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con atto di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Forlì in data 18.12.2023;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
1 - che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTIANO in data 29/08/2010 tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MONTIANO al n. 4, parte seconda S. A. dell'anno 2010; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 04/08/2025, che integralmente si riportano:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. La signora abiterà presso la casa familiare, sita in Cesena alla via Fiorenzuola n. 107, CP_1 di proprietà di . Le figlie minori vivranno presso la casa familiare Parte_1 sita in Cesena alla via Fiorenzuola n. 107 insieme alla madre alla quale l'abitazione, contraddistinta al catasto fabbricati del comune di Cesena al foglio 127 mappale 106 subalterni 3 cat. A/7 classe 2 vani 15, nonché sub 2 piano s1 cat. C/6 classe 4 sarà assegnata, unitamente a tutte le dotazioni e gli arredi ivi contenuti;
i ricorrenti sono consapevoli che Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (Cassazione civile, sezione I, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 234). è consapevole che l'art. 337-sexies c.c. CP_1 stabilisce che il diritto di godimento della casa familiare da parte dell'assegnatario viene meno nel caso in cui questi non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio e, pertanto, si impegna a non ospitare frequentemente l'eventuale nuovo compagno;
2. Piano genitoriale: sull'affidamento la collocazione, l'esercizio del diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e Per_1 [...]
Per_2
Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Cesena alla via Fiorenzuola n. 107, casa familiare;
i genitori assumeranno pertanto di 2 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione alla loro educazione ed alla loro salute, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, delle loro aspirazioni e delle loro capacità, mentre a ciascun genitore sarà dato di assumere le decisioni relative alla loro cura quotidiana durante la loro permanenza presso di sé;
3. Il signor si impegna a tener con sé le figlie minori il lunedì dalle Parte_1
16:00 quando le preleverà dalla casa materna organizzando le attività pomeridiane delle stesse, in accordo con la madre e secondo le esigenze che di volta in volta si concretizzeranno, e fino al martedì mattina successivo, quando le riaccompagnerà a scuola, nonché il mercoledì quando le preleverà dalla scuola fino alla mattina del giovedì quando le riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che i giorni infrasettimanali potranno essere variati in accordo con la madre previo avviso entro la fine della settimana precedente.
4. Il padre inoltre terrà con sé le figlie minori un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio quando le preleverà dal laboratorio creativo o altre attività fino alla domenica sera alle 18:30, quando le riporterà presso la casa materna.
5. Nell'eventualità in cui per impegni professionali il padre non avesse la possibilità di tener con sé le figlie nei tempi convenuti egli dovrà recuperarli entro il mese cui afferisce il periodo stesso. I ricorrenti sono consapevoli che la frequentazione delle figlie non è semplicemente un loro diritto ma un obbligo imposto nell'interesse superiore delle stesse.
6. Le deroghe nella regolazione dei tempi di permanenza dovranno essere evitate il più possibile, per consentire alla signora di gestire il relativo tempo in modo CP_1 prevedibile e libero dagli impegni familiari.
7. Inoltre, poiché i coniugi hanno inteso l'importanza che venga conservata e potenziata una relazione significativa delle bambine con il padre gli stessi si impegnano a individuare nel corso del mese altri momenti che egli possa trascorrere con loro, compatibili con la sua attività professionale e con gli impegni delle figlie e della madre, accordando allo stesso un preavviso di almeno 24 ore.
8. In caso di malattia delle figlie, durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa dell'altro, previo accordo telefonico.
9. Durante le vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori 7 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 10 del mese di dicembre di ogni anno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori tre giorni continuativi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, in deroga al calendario ordinario essi
3 trascorreranno con le figlie minori due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
10. Durante le vacanze trascorse da e con uno dei genitori, questi dovrà Per_1 Per_2 essere reperibile, comunicare prima della partenza il luogo di destinazione, gli spostamenti ed i recapiti all'altro, che avrà il diritto di ricevere notizie e, possibilmente, ogni giorno, di comunicare con le figlie;
le vacanze fuori dal territorio nazionale saranno consentite, ferme restando le attenzioni di cui al periodo precedente;
11. Sugli obblighi di contribuzione al mantenimento di e e di Per_1 Per_2 corresponsione dell'assegno divorzile a CP_1 il signor contribuirà alle economie familiari nel mondo seguente: Parte_1
§ corrispondendo alla moglie quale contributo al mantenimento delle figlie minori e fino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese utilizzando le coordinate bancarie già in suo possesso, oltre al 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative da concordare o meno secondo quanto stabilito dal protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì che i coniugi dichiarano di conoscere;
§ corrispondendo alla moglie, quale assegno di divorzio erogato a titolo compensativo e perequativo la somma mensile di euro 700,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat mediante bonifico bancario da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando le medesime coordinate bancarie già in suo possesso, con la precisazione che detto obbligo verrà meno nel caso in cui la stessa instauri una stabile convivenza more uxorio o contragga nuove nozze;
§ facendosi carico integralmente delle utenze domestiche in essere, incluse la fornitura di luce, acqua, gas e Tari fino al 31.12.2025. Dal 31.12.2025 le suddette spese resteranno a carico di per il 90%, mentre il 10% sarà Parte_1 sostenuto da la quale verserà la somma corrispondente a CP_1 Parte_1
, che l'avrà anticipata, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
[...]
§ facendosi altresì carico delle imposte comunali e statali afferenti alla casa familiare, oltre che dei contratti di fornitura di servizi attualmente in essere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si cita la connessione adsl, fibra, piattaforme per la visione di film o programmi di intrattenimento, canone Rai, et cetera…
§ Facendosi carico delle spese di carburante del quale la moglie dovrà rifornirsi fino ad una spesa mensile di euro 100,00, nonché di bollo e di assicurazione occorrenti per l'utilizzo dell'autovettura di marca Kia Sportage da parte di la CP_1 quale provvederà a rammentargli le relative scadenze;
4 § Il signor col presente atto si impegna, ove richiesto, ad assegnare Parte_1
e comunque cedere – trasferire a titolo gratuito, in ragione e a causa del divorzio, alla signora , che accetta, la proprietà dell'autovettura marca modello CP_1
Kia Sportage targata FR198RJ che diverrà di esclusiva proprietà della signora
Il signor si impegna comunque - occorrendo - a CP_1 Parte_1 sottoscrivere, a titolo gratuito, eventuali atti di cessione o vendita della vettura, continuando a sostenere le spese di bollo e di assicurazione sempre che l'auto sia utilizzata in via esclusiva dalla beneficiaria o dalle figlie;
12. le parti si rilasciano reciproca autorizzazione all'emissione o al rinnovo dei passaporti e anche intestato alle figlie minori, quest'ultimo da utilizzarsi per l'espatrio in occasione di turismo o studio;
13. ogni altra questione di tipo patrimoniale è già stata risolta in separata sede o con separato accordo;
14. le spese della presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sono sostenute integralmente dal signor Parte_1
15. Le parti convengono tra loro che le su estese condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicheranno sin dal deposito del presente ricorso. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MONTIANO per quanto di competenza. Forlì, 29/12/2025 Il Presidente
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