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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7476 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. Francesco Rigato, spirati i termini assegnati sino al 24.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell' art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.g. 37749/2024 , vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI Sergio Massimo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 95, come da procura in atti.
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente e Legale Controparte_1 Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZA CLOTILDE ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , alla Via CP_1 Cesare Beccaria n. 29, come da procura in atti.
- Parte Resistente-
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO Indennità di accompagnamento opposizione.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato, Parte_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento delle provvidenze per invalidi civili di cui all'art. 1 L. 18/80.
Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 13270 /2024 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della prestazione assistenziale invocata, per la quale aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 25.09.2023
Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per la prestazione richiesta fin dalla domanda amministrava.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato. CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto. Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. dott. , la causa è stata Persona_1 decisa all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter C.p.c.
La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso da cui è affetto il periziando è dato da:
“Depressione Maggiore di grado severo in terapia. Disturbo di Personalità (N.A.S.) Pregresso abuso di Benzodiazepine”.
Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, rilevava che: “il quadro morboso sopradescritto determina una difficoltà relazionale da parte del periziando che impedisce una completa efficacia della terapia farmacologica. Il sig.
[...]
, infatti, si presenta come un soggetto ansioso con tono dell'umore instabile che rende Parte_1 sicuramente difficile il vivere quotidiano soprattutto sul piano psico-emotivo”. Tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio concludeva ritenendo che il in ogni caso: “conserva una sua autonomia Parte_1 nello svolgimento delle comuni azioni del vivere quotidiano quali: vestimento, igiene personale, approvvigionamento del cibo, preparazione dei pasti, ecc. Si ritiene, pertanto, che lo stato morboso di cui il periziando risulta affetto, non determina la perdita dell'autonomia del periziando, né quest'ultimo necessita di un accompagnatore per la deambulazione in quanto risulta conservata”.
Considerando che le valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni di parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi respinta la domanda la domanda attorea. Con riferimento alle spese di lite afferenti alla precedente fase di A.t.p.o. si dispone la compensazione integrale delle stesse in considerazione delle condizioni sanitarie di cui parte ricorrente risulta comunque afflitto. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente prodotto in atti la dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc. CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali in relazione alla fase di a.t.p.o.;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nel presente giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 25/06/2025
Il giudice Dott. Francesco Rigato