Articolo 3 della Legge 10 dicembre 1980, n. 845
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 dicembre 1980
Art. 3.
Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici gia' espletati o in corso di espletamento, da assegnare al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna e all'ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna nelle seguenti qualifiche:
tre ingegneri;
un consigliere;
quattro geometri;
due coadiutori.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1980