Art. 3.
Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici gia' espletati o in corso di espletamento, da assegnare al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna e all'ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna nelle seguenti qualifiche:
tre ingegneri;
un consigliere;
quattro geometri;
due coadiutori.
Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici gia' espletati o in corso di espletamento, da assegnare al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna e all'ufficio speciale per le opere marittime di Ravenna nelle seguenti qualifiche:
tre ingegneri;
un consigliere;
quattro geometri;
due coadiutori.