Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 670
CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e conseguente decadenza/prescrizione dei crediti

    La Corte ritiene che la notifica degli atti interruttivi prodotti dall'Agente della Riscossione escluda la maturazione della prescrizione. Inoltre, l'eccezione di prescrizione e di omessa notifica di atti prodromici è considerata tardiva, data la dimostrazione di notifiche successive da parte del resistente. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'omessa impugnazione di atti successivi (come le intimazioni di pagamento) preclude la deduzione di vizi attinenti agli atti prodromici ormai definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 670
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 670
    Data del deposito : 1 febbraio 2026

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