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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3684/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684/2015 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ORLANDO MAURIZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINELLI DAVIDE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/01/2025, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio, opponendo il decreto ingiuntivo n. 1031/15, con cui Parte_1 aveva preteso il pagamento della cospicua somma di € 165.200,00 (oltre interessi, Controparte_1 spese e accessori), rivendicando il diritto all'indennizzo, che le sarebbe stato dovuto in base alla polizza (all'epoca sottoscritta), per l'avvenuto furto di due mezzi da cantiere (in particolare: una pala snodata e un escavatore 'servoassisttito' cingolato).
Il contenzioso ha ad oggetto la veridicità dei fatti posti a fondamento della pretesa dell'assicurato, in quanto l'Assicurazione sostiene che il furto non sarebbe mai avvenuto, dovendo piuttosto ritenersi che Cont la sottrazione sia stata organizzata, pianificata o quantomeno 'tollerata' dallo stesso l.r.p.t. di che sarebbe stato d'accordo con il venditore dei mezzi.
La vicenda ha avuto anche un'appendice penale: la sentenza di prescrizione ha fatto scivolare l'accertamento dei fatti dalla sede penale (senz'altro più acconcia per un certo tipo di approfondimento probatorio) alla sede civile. La durata del procedimento si spiega, per l'appunto, con la necessità di sospendere il procedimento in attesa che fosse definita la vicenda penale.
Ora, come si è avuto modo di verificare all'esito dell'istruttoria, la vicenda si origina dalla denuncia Cont sporta da parte di , l.r.p.t. di il quale ha lamentato che il 16.07.2013, tra le 22.30 Controparte_2
(della sera precedente) e le 07.00 del mattino, alcuni soggetti (rimasti ignoti) avrebbero sottratto i Cont macchinari, che veva acquistato dalla società C.L. Industriale di CP_3
La ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa di parte opposta (che ripropone quanto dichiarato in denuncia da ) è revocata in dubbio da alcuni elementi indiziari che, valutati nel loro CP_2 complesso, smentiscono l'assunto a base della pretesa dell'indennizzo, ossia che i mezzi sarebbero stati illecitamente sottratti all'insaputa del proprietario/detentore.
Innanzitutto, il teste – del tutto disinteressato – ha affermato di aver visto, tra le 19,30 e Tes_1 le 20,30 del 15.07.2013, un grosso camion con cabina e pianale di colore rosso adibito al trasporto di veicoli di grosse dimensioni, condotto nell'occasione da due ragazzi di giovane età (doc. n. 6, p. 5).
Tale dinamica è stata confermata anche dalla titolare del che ha visto movimentare il Parte_2 terreno durante la giornata e, quindi, portare via i macchinari in orario solare alle luci del tramonto, con modalità assolutamente non furtive.
In secondo luogo, il teste ha riferito di aver visto, in loco, i due mezzi all'incirca da una Tes_1 settimana. Cont Dalla documentazione in atti, in particolare dai D.D.T. prodotti da risulta che i due mezzi pagina 2 di 5 • sarebbero stati portati nel cantiere di ME di IL il 04.02.13;
• sarebbero stati spostati in un altro cantiere sconosciuto (movimentazione non documentata);
• sarebbero stati riportati, il 05.07.2013 (l'escavatore) e il 09.07.2013 (la pala), da un cantiere di AN LI a ME (in data compatibile con l'avvistamento del teste
. Tes_1
La movimentazione (solo parzialmente confermata da D.D.T. peraltro imprecisi) non ha riscontro nella Cont documentazione contabile di che non aveva mezzi idonei al trasporto dei mezzi), che ha prodotto solo una fattura (la n. 11 del 28.02.2013) attestante il trasporto ad opera di Controparte_4
– soggetto peraltro diverso rispetto a quello che aveva indicato all'investigatore incaricato CP_2 dall'Assicurazione (tale Autotrasporti Lio, che a sua volta ha dichiarato di aver noleggiato i mezzi).
In terzo luogo, non vi è coerenza tra i D.D.T. e la documentazione riferibile al costruttore che avrebbe fornito i mezzi, C.L. Industriale di . CP_3
In particolare, comparando i DDT emessi dalle due società (cfr. doc. 6 pag. 10 e doc. 6 allegato 9), risulta che la pala sarebbe stata trasportata da presso il cantiere sito in Controparte_5
ME di IL (PR) in data 4.02.2013, vale a dire prima della consegna da parte della società costruttrice che il D.D.T. di C.L. Industriale di colloca il 5.02.2013. CP_3
Ancora, non vi sono elementi che confermino l'origine dei mezzi dati a noleggio da C.L. La ditta non ha le dotazioni per produrre i macchinari;
l'affermazione di – di aver assemblato i mezzi in CP_3 economia col padre – risulta poco credibile, tanto più che non vi è mai stata giustificazione cartolare nemmeno dell'acquisto delle componenti da assemblare.
Infine, le stesse dichiarazioni di conformità dei mezzi (doc. n. 6, all. 8, 10) non sono risultate veritiere.
Espletata CTU sul punto, il perito ha concluso, con ragionamento puntuale ed analitico, che il simbolo grafico “CE” riportato sulle targhe delle macchine de quo è notevolmente difforme dal simbolo grafico previsto dall'allegato III «Marcatura CE» della Direttiva 2006/42/CE e che tale difformità è indice di contraffazione.
La circostanza induce un ulteriore e gravissimo elemento di dubbio sulla autenticità dell'operazione economica che avrebbe poi determinato la consegna dei mezzi al denunciante. Gli stessi bonifici, che dovrebbero attestare il pagamento del corrispettivo, riferiscono il saldo di due fatture che non corrispondono né a quella esibita all'Assicurazione e prodotta in atti né a quella registrata nel registro dei beni ammortizzabili (registro peraltro non regolarmente tenuto).
Per tutto quanto detto, si deve concludere che:
pagina 3 di 5 • vi sono fondati dubbi sulla dinamica dell'atto sottrattivo dei mezzi (che è avvenuto coram populo e senza elementi che lascino indurre la natura illecita della condotta di chi manovrava i mezzi);
• vi sono fondati dubbi sulla portata reale delle operazioni economiche, che giustificavano Contr il possesso o la detenzione dei mezzi da parte di
Alla luce di tali elementi, si deve quindi concludere (ancor prima che l'esistenza di una delle condizioni che escludono l'indennizzabilità dell'evento assicurato) che non vi è prova in atti, processualmente spendibile che si sia verificato l'evento a fronte del quale scattava l'obbligo di indennizzo: vale a dire l'avvenuto furto, da intendersi quale impossessamento da parte di un soggetto del bene contro la volontà di chi legittimamente ne ha la detenzione.
Nel caso di specie, l'assicurato non ha dato prova né della interposizione all'altrui condotta di impossessamento;
né del titolo legittimante la detenzione dominicale, su cui insisteva la copertura assicurativa.
Consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Si liquidano valori prossimi ai massimi, stante l'enorme sforzo processuale, procrastinato per quasi un decennio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3684/2015 RG, così decide: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi € 20.000,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
pagina 4 di 5 Parma, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3684/2015 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ORLANDO MAURIZIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINELLI DAVIDE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/01/2025, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio, opponendo il decreto ingiuntivo n. 1031/15, con cui Parte_1 aveva preteso il pagamento della cospicua somma di € 165.200,00 (oltre interessi, Controparte_1 spese e accessori), rivendicando il diritto all'indennizzo, che le sarebbe stato dovuto in base alla polizza (all'epoca sottoscritta), per l'avvenuto furto di due mezzi da cantiere (in particolare: una pala snodata e un escavatore 'servoassisttito' cingolato).
Il contenzioso ha ad oggetto la veridicità dei fatti posti a fondamento della pretesa dell'assicurato, in quanto l'Assicurazione sostiene che il furto non sarebbe mai avvenuto, dovendo piuttosto ritenersi che Cont la sottrazione sia stata organizzata, pianificata o quantomeno 'tollerata' dallo stesso l.r.p.t. di che sarebbe stato d'accordo con il venditore dei mezzi.
La vicenda ha avuto anche un'appendice penale: la sentenza di prescrizione ha fatto scivolare l'accertamento dei fatti dalla sede penale (senz'altro più acconcia per un certo tipo di approfondimento probatorio) alla sede civile. La durata del procedimento si spiega, per l'appunto, con la necessità di sospendere il procedimento in attesa che fosse definita la vicenda penale.
Ora, come si è avuto modo di verificare all'esito dell'istruttoria, la vicenda si origina dalla denuncia Cont sporta da parte di , l.r.p.t. di il quale ha lamentato che il 16.07.2013, tra le 22.30 Controparte_2
(della sera precedente) e le 07.00 del mattino, alcuni soggetti (rimasti ignoti) avrebbero sottratto i Cont macchinari, che veva acquistato dalla società C.L. Industriale di CP_3
La ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa di parte opposta (che ripropone quanto dichiarato in denuncia da ) è revocata in dubbio da alcuni elementi indiziari che, valutati nel loro CP_2 complesso, smentiscono l'assunto a base della pretesa dell'indennizzo, ossia che i mezzi sarebbero stati illecitamente sottratti all'insaputa del proprietario/detentore.
Innanzitutto, il teste – del tutto disinteressato – ha affermato di aver visto, tra le 19,30 e Tes_1 le 20,30 del 15.07.2013, un grosso camion con cabina e pianale di colore rosso adibito al trasporto di veicoli di grosse dimensioni, condotto nell'occasione da due ragazzi di giovane età (doc. n. 6, p. 5).
Tale dinamica è stata confermata anche dalla titolare del che ha visto movimentare il Parte_2 terreno durante la giornata e, quindi, portare via i macchinari in orario solare alle luci del tramonto, con modalità assolutamente non furtive.
In secondo luogo, il teste ha riferito di aver visto, in loco, i due mezzi all'incirca da una Tes_1 settimana. Cont Dalla documentazione in atti, in particolare dai D.D.T. prodotti da risulta che i due mezzi pagina 2 di 5 • sarebbero stati portati nel cantiere di ME di IL il 04.02.13;
• sarebbero stati spostati in un altro cantiere sconosciuto (movimentazione non documentata);
• sarebbero stati riportati, il 05.07.2013 (l'escavatore) e il 09.07.2013 (la pala), da un cantiere di AN LI a ME (in data compatibile con l'avvistamento del teste
. Tes_1
La movimentazione (solo parzialmente confermata da D.D.T. peraltro imprecisi) non ha riscontro nella Cont documentazione contabile di che non aveva mezzi idonei al trasporto dei mezzi), che ha prodotto solo una fattura (la n. 11 del 28.02.2013) attestante il trasporto ad opera di Controparte_4
– soggetto peraltro diverso rispetto a quello che aveva indicato all'investigatore incaricato CP_2 dall'Assicurazione (tale Autotrasporti Lio, che a sua volta ha dichiarato di aver noleggiato i mezzi).
In terzo luogo, non vi è coerenza tra i D.D.T. e la documentazione riferibile al costruttore che avrebbe fornito i mezzi, C.L. Industriale di . CP_3
In particolare, comparando i DDT emessi dalle due società (cfr. doc. 6 pag. 10 e doc. 6 allegato 9), risulta che la pala sarebbe stata trasportata da presso il cantiere sito in Controparte_5
ME di IL (PR) in data 4.02.2013, vale a dire prima della consegna da parte della società costruttrice che il D.D.T. di C.L. Industriale di colloca il 5.02.2013. CP_3
Ancora, non vi sono elementi che confermino l'origine dei mezzi dati a noleggio da C.L. La ditta non ha le dotazioni per produrre i macchinari;
l'affermazione di – di aver assemblato i mezzi in CP_3 economia col padre – risulta poco credibile, tanto più che non vi è mai stata giustificazione cartolare nemmeno dell'acquisto delle componenti da assemblare.
Infine, le stesse dichiarazioni di conformità dei mezzi (doc. n. 6, all. 8, 10) non sono risultate veritiere.
Espletata CTU sul punto, il perito ha concluso, con ragionamento puntuale ed analitico, che il simbolo grafico “CE” riportato sulle targhe delle macchine de quo è notevolmente difforme dal simbolo grafico previsto dall'allegato III «Marcatura CE» della Direttiva 2006/42/CE e che tale difformità è indice di contraffazione.
La circostanza induce un ulteriore e gravissimo elemento di dubbio sulla autenticità dell'operazione economica che avrebbe poi determinato la consegna dei mezzi al denunciante. Gli stessi bonifici, che dovrebbero attestare il pagamento del corrispettivo, riferiscono il saldo di due fatture che non corrispondono né a quella esibita all'Assicurazione e prodotta in atti né a quella registrata nel registro dei beni ammortizzabili (registro peraltro non regolarmente tenuto).
Per tutto quanto detto, si deve concludere che:
pagina 3 di 5 • vi sono fondati dubbi sulla dinamica dell'atto sottrattivo dei mezzi (che è avvenuto coram populo e senza elementi che lascino indurre la natura illecita della condotta di chi manovrava i mezzi);
• vi sono fondati dubbi sulla portata reale delle operazioni economiche, che giustificavano Contr il possesso o la detenzione dei mezzi da parte di
Alla luce di tali elementi, si deve quindi concludere (ancor prima che l'esistenza di una delle condizioni che escludono l'indennizzabilità dell'evento assicurato) che non vi è prova in atti, processualmente spendibile che si sia verificato l'evento a fronte del quale scattava l'obbligo di indennizzo: vale a dire l'avvenuto furto, da intendersi quale impossessamento da parte di un soggetto del bene contro la volontà di chi legittimamente ne ha la detenzione.
Nel caso di specie, l'assicurato non ha dato prova né della interposizione all'altrui condotta di impossessamento;
né del titolo legittimante la detenzione dominicale, su cui insisteva la copertura assicurativa.
Consegue l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Si liquidano valori prossimi ai massimi, stante l'enorme sforzo processuale, procrastinato per quasi un decennio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3684/2015 RG, così decide: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposto alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi € 20.000,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
pagina 4 di 5 Parma, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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