TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13169/2024
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Francesca Neri _ Giudice
Dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva, nella causa civile n. rg. 13169/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa dai coniugi
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Ponte Albano 11 a Sasso Marconi (Bo), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Rodolfo Audinot n.9 presso lo studio legale dell'Avv. Camilla Zamparini (c.f. ) del foro di Bologna C.F._2
e
(c.f. ) nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Ponte Albano 11 a Sasso Marconi (Bo), elettivamente domiciliato in Bologna, Via Aurelio Saffi n. 11/2 presso lo studio legale dell'Avv. Jawad Asmahi( ) del foro di Bologna CodiceFiscale_4 ricorrenti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 05.11.2024; osservato che con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.4.2025 i coniugi hanno confermato la domanda e ribadito di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il [...] a [...], c.f. Persona_1
, minorenne, C.F._5 ritenuto che le condizioni concordate siano conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne;
che esse possano essere quindi accolte e che la causa vada poi rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
che sulle spese legali vada disposto unitamente alla definizione del merito;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio:
- pronuncia la separazione personale tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._3
pagina 1 di 2 che hanno contratto matrimonio in Marocco il giorno 12.02.2007, matrimonio annotato nei registri dello stato civile del Comune di Sasso Marconi, come da certificato Protocollo ANPR: 1842139562 del medesimo Comune
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione dei coniugi sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale in via Ponte Albano 11 a Sasso Marconi (Bo) resterà nella piena disponibilità della moglie che vi continuerà ad abitare fino alla raggiunta autosufficienza economica del figlio, alla quale moglie dunque verrà assegnata la casa familiare;
3) il padre si trasferirà altrove, portando con sé i propri effetti personali, e spostando la propria residenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Tribunale ovvero dalla udienza sostituita da note scritte, ex lege;
in seguito, la moglie provvederà a volturare a proprio nome le eventuali utenze allo stesso già intestate;
4) la moglie subentrerà nella assegnazione presso della casa familiare;
CP_1
5) il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, consapevoli entrambi i genitori di dovere comunque continuare ad esercitare la propria responsabilità genitoriale fino alla maggiore età della prole;
6) quanto alla relazione padre-figlio, anche in relazione all'età dello stesso, i genitori concordano che il figlio potrà liberamente contattare il padre secondo accordi presi tra loro direttamente, previa informativa alla madre;
7) i genitori condividono e approvano il piano genitoriale dagli stessi sottoscritto e già in atti;
8) il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento a favore della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del ricorso in tribunale, della somma pari ad euro 200/mese (duecentoeuro/mese), oltre ISTAT (mese base luglio) su conto corrente Unicredit spa IBAN: [...] intestato alla stessa;
inoltre, il padre verserà il 50% delle spese straordinarie giusto protocollo del 2017 del tribunale intestato;
9) l'importo dell'AUU e di ogni altro beneficio a favore del figlio sarà devoluto in misura pari al 50% a ciascuno dei coniugi;
10) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé ed i figli;
11) La causa è rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
12) Spese al merito.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il giudice est.
Dott. Francesca Neri
Il presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Francesca Neri _ Giudice
Dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva, nella causa civile n. rg. 13169/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa dai coniugi
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Ponte Albano 11 a Sasso Marconi (Bo), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Rodolfo Audinot n.9 presso lo studio legale dell'Avv. Camilla Zamparini (c.f. ) del foro di Bologna C.F._2
e
(c.f. ) nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Ponte Albano 11 a Sasso Marconi (Bo), elettivamente domiciliato in Bologna, Via Aurelio Saffi n. 11/2 presso lo studio legale dell'Avv. Jawad Asmahi( ) del foro di Bologna CodiceFiscale_4 ricorrenti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 05.11.2024; osservato che con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.4.2025 i coniugi hanno confermato la domanda e ribadito di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il [...] a [...], c.f. Persona_1
, minorenne, C.F._5 ritenuto che le condizioni concordate siano conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne;
che esse possano essere quindi accolte e che la causa vada poi rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
che sulle spese legali vada disposto unitamente alla definizione del merito;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio:
- pronuncia la separazione personale tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._3
pagina 1 di 2 che hanno contratto matrimonio in Marocco il giorno 12.02.2007, matrimonio annotato nei registri dello stato civile del Comune di Sasso Marconi, come da certificato Protocollo ANPR: 1842139562 del medesimo Comune
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione dei coniugi sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale in via Ponte Albano 11 a Sasso Marconi (Bo) resterà nella piena disponibilità della moglie che vi continuerà ad abitare fino alla raggiunta autosufficienza economica del figlio, alla quale moglie dunque verrà assegnata la casa familiare;
3) il padre si trasferirà altrove, portando con sé i propri effetti personali, e spostando la propria residenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Tribunale ovvero dalla udienza sostituita da note scritte, ex lege;
in seguito, la moglie provvederà a volturare a proprio nome le eventuali utenze allo stesso già intestate;
4) la moglie subentrerà nella assegnazione presso della casa familiare;
CP_1
5) il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, consapevoli entrambi i genitori di dovere comunque continuare ad esercitare la propria responsabilità genitoriale fino alla maggiore età della prole;
6) quanto alla relazione padre-figlio, anche in relazione all'età dello stesso, i genitori concordano che il figlio potrà liberamente contattare il padre secondo accordi presi tra loro direttamente, previa informativa alla madre;
7) i genitori condividono e approvano il piano genitoriale dagli stessi sottoscritto e già in atti;
8) il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento a favore della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del ricorso in tribunale, della somma pari ad euro 200/mese (duecentoeuro/mese), oltre ISTAT (mese base luglio) su conto corrente Unicredit spa IBAN: [...] intestato alla stessa;
inoltre, il padre verserà il 50% delle spese straordinarie giusto protocollo del 2017 del tribunale intestato;
9) l'importo dell'AUU e di ogni altro beneficio a favore del figlio sarà devoluto in misura pari al 50% a ciascuno dei coniugi;
10) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé ed i figli;
11) La causa è rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio;
12) Spese al merito.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il giudice est.
Dott. Francesca Neri
Il presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2