CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1439/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO SA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5794/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052123949502 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/10/2025 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00521239 49 502 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, di
€ 9.424,37, conseguente a liquidazioni periodiche IVA, relative all'anno di imposta 2021, notificata al contribuente il 27/6/2025.
Premetteva:
che il ricorrente è erede del sig. Ricorrente_1, deceduto il 19.1.2023;
che il 27.6.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al ricorrente, in qualità di erede del de cuius, la cartella di pagamento qui impugnata intimandolo al pagamento di € 9.418,49, a titolo di IVA per l'anno di imposta 2021, liquidati all'esito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972;
che la cartella di pagamento n. 293 2023 00521239 49 502 è illegittima nella parte in cui irroga sanzioni tributarie pecuniarie nei confronti dell'erede, e deve essere annullata.
Eccepiva:
nullità dell'atto impugnato per intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, e 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. In subordine, chiedeva la rideterminazione delle somme iscritte a ruolo nei confronti dell'erede sig. OR AN
PI al netto delle sanzioni tributarie pecuniarie illegittimamente irrogate e iscritte nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi di causa. Salvo ogni altro diritto. Chiedeva, altresì, la tratazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava: 1) atto impugnato;
1.1) prova di notifica atto impugnato;
2) certificato di morte sig. OR Antonino.
In data 07/11/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che il contribuente OR AN PI ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 293 2023 00521239 49 notificatagli in qualità di erede di Ricorrente_1 deceduto il 19/01/2023;
che la suddetta cartella di pagamento contiene n. 3 partite di ruolo. Nel dettaglio: - Partita n.
000000000000282432231 scaturente dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 sulle liquidazioni periodiche Iva relative all'anno d'imposta 2021; - Partita n.
000000000000289513213 scaturente dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 sulle liquidazioni periodiche Iva relative all'anno d'imposta 2021; - Partita n.
000000000000292467087 scaturente dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 sulle liquidazioni periodiche Iva relative all'anno d'imposta 2021;
che l'eccezione di parte ricorrente relativa alla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi è fondata, pertanto, l'Ufficio ha proceduto allo sgravio parziale delle partite di ruolo di cui all'impugnata cartella di pagamento.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e per gli effetti confermare la legittimità dell'atto impugnato nei termini di cui ai provvedimenti di sgravio parziale con compensazione delle spese di lite.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. provvedimenti di sgravio parziale.
In data 24/11/2025 l'Agenzia delle Entrate depositava istanza di riunione giudizi pendenti presso la medesima CGT I grado, aventi ad oggetto la medesima cartella di pagamento 29320230052123949 e precisamente: 1) CGT I grado CT RGR. 005794/2025 – sezione 06, ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1- C.F. CF_Ricorrente_1; 2) CGT I grado CT RGR. 004424/2025 – sezione 12, ricorso proposto da Napoli Nominativo_2 – C.F. CF_2, con udienza fissata per il 28/11/2025.
In data 26/11/2025 il ricorrente depositava memorie con le quali si riportava alle eccezioni in ricorso e chiedeva Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, previo rigetto dell'istanza di riunione del presente giudizio col giudizio di cui al R.G. n. 4424/2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in ragione della sua soccombenza virtuale. Con vittoria di spese e compensi di causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva
All'udienza del 6/02/2026 sono presenti i difensori delle parti i quali discutono la causa riportandosi alle proprie difese ed insistono nelle rispettive richieste.
La controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta la richiesta dell'agenzia delle entrate tesa alla riunione del presente giudizio, con altro pendente presso altra sezione sia perché non sono ravvisabili i presupposti di fatto e di diritto, sia perché l'atto oggetto dell'odierno giudizio è stato oggetto di sgravio parziale;
che il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni, tanto è vero che l'unica eccezione sollevata in ricorso eé relativa alla intrasmissibilità delle medesime sanzioni agli eredi, senza nulla eccepire sulla debenza del debito erariale;
che l'agenzai delle Entrate ha provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni, solo dopo che il ricorso è stato incardinato, con dispendio economico e di energie processuali a danno del ricorrente;
Per l'effetto, il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . In virtù della soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali come da dispositivo. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00, oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato. Compensa le spese nei confrontoi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
SA LO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO SA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5794/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230052123949502 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/10/2025 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso la cartella di pagamento n. 293 2023 00521239 49 502 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, di
€ 9.424,37, conseguente a liquidazioni periodiche IVA, relative all'anno di imposta 2021, notificata al contribuente il 27/6/2025.
Premetteva:
che il ricorrente è erede del sig. Ricorrente_1, deceduto il 19.1.2023;
che il 27.6.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava al ricorrente, in qualità di erede del de cuius, la cartella di pagamento qui impugnata intimandolo al pagamento di € 9.418,49, a titolo di IVA per l'anno di imposta 2021, liquidati all'esito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972;
che la cartella di pagamento n. 293 2023 00521239 49 502 è illegittima nella parte in cui irroga sanzioni tributarie pecuniarie nei confronti dell'erede, e deve essere annullata.
Eccepiva:
nullità dell'atto impugnato per intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, e 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. In subordine, chiedeva la rideterminazione delle somme iscritte a ruolo nei confronti dell'erede sig. OR AN
PI al netto delle sanzioni tributarie pecuniarie illegittimamente irrogate e iscritte nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi di causa. Salvo ogni altro diritto. Chiedeva, altresì, la tratazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava: 1) atto impugnato;
1.1) prova di notifica atto impugnato;
2) certificato di morte sig. OR Antonino.
In data 07/11/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che il contribuente OR AN PI ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento n. 293 2023 00521239 49 notificatagli in qualità di erede di Ricorrente_1 deceduto il 19/01/2023;
che la suddetta cartella di pagamento contiene n. 3 partite di ruolo. Nel dettaglio: - Partita n.
000000000000282432231 scaturente dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 sulle liquidazioni periodiche Iva relative all'anno d'imposta 2021; - Partita n.
000000000000289513213 scaturente dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 sulle liquidazioni periodiche Iva relative all'anno d'imposta 2021; - Partita n.
000000000000292467087 scaturente dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972 sulle liquidazioni periodiche Iva relative all'anno d'imposta 2021;
che l'eccezione di parte ricorrente relativa alla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi è fondata, pertanto, l'Ufficio ha proceduto allo sgravio parziale delle partite di ruolo di cui all'impugnata cartella di pagamento.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e per gli effetti confermare la legittimità dell'atto impugnato nei termini di cui ai provvedimenti di sgravio parziale con compensazione delle spese di lite.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. provvedimenti di sgravio parziale.
In data 24/11/2025 l'Agenzia delle Entrate depositava istanza di riunione giudizi pendenti presso la medesima CGT I grado, aventi ad oggetto la medesima cartella di pagamento 29320230052123949 e precisamente: 1) CGT I grado CT RGR. 005794/2025 – sezione 06, ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1- C.F. CF_Ricorrente_1; 2) CGT I grado CT RGR. 004424/2025 – sezione 12, ricorso proposto da Napoli Nominativo_2 – C.F. CF_2, con udienza fissata per il 28/11/2025.
In data 26/11/2025 il ricorrente depositava memorie con le quali si riportava alle eccezioni in ricorso e chiedeva Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, previo rigetto dell'istanza di riunione del presente giudizio col giudizio di cui al R.G. n. 4424/2025, dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in ragione della sua soccombenza virtuale. Con vittoria di spese e compensi di causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva
All'udienza del 6/02/2026 sono presenti i difensori delle parti i quali discutono la causa riportandosi alle proprie difese ed insistono nelle rispettive richieste.
La controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta la richiesta dell'agenzia delle entrate tesa alla riunione del presente giudizio, con altro pendente presso altra sezione sia perché non sono ravvisabili i presupposti di fatto e di diritto, sia perché l'atto oggetto dell'odierno giudizio è stato oggetto di sgravio parziale;
che il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni, tanto è vero che l'unica eccezione sollevata in ricorso eé relativa alla intrasmissibilità delle medesime sanzioni agli eredi, senza nulla eccepire sulla debenza del debito erariale;
che l'agenzai delle Entrate ha provveduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni, solo dopo che il ricorso è stato incardinato, con dispendio economico e di energie processuali a danno del ricorrente;
Per l'effetto, il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . In virtù della soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali come da dispositivo. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00, oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato. Compensa le spese nei confrontoi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
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