Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 gennaio 1958
Art. 10.
Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvedera' con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovra' anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

Disposizioni transitorie e finali
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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