CASS
Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 7863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7863 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 2399/2021 R.G. proposto da: DO CI, DO EN, rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Leone e dall’avv. Sebastiano Leone -ricorrenti- contro DO PE, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Tribulato e dall’avv. Pietro Paolo Amara -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2045/2020 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 26-11-2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-3- 2026 dal consigliere IN LI;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per l’accoglimento del solo secondo motivo di ricorso incidentale;
OGGETTO: scioglimento di comunione RG. 2399/2021 P.U. 26-3-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7863 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 31/03/2026 2 uditi l’avv. Emanuela Quici in sostituzione dell’avv. Sebastiano Leone per i ricorrenti e gli avv. Pietro Paolo Amara e Antonino Tribulato per il controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza non definitiva n. 1845/2014 il Tribunale di Siracusa ha disposto la divisione dei beni immobili di cui erano comproprietari per un terzo ciascuno i fratelli IA, ZO e PP AR, in conformità alle previsioni della scrittura privata di data 23-5-2002; con ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per procedere a consulenza tecnica contabile che valutasse il rendiconto reso da PP AR. Eseguita la c.t.u., con sentenza definitiva n. 398/2019 il Tribunale, accertato che il convenuto PP AR aveva incassato entrate derivanti dai beni comuni per euro 335.839,18 al netto delle spese documentate per euro 41.930,77, lo ha condannato a pagare agli attori i due terzi pari a euro 223.892,78. Avverso la sentenza definitiva PP AR ha proposto appello, che la Corte d’appello di Catania ha deciso con sentenza n. 2045/2020 depositata 26-11-2020; in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato PP AR a pagare in favore di ciascuno dei fratelli euro 25.227,32, ponendo le spese di c.t.u. a carico di IA e ZO AR e compensando interamente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti. La sentenza, dichiarando di decidere esaminando la questione subordinata, per economia processuale e celerità di giudizio, ha considerato che il giudice di primo grado aveva ordinato al convenuto di depositare il conto della sua gestione dal 1995 al 2006 con la relativa documentazione giustificativa;
quindi, il convenuto produceva il rendiconto e alla successiva udienza del 27-2-2008 gli attori contestavano a verbale la veridicità del rendiconto, in quanto incompleto, precisando le somme di cui erano creditori gli attori;
ha 3 rilevato che, a quel punto, la procedura di rendiconto ex art. 263 e ss. cod. proc. civ. non poteva che avere a oggetto la verifica delle partite contestate dagli attori ed era stato privo di ragione l’incarico al c.t.u. di valutare il rendiconto reso dal convenuto;
invece, PP AR avrebbe dovuto formulare istanza ai sensi dell’art. 265 cod. proc. civ., per essere ammesso ad asseverare con giuramento le partite contestate, per le quali non aveva potuto chiedere ricevuta. Per tali ragioni, ha dichiarato che meritavano di essere convalidati i valori finali espressi nella relazione tecnica -primo elaborato- prodotta dagli attori;
ha escluso il riconoscimento degli interessi, in quanto gli appellati non avevano proposto appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado in ordine al mancato riconoscimento degli interessi. 2.IA AR e ZO AR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. PP AR ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto anche otto motivi di ricorso incidentale, a loro volta distinti in voci. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 26-3-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il loro primo motivo i ricorrenti principali IA e ZO AR deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697, 2727 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 191, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.”; evidenziano che la sentenza parziale n. 1845/2014 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato a seguito del rigetto dell’appello, aveva dichiarato ammissibile la domanda di rendiconto proposta dagli attori nell’ambito del giudizio di divisione, aggiungendo che il conguaglio in denaro non poteva essere determinato senza prima accertare la veridicità del rendiconto, ed era 4 necessario rimettere la causa sul ruolo per accertare tale veridicità a mezzo di c.t.u.; aggiungono che l’ordinanza di nomina del c.t.u. e di conferimento dell’incarico non erano stati contestati dal convenuto, con le conseguenze processuali ex art. 115 cod. proc. civ.; sostengono che il rendiconto richiesto e la nomina del c.t.u. disposti con la sentenza parziale n. 1845/2014, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2260/2018, erano passati in giudicato e non potevano formare oggetto del giudizio di appello, con conseguente violazione del giudicato interno, nonché con vizio di motivazione. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, che pure è viziata per le ragioni che saranno di seguito esposte, non è incorsa in alcuna violazione del giudicato interno. La sentenza non definitiva aveva esclusivamente ritenuto l’ammissibilità della domanda di rendiconto proposta nell’ambito del giudizio di divisione e, ritenendo di non avere elementi sufficienti per decidere su quella domanda, aveva disposto la rimessione della causa in istruttoria;
l’affermazione in ordine alla necessità di c.t.u. non perdeva la sua tipica natura ordinatoria per il fatto di essere contenuta nella sentenza. Infatti, di seguito la consulenza contabile d’ufficio era stata effettivamente disposta con l’ordinanza istruttoria, avente funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria (Cass. Sez. 6-1 27-5-2014 n. 11870, per tutte). 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti principali deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 191, 263 e ss., c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto violata la normativa relativa al procedimento di rendiconto ex artt. 263 e ss. cod. proc. civ. da parte del giudice di primo grado;
evidenziano che il Tribunale non aveva applicato le disposizioni di cui all’art. 263 e 5 ss. cod. proc. civ., in quanto in tema di divisione di beni ereditari si applicava l’art. 723 cod. civ., che non stabilisce le modalità del rendiconto e non impone il ricorso al procedimento di cui all’art. 263 cod. proc. civ., potendosi fare ricorso alla nomina di c.t.u.; aggiungono che essi avevano chiesto che il convenuto desse il rendiconto per accertare, previa c.t.u., le somme incassate per gli affitti relativi agli immobili in comproprietà, che il convenuto si era opposto alla produzione della loro relazione di parte, che la consulenza tecnica era stata finalizzata a quantificare gli affitti riscossi dal 1995 al 2006 sulla base della documentazione in atti. 2.1.Il secondo motivo di ricorso principale è ammissibile, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, in quanto, seppure articolato in più profili di doglianza, è formulato in termini che permettono di cogliere con chiarezza le censure e ne consentono l’esame separato, negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se i motivi fossero stati distinti (Cass. Sez. U 6-5-2015 n. 9100, per l’affermazione del principio dell’ammissibilità del motivo del ricorso per cassazione a tali condizioni). Il motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata è incorsa nella falsa applicazione degli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e 723 cod. civ. denunciate dai ricorrenti. La Corte d’appello, dichiarando che l’ordine al convenuto di presentare il rendiconto aveva comportato l’instaurazione del procedimento ex artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e che, di conseguenza, si applicava l’art. 264 cod. proc. civ. e la cognizione era limitata alle partite contestate, non ha considerato che il giudice di primo grado, a fronte della contestazione della veridicità del rendiconto presentato dal convenuto da parte degli attori, aveva disposto consulenza tecnica contabile d’ufficio. In questo modo, il giudice di primo grado non aveva dato corso alla procedura di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ., ma 6 aveva fatto applicazione del principio consolidato secondo il quale, quando la resa dei conti si inserisce in un giudizio di divisione -poiché l’art. 723 cod. civ. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano il conto, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire- la procedura di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. Sez. 2 24-10-2024 n. 27591, Cass. Sez. 2 19-2-1997 n. 1509, Cass. Sez. 2 21-2-1985 n. 1529, Cass. Sez. 2 10-2-1983 n. 1066). La Corte d’appello non poteva legittimamente fare applicazione della disposizione dell’art. 264 cod. proc. civ. per ritenere la propria cognizione limitata alle partite contestate, senza considerare che il giudice di primo grado aveva proceduto all’istruttoria nei modi ordinari dopo che i convenuti avevano contestato la veridicità del conto. Infatti, la disposizione dell’art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale chi impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all’art. 263 cod. proc. civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice;
ciò perché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito, come qualsiasi elemento indiziario di prova (Cass. Sez. 3 14-11-2012 n. 19991, Cass. Sez. 1 21-2-2007 n. 4091, Cass. Sez. 1 25-2-1993 n. 2331). La sentenza è incorsa anche nella violazione dell’art. 191 cod. proc. civ., pure dedotta nel secondo motivo di ricorso principale, laddove ha ritenuto che il Tribunale non potesse disporre la consulenza tecnica d’ufficio e perciò i risultati dell’accertamento del consulente d’ufficio, di cui il consulente era stato incaricato in modo inammissibile, non potessero essere esaminati. E’ l’art. 198 cod. proc. civ. che 7 consente al giudice di affidare al consulente d’ufficio l’esame contabile e quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere a esaminare nel merito il contenuto dell’indagine svolta dal consulente d’ufficio. Ciò dovrà fare il giudice del rinvio, sulla base delle critiche riproposte dalle parti in grado di appello alla consulenza d’ufficio e facendo applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. U 1-2-2022 n. 3086; Cass. Sez. 1 24-11-2022 n. 34600); dalla rilevanza del consenso in ordine all’acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l’operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157 co. 2 cod. proc. civ., correlandosi a un interesse primario ma disponibile delle parti, per cui l’eccezione di nullità deve essere proposta nella prima istanza o udienza successiva al deposito della consulenza (Cass. Sez. 1 21-2-2023 n. 5370, Cass. Sez. 1 15-11-2023 n. 31744). 3.Con il terzo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono “violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3, 5 c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che il consulente d’ufficio aveva accertato che il rendiconto presentato da PP AR non era attendibile, aveva accertato le entrate e le uscite documentate, sulla base di documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali, per cui era irrilevante che la relazione di parte non indicasse lo stesso importo quantificato dal c.t.u. 8 4.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente incidentale deduce “nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 263 e segg. c.p.c. – in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; evidenzia che, in caso di domanda di rendiconto in sede giudiziale, il giudice, dopo la presentazione, deve fissare udienza e, se il conto è contestato, si deve aprire il subprocedimento relativo solo alle partite contestate, con la fissazione di termini per indicare i mezzi di prova;
lamenta che nella fattispecie i termini non siano stati fissati e, nonostante ciò, la Corte d’appello abbia ritenuto che la relazione tecnica della controparte non fosse stata contestata. 5.Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato “2.1.violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione: se AR PP aveva fornito le prove delle spese e se le contestazioni del rag. EN fossero ammissibili. 2.2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 264 c.p.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., del 2° co. dell’art. 265 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
2.4. Nullità del procedimento e della sentenza per violazione del co.2 dell’art. 265 c.p.c. sul giuramento suppletorio – in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. 2.5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità del procedimento e della sentenza per mancanza della motivazione – travisamento della prova”. Il ricorrente incidentale evidenzia che PP AR aveva allegato al rendiconto le giustificazioni delle spese e aveva fatto oggetto di appello il contenuto della relazione della controparte;
lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che non 9 fossero stati articolati mezzi di prova, non abbia considerato che la relazione della controparte svolgeva contestazioni generiche, non abbia considerato che PP AR aveva dato prova delle partite contestate, non abbia considerato che il giuramento suppletorio poteva essere disposto d’ufficio; aggiunge che la Corte d’appello è incorsa nel travisamento della prova, per non avere tenuto conto dei documenti prodotti da PP AR, che contestavano i rilievi del rag. EN. 6.Con il terzo motivo di ricorso incidentale, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che, recependo le risultanze della perizia di parte che aveva aggiunto entrate non dichiarate da PP AR, la Corte d’appello aveva posto a carico dello stesso PP AR una prova che non gli poteva competere, essendo a carico dei fratelli la prova dell’esistenza di quelle entrate. 7.Il quarto motivo di ricorso incidentale è intitolato “4.1.violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: se AR PP si era occupato della gestione e amministrazione dei beni comuni. Omissione di motivazione.
4.2.Violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza e del procedimento – travisamento della prova.
4.3.Violazione degli artt. 2727 e segg. c.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; con esso il ricorrente incidentale lamenta che non sia stato riconosciuto a PP AR il compenso per l’attività svolta di mandatario e amministratore del condominio a favore dei fratelli comproprietari, omettendo di esaminare le prove sullo svolgimento di tale attività. 10 8.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, comportando che il giudice del rinvio dovrà valutare nel merito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sulla base delle allegazioni e prove offerte da entrambe le parti, determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso principale, relativo al contenuto della consulenza d’ufficio; l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale determina l’assorbimento anche del primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, in quanto relativi al procedimento di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., che illegittimamente la Corte d’appello ha ritenuto fosse stato svolto nel giudizio di primo grado. 9.Con il quarto motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.c.” e lamentano che PP AR non sia stato condannato al pagamento degli interessi legali, che, in caso di obbligazione di valuta, spettano ex art. 1224 co. 1 cod. civ. dalla data della domanda. 9.1.Il motivo è inammissibile perché, limitandosi a sostenere la spettanza degli interessi dalla data della domanda, non prende in esame e perciò neppure censura in modo pertinente la statuizione della sentenza impugnata, laddove ha escluso il riconoscimento degli interessi sulla base della considerazione che gli appellati -odierni ricorrenti- non avevano proposto impugnazione avverso la mancata previsione degli interessi nella sentenza di primo grado. La pronuncia costituisce piana applicazione del principio secondo il quale -a esclusione degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, che sono una componente del danno- gli interessi hanno un fondamento autonomo e integrano obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, con la conseguenza che possono essere riconosciuti solo su espressa domanda (Cass. Sez. 2 17-11-2010 n. 23195, Cass. Sez. 11 2 18-1-2007 n. 1087). Nella fattispecie i ricorrenti non deducono di avere riproposto in modo ammissibile in appello la domanda volta a ottenere il riconoscimento degli interessi, svolgendo appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado che non aveva pronunciato sulla spettanza degli interessi;
infatti, qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di pagamento degli interessi proposta da uno delle parti, sul punto deve essere proposto gravame e, in mancanza il giudice di appello non può pronunciare (Cass. Sez. L 18-9-2009 n. 20263; cfr. Cass. Sez. 6-2 2-5-2018 n. 10406 per la necessità dell’appello incidentale in caso di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale). 10.Con il quinto motivo di ricorso principale, intitolato “violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese di lite e del fatto che siano state poste a loro carico le spese di c.t.u. 11.A sua volta il ricorrente incidentale, con l’ottavo motivo di ricorso incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” e si duole della compensazione delle spese di lite. 12.Entrambi i motivi sono assorbiti, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, anche relative al grado conclusosi con la sentenza cassata. 13.A questo punto, residua la disamina dei motivi di ricorso incidentale dal quinto al settimo. Con il sesto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 184-bis, oggi 153 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2735 c.c. – mancata ammissione della registrazione e trascrizione della conversazione tra AR PP e ZO, in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente incidentale lamenta che sia stato rigettato il suo secondo motivo di 12 appello;
con tale motivo, aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere ammesso la registrazione di una conversazione intercorsa tra VI e PP AR, nella quale ZO aveva reso dichiarazioni confessorie;
rileva che la pronuncia della Corte d’appello è incorsa nella violazione sia dell’art. 2712 cod. civ., in quanto anche la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, sia dell’art. 2735 cod. civ., in quanto la confessione può essere anche stragiudiziale. 13.1.Il motivo è fondato. La sentenza impugnata a pag. 4 ha dichiarato di recepire quanto dichiarato dalla sentenza di primo grado in ordine al “secondo rilievo”, con riguardo sia all’efficacia probatoria di confessione della dichiarazione, in quanto resa senza che il confitente fosse pienamente consapevole dell’importanza delle dichiarazioni che rendeva, sia con riguardo al fatto che la registrazione su supporto magnetico non poteva essere ammessa neppure come prova atipica. All’evidenza la pronuncia è erronea sotto entrambi i profili dedotti dal ricorrente incidentale: ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. la confessione può essere anche stragiudiziale e la registrazione rientra nelle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 cod. civ. (Cass. Sez. 3 3-12-2024 n. 30977, Cass. Sez. 6-3 1-3-2017 n. 5259, Cass. Sez. 3 11-9-1996 n. 8219). 14.Con il suo quinto motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 179 comma 1 lett. b) e all’art. 177 comma 1 lett. b) c.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”; evidenzia che la testimonianza della moglie di PP AR in ordine alla sua attività di amministrazione dei beni ereditari era stata erroneamente esclusa dal giudice di primo grado sulla base dell’assunto della comunione legale dei coniugi, che la pronuncia era stata oggetto di 13 appello in quanto i beni acquistati dopo il matrimonio per successione non fanno parte della comunione legale;
lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato la deduzione. 15.Con il suo settimo motivo il ricorrente incidentale deduce “nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamenta che la sentenza non abbia pronunciato sulla domanda con la quale ZO AR chiedeva che gli fosse riconosciuto il compenso per l’attività di amministratore e mandatario. 16.Entrambi i motivi quinto e settimo di ricorso incidentale sono assorbiti, perché sulle questioni la sentenza impugnata non ha pronunciato, per il fatto che ha espressamente ritenuto di decidere in base alla ragione più liquida. Allorché il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata sulla ragione più liquida non sussistono i presupposti per ravvisare una decisione implicita o una omissione di pronuncia sulla questione non esaminata, da fare oggetto di impugnazione per impedirne il passaggio in giudicato, in quanto la questione potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio (Cass. Sez. 3 6-6-2023 n. 15893, Cass. Sez.
6-L 23-7-2018 n. 19503, Cass. Sez. 1 15-2-2008 n. 3796). 17.In conclusione, sono accolti il secondo motivo di ricorso principale e il sesto motivo di ricorso incidentale, sono rigettati il primo e il quarto motivo di ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. 14
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e il sesto motivo di ricorso incidentale;
rigetta il primo e il quarto motivo di ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 26-3-2026 Consigliere estensore Presidente IN LI OR LI
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per l’accoglimento del solo secondo motivo di ricorso incidentale;
OGGETTO: scioglimento di comunione RG. 2399/2021 P.U. 26-3-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7863 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 31/03/2026 2 uditi l’avv. Emanuela Quici in sostituzione dell’avv. Sebastiano Leone per i ricorrenti e gli avv. Pietro Paolo Amara e Antonino Tribulato per il controricorrente e ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza non definitiva n. 1845/2014 il Tribunale di Siracusa ha disposto la divisione dei beni immobili di cui erano comproprietari per un terzo ciascuno i fratelli IA, ZO e PP AR, in conformità alle previsioni della scrittura privata di data 23-5-2002; con ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per procedere a consulenza tecnica contabile che valutasse il rendiconto reso da PP AR. Eseguita la c.t.u., con sentenza definitiva n. 398/2019 il Tribunale, accertato che il convenuto PP AR aveva incassato entrate derivanti dai beni comuni per euro 335.839,18 al netto delle spese documentate per euro 41.930,77, lo ha condannato a pagare agli attori i due terzi pari a euro 223.892,78. Avverso la sentenza definitiva PP AR ha proposto appello, che la Corte d’appello di Catania ha deciso con sentenza n. 2045/2020 depositata 26-11-2020; in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato PP AR a pagare in favore di ciascuno dei fratelli euro 25.227,32, ponendo le spese di c.t.u. a carico di IA e ZO AR e compensando interamente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti. La sentenza, dichiarando di decidere esaminando la questione subordinata, per economia processuale e celerità di giudizio, ha considerato che il giudice di primo grado aveva ordinato al convenuto di depositare il conto della sua gestione dal 1995 al 2006 con la relativa documentazione giustificativa;
quindi, il convenuto produceva il rendiconto e alla successiva udienza del 27-2-2008 gli attori contestavano a verbale la veridicità del rendiconto, in quanto incompleto, precisando le somme di cui erano creditori gli attori;
ha 3 rilevato che, a quel punto, la procedura di rendiconto ex art. 263 e ss. cod. proc. civ. non poteva che avere a oggetto la verifica delle partite contestate dagli attori ed era stato privo di ragione l’incarico al c.t.u. di valutare il rendiconto reso dal convenuto;
invece, PP AR avrebbe dovuto formulare istanza ai sensi dell’art. 265 cod. proc. civ., per essere ammesso ad asseverare con giuramento le partite contestate, per le quali non aveva potuto chiedere ricevuta. Per tali ragioni, ha dichiarato che meritavano di essere convalidati i valori finali espressi nella relazione tecnica -primo elaborato- prodotta dagli attori;
ha escluso il riconoscimento degli interessi, in quanto gli appellati non avevano proposto appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado in ordine al mancato riconoscimento degli interessi. 2.IA AR e ZO AR hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. PP AR ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto anche otto motivi di ricorso incidentale, a loro volta distinti in voci. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 26-3-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il loro primo motivo i ricorrenti principali IA e ZO AR deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697, 2727 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 191, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.”; evidenziano che la sentenza parziale n. 1845/2014 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato a seguito del rigetto dell’appello, aveva dichiarato ammissibile la domanda di rendiconto proposta dagli attori nell’ambito del giudizio di divisione, aggiungendo che il conguaglio in denaro non poteva essere determinato senza prima accertare la veridicità del rendiconto, ed era 4 necessario rimettere la causa sul ruolo per accertare tale veridicità a mezzo di c.t.u.; aggiungono che l’ordinanza di nomina del c.t.u. e di conferimento dell’incarico non erano stati contestati dal convenuto, con le conseguenze processuali ex art. 115 cod. proc. civ.; sostengono che il rendiconto richiesto e la nomina del c.t.u. disposti con la sentenza parziale n. 1845/2014, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2260/2018, erano passati in giudicato e non potevano formare oggetto del giudizio di appello, con conseguente violazione del giudicato interno, nonché con vizio di motivazione. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, che pure è viziata per le ragioni che saranno di seguito esposte, non è incorsa in alcuna violazione del giudicato interno. La sentenza non definitiva aveva esclusivamente ritenuto l’ammissibilità della domanda di rendiconto proposta nell’ambito del giudizio di divisione e, ritenendo di non avere elementi sufficienti per decidere su quella domanda, aveva disposto la rimessione della causa in istruttoria;
l’affermazione in ordine alla necessità di c.t.u. non perdeva la sua tipica natura ordinatoria per il fatto di essere contenuta nella sentenza. Infatti, di seguito la consulenza contabile d’ufficio era stata effettivamente disposta con l’ordinanza istruttoria, avente funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria (Cass. Sez. 6-1 27-5-2014 n. 11870, per tutte). 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti principali deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 191, 263 e ss., c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto violata la normativa relativa al procedimento di rendiconto ex artt. 263 e ss. cod. proc. civ. da parte del giudice di primo grado;
evidenziano che il Tribunale non aveva applicato le disposizioni di cui all’art. 263 e 5 ss. cod. proc. civ., in quanto in tema di divisione di beni ereditari si applicava l’art. 723 cod. civ., che non stabilisce le modalità del rendiconto e non impone il ricorso al procedimento di cui all’art. 263 cod. proc. civ., potendosi fare ricorso alla nomina di c.t.u.; aggiungono che essi avevano chiesto che il convenuto desse il rendiconto per accertare, previa c.t.u., le somme incassate per gli affitti relativi agli immobili in comproprietà, che il convenuto si era opposto alla produzione della loro relazione di parte, che la consulenza tecnica era stata finalizzata a quantificare gli affitti riscossi dal 1995 al 2006 sulla base della documentazione in atti. 2.1.Il secondo motivo di ricorso principale è ammissibile, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, in quanto, seppure articolato in più profili di doglianza, è formulato in termini che permettono di cogliere con chiarezza le censure e ne consentono l’esame separato, negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se i motivi fossero stati distinti (Cass. Sez. U 6-5-2015 n. 9100, per l’affermazione del principio dell’ammissibilità del motivo del ricorso per cassazione a tali condizioni). Il motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata è incorsa nella falsa applicazione degli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e 723 cod. civ. denunciate dai ricorrenti. La Corte d’appello, dichiarando che l’ordine al convenuto di presentare il rendiconto aveva comportato l’instaurazione del procedimento ex artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e che, di conseguenza, si applicava l’art. 264 cod. proc. civ. e la cognizione era limitata alle partite contestate, non ha considerato che il giudice di primo grado, a fronte della contestazione della veridicità del rendiconto presentato dal convenuto da parte degli attori, aveva disposto consulenza tecnica contabile d’ufficio. In questo modo, il giudice di primo grado non aveva dato corso alla procedura di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ., ma 6 aveva fatto applicazione del principio consolidato secondo il quale, quando la resa dei conti si inserisce in un giudizio di divisione -poiché l’art. 723 cod. civ. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano il conto, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire- la procedura di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. Sez. 2 24-10-2024 n. 27591, Cass. Sez. 2 19-2-1997 n. 1509, Cass. Sez. 2 21-2-1985 n. 1529, Cass. Sez. 2 10-2-1983 n. 1066). La Corte d’appello non poteva legittimamente fare applicazione della disposizione dell’art. 264 cod. proc. civ. per ritenere la propria cognizione limitata alle partite contestate, senza considerare che il giudice di primo grado aveva proceduto all’istruttoria nei modi ordinari dopo che i convenuti avevano contestato la veridicità del conto. Infatti, la disposizione dell’art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale chi impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all’art. 263 cod. proc. civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice;
ciò perché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito, come qualsiasi elemento indiziario di prova (Cass. Sez. 3 14-11-2012 n. 19991, Cass. Sez. 1 21-2-2007 n. 4091, Cass. Sez. 1 25-2-1993 n. 2331). La sentenza è incorsa anche nella violazione dell’art. 191 cod. proc. civ., pure dedotta nel secondo motivo di ricorso principale, laddove ha ritenuto che il Tribunale non potesse disporre la consulenza tecnica d’ufficio e perciò i risultati dell’accertamento del consulente d’ufficio, di cui il consulente era stato incaricato in modo inammissibile, non potessero essere esaminati. E’ l’art. 198 cod. proc. civ. che 7 consente al giudice di affidare al consulente d’ufficio l’esame contabile e quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere a esaminare nel merito il contenuto dell’indagine svolta dal consulente d’ufficio. Ciò dovrà fare il giudice del rinvio, sulla base delle critiche riproposte dalle parti in grado di appello alla consulenza d’ufficio e facendo applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. U 1-2-2022 n. 3086; Cass. Sez. 1 24-11-2022 n. 34600); dalla rilevanza del consenso in ordine all’acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l’operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157 co. 2 cod. proc. civ., correlandosi a un interesse primario ma disponibile delle parti, per cui l’eccezione di nullità deve essere proposta nella prima istanza o udienza successiva al deposito della consulenza (Cass. Sez. 1 21-2-2023 n. 5370, Cass. Sez. 1 15-11-2023 n. 31744). 3.Con il terzo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono “violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3, 5 c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che il consulente d’ufficio aveva accertato che il rendiconto presentato da PP AR non era attendibile, aveva accertato le entrate e le uscite documentate, sulla base di documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali, per cui era irrilevante che la relazione di parte non indicasse lo stesso importo quantificato dal c.t.u. 8 4.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorrente incidentale deduce “nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 263 e segg. c.p.c. – in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; evidenzia che, in caso di domanda di rendiconto in sede giudiziale, il giudice, dopo la presentazione, deve fissare udienza e, se il conto è contestato, si deve aprire il subprocedimento relativo solo alle partite contestate, con la fissazione di termini per indicare i mezzi di prova;
lamenta che nella fattispecie i termini non siano stati fissati e, nonostante ciò, la Corte d’appello abbia ritenuto che la relazione tecnica della controparte non fosse stata contestata. 5.Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato “2.1.violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione: se AR PP aveva fornito le prove delle spese e se le contestazioni del rag. EN fossero ammissibili. 2.2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 264 c.p.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., del 2° co. dell’art. 265 c.p.c. e artt. 2727 e 2729 c.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
2.4. Nullità del procedimento e della sentenza per violazione del co.2 dell’art. 265 c.p.c. sul giuramento suppletorio – in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. 2.5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità del procedimento e della sentenza per mancanza della motivazione – travisamento della prova”. Il ricorrente incidentale evidenzia che PP AR aveva allegato al rendiconto le giustificazioni delle spese e aveva fatto oggetto di appello il contenuto della relazione della controparte;
lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che non 9 fossero stati articolati mezzi di prova, non abbia considerato che la relazione della controparte svolgeva contestazioni generiche, non abbia considerato che PP AR aveva dato prova delle partite contestate, non abbia considerato che il giuramento suppletorio poteva essere disposto d’ufficio; aggiunge che la Corte d’appello è incorsa nel travisamento della prova, per non avere tenuto conto dei documenti prodotti da PP AR, che contestavano i rilievi del rag. EN. 6.Con il terzo motivo di ricorso incidentale, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che, recependo le risultanze della perizia di parte che aveva aggiunto entrate non dichiarate da PP AR, la Corte d’appello aveva posto a carico dello stesso PP AR una prova che non gli poteva competere, essendo a carico dei fratelli la prova dell’esistenza di quelle entrate. 7.Il quarto motivo di ricorso incidentale è intitolato “4.1.violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: se AR PP si era occupato della gestione e amministrazione dei beni comuni. Omissione di motivazione.
4.2.Violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza e del procedimento – travisamento della prova.
4.3.Violazione degli artt. 2727 e segg. c.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; con esso il ricorrente incidentale lamenta che non sia stato riconosciuto a PP AR il compenso per l’attività svolta di mandatario e amministratore del condominio a favore dei fratelli comproprietari, omettendo di esaminare le prove sullo svolgimento di tale attività. 10 8.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, comportando che il giudice del rinvio dovrà valutare nel merito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sulla base delle allegazioni e prove offerte da entrambe le parti, determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso principale, relativo al contenuto della consulenza d’ufficio; l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale determina l’assorbimento anche del primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, in quanto relativi al procedimento di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., che illegittimamente la Corte d’appello ha ritenuto fosse stato svolto nel giudizio di primo grado. 9.Con il quarto motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.c.” e lamentano che PP AR non sia stato condannato al pagamento degli interessi legali, che, in caso di obbligazione di valuta, spettano ex art. 1224 co. 1 cod. civ. dalla data della domanda. 9.1.Il motivo è inammissibile perché, limitandosi a sostenere la spettanza degli interessi dalla data della domanda, non prende in esame e perciò neppure censura in modo pertinente la statuizione della sentenza impugnata, laddove ha escluso il riconoscimento degli interessi sulla base della considerazione che gli appellati -odierni ricorrenti- non avevano proposto impugnazione avverso la mancata previsione degli interessi nella sentenza di primo grado. La pronuncia costituisce piana applicazione del principio secondo il quale -a esclusione degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, che sono una componente del danno- gli interessi hanno un fondamento autonomo e integrano obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, con la conseguenza che possono essere riconosciuti solo su espressa domanda (Cass. Sez. 2 17-11-2010 n. 23195, Cass. Sez. 11 2 18-1-2007 n. 1087). Nella fattispecie i ricorrenti non deducono di avere riproposto in modo ammissibile in appello la domanda volta a ottenere il riconoscimento degli interessi, svolgendo appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado che non aveva pronunciato sulla spettanza degli interessi;
infatti, qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di pagamento degli interessi proposta da uno delle parti, sul punto deve essere proposto gravame e, in mancanza il giudice di appello non può pronunciare (Cass. Sez. L 18-9-2009 n. 20263; cfr. Cass. Sez. 6-2 2-5-2018 n. 10406 per la necessità dell’appello incidentale in caso di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale). 10.Con il quinto motivo di ricorso principale, intitolato “violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese di lite e del fatto che siano state poste a loro carico le spese di c.t.u. 11.A sua volta il ricorrente incidentale, con l’ottavo motivo di ricorso incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” e si duole della compensazione delle spese di lite. 12.Entrambi i motivi sono assorbiti, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, anche relative al grado conclusosi con la sentenza cassata. 13.A questo punto, residua la disamina dei motivi di ricorso incidentale dal quinto al settimo. Con il sesto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 184-bis, oggi 153 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2735 c.c. – mancata ammissione della registrazione e trascrizione della conversazione tra AR PP e ZO, in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente incidentale lamenta che sia stato rigettato il suo secondo motivo di 12 appello;
con tale motivo, aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere ammesso la registrazione di una conversazione intercorsa tra VI e PP AR, nella quale ZO aveva reso dichiarazioni confessorie;
rileva che la pronuncia della Corte d’appello è incorsa nella violazione sia dell’art. 2712 cod. civ., in quanto anche la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, sia dell’art. 2735 cod. civ., in quanto la confessione può essere anche stragiudiziale. 13.1.Il motivo è fondato. La sentenza impugnata a pag. 4 ha dichiarato di recepire quanto dichiarato dalla sentenza di primo grado in ordine al “secondo rilievo”, con riguardo sia all’efficacia probatoria di confessione della dichiarazione, in quanto resa senza che il confitente fosse pienamente consapevole dell’importanza delle dichiarazioni che rendeva, sia con riguardo al fatto che la registrazione su supporto magnetico non poteva essere ammessa neppure come prova atipica. All’evidenza la pronuncia è erronea sotto entrambi i profili dedotti dal ricorrente incidentale: ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. la confessione può essere anche stragiudiziale e la registrazione rientra nelle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 cod. civ. (Cass. Sez. 3 3-12-2024 n. 30977, Cass. Sez. 6-3 1-3-2017 n. 5259, Cass. Sez. 3 11-9-1996 n. 8219). 14.Con il suo quinto motivo il ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 179 comma 1 lett. b) e all’art. 177 comma 1 lett. b) c.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”; evidenzia che la testimonianza della moglie di PP AR in ordine alla sua attività di amministrazione dei beni ereditari era stata erroneamente esclusa dal giudice di primo grado sulla base dell’assunto della comunione legale dei coniugi, che la pronuncia era stata oggetto di 13 appello in quanto i beni acquistati dopo il matrimonio per successione non fanno parte della comunione legale;
lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato la deduzione. 15.Con il suo settimo motivo il ricorrente incidentale deduce “nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamenta che la sentenza non abbia pronunciato sulla domanda con la quale ZO AR chiedeva che gli fosse riconosciuto il compenso per l’attività di amministratore e mandatario. 16.Entrambi i motivi quinto e settimo di ricorso incidentale sono assorbiti, perché sulle questioni la sentenza impugnata non ha pronunciato, per il fatto che ha espressamente ritenuto di decidere in base alla ragione più liquida. Allorché il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata sulla ragione più liquida non sussistono i presupposti per ravvisare una decisione implicita o una omissione di pronuncia sulla questione non esaminata, da fare oggetto di impugnazione per impedirne il passaggio in giudicato, in quanto la questione potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio (Cass. Sez. 3 6-6-2023 n. 15893, Cass. Sez.
6-L 23-7-2018 n. 19503, Cass. Sez. 1 15-2-2008 n. 3796). 17.In conclusione, sono accolti il secondo motivo di ricorso principale e il sesto motivo di ricorso incidentale, sono rigettati il primo e il quarto motivo di ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. 14
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e il sesto motivo di ricorso incidentale;
rigetta il primo e il quarto motivo di ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 26-3-2026 Consigliere estensore Presidente IN LI OR LI