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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. RC GL - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto cessione crediti proposta da:
nuova denominazione di - (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede in Milano, viale Scarampo 15, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
- FAX. ), con studio in Milano, corso Magenta Email_1 P.IVA_2
84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: Email_1
-Appellante- contro
L' (C.F. e P. I.V.A. ) con sede legale in Chiavari Controparte_1 P.IVA_3
(Genova), Via G.B. Ghio 9, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova, Via dei Santi Giacomo e Filippo 19/8 presso lo studio dell'Avv. Stefano Roveta (C.F.
[...]
- PEC che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 Email_2 procura alle liti posta in calce al presente atto e che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione al numero di fax 010.8372253 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
-Appellato- avverso la sentenza n. 1600/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.05.2024 nel procedimento per R.G. n. 10692/20 e non notificata
Conclusioni per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 1600/24 pubblicata dal Tribunale di Genova il 22.05.24 e non notificata nel giudizio RG 10692/20:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Azienda: Parte_1
• € 99.416,08 per sorte capitale, di cui alle 39 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc.
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 1.560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle 39 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si CP_1 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della CP_1 citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 20.246,90 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Part Note Debito, emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 2.800 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
• € 6.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Part portati dalle fatture emesse a tale titolo da e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 4, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture indicate nei dettagli allegati alle Part predette fatture emesse da per l'omesso rispetto del relativo termine di pagamento condannare l' al relativo pagamento in favore di condannare l' al pagamento CP_1 Parte_1 CP_1 Part delle spese di primo grado e a restituire a le spese di primo grado da quest'ultima sostenute / da sostenere
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a CP_1 CP_1 Part
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Conclusioni per parte appellata
“A – Respingersi in toto le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla per i titoli da essa richiesti (capitale, Controparte_2 interessi moratori e anatocistici e risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/2002);
B – con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 1.12.2020, la società conveniva in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, l' deducendo il mancato Controparte_1 pagamento di alcuni crediti di cui assumeva la titolarità in quanto cessionaria pro soluto e chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione di euro 148.920,60 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori ed anatocistici ed al risarcimento forfetario ex art. 6, co. 2 D.lga. 231/2002. In aggiunta, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma per ulteriori interessi moratori, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre agli accessori suesposti.
Con comparsa di risposta del 28.05.2021, si costituiva in giudizio l' contestando le Pt_3 domande attoree, in quanto non solo non sarebbe stata provata la cessione pro soluto dei crediti Part azionati da ma non sarebbero stati prodotti in giudizio nemmeno i contratti di cessione e le fatture costituenti prova del credito, oltre al fatto che i pochi documenti di trasporto prodotti non sarebbero stati controfirmati dal destinatario, risultando indimostrata la consegna della merce di cui si assumeva il mancato pagamento: parte convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU, con provvedimento di nomina del consulente tecnico d'ufficio del 6.10.2022, cui veniva sottoposto il seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti, i documenti, il verbale di causa, esercitando i poteri ex art. 194 c.p.c. e avuto riguardo alle varie poste di credito come enumerate nell'atto di citazione:
1) Circa la voce i (come riformulata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) verifichi, in relazione alle fatture indicate nelle tabelle 3 A e 3B, la sussistenza di contratti di cessione di credito in favore dell'attrice. Di esse (ossia delle fatture di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice) dica:
a) Quali fatture risultino pagate o stornate o per le quali siano state emesse note di credito;
b) Quali afferiscano a merci di cui è stata contestata la consegna e di cui non v'è prova della consegna (assenza di DDT);
c) Quali non risultino correttamente fatturate in relazione alle parti in causa il credito in CP_3 sorte capitale come sopra determinata e precisamente con l'espunzione delle voci a), b) e c) e solo di quelle a) e b);
2) Circa la voce ii, calcoli la misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 … sia espungendo le voci a), b) e c), sia solo quelle a) e b);
3) Circa la voce iii, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., sia espungendo le voci a), b) e c), sia solo quelle a) e b);
4) Circa la voce iv, calcoli il risarcimento ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002 … sia espungendo le voci a), b) e c), sia solo quelle a) e b);
5) Circa la voce v, verifichi, in relazione alle note di debito indicate nelle tabelle 4 A, 5 A, 5 B, 5 C, la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice. Di esse individui le note di debito correttamente formate;
predisponga un doppio calcolo della misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 … : uno, che consideri tutte le note di debito di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice; l'altro, che concerna solo le note di debito di cui v'è la prova della cessione del credito e che risultino correttamente formate;
6) Circa la voce vi, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia con riguardo, fra queste, alle sole note di debito correttamente formate;
7) Circa il capo vii, calcoli il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 …, sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia con riguardo, fra queste, alle sole note di debito correttamente formate”.
Esaminata la documentazione in atti, il C.T.U., dopo aver precisato che “delle fatture azionate … solo alcune sono risultate oggetto di cessione, per un importo complessivo di € 46.544,38 (di cui € 742,91 al prospetto 3 A ed € 45.801,47 al 3 B)”, perveniva alle seguenti conclusioni: “– Fatture ricomprese nei prospetti 3 A e 3 B di parte attrice: Dall'analisi effettuata, il C.T.U. ha constatato che nessuna delle fatture indicate nei prospetti in oggetto è risultata soddisfare le condizioni di cui alla lettera b), punto 1) del quesito. Infatti, i pochi documenti di trasporto prodotti sono risultati privi della necessaria firma del destinatario e, pertanto, non possono rappresentare in alcun modo prova dell'avvenuta consegna della merce. Alla luce di ciò … il C.T.U. ha calcolato il credito in sorte capitale in € 0,00 …
- Note di debito ricomprese nei prospetti 4 A, 5 A, 5 B e 5 C di parte attrice: Come precisato nel paragrafo 2.3, considerata la mancanza della documentazione necessaria per le verifiche richieste, il C.T.U. non ha potuto far altro che constatare l'impossibilità di procedere”.
Il consulente del Tribunale riscontrava quindi che le Note Debito prodotte erano “prive di ogni indicazione circa la fattura (ovvero le fatture) ceduta, base di calcolo per gli interessi addebitati”, motivo per cui egli, “considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basano le note di debito in commento, nonché degli asseriti tardivi pagamenti … non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito”.
La relazione tecnica precisava poi che “Al solo fine di fornire all'Ill.mo Giudice un'ipotesi alternativa di calcolo, lo scrivente ha assunto ai fini peritali l'importo relativo alle fatture risultate oggetto di cessione e prodotte nel fascicolo di causa (anche se prive di DDT), per complessivi € 17.888,10 (si rimanda al prospetto di cui a pagina 5)” (p. 8 CTU).
Depositata tempestivamente la relazione peritale, le parti, all'udienza dell'8.6.2023, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, pertanto, con provvedimento emesso in pari data, rinviava la causa, per tale incombente, all'udienza del 22.5.2024, anche per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla citata udienza del 22.5.2024, le parti richiamavano i rispettivi atti difensivi: - Parte_1 senza nulla dire sulla depositata relazione peritale - insisteva nelle conclusioni rese nell'atto di citazione dell'1.12.2020; insisteva nelle conclusioni già depositate in via telematica in data Pt_4
24.6.2022, che richiamavano integralmente quelle già rassegnate.
Con sentenza n. 1600/2024 del 22.5.2024, il Tribunale di Genova così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta le domande proposte da b) condanna Parte_2 [...] al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_4
delle spese di lite, che liquida in € 11.977,00 per compenso, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . Parte_2
Il Giudice di prime cure, infatti, avendo preso atto delle soddisfacenti valutazioni tecniche e delle logiche motivazioni contenute nella relazione tecnica, recepiva le conclusioni della CTU: in merito alla prova dell'intervenuta cessione del credito, solo alcune delle fatture azionate risultavano oggetto di un contratto di cessione;
le poche fatture cedute ed azionate dall'attrice non erano state però prodotte in giudizio;
le pochissime fatture cedute e prodotte erano corredate da documenti di trasporto non controfirmati dal destinatario, difettando così la prova della consegna della merce.
Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale di Genova, pertanto, aderiva alle conclusioni della CTU, nel senso che nessuna fattura risultava soddisfare la totalità delle condizioni poste dal quesito, motivo per cui il credito complessivo era determinato in zero euro. Avverso la suddetta sentenza n. 1600/2024 proponeva gravame con cui formulava Parte_1
i seguenti motivi di appello.
1) “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza di prova dei relativi elementi costitutivi e in particolare dei documenti di Parte trasporto sottoscritti, nonostante le produzioni documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell'azienda e, anzi, nonostante le contestazioni e, anzi, nonostante le contestazioni dell'azienda incompatibili con l'ipotesi di omesso ricevimento delle forniture-prestazioni poste a fondamento delle fatture”.
Part Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza impugnata, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere che la stessa non avesse provato in primo grado gli elementi costitutivi della domanda, nello specifico per non aver depositato i documenti di trasporto sottoscritti.
La sentenza avrebbe così violato gli artt. 115-116 c.p.c., non avendo considerato le allegazioni e le produzioni documentali effettuate nel giudizio di primo grado dalle parti ed il comportamento processuale e anteriore al giudizio posto in essere dall' appellata. CP_1
Part In particolare, il Giudice di primo grado avrebbe errato per aver omesso di considerare che avrebbe puntualmente indicato i crediti azionati e, di volta in volta, i crediti rimasti insoluti, avendo prodotto via via i medesimi elenchi dei crediti prodotti con la citazione, nei quali specificava che le Part fatture non più dovute a per sorte capitale erano indicate con residuo zero, come deducibile dall'elenco prodotto in atti (doc. 3).
Ancora, gli atti di cessione sarebbero stati prodotti in atti (doc. 6-19), unitamente ai documenti volti a dimostrare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti (fatture, contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' aveva richiesto alle società fornitrici le CP_1 forniture/prestazioni, documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sub doc. 18 e doc. 22).
Oltre alle addotte produzioni documentali, le allegazioni dell' in particolare le eccezioni di CP_1 pagamento e di storno delle fatture con note di credito, avrebbero dimostrato come la stessa controparte avesse ricevuto le forniture-prestazioni poste a fondamento delle fatture, risultando Parte superflua la produzione documentale con riferimento a quelle fatture eccepite dall' incompatibili con un'eventuale ipotesi di omessa esecuzione delle vendite/prestazioni.
Le eccezioni dell' pertanto, avrebbero dovuto essere esaminate dal Tribunale a prescindere CP_1 Part dalle predette produzioni documentali effettuate da ma esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' presupponendo tali eccezioni l'avvenuta notifica delle cessioni: il Tribunale, CP_1 dunque, avrebbe dovuto verificare se l'appellata avesse prodotto mandati di pagamento relativi proprio alle fatture di cui è lite e se i pagamenti fossero anteriori o successivi alla notifica delle cessioni, così come se vi fossero note di credito relative ai crediti oggetto del giudizio.
In merito ai pagamenti, la sentenza sarebbe censurabile per avere il Tribunale, in violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e delle disposizioni in tema di pagamento da parte degli enti della P.A., omesso di Parte considerare il mancato pagamento delle fatture ed il difetto di prova, gravante sull' di averle pagate;
ancora, l' non avrebbe prodotto la documentazione comprovante l'effettivo accredito CP_1 delle somme, non significando la semplice emissione del mandato di pagamento che la fattura fosse stata effettivamente pagata e accreditata. Quanto alla ritenuta emissione di note di credito a storno delle fatture da parte delle società fornitrici, la sentenza sarebbe censurabile in quanto il Tribunale, incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 c.p.c., art. 2697 c.c. e degli artt. 1260 ss. c.c. in materia di cessioni dei crediti, avrebbe omesso di considerare come l'appellata non abbia allegato in modo specifico né provato: le ragioni poste a fondamento della ritenuta non debenza delle somme;
di aver effettivamente richiesto ed ottenuto l'emissione di note di credito a storno delle fatture da parte delle società fornitrici;
le ragioni poste a fondamento dell'emissione delle note di credito.
Part Da ultimo, rispetto ai crediti azionati da in primo grado, l' avrebbe pagato una parte CP_1 della sorte capitale azionata con la citazione (doc. 5), segnatamente quella portata dalle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2.
Part In relazione a tali crediti comunque, chiedeva la condanna dell' al pagamento degli CP_1 interessi moratori, secondo le scadenze sub doc. 4 fascicolo primo grado, quelli anatocistici ed il risarcimento forfetario ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
2) “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza d prova dei relativi elementi costitutivi, nonostante le produzioni Part documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell'azienda e, anzi, nonostante il pagamento delle fatture da parte dell'azienda costituisca un riconoscimento in ordine alle relative esistenza ed esigibilità”.
Part avrebbe indicato, per ogni fattura per sorte capitale, la data di scadenza del termine di pagamento (data di inizio calcolo degli interessi): dapprima, mediante la produzione dell'elenco dei crediti prodotto con la citazione, nel quale per ogni fattura era indicata la data di scadenza (colonna “Data scadenza”) e vista l'assenza di alcuna contestazione, per tutto il corso del giudizio, da parte dell' in ordine a tali date di scadenza. CP_1
Parte appellante, poi, contestava come la stessa avesse intimato il pagamento delle fatture all' senza alcuna contestazione da parte di quest'ultima. CP_1
Part Ancora, dal confronto tra le date di scadenza di pagamento indicate da e quelle dei mandati di pagamento, prodotti da controparte, sarebbe emerso il ritardo del pagamento rispetto alle scadenze previste di pagamento, essendo stati così forniti gli elementi per la condanna dell' al CP_1 pagamento degli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale.
Part
inoltre, chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 20.246,90 a titolo di CP_1 ulteriori interessi di mora rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: Part interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito, emessi da che avrebbe acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito (doc. 3).
3) “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza d prova dei relativi elementi costitutivi, nonostante le produzioni Part documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell'azienda”.
Per quanto attiene alle note di debito, l'appellante lamentava come il Tribunale avesse omesso di considerare la produzione delle Note Debito (doc. 4-13-14-15) e come a ciascuna Nota Debito fosse allegato un dettaglio di calcolo. Come indicato nelle Note Debito, ove erano indicate le date di scadenza di pagamento delle fatture nonché di pagamento delle stesse, le relative fatture sarebbero state pagate in ritardo dall' CP_1
Part A fronte delle date indicate da quale date di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale (data di inizio calcolo degli interessi) e di pagamento delle fatture da parte dell' CP_1
(data di fine calcolo degli interessi), sarebbero emersi, pertanto, sia il tardivo pagamento delle fatture da parte dell' sia le date in cui l' avrebbe pagato, in ritardo, le fatture medesime. CP_1 CP_1
Alla luce dei documenti in atti e del principio di non contestazione, sarebbero stati forniti in giudizio gli elementi per la condanna dell' al pagamento degli interessi di mora di cui alle Note Debito. CP_1
Part 4) “Motivo di appello volto alla censura della sentenza per avere il Tribunale condannato a pagare le spese di lite”.
Part Con il quarto motivo di appello, chiedeva la riforma della sentenza in punto spese, con riferimento al capo di condanna alle spese del giudizio di primo grado, oltre alla contestuale domanda di restituzione delle somme già versate e da versare all' a titolo di spese di lite in esecuzione Pt_4 della sentenza appellata.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l' svolgeva le seguenti difese. Pt_4
- I (pretesi) crediti rivendicati per sorte capitale (asseritamente) insoluta (ammontanti alla somma di complessiva € 99.416,08), oltre che per i relativi interessi di mora e anatocistici nonché per gli importi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002.
La Società appellante, nel proprio atto di citazione in appello, quantificava il proprio credito capitale residuo nella somma di € 99.416,08, portato dalle 39 fatture elencate sub doc. avv.
1. Tale elenco riportava fatture che erano state indicate, nel giudizio di primo grado, in due distinti documenti: il doc. 3 A contenente i riferimenti a 17 fatture, dell'importo complessivo di € 15.390,08 ed il doc. 3 B, contenente i riferimenti a 74 fatture, dell'importo complessivo di € 102.165,44.
In particolare, delle 39 fatture contenute nel suddetto elenco prodotto sub doc. avv. 1 del giudizio di appello, 8 erano contenute nel doc. 3 A, mentre le restanti 31 figuravano nel doc. 3 B: ebbene, l'appellante, nel proprio atto di citazione, non aveva mosso alcuna critica e/o censura sull'espletata relazione peritale, che aveva escluso in radice la sussistenza di crediti di sorta, a titolo di capitale e/o interessi (moratori e anatocistici) e/o indennizzi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002, stante, ad un tempo, la mancanza di prova delle cessioni delle fatture azionate e la mancata dimostrazione della consegna delle merci o della fornitura dei servizi.
Le fatture azionate nel presente giudizio dalla Società appellante ed effettivamente cedute alla Società odierna appellante per la maggior parte, infatti, non sarebbero state prodotte in giudizio, come si desumerebbe dalla lettura della documentazione allegata in atti dalla stessa società appellante.
Secondo l'appellata, pertanto, la semplice elencazione dei crediti vantati non avrebbe avuto alcun valore probatorio, fermo il fatto che non sarebbero stati prodotti né gli atti di cessione delle fatture di cui si lamentava il mancato pagamento, né la maggior parte delle fatture di cui era stata fornita prova della cessione alla né, per queste ultime, i documenti di trasporto (DDT), atti a Parte_1 comprovare l'avvenuta fornitura delle merci.
L'impugnata sentenza, ancora, avrebbe correttamente escluso la debenza a anche Parte_1 di tale minor importo, in ragione del fatto che non sarebbe stata fornita prova dell'effettiva consegna delle merci sottese alle 16 fatture in parola, come riconosciuto dalla stessa CTU. Parte appellata, svolte le argomentazioni di cui sopra, si soffermava anche sulla non debenza degli interessi anatocistici, espressamente esclusa dalle parti: le fatture dalle quali sarebbero discesi i crediti vantati ex adverso sono state emesse nei confronti di dalle varie Società farmaceutiche Pt_4 aggiudicatarie sulla scorta delle previsioni contenute nelle varie convenzioni siglate da ciascuna di esse con IS (per il tramite dell'Area Centrale Regionale di Acquisto), in adempimento di quanto previsto dal disposto di cui all'art. 1 c. 449 L. 296/2006).
Orbene, in ognuna delle suddette convenzioni era esplicitamente previsto, tra l'altro, che “gli interessi scaduti non producono interessi ex art. 1283 c.c.”, il che avrebbe reso evidente la non debenza degli interessi anatocistici (doc. 19).
- I (pretesi) crediti rivendicati ex adverso per sorte capitale e pagati (asseritamente) in ritardo dall' oltre che per i relativi interessi di mora e anatocistici nonché per gli importi ex art. 6 c. CP_1
2 D. Lgs. 231/2002.
L'appellante Società adduceva che, dopo l'instaurazione del presente giudizio, l'esponente
[...]
avrebbe effettuato il pagamento “di una parte della sorte capitale azionata con la citazione” Parte_5
e, precisamente, “quella portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2”.
Siffatto elenco, contenente riferimenti contabili ben poco intelleggibili, secondo parte appellata, risultava di difficile comprensione, non essendo stato spiegato nell'avverso atto di appello. In esso sarebbero stati contenuti i riferimenti delle 17 fatture (doc. avv. 3 A), per un importo capitale complessivo di € 17.240,50: a detta di controparte, le fatture in parola sarebbero state pagate da Pt_4
4 dopo la notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio (avvenuta l'1.12.2020), con la
[...] conseguente maturazione degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02, dei relativi interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e degli indennizzi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/02.
Al riguardo, l'appellata richiamava le difese svolte sull'avversa domanda in punto capitale, sulla scorta delle risultanze dell'espletata indagine peritale disposta dal Giudice di prime cure e, di fatto, condivisa, stante l'assenza di contestazione da parte dell'appellante: delle fatture elencate sub doc. avv. 2, solamente 3 risultavano effettivamente prodotte in giudizio e cedute alla Società appellante (la fattura n. 2020304195/2020 della Soc. Diasorin S.p.A. e le fatture della Soc. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. n.ri 900734/2018 e 916559/2019); delle predette fatture cedute a
[...] effettivamente prodotte in giudizio, non era stata fornita la prova della consegna delle Parte_1 merci all' , stante la mancanza di validi documenti di trasporto, debitamente Parte_5 controfirmati.
Ciò detto, l'appellata ribadiva la non debenza tanto degli interessi anatocistici richiesti ex adverso, (esclusi convenzionalmente dalle parti) quanto l'indennizzo ex art. 6, co. 2 D. Lgs. 231/02, non essendo stata provata alcuna attività di recupero.
In argomento, l' rilevava come, in analoga controversia tra la stessa appellante e altra CP_1 Pt_6 azienda sanitaria, il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 600/2022 del 30.6.2022 (doc. 1-2), avesse rigettato l'avversa domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, disponendo che venisse corrisposto unicamente l'importo - unitario e complessivo – di € 40,00, in relazione a svariate fatture ed in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia del 13.9.2018 (causa C287/2017) in ordine all'interpretazione dell'art. 6 Direttiva 2011/7/UE
Nella fattispecie, però, la appellante non aveva fornito prova di aver svolto alcuna attività di Pt_6 recupero: ciò che, all'evidenza, avrebbe valore dirimente e risolutivo. - I (pretesi) crediti rivendicati ex adverso a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre che per i relativi interessi di mora e anatocistici nonché per gli importi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002.
La Società appellante richiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al Pt_4 pagamento dell'importo di € 20.246,90 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
La stessa Società specificava che tali interessi sono stati fatturati “con i documenti denominati Note Part Debito emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3” (p. 18 atto appello).
In altri termini, ad avviso di controparte: a) avrebbe pagato tardivamente fatture emesse nei Pt_4 suoi confronti da parte di varie imprese farmaceutiche sue fornitrici;
b) tali fatture sarebbero state da Part queste ultime cedute a c) la stessa rivendicava il proprio diritto al pagamento Parte_1 degli interessi moratori maturati, che avrebbe fatturato con specifici documenti contabili, denominati Note Debito interessi, ciascuno dei quali rappresentativo di diverse fatture.
La domanda in esame sarebbe stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure in quanto le note di debito prodotte risultavano prive di ogni indicazione circa le fatture cedute, base di calcolo per gli interessi addebitati.
Considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basavano le note di debito in oggetto, nonché degli asseriti tardivi pagamenti, il CTU non aveva potuto eseguire alcuna verifica in merito, ricercando quindi elementi utili nei contratti di cessione: in tali contratti, però, vi era genericamente indicato il numero della fattura, la data di emissione, l'importo e manca la data del tardivo pagamento, rendendo così impossibile ogni ricostruzione circa l'intervallo di tempo nel quale conteggiare gli interessi.
In quest'ottica, dunque, la circostanza, rilevata dal C.T.U., che, nel presente giudizio, non siano state prodotte le fatture sottostanti alle prodotte Note Debito risulterebbe dirimente e risolutiva, non consentendo alcuna verifica e/o controllo ed imponendo il rigetto delle avverse domande.
Le “Note Debito interessi” prodotte (doc. 4A e 4B ed elencate sub doc. 3, 5A, 5B e 5C dell'avverso fascicolo di primo grado) altro non sarebbero che documenti auto formati dalla stessa Società creditrice, di per sé privi di qualsivoglia efficacia probatoria, in quanto provenienti dalla stessa parte che intendeva servirsene, quale fondamento del proprio preteso diritto.
Nessuna delle Note Debito, da ultimo, era stata debitamente trasmessa ad mediante il Sistema Pt_4 di Interscambio (S.d.I.), di talché, all'evidenza, non avrebbero potuto in alcun modo essere pagate dalla stessa , visto l'art. 1 c. 210 L. 244/2007. Parte_5
- I (pretesi) crediti rivendicati ex adverso ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/02, a fronte delle fatture emesse a tale titolo dalla Società appellante (€ 6.040,00).
La Società appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della scrivente al pagamento in suo favore della somma di € 6.040,00 ex art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/02, portati CP_1 Part dalle fatture emesse a tale titolo da e riepilogate nell'elenco sub doc. 4.
Part A sostegno della propria domanda, adduceva di aver prodotto le fatture in relazione alle quali non sarebbe stato rispettato dalla il termine di pagamento, oltre all'atto di cessione in suo Pt_4 favore di tali fatture, censurando sul punto la sentenza impugnata. In proposito, eccepiva come l'appellante non avesse prodotto le relative fatture, di cui sono Pt_4 stati solamente indicati gli estremi nel prospetto riepilogativo prodotto sub doc. avv. n. 11 (corrispondente al doc. 3 dell'avverso fascicolo di appello), laddove comparivano le rispettive date di scadenza, gli importi residui a debito ed il codice identificativo dell'azione legale intrapresa (3805/2020).
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'avversa domanda appariva destituita di qualsivoglia fondamento sicchè la parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Dopo la prima udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. innanzi al Consigliere Istruttore in data 15.5.2025, veniva fissata udienza ex art. 352 c.p.c., svolta sempre con modalità a trattazione scritta, al 20.11.2025 ad esito della quale il C.I. rimetteva la causa per la decisione al Collegio.
***
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In via preliminare, ai fini della risoluzione della presente controversia, è necessario rievocare i principi fondamentali in merito al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale.
Come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/10/2001, n. 13533,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
L'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta si ispira, pertanto, ai principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e di controllo esso si è verificato, posto che, in linea con la motivazione della succitata pronuncia delle Sezioni unite, è più facile per il debitore provare il proprio adempimento e per il creditore l'inadempimento della controparte.
A sostegno di quanto sopra, milita anche il principio di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando non venga fornita la prova dell'adempimento che opera come fatto estintivo.
Così richiamati i principi sottostanti all'onere probatorio gravante sul creditore, - già ricordati del resto correttamente dal Giudice di primo grado - si deve sottolineare fin d'ora come i fatti di causa Part abbiano ad oggetto la prova dell'intervenuta cessione delle fatture azionate da la quale instaurava la pendente lite in qualità di pretesa cessionaria dei crediti asseritamente ceduti. Part Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, assume di aver dimostrato la cessione delle fatture e la conseguente titolarità dei relativi crediti, come si desumerebbe dall'allegazione dell'elenco delle singole fatture, dai contratti di cessione e dalle note di debito come sopra riportate.
La pretesa creditoria, fatta valere negli atti introduttivi di entrambi i gradi di giudizio, non è tuttavia coerente con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio di prime cure e contenute nella relazione del CTU di primo grado. Nel rispondere al quesito postogli, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha svolto una precisa e dettagliata ricostruzione dei titoli di credito azionati, confrontando la pretesa creditoria con la documentazione realmente presente in atti.
Ferma la progressiva riduzione del credito azionato da parte della stessa appellante, il ctu ha sottolineato come “delle fatture, però, solo alcune sono risultate oggetto di cessione, per un importo complessivo di euro 46.544, 38 (di cui 742, 91 al prospetto 3A ed euro 45.801, 47 al 3B)” (p. 5 CTU).
Part Così individuate le fatture cedute, il ctu ha poi ulteriormente ristretto la pretesa creditoria di a soli 17.888,10 euro, avendo “espunto dal conteggio quelle fatture che, seppur risultate cedute e azionate dall'attrice, non sono state prodotte in corso di causa” (p. 5 CTU).
Part La relazione tecnica ha poi preso in considerazione i documenti di trasporto prodotti da per cui
“risultano prodotti i DTT relativamente a sole n. 6 fatture, recanti l'importo complessivo di euro 5030, 40, come emerge dallo stralcio dell'allegato 9” , documenti che, però, “non riportano la firma del destinatario, ossia della convenuta, non fornendo pertanto alcuna prova dell'avvenuta consegna”, posto che “il documento di trasporto, infatti, rappresenta un documento commerciale che, di fatto, segue la merce durante il trasporto, certificandone il trasferimento dal venditore all'acquirente, il quale, una volta ricevuta la merce, lo sottoscrive a comprova dell'avvenuta consegna” (p. 6 CTU).
Svolto l'esame complessivo delle fatture richiamate dall'appellante negli elenchi prodotti già in primo grado, la relazione rispondeva al quesito nel senso che “nessuna fattura è risultata soddisfare la totalità delle condizioni poste dal quesito e, pertanto, il credito complessivo è determinato in euro zero”, motivo per cui nulla essendo dovuto in sorte capitale, parimenti nulla era dovuto a titolo di interessi o di risarcimento forfetario (p. 8 CTU).
Richiamate le conclusioni della relazione tecnica, parte appellante non ha in alcun modo contestato la bontà delle medesime, motivo per cui esse si assumono fondate e corrispondenti al vero, come tali valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
Part Del resto, questa stessa Corte, in un analogo precedente in cui era parte, ha statuito come l'appellante già allora si fosse limitata ad insistere nella richiesta di pagamento della somma azionata e dei relativi accessori, senza sottoporre a critica la CTU, da cui il rigetto del relativo motivo di appello (cfr. Corte d'Appello di Genova, sentenza del 7.10.2024, n. 1207, doc. 2 appellata).
Né in tal senso risulta meritevole di riforma la sentenza di primo grado quando esclude qualsiasi rilievo all'ipotesi alternativa di calcolo formulata dal ctu (limitatamente alle fatture cedute e prodotte, ma prive di DTT) sull'assunto che “tale ipotesi di calcolo non convince atteso che non può prescindersi dalla considerazione, in diritto, che la fattura non può assurgere ad idonea prova scritta del credito in un giudizio di merito, non rivestendo alcuna efficacia probatoria in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito da essa risultante, né, tantomeno, può prescindersi dal rilievo che, in assenza di sottoscrizione da parte del cliente ricevente la merce, i DDT non possono assumere alcuna efficacia probatoria, soprattutto ove la fornitura della merce sia stata contestata dal cliente, come nel caso di specie”(p.
7-8 sentenza di primo grado).
Decisione che si pone in linea con il costante orientamento della Corte di Cassazione, la quale è costante nell'affermare che “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass., Sez. II, Ordinanza del 6.12.2019, n. 31974 e, sul valore probatorio delle dichiarazioni di terzi, Cass., Sez. lav., sentenza del 14.08.2001, n. 11105), sicché si deve confermare la sentenza impugnata quanto afferma che “rappresentando questi un mero indizio circa l'esecuzione di una prestazione -in ispecie peraltro contestata–, va sposata la tesi del CTU ove ha calcolato il credito in sorte capitale pari ad euro zero” (p.
7-8 sentenza di primo grado).
Viste la non contestazione delle risultanze della CTU, - che in ogni caso appare sorretta da più che congrua e logica motivazione, come tale del tutto idonea a sorreggere anche l'odierno convincimento giudiziale - le difese svolte già in primo grado da parte dell' (contrariamente a quanto sostenuto Pt_4 Part dall'appellante) e la dimostrata carenza probatoria da parte di ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, per le evidenti ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Sotto il primo profilo, per quanto attiene al presunto pagamento della quota di capitale azionata con la citazione e riconducibile alle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2, osta all'accoglimento della domanda di parte appellante quanto già espresso circa il rigetto del primo motivo di appello.
Part A fronte della mancata contestazione della ctu licenziata nel giudizio di primo grado, infatti, non ha presentato una ricostruzione dei fatti o un'interpretazione della documentazione in atti idonee a superare il difetto di allegazione riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Come si apprende dalla pacifica lettura dell'elaborato tecnico, infatti, “considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basano le note di debito in commento, nonché degli asseriti tardivi pagamenti, il CTU non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito, ricercando, quindi, elementi utili nei contratti di cessione”, contratti comunque probatoriamente irrilevanti posto che “In tali contratti, però, vi è genericamente indicato il numero della fattura, la data di emissione, l'importo e, come ovvio, manca la data del tardivo pagamento, rendendo così impossibile ogni ricostruzione circa l'intervallo di tempo nel quale conteggiare gli interessi” (p. 12 CTU).
Quanto sopra non è contraddetto nemmeno dall'esame delle poche fatture prodotte in giudizio, visto che delle fatture elencate sub doc. avv. 2 solamente tre risultano essere effettivamente prodotte in giudizio e cedute alla Società appellante, e cioè la fattura n. 2020304195/2020 della Soc. Diasorin S.p.A. (€ 509,60) e le fatture della Soc. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. n.ri 900734/2018 e 916559/2019 (rispettivamente, di € 46,00 e di € 92,00), per l'importo complessivo di appena € 647,60: fatture di cui comunque non è stata fornita prova dell'avvenuta consegna merci, non essendo stati firmati i dtt dal destinatario.
La mancata produzione delle fatture e l'indimostrata tardività del relativo pagamento, in conclusione, impongono il rigetto del secondo motivo di appello.
Né a diversa conclusione si giunge rispetto al terzo motivo di gravame, posto che il difetto di allegazione ed il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante rilevano anche riguardo alle note di debito.
Sul punto, data la mancanza di qualsiasi contestazione della ctu, si deve confermare la sentenza impugnata nella parte in cui recepisce le valutazioni svolte dal consulente, il quale ha affermato che:
“il CTU ha preso integrale visione delle note di debito prodotte dall'attrice, le quali, però, sono risultate prive di ogni indicazione circa la fattura (ovvero le fatture) ceduta, base di calcolo per gli interessi addebitati”, motivo per cui “considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basano le note di debito in commento, nonché degli asseriti tardivi pagamenti, il CTU non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito, ricercando, quindi, elementi utili nei contratti di cessione” così che “lo scrivente CTU non ha potuto effettuare alcuna verifica in ordine alle somme richieste dall'attrice” (p. 10, punto 2.3 CTU).
Oltre alla mancata produzione delle note di debito, inoltre, osta all'accoglimento della domanda di parte appellante la mancata trasmissione delle stesse al di interscambio (c.d. SDI), che è CP_4 condizione per il pagamento, da parte della Pubblica amministrazione, dei servizi e delle prestazioni ricevute nell'esecuzione di un rapporto contrattuale.
L'art. 1, c. 209 l. 244/2007, infatti, stabilisce che: “Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il successivo comma 210 stabilisce che: “A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”.
Part Di conseguenza, come già statuito da questa Corte in una precedente sentenza in cui era parte appellante, “correttamente il Tribunale non ha riconosciuto a gli interessi moratori Parte_1 sulla citata somma capitale a far data dalla scadenza di ciascuna fattura, non essendo queste ultime state trasmesse in via elettronica e non essendo conseguentemente le stesse accettabili dall'
[...]
, quale ente pubblico economico sottoposto alla normativa contabile citata” (Corte Parte_5
d'Appello, sentenza del 31.03.2025, n. 415).
Pertanto, non essendo stato provati né l'invio delle note di debito al sistema di interscambio né le Part fatture relative cui sarebbe riconducibile il tardivo pagamento, nulla è dovuto dalla a a Pt_4 titolo di adempimento contrattuale o di interessi moratori: è infatti evidente come, a fronte della mancata prova della somma in sorte capitale, nulla sia dovuto a titolo di accessori sulla predetta somma.
Parimenti, nulla è dovuto in punto di interessi anatocistici, in quanto dalla lettura delle convenzioni prodotte dallo stesso appellante (doc. 19) emerge incontestabilmente come gli stessi non fossero dovuti, vista la facoltà rimessa all'autonomia contrattuale delle parti di derogare alla norma dispositiva ex art. 1283 c.c.
Ne deriva la conferma della sentenza impugnata in punto di non debenza della somma asseritamente risultante dalle note di debito prodotte e dei relativi accessori.
Il quarto motivo di appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Per i motivi già illustrati in ordine alla non debenza della somma azionata, a titolo di sorte capitale e di accessori, non è del pari accoglibile la domanda proposta dall'appellante ex art. art. 6, co. 2 D. Lgs. 231/02. Ai fini della decisione sul motivo di appello richiamato, giova soffermarsi sulla ratio e sull'interpretazione sovranazionale della disposizione in oggetto.
Come precedentemente statuito, è convincimento di questa Corte che la debenza della somma richiesta a titolo di risarcimento per il mancato pagamento di una fattura inerisca ad un'attività posta in essere per il recupero del credito in questione (Corte d'Appello di Genova, sentenza del 25.03.2024, n. 467), in ossequio all'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
È vero infatti che trattasi di una forma di risarcimento "automatico" (non essendo necessaria la costituzione in mora) e "forfettario", da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come recentemente ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE (del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, ha affermato che l'importo forfettario minimo di € 40,00 «è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa
o giudiziale» (cfr. CGUE, Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c.
[...]
, Causa C-585/2020). Controparte_5
E, tuttavia, è la stessa Corte con la decisione in esame ad aver precisato, al punto 19, “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. (…)” ed al punto 39 che “ il diritto a un risarcimento «ragionevole» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 «per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore» riguarda i costi di recupero, qualunque essi siano, che superino l'importo minimo di EUR 40 al quale il creditore ha diritto, in modo automatico, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, quando gli interessi di mora sono esigibili per una transazione commerciale, conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4 di detta direttiva. Un tale risarcimento non può pertanto comprendere né la parte di tali costi già coperta dall'importo forfettario di EUR 40 né costi che appaiano eccessivi tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, , C- Persona_1
287/17, EU:C:2018:707, punti 22 e 30)”.
Interpretare la norma nel senso preteso dall'attrice, ovvero che su ogni fattura commerciale di cui al giudizio debba, a prescindere, essere calcolato l'importo (aggiuntivo) di € 40,00, significherebbe svincolare del tutto la liquidazione dall'attività/costi del recupero, e legarla esclusivamente alla mera esistenza di un asserito credito (asserito, perché rappresentato esclusivamente da una fattura commerciale che, in ipotesi, potrebbe essere contestata e che, comunque, in sede di merito – quale la presente – rappresenta un mero indizio di stipulazione di contratto e di esecuzione della prestazione).
È, invece, solo all'effettiva attività di recupero svolta dal creditore che può farsi riferimento – e tale è la verifica che questo Giudice è chiamato a compiere, ovvero se e quanta attività volta al recupero sia stata effettuata. Posto che il Decreto/Direttiva si limita ad una quantificazione in via forfettaria di tale costo, esso non dispensa affatto, per la parte ad esso eccedente, il creditore dall'onere di dimostrare lo svolgimento effettivo di tale attività di recupero.
Nel caso di specie, tuttavia, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio circa le fatture non pagate impedisce di svolgere qualsiasi considerazione in merito alla debenza del risarcimento forfetario, non essendo stato dimostrato il preteso credito, di cui si lamenta l'inadempimento.
Per le ragioni suesposte, il quarto motivo di appello deve essere rigettato.
A fronte del rigetto dei precedenti motivi di appello, è da rigettare anche il motivo di gravame in punto spese, confermando questa Corte quanto statuito dal giudice di prime cure sulla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Da qui il rigetto integrale dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, con riferimento ai parametri medi, per complessivi 14.317 euro (Fase di studio 2977 euro, Fase Introduttiva 1911 euro, Fase istruttoria/trattazione 4326 euro, Fase decisionale 5103 euro) seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico del ricorrente in appello.
In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da contro e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna a rifondere a le spese legali del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio liquidate in euro 14.317, oltre spese generali, Cpa e Iva.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
RC GL
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. RC GL - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto cessione crediti proposta da:
nuova denominazione di - (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede in Milano, viale Scarampo 15, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
- FAX. ), con studio in Milano, corso Magenta Email_1 P.IVA_2
84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: Email_1
-Appellante- contro
L' (C.F. e P. I.V.A. ) con sede legale in Chiavari Controparte_1 P.IVA_3
(Genova), Via G.B. Ghio 9, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova, Via dei Santi Giacomo e Filippo 19/8 presso lo studio dell'Avv. Stefano Roveta (C.F.
[...]
- PEC che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 Email_2 procura alle liti posta in calce al presente atto e che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione al numero di fax 010.8372253 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
-Appellato- avverso la sentenza n. 1600/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.05.2024 nel procedimento per R.G. n. 10692/20 e non notificata
Conclusioni per parte appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 1600/24 pubblicata dal Tribunale di Genova il 22.05.24 e non notificata nel giudizio RG 10692/20:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Azienda: Parte_1
• € 99.416,08 per sorte capitale, di cui alle 39 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc.
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 1.560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle 39 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si CP_1 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della CP_1 citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 20.246,90 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Part Note Debito, emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 2.800 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito
• € 6.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, Part portati dalle fatture emesse a tale titolo da e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 4, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture indicate nei dettagli allegati alle Part predette fatture emesse da per l'omesso rispetto del relativo termine di pagamento condannare l' al relativo pagamento in favore di condannare l' al pagamento CP_1 Parte_1 CP_1 Part delle spese di primo grado e a restituire a le spese di primo grado da quest'ultima sostenute / da sostenere
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a CP_1 CP_1 Part
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Conclusioni per parte appellata
“A – Respingersi in toto le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla per i titoli da essa richiesti (capitale, Controparte_2 interessi moratori e anatocistici e risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/2002);
B – con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 1.12.2020, la società conveniva in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, l' deducendo il mancato Controparte_1 pagamento di alcuni crediti di cui assumeva la titolarità in quanto cessionaria pro soluto e chiedendo la condanna della convenuta alla corresponsione di euro 148.920,60 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori ed anatocistici ed al risarcimento forfetario ex art. 6, co. 2 D.lga. 231/2002. In aggiunta, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma per ulteriori interessi moratori, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre agli accessori suesposti.
Con comparsa di risposta del 28.05.2021, si costituiva in giudizio l' contestando le Pt_3 domande attoree, in quanto non solo non sarebbe stata provata la cessione pro soluto dei crediti Part azionati da ma non sarebbero stati prodotti in giudizio nemmeno i contratti di cessione e le fatture costituenti prova del credito, oltre al fatto che i pochi documenti di trasporto prodotti non sarebbero stati controfirmati dal destinatario, risultando indimostrata la consegna della merce di cui si assumeva il mancato pagamento: parte convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU, con provvedimento di nomina del consulente tecnico d'ufficio del 6.10.2022, cui veniva sottoposto il seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti, i documenti, il verbale di causa, esercitando i poteri ex art. 194 c.p.c. e avuto riguardo alle varie poste di credito come enumerate nell'atto di citazione:
1) Circa la voce i (come riformulata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) verifichi, in relazione alle fatture indicate nelle tabelle 3 A e 3B, la sussistenza di contratti di cessione di credito in favore dell'attrice. Di esse (ossia delle fatture di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice) dica:
a) Quali fatture risultino pagate o stornate o per le quali siano state emesse note di credito;
b) Quali afferiscano a merci di cui è stata contestata la consegna e di cui non v'è prova della consegna (assenza di DDT);
c) Quali non risultino correttamente fatturate in relazione alle parti in causa il credito in CP_3 sorte capitale come sopra determinata e precisamente con l'espunzione delle voci a), b) e c) e solo di quelle a) e b);
2) Circa la voce ii, calcoli la misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 … sia espungendo le voci a), b) e c), sia solo quelle a) e b);
3) Circa la voce iii, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., sia espungendo le voci a), b) e c), sia solo quelle a) e b);
4) Circa la voce iv, calcoli il risarcimento ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002 … sia espungendo le voci a), b) e c), sia solo quelle a) e b);
5) Circa la voce v, verifichi, in relazione alle note di debito indicate nelle tabelle 4 A, 5 A, 5 B, 5 C, la sussistenza di contratti di cessione del credito in favore dell'attrice. Di esse individui le note di debito correttamente formate;
predisponga un doppio calcolo della misura degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 … : uno, che consideri tutte le note di debito di cui v'è la cessione del credito in favore dell'attrice; l'altro, che concerna solo le note di debito di cui v'è la prova della cessione del credito e che risultino correttamente formate;
6) Circa la voce vi, calcoli gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia con riguardo, fra queste, alle sole note di debito correttamente formate;
7) Circa il capo vii, calcoli il risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 …, sia con riguardo a tutte le note di debito per cui è provata la cessione del credito in capo all'attrice, sia con riguardo, fra queste, alle sole note di debito correttamente formate”.
Esaminata la documentazione in atti, il C.T.U., dopo aver precisato che “delle fatture azionate … solo alcune sono risultate oggetto di cessione, per un importo complessivo di € 46.544,38 (di cui € 742,91 al prospetto 3 A ed € 45.801,47 al 3 B)”, perveniva alle seguenti conclusioni: “– Fatture ricomprese nei prospetti 3 A e 3 B di parte attrice: Dall'analisi effettuata, il C.T.U. ha constatato che nessuna delle fatture indicate nei prospetti in oggetto è risultata soddisfare le condizioni di cui alla lettera b), punto 1) del quesito. Infatti, i pochi documenti di trasporto prodotti sono risultati privi della necessaria firma del destinatario e, pertanto, non possono rappresentare in alcun modo prova dell'avvenuta consegna della merce. Alla luce di ciò … il C.T.U. ha calcolato il credito in sorte capitale in € 0,00 …
- Note di debito ricomprese nei prospetti 4 A, 5 A, 5 B e 5 C di parte attrice: Come precisato nel paragrafo 2.3, considerata la mancanza della documentazione necessaria per le verifiche richieste, il C.T.U. non ha potuto far altro che constatare l'impossibilità di procedere”.
Il consulente del Tribunale riscontrava quindi che le Note Debito prodotte erano “prive di ogni indicazione circa la fattura (ovvero le fatture) ceduta, base di calcolo per gli interessi addebitati”, motivo per cui egli, “considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basano le note di debito in commento, nonché degli asseriti tardivi pagamenti … non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito”.
La relazione tecnica precisava poi che “Al solo fine di fornire all'Ill.mo Giudice un'ipotesi alternativa di calcolo, lo scrivente ha assunto ai fini peritali l'importo relativo alle fatture risultate oggetto di cessione e prodotte nel fascicolo di causa (anche se prive di DDT), per complessivi € 17.888,10 (si rimanda al prospetto di cui a pagina 5)” (p. 8 CTU).
Depositata tempestivamente la relazione peritale, le parti, all'udienza dell'8.6.2023, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, pertanto, con provvedimento emesso in pari data, rinviava la causa, per tale incombente, all'udienza del 22.5.2024, anche per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Alla citata udienza del 22.5.2024, le parti richiamavano i rispettivi atti difensivi: - Parte_1 senza nulla dire sulla depositata relazione peritale - insisteva nelle conclusioni rese nell'atto di citazione dell'1.12.2020; insisteva nelle conclusioni già depositate in via telematica in data Pt_4
24.6.2022, che richiamavano integralmente quelle già rassegnate.
Con sentenza n. 1600/2024 del 22.5.2024, il Tribunale di Genova così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta le domande proposte da b) condanna Parte_2 [...] al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_4
delle spese di lite, che liquida in € 11.977,00 per compenso, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di . Parte_2
Il Giudice di prime cure, infatti, avendo preso atto delle soddisfacenti valutazioni tecniche e delle logiche motivazioni contenute nella relazione tecnica, recepiva le conclusioni della CTU: in merito alla prova dell'intervenuta cessione del credito, solo alcune delle fatture azionate risultavano oggetto di un contratto di cessione;
le poche fatture cedute ed azionate dall'attrice non erano state però prodotte in giudizio;
le pochissime fatture cedute e prodotte erano corredate da documenti di trasporto non controfirmati dal destinatario, difettando così la prova della consegna della merce.
Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale di Genova, pertanto, aderiva alle conclusioni della CTU, nel senso che nessuna fattura risultava soddisfare la totalità delle condizioni poste dal quesito, motivo per cui il credito complessivo era determinato in zero euro. Avverso la suddetta sentenza n. 1600/2024 proponeva gravame con cui formulava Parte_1
i seguenti motivi di appello.
1) “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza di prova dei relativi elementi costitutivi e in particolare dei documenti di Parte trasporto sottoscritti, nonostante le produzioni documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell'azienda e, anzi, nonostante le contestazioni e, anzi, nonostante le contestazioni dell'azienda incompatibili con l'ipotesi di omesso ricevimento delle forniture-prestazioni poste a fondamento delle fatture”.
Part Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza impugnata, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere che la stessa non avesse provato in primo grado gli elementi costitutivi della domanda, nello specifico per non aver depositato i documenti di trasporto sottoscritti.
La sentenza avrebbe così violato gli artt. 115-116 c.p.c., non avendo considerato le allegazioni e le produzioni documentali effettuate nel giudizio di primo grado dalle parti ed il comportamento processuale e anteriore al giudizio posto in essere dall' appellata. CP_1
Part In particolare, il Giudice di primo grado avrebbe errato per aver omesso di considerare che avrebbe puntualmente indicato i crediti azionati e, di volta in volta, i crediti rimasti insoluti, avendo prodotto via via i medesimi elenchi dei crediti prodotti con la citazione, nei quali specificava che le Part fatture non più dovute a per sorte capitale erano indicate con residuo zero, come deducibile dall'elenco prodotto in atti (doc. 3).
Ancora, gli atti di cessione sarebbero stati prodotti in atti (doc. 6-19), unitamente ai documenti volti a dimostrare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti (fatture, contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' aveva richiesto alle società fornitrici le CP_1 forniture/prestazioni, documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni sub doc. 18 e doc. 22).
Oltre alle addotte produzioni documentali, le allegazioni dell' in particolare le eccezioni di CP_1 pagamento e di storno delle fatture con note di credito, avrebbero dimostrato come la stessa controparte avesse ricevuto le forniture-prestazioni poste a fondamento delle fatture, risultando Parte superflua la produzione documentale con riferimento a quelle fatture eccepite dall' incompatibili con un'eventuale ipotesi di omessa esecuzione delle vendite/prestazioni.
Le eccezioni dell' pertanto, avrebbero dovuto essere esaminate dal Tribunale a prescindere CP_1 Part dalle predette produzioni documentali effettuate da ma esclusivamente sulla base dei documenti prodotti dall' presupponendo tali eccezioni l'avvenuta notifica delle cessioni: il Tribunale, CP_1 dunque, avrebbe dovuto verificare se l'appellata avesse prodotto mandati di pagamento relativi proprio alle fatture di cui è lite e se i pagamenti fossero anteriori o successivi alla notifica delle cessioni, così come se vi fossero note di credito relative ai crediti oggetto del giudizio.
In merito ai pagamenti, la sentenza sarebbe censurabile per avere il Tribunale, in violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e delle disposizioni in tema di pagamento da parte degli enti della P.A., omesso di Parte considerare il mancato pagamento delle fatture ed il difetto di prova, gravante sull' di averle pagate;
ancora, l' non avrebbe prodotto la documentazione comprovante l'effettivo accredito CP_1 delle somme, non significando la semplice emissione del mandato di pagamento che la fattura fosse stata effettivamente pagata e accreditata. Quanto alla ritenuta emissione di note di credito a storno delle fatture da parte delle società fornitrici, la sentenza sarebbe censurabile in quanto il Tribunale, incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 c.p.c., art. 2697 c.c. e degli artt. 1260 ss. c.c. in materia di cessioni dei crediti, avrebbe omesso di considerare come l'appellata non abbia allegato in modo specifico né provato: le ragioni poste a fondamento della ritenuta non debenza delle somme;
di aver effettivamente richiesto ed ottenuto l'emissione di note di credito a storno delle fatture da parte delle società fornitrici;
le ragioni poste a fondamento dell'emissione delle note di credito.
Part Da ultimo, rispetto ai crediti azionati da in primo grado, l' avrebbe pagato una parte CP_1 della sorte capitale azionata con la citazione (doc. 5), segnatamente quella portata dalle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2.
Part In relazione a tali crediti comunque, chiedeva la condanna dell' al pagamento degli CP_1 interessi moratori, secondo le scadenze sub doc. 4 fascicolo primo grado, quelli anatocistici ed il risarcimento forfetario ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
2) “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza d prova dei relativi elementi costitutivi, nonostante le produzioni Part documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell'azienda e, anzi, nonostante il pagamento delle fatture da parte dell'azienda costituisca un riconoscimento in ordine alle relative esistenza ed esigibilità”.
Part avrebbe indicato, per ogni fattura per sorte capitale, la data di scadenza del termine di pagamento (data di inizio calcolo degli interessi): dapprima, mediante la produzione dell'elenco dei crediti prodotto con la citazione, nel quale per ogni fattura era indicata la data di scadenza (colonna “Data scadenza”) e vista l'assenza di alcuna contestazione, per tutto il corso del giudizio, da parte dell' in ordine a tali date di scadenza. CP_1
Parte appellante, poi, contestava come la stessa avesse intimato il pagamento delle fatture all' senza alcuna contestazione da parte di quest'ultima. CP_1
Part Ancora, dal confronto tra le date di scadenza di pagamento indicate da e quelle dei mandati di pagamento, prodotti da controparte, sarebbe emerso il ritardo del pagamento rispetto alle scadenze previste di pagamento, essendo stati così forniti gli elementi per la condanna dell' al CP_1 pagamento degli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale.
Part
inoltre, chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 20.246,90 a titolo di CP_1 ulteriori interessi di mora rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: Part interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito, emessi da che avrebbe acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito (doc. 3).
3) “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza d prova dei relativi elementi costitutivi, nonostante le produzioni Part documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell'azienda”.
Per quanto attiene alle note di debito, l'appellante lamentava come il Tribunale avesse omesso di considerare la produzione delle Note Debito (doc. 4-13-14-15) e come a ciascuna Nota Debito fosse allegato un dettaglio di calcolo. Come indicato nelle Note Debito, ove erano indicate le date di scadenza di pagamento delle fatture nonché di pagamento delle stesse, le relative fatture sarebbero state pagate in ritardo dall' CP_1
Part A fronte delle date indicate da quale date di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale (data di inizio calcolo degli interessi) e di pagamento delle fatture da parte dell' CP_1
(data di fine calcolo degli interessi), sarebbero emersi, pertanto, sia il tardivo pagamento delle fatture da parte dell' sia le date in cui l' avrebbe pagato, in ritardo, le fatture medesime. CP_1 CP_1
Alla luce dei documenti in atti e del principio di non contestazione, sarebbero stati forniti in giudizio gli elementi per la condanna dell' al pagamento degli interessi di mora di cui alle Note Debito. CP_1
Part 4) “Motivo di appello volto alla censura della sentenza per avere il Tribunale condannato a pagare le spese di lite”.
Part Con il quarto motivo di appello, chiedeva la riforma della sentenza in punto spese, con riferimento al capo di condanna alle spese del giudizio di primo grado, oltre alla contestuale domanda di restituzione delle somme già versate e da versare all' a titolo di spese di lite in esecuzione Pt_4 della sentenza appellata.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l' svolgeva le seguenti difese. Pt_4
- I (pretesi) crediti rivendicati per sorte capitale (asseritamente) insoluta (ammontanti alla somma di complessiva € 99.416,08), oltre che per i relativi interessi di mora e anatocistici nonché per gli importi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002.
La Società appellante, nel proprio atto di citazione in appello, quantificava il proprio credito capitale residuo nella somma di € 99.416,08, portato dalle 39 fatture elencate sub doc. avv.
1. Tale elenco riportava fatture che erano state indicate, nel giudizio di primo grado, in due distinti documenti: il doc. 3 A contenente i riferimenti a 17 fatture, dell'importo complessivo di € 15.390,08 ed il doc. 3 B, contenente i riferimenti a 74 fatture, dell'importo complessivo di € 102.165,44.
In particolare, delle 39 fatture contenute nel suddetto elenco prodotto sub doc. avv. 1 del giudizio di appello, 8 erano contenute nel doc. 3 A, mentre le restanti 31 figuravano nel doc. 3 B: ebbene, l'appellante, nel proprio atto di citazione, non aveva mosso alcuna critica e/o censura sull'espletata relazione peritale, che aveva escluso in radice la sussistenza di crediti di sorta, a titolo di capitale e/o interessi (moratori e anatocistici) e/o indennizzi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002, stante, ad un tempo, la mancanza di prova delle cessioni delle fatture azionate e la mancata dimostrazione della consegna delle merci o della fornitura dei servizi.
Le fatture azionate nel presente giudizio dalla Società appellante ed effettivamente cedute alla Società odierna appellante per la maggior parte, infatti, non sarebbero state prodotte in giudizio, come si desumerebbe dalla lettura della documentazione allegata in atti dalla stessa società appellante.
Secondo l'appellata, pertanto, la semplice elencazione dei crediti vantati non avrebbe avuto alcun valore probatorio, fermo il fatto che non sarebbero stati prodotti né gli atti di cessione delle fatture di cui si lamentava il mancato pagamento, né la maggior parte delle fatture di cui era stata fornita prova della cessione alla né, per queste ultime, i documenti di trasporto (DDT), atti a Parte_1 comprovare l'avvenuta fornitura delle merci.
L'impugnata sentenza, ancora, avrebbe correttamente escluso la debenza a anche Parte_1 di tale minor importo, in ragione del fatto che non sarebbe stata fornita prova dell'effettiva consegna delle merci sottese alle 16 fatture in parola, come riconosciuto dalla stessa CTU. Parte appellata, svolte le argomentazioni di cui sopra, si soffermava anche sulla non debenza degli interessi anatocistici, espressamente esclusa dalle parti: le fatture dalle quali sarebbero discesi i crediti vantati ex adverso sono state emesse nei confronti di dalle varie Società farmaceutiche Pt_4 aggiudicatarie sulla scorta delle previsioni contenute nelle varie convenzioni siglate da ciascuna di esse con IS (per il tramite dell'Area Centrale Regionale di Acquisto), in adempimento di quanto previsto dal disposto di cui all'art. 1 c. 449 L. 296/2006).
Orbene, in ognuna delle suddette convenzioni era esplicitamente previsto, tra l'altro, che “gli interessi scaduti non producono interessi ex art. 1283 c.c.”, il che avrebbe reso evidente la non debenza degli interessi anatocistici (doc. 19).
- I (pretesi) crediti rivendicati ex adverso per sorte capitale e pagati (asseritamente) in ritardo dall' oltre che per i relativi interessi di mora e anatocistici nonché per gli importi ex art. 6 c. CP_1
2 D. Lgs. 231/2002.
L'appellante Società adduceva che, dopo l'instaurazione del presente giudizio, l'esponente
[...]
avrebbe effettuato il pagamento “di una parte della sorte capitale azionata con la citazione” Parte_5
e, precisamente, “quella portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2”.
Siffatto elenco, contenente riferimenti contabili ben poco intelleggibili, secondo parte appellata, risultava di difficile comprensione, non essendo stato spiegato nell'avverso atto di appello. In esso sarebbero stati contenuti i riferimenti delle 17 fatture (doc. avv. 3 A), per un importo capitale complessivo di € 17.240,50: a detta di controparte, le fatture in parola sarebbero state pagate da Pt_4
4 dopo la notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio (avvenuta l'1.12.2020), con la
[...] conseguente maturazione degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02, dei relativi interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e degli indennizzi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/02.
Al riguardo, l'appellata richiamava le difese svolte sull'avversa domanda in punto capitale, sulla scorta delle risultanze dell'espletata indagine peritale disposta dal Giudice di prime cure e, di fatto, condivisa, stante l'assenza di contestazione da parte dell'appellante: delle fatture elencate sub doc. avv. 2, solamente 3 risultavano effettivamente prodotte in giudizio e cedute alla Società appellante (la fattura n. 2020304195/2020 della Soc. Diasorin S.p.A. e le fatture della Soc. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. n.ri 900734/2018 e 916559/2019); delle predette fatture cedute a
[...] effettivamente prodotte in giudizio, non era stata fornita la prova della consegna delle Parte_1 merci all' , stante la mancanza di validi documenti di trasporto, debitamente Parte_5 controfirmati.
Ciò detto, l'appellata ribadiva la non debenza tanto degli interessi anatocistici richiesti ex adverso, (esclusi convenzionalmente dalle parti) quanto l'indennizzo ex art. 6, co. 2 D. Lgs. 231/02, non essendo stata provata alcuna attività di recupero.
In argomento, l' rilevava come, in analoga controversia tra la stessa appellante e altra CP_1 Pt_6 azienda sanitaria, il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 600/2022 del 30.6.2022 (doc. 1-2), avesse rigettato l'avversa domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, disponendo che venisse corrisposto unicamente l'importo - unitario e complessivo – di € 40,00, in relazione a svariate fatture ed in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia del 13.9.2018 (causa C287/2017) in ordine all'interpretazione dell'art. 6 Direttiva 2011/7/UE
Nella fattispecie, però, la appellante non aveva fornito prova di aver svolto alcuna attività di Pt_6 recupero: ciò che, all'evidenza, avrebbe valore dirimente e risolutivo. - I (pretesi) crediti rivendicati ex adverso a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre che per i relativi interessi di mora e anatocistici nonché per gli importi ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002.
La Società appellante richiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al Pt_4 pagamento dell'importo di € 20.246,90 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
La stessa Società specificava che tali interessi sono stati fatturati “con i documenti denominati Note Part Debito emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3” (p. 18 atto appello).
In altri termini, ad avviso di controparte: a) avrebbe pagato tardivamente fatture emesse nei Pt_4 suoi confronti da parte di varie imprese farmaceutiche sue fornitrici;
b) tali fatture sarebbero state da Part queste ultime cedute a c) la stessa rivendicava il proprio diritto al pagamento Parte_1 degli interessi moratori maturati, che avrebbe fatturato con specifici documenti contabili, denominati Note Debito interessi, ciascuno dei quali rappresentativo di diverse fatture.
La domanda in esame sarebbe stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure in quanto le note di debito prodotte risultavano prive di ogni indicazione circa le fatture cedute, base di calcolo per gli interessi addebitati.
Considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basavano le note di debito in oggetto, nonché degli asseriti tardivi pagamenti, il CTU non aveva potuto eseguire alcuna verifica in merito, ricercando quindi elementi utili nei contratti di cessione: in tali contratti, però, vi era genericamente indicato il numero della fattura, la data di emissione, l'importo e manca la data del tardivo pagamento, rendendo così impossibile ogni ricostruzione circa l'intervallo di tempo nel quale conteggiare gli interessi.
In quest'ottica, dunque, la circostanza, rilevata dal C.T.U., che, nel presente giudizio, non siano state prodotte le fatture sottostanti alle prodotte Note Debito risulterebbe dirimente e risolutiva, non consentendo alcuna verifica e/o controllo ed imponendo il rigetto delle avverse domande.
Le “Note Debito interessi” prodotte (doc. 4A e 4B ed elencate sub doc. 3, 5A, 5B e 5C dell'avverso fascicolo di primo grado) altro non sarebbero che documenti auto formati dalla stessa Società creditrice, di per sé privi di qualsivoglia efficacia probatoria, in quanto provenienti dalla stessa parte che intendeva servirsene, quale fondamento del proprio preteso diritto.
Nessuna delle Note Debito, da ultimo, era stata debitamente trasmessa ad mediante il Sistema Pt_4 di Interscambio (S.d.I.), di talché, all'evidenza, non avrebbero potuto in alcun modo essere pagate dalla stessa , visto l'art. 1 c. 210 L. 244/2007. Parte_5
- I (pretesi) crediti rivendicati ex adverso ex art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/02, a fronte delle fatture emesse a tale titolo dalla Società appellante (€ 6.040,00).
La Società appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna della scrivente al pagamento in suo favore della somma di € 6.040,00 ex art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/02, portati CP_1 Part dalle fatture emesse a tale titolo da e riepilogate nell'elenco sub doc. 4.
Part A sostegno della propria domanda, adduceva di aver prodotto le fatture in relazione alle quali non sarebbe stato rispettato dalla il termine di pagamento, oltre all'atto di cessione in suo Pt_4 favore di tali fatture, censurando sul punto la sentenza impugnata. In proposito, eccepiva come l'appellante non avesse prodotto le relative fatture, di cui sono Pt_4 stati solamente indicati gli estremi nel prospetto riepilogativo prodotto sub doc. avv. n. 11 (corrispondente al doc. 3 dell'avverso fascicolo di appello), laddove comparivano le rispettive date di scadenza, gli importi residui a debito ed il codice identificativo dell'azione legale intrapresa (3805/2020).
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'avversa domanda appariva destituita di qualsivoglia fondamento sicchè la parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Dopo la prima udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. innanzi al Consigliere Istruttore in data 15.5.2025, veniva fissata udienza ex art. 352 c.p.c., svolta sempre con modalità a trattazione scritta, al 20.11.2025 ad esito della quale il C.I. rimetteva la causa per la decisione al Collegio.
***
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In via preliminare, ai fini della risoluzione della presente controversia, è necessario rievocare i principi fondamentali in merito al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale.
Come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/10/2001, n. 13533,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
L'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta si ispira, pertanto, ai principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e di controllo esso si è verificato, posto che, in linea con la motivazione della succitata pronuncia delle Sezioni unite, è più facile per il debitore provare il proprio adempimento e per il creditore l'inadempimento della controparte.
A sostegno di quanto sopra, milita anche il principio di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando non venga fornita la prova dell'adempimento che opera come fatto estintivo.
Così richiamati i principi sottostanti all'onere probatorio gravante sul creditore, - già ricordati del resto correttamente dal Giudice di primo grado - si deve sottolineare fin d'ora come i fatti di causa Part abbiano ad oggetto la prova dell'intervenuta cessione delle fatture azionate da la quale instaurava la pendente lite in qualità di pretesa cessionaria dei crediti asseritamente ceduti. Part Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, assume di aver dimostrato la cessione delle fatture e la conseguente titolarità dei relativi crediti, come si desumerebbe dall'allegazione dell'elenco delle singole fatture, dai contratti di cessione e dalle note di debito come sopra riportate.
La pretesa creditoria, fatta valere negli atti introduttivi di entrambi i gradi di giudizio, non è tuttavia coerente con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio di prime cure e contenute nella relazione del CTU di primo grado. Nel rispondere al quesito postogli, infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha svolto una precisa e dettagliata ricostruzione dei titoli di credito azionati, confrontando la pretesa creditoria con la documentazione realmente presente in atti.
Ferma la progressiva riduzione del credito azionato da parte della stessa appellante, il ctu ha sottolineato come “delle fatture, però, solo alcune sono risultate oggetto di cessione, per un importo complessivo di euro 46.544, 38 (di cui 742, 91 al prospetto 3A ed euro 45.801, 47 al 3B)” (p. 5 CTU).
Part Così individuate le fatture cedute, il ctu ha poi ulteriormente ristretto la pretesa creditoria di a soli 17.888,10 euro, avendo “espunto dal conteggio quelle fatture che, seppur risultate cedute e azionate dall'attrice, non sono state prodotte in corso di causa” (p. 5 CTU).
Part La relazione tecnica ha poi preso in considerazione i documenti di trasporto prodotti da per cui
“risultano prodotti i DTT relativamente a sole n. 6 fatture, recanti l'importo complessivo di euro 5030, 40, come emerge dallo stralcio dell'allegato 9” , documenti che, però, “non riportano la firma del destinatario, ossia della convenuta, non fornendo pertanto alcuna prova dell'avvenuta consegna”, posto che “il documento di trasporto, infatti, rappresenta un documento commerciale che, di fatto, segue la merce durante il trasporto, certificandone il trasferimento dal venditore all'acquirente, il quale, una volta ricevuta la merce, lo sottoscrive a comprova dell'avvenuta consegna” (p. 6 CTU).
Svolto l'esame complessivo delle fatture richiamate dall'appellante negli elenchi prodotti già in primo grado, la relazione rispondeva al quesito nel senso che “nessuna fattura è risultata soddisfare la totalità delle condizioni poste dal quesito e, pertanto, il credito complessivo è determinato in euro zero”, motivo per cui nulla essendo dovuto in sorte capitale, parimenti nulla era dovuto a titolo di interessi o di risarcimento forfetario (p. 8 CTU).
Richiamate le conclusioni della relazione tecnica, parte appellante non ha in alcun modo contestato la bontà delle medesime, motivo per cui esse si assumono fondate e corrispondenti al vero, come tali valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
Part Del resto, questa stessa Corte, in un analogo precedente in cui era parte, ha statuito come l'appellante già allora si fosse limitata ad insistere nella richiesta di pagamento della somma azionata e dei relativi accessori, senza sottoporre a critica la CTU, da cui il rigetto del relativo motivo di appello (cfr. Corte d'Appello di Genova, sentenza del 7.10.2024, n. 1207, doc. 2 appellata).
Né in tal senso risulta meritevole di riforma la sentenza di primo grado quando esclude qualsiasi rilievo all'ipotesi alternativa di calcolo formulata dal ctu (limitatamente alle fatture cedute e prodotte, ma prive di DTT) sull'assunto che “tale ipotesi di calcolo non convince atteso che non può prescindersi dalla considerazione, in diritto, che la fattura non può assurgere ad idonea prova scritta del credito in un giudizio di merito, non rivestendo alcuna efficacia probatoria in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito da essa risultante, né, tantomeno, può prescindersi dal rilievo che, in assenza di sottoscrizione da parte del cliente ricevente la merce, i DDT non possono assumere alcuna efficacia probatoria, soprattutto ove la fornitura della merce sia stata contestata dal cliente, come nel caso di specie”(p.
7-8 sentenza di primo grado).
Decisione che si pone in linea con il costante orientamento della Corte di Cassazione, la quale è costante nell'affermare che “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass., Sez. II, Ordinanza del 6.12.2019, n. 31974 e, sul valore probatorio delle dichiarazioni di terzi, Cass., Sez. lav., sentenza del 14.08.2001, n. 11105), sicché si deve confermare la sentenza impugnata quanto afferma che “rappresentando questi un mero indizio circa l'esecuzione di una prestazione -in ispecie peraltro contestata–, va sposata la tesi del CTU ove ha calcolato il credito in sorte capitale pari ad euro zero” (p.
7-8 sentenza di primo grado).
Viste la non contestazione delle risultanze della CTU, - che in ogni caso appare sorretta da più che congrua e logica motivazione, come tale del tutto idonea a sorreggere anche l'odierno convincimento giudiziale - le difese svolte già in primo grado da parte dell' (contrariamente a quanto sostenuto Pt_4 Part dall'appellante) e la dimostrata carenza probatoria da parte di ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, per le evidenti ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Sotto il primo profilo, per quanto attiene al presunto pagamento della quota di capitale azionata con la citazione e riconducibile alle fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 2, osta all'accoglimento della domanda di parte appellante quanto già espresso circa il rigetto del primo motivo di appello.
Part A fronte della mancata contestazione della ctu licenziata nel giudizio di primo grado, infatti, non ha presentato una ricostruzione dei fatti o un'interpretazione della documentazione in atti idonee a superare il difetto di allegazione riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Come si apprende dalla pacifica lettura dell'elaborato tecnico, infatti, “considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basano le note di debito in commento, nonché degli asseriti tardivi pagamenti, il CTU non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito, ricercando, quindi, elementi utili nei contratti di cessione”, contratti comunque probatoriamente irrilevanti posto che “In tali contratti, però, vi è genericamente indicato il numero della fattura, la data di emissione, l'importo e, come ovvio, manca la data del tardivo pagamento, rendendo così impossibile ogni ricostruzione circa l'intervallo di tempo nel quale conteggiare gli interessi” (p. 12 CTU).
Quanto sopra non è contraddetto nemmeno dall'esame delle poche fatture prodotte in giudizio, visto che delle fatture elencate sub doc. avv. 2 solamente tre risultano essere effettivamente prodotte in giudizio e cedute alla Società appellante, e cioè la fattura n. 2020304195/2020 della Soc. Diasorin S.p.A. (€ 509,60) e le fatture della Soc. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. n.ri 900734/2018 e 916559/2019 (rispettivamente, di € 46,00 e di € 92,00), per l'importo complessivo di appena € 647,60: fatture di cui comunque non è stata fornita prova dell'avvenuta consegna merci, non essendo stati firmati i dtt dal destinatario.
La mancata produzione delle fatture e l'indimostrata tardività del relativo pagamento, in conclusione, impongono il rigetto del secondo motivo di appello.
Né a diversa conclusione si giunge rispetto al terzo motivo di gravame, posto che il difetto di allegazione ed il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante rilevano anche riguardo alle note di debito.
Sul punto, data la mancanza di qualsiasi contestazione della ctu, si deve confermare la sentenza impugnata nella parte in cui recepisce le valutazioni svolte dal consulente, il quale ha affermato che:
“il CTU ha preso integrale visione delle note di debito prodotte dall'attrice, le quali, però, sono risultate prive di ogni indicazione circa la fattura (ovvero le fatture) ceduta, base di calcolo per gli interessi addebitati”, motivo per cui “considerata la mancata produzione delle fatture su cui si basano le note di debito in commento, nonché degli asseriti tardivi pagamenti, il CTU non ha potuto eseguire alcuna verifica in merito, ricercando, quindi, elementi utili nei contratti di cessione” così che “lo scrivente CTU non ha potuto effettuare alcuna verifica in ordine alle somme richieste dall'attrice” (p. 10, punto 2.3 CTU).
Oltre alla mancata produzione delle note di debito, inoltre, osta all'accoglimento della domanda di parte appellante la mancata trasmissione delle stesse al di interscambio (c.d. SDI), che è CP_4 condizione per il pagamento, da parte della Pubblica amministrazione, dei servizi e delle prestazioni ricevute nell'esecuzione di un rapporto contrattuale.
L'art. 1, c. 209 l. 244/2007, infatti, stabilisce che: “Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Il successivo comma 210 stabilisce che: “A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”.
Part Di conseguenza, come già statuito da questa Corte in una precedente sentenza in cui era parte appellante, “correttamente il Tribunale non ha riconosciuto a gli interessi moratori Parte_1 sulla citata somma capitale a far data dalla scadenza di ciascuna fattura, non essendo queste ultime state trasmesse in via elettronica e non essendo conseguentemente le stesse accettabili dall'
[...]
, quale ente pubblico economico sottoposto alla normativa contabile citata” (Corte Parte_5
d'Appello, sentenza del 31.03.2025, n. 415).
Pertanto, non essendo stato provati né l'invio delle note di debito al sistema di interscambio né le Part fatture relative cui sarebbe riconducibile il tardivo pagamento, nulla è dovuto dalla a a Pt_4 titolo di adempimento contrattuale o di interessi moratori: è infatti evidente come, a fronte della mancata prova della somma in sorte capitale, nulla sia dovuto a titolo di accessori sulla predetta somma.
Parimenti, nulla è dovuto in punto di interessi anatocistici, in quanto dalla lettura delle convenzioni prodotte dallo stesso appellante (doc. 19) emerge incontestabilmente come gli stessi non fossero dovuti, vista la facoltà rimessa all'autonomia contrattuale delle parti di derogare alla norma dispositiva ex art. 1283 c.c.
Ne deriva la conferma della sentenza impugnata in punto di non debenza della somma asseritamente risultante dalle note di debito prodotte e dei relativi accessori.
Il quarto motivo di appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Per i motivi già illustrati in ordine alla non debenza della somma azionata, a titolo di sorte capitale e di accessori, non è del pari accoglibile la domanda proposta dall'appellante ex art. art. 6, co. 2 D. Lgs. 231/02. Ai fini della decisione sul motivo di appello richiamato, giova soffermarsi sulla ratio e sull'interpretazione sovranazionale della disposizione in oggetto.
Come precedentemente statuito, è convincimento di questa Corte che la debenza della somma richiesta a titolo di risarcimento per il mancato pagamento di una fattura inerisca ad un'attività posta in essere per il recupero del credito in questione (Corte d'Appello di Genova, sentenza del 25.03.2024, n. 467), in ossequio all'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
È vero infatti che trattasi di una forma di risarcimento "automatico" (non essendo necessaria la costituzione in mora) e "forfettario", da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come recentemente ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE (del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, ha affermato che l'importo forfettario minimo di € 40,00 «è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa
o giudiziale» (cfr. CGUE, Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c.
[...]
, Causa C-585/2020). Controparte_5
E, tuttavia, è la stessa Corte con la decisione in esame ad aver precisato, al punto 19, “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. (…)” ed al punto 39 che “ il diritto a un risarcimento «ragionevole» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 «per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore» riguarda i costi di recupero, qualunque essi siano, che superino l'importo minimo di EUR 40 al quale il creditore ha diritto, in modo automatico, in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, quando gli interessi di mora sono esigibili per una transazione commerciale, conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4 di detta direttiva. Un tale risarcimento non può pertanto comprendere né la parte di tali costi già coperta dall'importo forfettario di EUR 40 né costi che appaiano eccessivi tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, , C- Persona_1
287/17, EU:C:2018:707, punti 22 e 30)”.
Interpretare la norma nel senso preteso dall'attrice, ovvero che su ogni fattura commerciale di cui al giudizio debba, a prescindere, essere calcolato l'importo (aggiuntivo) di € 40,00, significherebbe svincolare del tutto la liquidazione dall'attività/costi del recupero, e legarla esclusivamente alla mera esistenza di un asserito credito (asserito, perché rappresentato esclusivamente da una fattura commerciale che, in ipotesi, potrebbe essere contestata e che, comunque, in sede di merito – quale la presente – rappresenta un mero indizio di stipulazione di contratto e di esecuzione della prestazione).
È, invece, solo all'effettiva attività di recupero svolta dal creditore che può farsi riferimento – e tale è la verifica che questo Giudice è chiamato a compiere, ovvero se e quanta attività volta al recupero sia stata effettuata. Posto che il Decreto/Direttiva si limita ad una quantificazione in via forfettaria di tale costo, esso non dispensa affatto, per la parte ad esso eccedente, il creditore dall'onere di dimostrare lo svolgimento effettivo di tale attività di recupero.
Nel caso di specie, tuttavia, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio circa le fatture non pagate impedisce di svolgere qualsiasi considerazione in merito alla debenza del risarcimento forfetario, non essendo stato dimostrato il preteso credito, di cui si lamenta l'inadempimento.
Per le ragioni suesposte, il quarto motivo di appello deve essere rigettato.
A fronte del rigetto dei precedenti motivi di appello, è da rigettare anche il motivo di gravame in punto spese, confermando questa Corte quanto statuito dal giudice di prime cure sulla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Da qui il rigetto integrale dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, con riferimento ai parametri medi, per complessivi 14.317 euro (Fase di studio 2977 euro, Fase Introduttiva 1911 euro, Fase istruttoria/trattazione 4326 euro, Fase decisionale 5103 euro) seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 a carico del ricorrente in appello.
In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto da contro e per l'effetto Parte_1 Controparte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna a rifondere a le spese legali del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio liquidate in euro 14.317, oltre spese generali, Cpa e Iva.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale Il Presidente
RC GL
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri