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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8909 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 5388/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL MA MA parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI COSTANZO, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 21.07.2025.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 14.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 6 (classe 2002) esponeva che, in data 13.10.2021 in Milano, percorreva la Parte_1 pista ciclabile di via Berna a bordo del proprio monopattino allorquando si scontrava con l'autovettura tg FW858NH di proprietà e condotta da che aveva svoltato da via Berna a Controparte_1 sinistra per imboccare una traversa, senza asseritamente concedere la precedenza all'attore e dunque
“tagliandogli” la strada. Egli rovinava dunque a terra procurandosi lesioni.
L'attore conveniva pertanto, avanti a questo Tribunale, e l'assicuratore del veicolo, Controparte_1
, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali patiti, che quantificava in circa 48.000 euro.
Nella contumacia dello si costituiva che eccepiva l'esclusiva responsabilità CP_1 CP_2 dell'attore e, pertanto, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva ampio rigetto.
La causa è stata istruita con interpello dell'attore e del convenuto contumace, con escussione di testimoni e con CTU medico legale (relazione dott.ssa del 30.06.2025) ed è stata infine Per_1 trattenuta a decisione ex art. 281-quinquies c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 27.10.2025, sulle conclusioni dianzi richiamate.
La causa è matura per la decisione e la domanda dell'attore è fondata nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
È pacifica tra le parti la verificazione di uno scontro tra attore e convenuto all'intersezione tra via Berna e una via laterale ed è altresì pacifico che lo scontro sia avvenuto sulla pista ciclabile allorquando l'attore procedeva a bordo del suo monopattino e il convenuto si trovava perpendicolare alla pista, in quanto intenzionato a svoltare a sinistra per imboccare una via laterale.
L'attore sostiene che il convenuto gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada impedendogli così qualunque manovra idonea a evitare l'urto; parte convenuta sostiene che lo ultimata la svolta, CP_1 era fermo in perpendicolare alla pista in attesa che un'autovettura uscisse da un parcheggio e l'attore l'avrebbe colpito per evidente disattenzione, non avvedendosi del chiaro ostacolo.
Ritiene il Tribunale che debba applicarsi la presunzione di responsabilità paritaria ex art. 2054 comma 2 c.c. non essendovi prove ed elementi sufficienti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei due conducenti.
Deve, in primo luogo, premettersi che il sinistro è del 2021, sicché non era ancora stata vietata la circolazione dei monopattini sulle piste ciclabili – divieto introdotto dall'art. 14 della legge 177/2024 che ha in tal senso modificato l'articolo 1 comma 75-terdecies legge 160/2019 – ed anzi tale circolazione sarebbe stata espressamente consentita pochi giorni dopo il sinistro con la legge 156/2021 (entrata in vigore il 10 novembre 2021) che, convertendo in legge il d.l. 121/2021, aveva aggiunto al decreto legge l'art. 1ter che modificava l'art. 1 comma 75terdecies l. 160/2019 espressamente prevedendo la possibilità per i monopattini di circolare sulle piste ciclabili e ovunque fosse consentita la circolazione dei velocipedi, di fatto equiparando i monopattini alle biciclette.
pagina 2 di 6 Inoltre, al momento del sinistro, nel silenzio all'epoca della legge, vi era una fonte regolamentare (DM Ministero Trasporti 229/2019) che autorizzava i Comuni, quantomeno in via sperimentale, a consentire la circolazione dei monopattini sulle piste ciclabili.
Nulla sul punto avendo peraltro parte convenuta opposto, deve dunque ritenersi che la circolazione dell'attore sulla pista ciclabile fosse all'epoca consentita, dovendo all'epoca applicarsi ai monopattini in via analogica le norme sui velocipedi, come del resto poi espressamente sancito dal legislatore del novembre 2021 (fino al successivo divieto del 2024).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che le prove testimoniali assunte non sono idonee a dimostrare con precisione la dinamica del sinistro e le condotte dei due conducenti.
La teste ricostruisce in modo dettagliato il sinistro e riferisce che l'auto del convenuto era ferma Tes_1 quando l'attore, distratto dall'uso del telefono, si sarebbe scontrato con la stessa;
tuttavia, non ritiene il Tribunale di poter prestare fideistica adesione alle dichiarazioni della testimone. Ella si trovava (cfr. doc. 7 e testimonianza) in un'area cani a distanza di alcuni metri dal luogo dello scontro e, in particolare, ad una distanza tale da far sì che la percezione che ella ha avuto del sinistro improvviso potrebbe non corrispondere esattamente alla realtà. Una persona intenta a gestire il proprio cane e raccogliere le deiezioni dello stesso, come dal teste dichiarato, è affidabile nel riferire lo scontro ma è più dubbio che possa aver esattamente percepito, da quella visuale, i comportamenti dei due conducenti anteriormente allo scontro, non avendo ella del resto alcun interesse a osservarli, financo percependo che l'attore avesse il telefono in mano.
Certamente la teste ha confermato lo scontro tra i due veicoli ma la sua testimonianza non può essere ritenuta sufficiente, per sé sola, a dimostrare che effettivamente l'auto era ferma e l'attore era talmente distratto da sbatterci contro. La percezione del testimone di accadimenti occorsi nel giro di pochi decimi di secondo, pur in buona fede, può essere falsata e non corrispondente alla realtà e, dunque, non può essere posta ad unico fondamento della ricostruzione del sinistro.
Priva di particolare rilevanza, inoltre, è la testimonianza del teste sopraggiunto dopo il sinistro. Tes_2
Emergono dunque verosimili imprudenze di entrambi i conducenti: il convenuto doveva accertarsi meglio di poter compiere la manovra di svolta senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti (art. 154 cod. strada), dovendo altresì dare precedenza a velocipedi e assimilati in marcia sulla pista ciclabile;
l'attore, d'altro canto, avrebbe dovuto prestare maggiore prudenza avvicinandosi ad una intersezione, moderando la velocità al fine di poter frenare dinanzi ad autovettura in svolta o altri ostacoli.
Nell'impossibilità di un più preciso accertamento della dinamica del sinistro e di colpe e responsabilità specifiche dei due conducenti, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art 2054 comma 2 c.c.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della pagina 3 di 6 documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (trauma policontusivo di rachide, braccio e gomito sinistro, senza fratture) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 7% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 138 i giorni di inabilità temporanea, di cui 3 di inabilità assoluta, 45 di inabilità parziale al 75%, 30 di inabilità parziale al 50% e 60 di inabilità parziale al 25%.
Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 18 luglio 2025. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 12.237 euro, tenuto conto dell'età della parte danneggiata all'epoca del sinistro (19 anni) e del grado di menomazione accertato (7%).
Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 3.750, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass.
Ritiene il Tribunale che il danno tabellare debba essere personalizzato in aumento del 15% ai sensi dell'art. 139 comma 3 c.c. in quanto:
- nonostante la modesta percentuale di invalidità permanente, il decorso è stato lungo e invasivo, con due interventi chirurgici, lungo percorso di fisioterapia e persistente dolore al gomito, il che dimostra una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, anche considerata l'età dell'attore e la verificazione del sinistro durante l'ultimo anno delle scuole superiori, che ha reso particolarmente gravoso l'ultimazione degli studi e la preparazione per la formazione universitaria;
- risulta attendibile quanto riferito dal testimone pur madre dell'attore, in ordine al Tes_3 desiderio dell'attore di iscriversi al concorso per l'accademia dei Carabinieri, desiderio poi frustrato dalle lesioni patite proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto tentare il concorso;
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, pertanto, a complessivi 18.385 euro (15987 + 15%).
Deve poi riconoscersi una somma a titolo di perdita di chance in quanto risulta sufficientemente dimostrato che l'attore si stesse preparando, da un punto di vista sportivo, ad iscriversi al concorso per l'accademia dei Carabinieri e deve ritenersi provato che, a causa delle lesioni, pur modeste ma comunque invalidanti e con una inabilità temporanea di oltre sei mesi, egli abbia abbandonato tale proposito e abbia dunque perduto la chance di partecipare alle selezioni.
Sebbene si tratti di un concorso assai difficile e selettivo, è nondimeno risarcibile la lesione della possibilità per l'attore di quantomeno partecipare alle selezioni e conseguire un risultato vantaggioso.
Tale danno può essere equitativamente liquidato, tenuto conto delle modeste probabilità di vittoria, nella somma, domandata da parte attrice stessa, di
3.000 euro. pagina 4 di 6 Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 21.385 euro, il 50% del quale – pari a 10.692,50 euro – deve essere posto a carico dei convenuti in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.
A tale somma, liquidata in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, si condivide la valutazione del CTU che ha ritenuto necessarie congrue le consistenti spese mediche sostenute dall'attore e documentate in atti, in particolare per fisioterapia e riabilitazione.
Deve essere liquidato dunque l'importo di 4.556 euro, oltre 366 euro per relazione medico legale di parte, necessaria per l'impostazione della causa.
Non ritiene, invece, il Tribunale di dover riconoscere una somma anche per il sostegno psicologico cui l'attore è ricorso, in quanto, sebbene sostegno ed esborsi siano documentati, il percorso è iniziato a settembre 2022, circa un anno dopo il sinistro, il che non consente di presumere una stretta riconducibilità causale della psicoterapia ai postumi del sinistro, considerata altresì la loro modesta gravità.
Il danno patrimoniale ammonta dunque a 4.922 euro, sicché la metà (pari a
2.461 euro) deve essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Al danno patrimoniale va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c., in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3. Spese di lite e CTU
In ragione della responsabilità paritaria e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese per metà, con la residua metà a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
pagina 5 di 6 Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti (in parti uguali) soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 13.10.2021, è ascrivibile alla responsabilità paritaria di e ai sensi dell'art. 2054 Parte_1 Controparte_1 comma 2 c.c. e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
NA e , in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_1 CP_2
: Parte_1
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 10.692,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
2.461 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dalla data dei singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, integralmente a carico dei convenuti (in quote uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra l'attore e i convenuti per metà;
NA e in solido tra loro, a rimborsare a CP_2 Controparte_1
la residua metà, che si liquida in euro 3.000 per compensi (euro Parte_1
250 per attivazione negoziazione assistita;
euro 500 per fase di studio;
euro 400 per fase introduttiva;
euro 900 per fase istruttoria ed euro 950 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 272,50 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025
Il Giudice
MA AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 5388/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OL MA MA parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI COSTANZO, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 21.07.2025.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 14.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 6 (classe 2002) esponeva che, in data 13.10.2021 in Milano, percorreva la Parte_1 pista ciclabile di via Berna a bordo del proprio monopattino allorquando si scontrava con l'autovettura tg FW858NH di proprietà e condotta da che aveva svoltato da via Berna a Controparte_1 sinistra per imboccare una traversa, senza asseritamente concedere la precedenza all'attore e dunque
“tagliandogli” la strada. Egli rovinava dunque a terra procurandosi lesioni.
L'attore conveniva pertanto, avanti a questo Tribunale, e l'assicuratore del veicolo, Controparte_1
, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali patiti, che quantificava in circa 48.000 euro.
Nella contumacia dello si costituiva che eccepiva l'esclusiva responsabilità CP_1 CP_2 dell'attore e, pertanto, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva ampio rigetto.
La causa è stata istruita con interpello dell'attore e del convenuto contumace, con escussione di testimoni e con CTU medico legale (relazione dott.ssa del 30.06.2025) ed è stata infine Per_1 trattenuta a decisione ex art. 281-quinquies c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 27.10.2025, sulle conclusioni dianzi richiamate.
La causa è matura per la decisione e la domanda dell'attore è fondata nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
È pacifica tra le parti la verificazione di uno scontro tra attore e convenuto all'intersezione tra via Berna e una via laterale ed è altresì pacifico che lo scontro sia avvenuto sulla pista ciclabile allorquando l'attore procedeva a bordo del suo monopattino e il convenuto si trovava perpendicolare alla pista, in quanto intenzionato a svoltare a sinistra per imboccare una via laterale.
L'attore sostiene che il convenuto gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada impedendogli così qualunque manovra idonea a evitare l'urto; parte convenuta sostiene che lo ultimata la svolta, CP_1 era fermo in perpendicolare alla pista in attesa che un'autovettura uscisse da un parcheggio e l'attore l'avrebbe colpito per evidente disattenzione, non avvedendosi del chiaro ostacolo.
Ritiene il Tribunale che debba applicarsi la presunzione di responsabilità paritaria ex art. 2054 comma 2 c.c. non essendovi prove ed elementi sufficienti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei due conducenti.
Deve, in primo luogo, premettersi che il sinistro è del 2021, sicché non era ancora stata vietata la circolazione dei monopattini sulle piste ciclabili – divieto introdotto dall'art. 14 della legge 177/2024 che ha in tal senso modificato l'articolo 1 comma 75-terdecies legge 160/2019 – ed anzi tale circolazione sarebbe stata espressamente consentita pochi giorni dopo il sinistro con la legge 156/2021 (entrata in vigore il 10 novembre 2021) che, convertendo in legge il d.l. 121/2021, aveva aggiunto al decreto legge l'art. 1ter che modificava l'art. 1 comma 75terdecies l. 160/2019 espressamente prevedendo la possibilità per i monopattini di circolare sulle piste ciclabili e ovunque fosse consentita la circolazione dei velocipedi, di fatto equiparando i monopattini alle biciclette.
pagina 2 di 6 Inoltre, al momento del sinistro, nel silenzio all'epoca della legge, vi era una fonte regolamentare (DM Ministero Trasporti 229/2019) che autorizzava i Comuni, quantomeno in via sperimentale, a consentire la circolazione dei monopattini sulle piste ciclabili.
Nulla sul punto avendo peraltro parte convenuta opposto, deve dunque ritenersi che la circolazione dell'attore sulla pista ciclabile fosse all'epoca consentita, dovendo all'epoca applicarsi ai monopattini in via analogica le norme sui velocipedi, come del resto poi espressamente sancito dal legislatore del novembre 2021 (fino al successivo divieto del 2024).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che le prove testimoniali assunte non sono idonee a dimostrare con precisione la dinamica del sinistro e le condotte dei due conducenti.
La teste ricostruisce in modo dettagliato il sinistro e riferisce che l'auto del convenuto era ferma Tes_1 quando l'attore, distratto dall'uso del telefono, si sarebbe scontrato con la stessa;
tuttavia, non ritiene il Tribunale di poter prestare fideistica adesione alle dichiarazioni della testimone. Ella si trovava (cfr. doc. 7 e testimonianza) in un'area cani a distanza di alcuni metri dal luogo dello scontro e, in particolare, ad una distanza tale da far sì che la percezione che ella ha avuto del sinistro improvviso potrebbe non corrispondere esattamente alla realtà. Una persona intenta a gestire il proprio cane e raccogliere le deiezioni dello stesso, come dal teste dichiarato, è affidabile nel riferire lo scontro ma è più dubbio che possa aver esattamente percepito, da quella visuale, i comportamenti dei due conducenti anteriormente allo scontro, non avendo ella del resto alcun interesse a osservarli, financo percependo che l'attore avesse il telefono in mano.
Certamente la teste ha confermato lo scontro tra i due veicoli ma la sua testimonianza non può essere ritenuta sufficiente, per sé sola, a dimostrare che effettivamente l'auto era ferma e l'attore era talmente distratto da sbatterci contro. La percezione del testimone di accadimenti occorsi nel giro di pochi decimi di secondo, pur in buona fede, può essere falsata e non corrispondente alla realtà e, dunque, non può essere posta ad unico fondamento della ricostruzione del sinistro.
Priva di particolare rilevanza, inoltre, è la testimonianza del teste sopraggiunto dopo il sinistro. Tes_2
Emergono dunque verosimili imprudenze di entrambi i conducenti: il convenuto doveva accertarsi meglio di poter compiere la manovra di svolta senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti (art. 154 cod. strada), dovendo altresì dare precedenza a velocipedi e assimilati in marcia sulla pista ciclabile;
l'attore, d'altro canto, avrebbe dovuto prestare maggiore prudenza avvicinandosi ad una intersezione, moderando la velocità al fine di poter frenare dinanzi ad autovettura in svolta o altri ostacoli.
Nell'impossibilità di un più preciso accertamento della dinamica del sinistro e di colpe e responsabilità specifiche dei due conducenti, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art 2054 comma 2 c.c.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della pagina 3 di 6 documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (trauma policontusivo di rachide, braccio e gomito sinistro, senza fratture) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 7% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 138 i giorni di inabilità temporanea, di cui 3 di inabilità assoluta, 45 di inabilità parziale al 75%, 30 di inabilità parziale al 50% e 60 di inabilità parziale al 25%.
Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 18 luglio 2025. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 12.237 euro, tenuto conto dell'età della parte danneggiata all'epoca del sinistro (19 anni) e del grado di menomazione accertato (7%).
Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 3.750, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass.
Ritiene il Tribunale che il danno tabellare debba essere personalizzato in aumento del 15% ai sensi dell'art. 139 comma 3 c.c. in quanto:
- nonostante la modesta percentuale di invalidità permanente, il decorso è stato lungo e invasivo, con due interventi chirurgici, lungo percorso di fisioterapia e persistente dolore al gomito, il che dimostra una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, anche considerata l'età dell'attore e la verificazione del sinistro durante l'ultimo anno delle scuole superiori, che ha reso particolarmente gravoso l'ultimazione degli studi e la preparazione per la formazione universitaria;
- risulta attendibile quanto riferito dal testimone pur madre dell'attore, in ordine al Tes_3 desiderio dell'attore di iscriversi al concorso per l'accademia dei Carabinieri, desiderio poi frustrato dalle lesioni patite proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto tentare il concorso;
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, pertanto, a complessivi 18.385 euro (15987 + 15%).
Deve poi riconoscersi una somma a titolo di perdita di chance in quanto risulta sufficientemente dimostrato che l'attore si stesse preparando, da un punto di vista sportivo, ad iscriversi al concorso per l'accademia dei Carabinieri e deve ritenersi provato che, a causa delle lesioni, pur modeste ma comunque invalidanti e con una inabilità temporanea di oltre sei mesi, egli abbia abbandonato tale proposito e abbia dunque perduto la chance di partecipare alle selezioni.
Sebbene si tratti di un concorso assai difficile e selettivo, è nondimeno risarcibile la lesione della possibilità per l'attore di quantomeno partecipare alle selezioni e conseguire un risultato vantaggioso.
Tale danno può essere equitativamente liquidato, tenuto conto delle modeste probabilità di vittoria, nella somma, domandata da parte attrice stessa, di
3.000 euro. pagina 4 di 6 Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 21.385 euro, il 50% del quale – pari a 10.692,50 euro – deve essere posto a carico dei convenuti in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.
A tale somma, liquidata in moneta attuale, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, si condivide la valutazione del CTU che ha ritenuto necessarie congrue le consistenti spese mediche sostenute dall'attore e documentate in atti, in particolare per fisioterapia e riabilitazione.
Deve essere liquidato dunque l'importo di 4.556 euro, oltre 366 euro per relazione medico legale di parte, necessaria per l'impostazione della causa.
Non ritiene, invece, il Tribunale di dover riconoscere una somma anche per il sostegno psicologico cui l'attore è ricorso, in quanto, sebbene sostegno ed esborsi siano documentati, il percorso è iniziato a settembre 2022, circa un anno dopo il sinistro, il che non consente di presumere una stretta riconducibilità causale della psicoterapia ai postumi del sinistro, considerata altresì la loro modesta gravità.
Il danno patrimoniale ammonta dunque a 4.922 euro, sicché la metà (pari a
2.461 euro) deve essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Al danno patrimoniale va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all'art 1284 comma 1 c.c., in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l'isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l'applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un diverso tasso tra le parti.
3. Spese di lite e CTU
In ragione della responsabilità paritaria e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese per metà, con la residua metà a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, e liquidata, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo.
pagina 5 di 6 Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti (in parti uguali) soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA che il sinistro di cui è causa, occorso in Milano il 13.10.2021, è ascrivibile alla responsabilità paritaria di e ai sensi dell'art. 2054 Parte_1 Controparte_1 comma 2 c.c. e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
NA e , in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_1 CP_2
: Parte_1
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 10.692,50 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
2.461 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat dalla data dei singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, integralmente a carico dei convenuti (in quote uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra l'attore e i convenuti per metà;
NA e in solido tra loro, a rimborsare a CP_2 Controparte_1
la residua metà, che si liquida in euro 3.000 per compensi (euro Parte_1
250 per attivazione negoziazione assistita;
euro 500 per fase di studio;
euro 400 per fase introduttiva;
euro 900 per fase istruttoria ed euro 950 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 272,50 per esborsi (metà C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025
Il Giudice
MA AR
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