TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/12/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2042/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2042/2023 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PIROVANO ALICE;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. LEONE ALBERTO e dall'Avv. FISSORE SILVIA;
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 643/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo in data 16.06.2023, notificato in data
19.06.2023, per tutti i motivi di cui agli atti e, ancora per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
sempre in via principale, accertare il danno causato da a e per l'effetto CP_1 Parte_1 condannare al pagamento di una somma pari ad euro 17.450,00, o quella CP_1 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Giudice accertare che il minore importo dovuto dalla alla è pari ad euro 24.304,00, o di quello Parte_1 CP_1 maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
1 CP_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare: Revocare l'ordinanza del 30.12.2023 con cui il Giudice aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo D.I. n. 642/2023;
Nel merito ed in via principale: rigettare integralmente l'opposizione proposta, confermandosi piena validità ed efficacia al decreto ingiuntivo n.643/2023, emesso in data
15.06.2023, notificato in data 19.6.2023 e, pertanto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a corrispondere alla (già Parte_1 CP_1
la complessiva somma di € 28.668,78 per capitale, oltre agli interessi di Controparte_2 mora ex artt. 4 e 5 D.L.vo n.231/02 sugli importi di cui alle fatture n. 123 e 124 del
25.11.2022 dal dovuto sino al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione;
rigettare tutte le domande formulate da controparte e, in particolare, rigettare la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di condanna della al CP_1 pagamento a favore della dell'importo di € 17.450,00 in quanto totalmente Parte_1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
In subordine, in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non accogliere le domande formulata in via principale, formula reconventio CP_1 recoventionis affinché il Giudice adito: in accoglimento della spiegata reconventio reconventionis, accerti e dichiari che il valore CP_ del materiale consegnato e montato e del lavoro svolto dalla GE (già CP_2
presso il cantiere di Magnago è pari al complessivo importo di € 25.864,00 o di quello
[...] maggiore e/o inferiore accertato in corso di causa e, per l'effetto, condanni a corrispondere a l'importo di € 25.864,00 per Parte_1 CP_1 capitale, o il diverso importo accertato in corso di causa per le causali enunciate, oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase di opposizione, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. Con ricorso monitorio depositato in data 14.06.2023, (già CP_1 Controparte_2 esponeva di aver concluso, in data 20.09.2022, con un contratto d'appalto Parte_1 per la costruzione e montaggio di struttura (tettoia scarico merci) in Magnago, per il corrispettivo complessivo di euro 29.000,00, oltre IVA. Allegava che aveva versato Pt_1 la caparra di euro 5.800,00, ma non aveva provveduto al pagamento delle residue fatture n. 123 del 25.11.2022, dell'importo di euro 24.766,00, e n. 124 del 25.11.2022, dell'importo di euro 3.538,00. Poiché, nonostante i numerosi solleciti, non aveva Pt_1
2 versato il residuo dovuto, aveva sospeso l'esecuzione dei lavori, a struttura CP_1 pressoché ultimata, rinviando la consegna dell'ultima parte del materiale all'avvenuto pagamento delle fatture. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva l'emissione di decreto provvisoriamente esecutivo con cui fosse ingiunto a il pagamento della somma di Pt_1 euro 28.668,78, oltre agli interessi ed alle spese.
Con decreto n. 643/23 emesso in data 16.06.2023, il Giudice adito ingiungeva a Pt_1 di pagare immediatamente alla parte ricorrente la richiesta somma di euro 28.668,78,
[...] oltre agli interessi ed alle spese.
2. Con atto di citazione notificato in data 28.07.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo, allegando l'inadempimento del contratto da parte di e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 opposto, la revoca del predetto e la condanna di al risarcimento dei danni, oltre CP_1 alle spese.
3. In data 30.10.2023 si costituiva , chiedendo in via preliminare la reiezione CP_1 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, la reiezione dell'opposizione proposta, con il favore delle spese.
4. Con ordinanza 30.12.2023 previa comparizione delle parti all'udienza del 14.12.2023, il
Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e confermava per la prima comparizione l'udienza fissata per il 24 gennaio 2024, ore 11:00
Con ordinanza in data 26.02.2024 assunta in esito alla prima udienza di comparizione differita al 15.02.2024, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata da , ma non da CP_1 Pt_1
Con ordinanza 29.06.2025 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte dalla convenuta in opposizione fissando per l'espletamento l'udienza del 19.12.2024 differita al 27.03.2024 stante l'impedimento del difensore di parte opponente.
Escussi i testimoni e , il Giudice su istanza concorde delle Testimone_1 Testimone_2 parti fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19.11.2025, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2025 compariva la sola parte convenuta in opposizione che richiamava le conclusioni definitive rassegnate e le memorie conclusionali depositate;
il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. L'opponente eccepisce in primo luogo che si sarebbe resa inadempiente per non CP_1 aver consegnato i materiali nel termine contrattualmente pattuito di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avvenuta in data 20.09.2022.
Ora, l'art. 3 del contratto di appalto in esame prevede: “Termini di consegna: a 60 gg. dalla
3 firma del presente contratto, fermo restando la disponibilità dei materiali sul mercato e possibilità di zincatura fissata al 30/10/22 (fatto salvo di considerare esclusi il periodo delle ferie estive nel mese di agosto, e di quelle invernali nel mese di dicembre). Il termine di consegna prevista, comunque si intende valido solo ed esclusivamente con tutti gli obblighi contrattuali, della committenza, totalmente assolti, quindi con i contratti d'appalto firmati per accettazione, i disegni di insieme dell'opera firmati per accettazione, i pagamenti degli acconti eseguiti (… ) i termini di consegna potranno essere prorogati da parte della
n caso di forza maggiore, tra le quali le condizioni metereologiche avverse (…)”. CP_2
Dalla lettura di tale clausola emerge con evidenza che il termine di consegna pattuito dalle parti non è essenziale.
Nella fattispecie, i materiali sono stati consegnati in cantiere in data 23.11.2022, solo tre giorni lavorativi dopo la scadenza del termine, e montati in data 24 e 25.11.2022.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi (v. dep. e ) e, Tes_1 Tes_2 comunque, non è contestato che abbia accettato la consegna del materiale e mai, Pt_1 prima della proposizione dell'opposizione, abbia contestato il mancato rispetto del termine previsto dal contratto, per cui tale motivo di opposizione appare del tutto infondato.
2. L'opponente ha eccepito inoltre il mancato rispetto dei termini per l'emissione delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Anche tale eccezione è infondata, in quanto il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti prevedeva il pagamento della seconda tranche (di importo pari a euro 20.300,00, oltre IVA)
“alla consegna dei materiali in cantiere”, e i materiali sono stati effettivamente consegnati in cantiere in data 23.11.2022 e, in data 24 e 25.11.2025, sono stati montati da
[...]
, che ha confermato tale circostanza in sede di deposizione testimoniale. Tes_2
L'odierna convenuta ha quindi correttamente emesso, nei termini contrattuali, le fatture n.
123 per l'importo di euro 20.300,00, oltre IVA, e n. 124 per l'importo di euro 2.900,00, oltre IVA, (quest'ultima con scadenza in data 25.12.2022, ossia a 30 giorni alla consegna del materiale in cantiere).
3, L'opponente lamenta infine la mancata consegna delle lamiere di copertura della struttura realizzata, sostenendo che , non consegnando tutto il materiale in CP_1 cantiere, si sarebbe resa inadempiente rispetto agli impegni assunti con il contratto in esame.
Peraltro, come evidenziato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, a struttura pressoché ultimata, ha sospeso l'esecuzione dei lavori, rinviando la consegna dell'ultima CP_1 parte del materiale (di valore assai ridotto rispetto al valore complessivo della fornitura) all'avvenuto pagamento della fattura n. 123, dell'importo di euro 20.300,00, oltre IVA.
La scelta dell'odierna convenuta di sospendere l'esecuzione dei lavori è legittimata
4 dall'inadempimento della dell'obbligazione di corresponsione del prezzo pattuito, Pt_1
e ciò in virtù del disposto dell'art. 1460 cod. civ., secondo cui, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”.
Va ricordato che, in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. (vedi da ultima Cass. sez. 2 n. 14030 del 26/05/2025: in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e
l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass. 4134 del 2025; Cass. n.
36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del 2013; Cass. n. 15796 del
2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale L'art.1460 c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art.1375).
Nella fattispecie in esame, a fronte del grave inadempimento della nel pagamento Pt_1 dell'importo di euro 20.300,00, costituente la maggior parte del prezzo pattuito, l'odierna convenuta ha legittimamente rifiutato di consegnare il materiale residuo (peraltro di valore ridotto) e di completare l'opera appaltata.
Invero, non ha corrisposto a il prezzo pattuito per la realizzazione Pt_1 CP_1 dell'opera perché, come dalla stessa dichiarato (v. doc. n. 12 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), non disponeva della liquidità necessaria a causa di un mancato incasso
(circostanza altresì confermata dai testi escussi) e l'art. 1461 cod. civ. prevede che “ciascun
5 contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono diventate tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.
Inoltre, con comunicazione a mezzo pec in data 06.03.2023 (v. doc. n. 13 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) si è resa disponibile a procedere al completamento del CP_1 lavoro, a fronte del pagamento della sola fattura n. 123, accettando di attendere ulteriormente il pagamento della fattura 124, già scaduta in data 25.12.2022.
Nonostante ciò, non ha corrisposto alcunché. Pt_1
3.1. Né corrisponde al vero quanto affermato dall'attrice, secondo cui avrebbe CP_1 consegnato solamente “qualche vite/bullone” e che, a seguito del mancato pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, l'odierna convenuta avrebbe provveduto a rimuovere la costruzione parziale che aveva realizzato.
Si tratta di affermazioni palesemente contraddittorie, smentite dai documenti prodotti in causa e da quanto esposto dalla stessa opponente in atto di citazione (ove si legge che avrebbe completato l'opera iniziata dalla realizzando la sola copertura Per_1 Pt_1 della pensilina), oltreché dai testi escussi.
Invero, come detto sopra, non ha mai contestato il debito nei confronti della Pt_1
GE ed anzi ha più volte espresso l'intenzione di provvedere al pagamento dello stesso
(v. docc. n. 12 e 17 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
4. Riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima sostiene che Pt_1
, non avendo rispettato le obbligazioni del contratto di appalto (in particolare, non CP_1 avendo consegnato tutto il materiale per la realizzazione della tettoia scarico merci), avrebbe arrecato un danno quantificato in euro 17.450,00, rappresentato dai costi che la società committente ( avrebbe addebitato a in qualità di appaltatrice per Per_1 Pt_1 il “completamento pensilina metallica struttura e modifica delle opere eseguite in difformità (compreso smontaggio e rimontaggio)” e “copertura pensilina ingresso comprensiva di lattoneria ove necessario”. Sostiene infatti l'opponente che aveva Per_1 dovuto commissionare l'esecuzione della copertura della tettoia a un'azienda terza, addebitandone il costo a Pt_1
Peraltro, nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di danno risarcibile, in primo luogo perché, come esposto sopra, ha sospeso il completamento dell'opera a causa CP_1 dell'inadempimento di assicurando comunque alla medesima la disponibilità al Pt_1 completamento dell'opera in caso di pagamento del dovuto. Quindi, l'asserito danno invocato dall'attrice è conseguenza esclusiva del suo inadempimento e non dell'inadempimento di . CP_1
In secondo luogo, risulta provato che ha lasciato nella disponibilità dell'odierna CP_1
6 attrice la struttura pressoché ultimata, mancante solamente delle lamiere di copertura, per cui non ha subito alcun danno, ma, al contrario, si è avvantaggiata del materiale Pt_1 consegnato e montato da , senza corrisponderne il prezzo. CP_1
4.1. In ogni caso, la domanda di risarcimento danno non è sorretta da alcun elemento di prova.
L'opponente ha prodotto infatti uno scambio di mail intercorso con in data 10- Per_1
11.7.2023 e l'allegato prospetto “contabilità cantiere Famila Magnago” (v. doc. n. 3
. Ma tali documenti non forniscono alcuna prova alcuna, né in ordine al fatto che Pt_1 avrebbe incaricato ditte terze di completare i lavori, né che avrebbe addebitato i Per_1 costi a Invero, il prospetto allegato alla mail in esame è un documento redatto da Pt_1 che riporta una serie di voci di spesa asseritamente sostenute da lei come Per_1 committente, e non da Inoltre, dall'esame dei documenti non risulta con certezza Pt_1 che le voci di spesa di cui ai punti 2.1 e 2.2 si riferiscano ai lavori oggetto del contratto di appalto concluso tra le parti.
Infine, non vi è prova alcuna che abbia sostenuto tale spesa, cioè che abbia Pt_1 corrisposto a l'importo di euro 17.450,00 (o che lo stesso sia stato oggetto di Per_1 compensazione con l'importo complessivamente dovuto dalla committente all'appaltatore). Al contrario, i documenti in esame provano unicamente che ha Per_1 chiesto chiarimenti a in relazione ad alcuni extra costi che la stessa ha addebitato Pt_1 alla committente.
La domanda riconvenzionale proposta dall'attrice in opposizione deve pertanto essere respinta.
5. Sulla base di tali considerazioni quindi, l'opposizione proposta da Parte_1 dev'essere respinta, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (euro 1700 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 1800 per la fase istruttoria ed euro 2900 per la fase decisoria, oltre accessori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
643/2023, emesso da questo Tribunale in data 16.06.2023, che dichiara esecutivo;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
7 3) dichiara tenuta e condanna al rimborso delle spese processuali, in Parte_1 favore di spese che liquida in complessivi euro 7.600,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%., CPA e IVA di legge se dovuta. Così deciso in Cuneo il 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2042/2023 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PIROVANO ALICE;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. LEONE ALBERTO e dall'Avv. FISSORE SILVIA;
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 643/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo in data 16.06.2023, notificato in data
19.06.2023, per tutti i motivi di cui agli atti e, ancora per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
sempre in via principale, accertare il danno causato da a e per l'effetto CP_1 Parte_1 condannare al pagamento di una somma pari ad euro 17.450,00, o quella CP_1 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Giudice accertare che il minore importo dovuto dalla alla è pari ad euro 24.304,00, o di quello Parte_1 CP_1 maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
1 CP_1
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare: Revocare l'ordinanza del 30.12.2023 con cui il Giudice aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo D.I. n. 642/2023;
Nel merito ed in via principale: rigettare integralmente l'opposizione proposta, confermandosi piena validità ed efficacia al decreto ingiuntivo n.643/2023, emesso in data
15.06.2023, notificato in data 19.6.2023 e, pertanto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a corrispondere alla (già Parte_1 CP_1
la complessiva somma di € 28.668,78 per capitale, oltre agli interessi di Controparte_2 mora ex artt. 4 e 5 D.L.vo n.231/02 sugli importi di cui alle fatture n. 123 e 124 del
25.11.2022 dal dovuto sino al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione;
rigettare tutte le domande formulate da controparte e, in particolare, rigettare la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di condanna della al CP_1 pagamento a favore della dell'importo di € 17.450,00 in quanto totalmente Parte_1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
In subordine, in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non accogliere le domande formulata in via principale, formula reconventio CP_1 recoventionis affinché il Giudice adito: in accoglimento della spiegata reconventio reconventionis, accerti e dichiari che il valore CP_ del materiale consegnato e montato e del lavoro svolto dalla GE (già CP_2
presso il cantiere di Magnago è pari al complessivo importo di € 25.864,00 o di quello
[...] maggiore e/o inferiore accertato in corso di causa e, per l'effetto, condanni a corrispondere a l'importo di € 25.864,00 per Parte_1 CP_1 capitale, o il diverso importo accertato in corso di causa per le causali enunciate, oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase di opposizione, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. Con ricorso monitorio depositato in data 14.06.2023, (già CP_1 Controparte_2 esponeva di aver concluso, in data 20.09.2022, con un contratto d'appalto Parte_1 per la costruzione e montaggio di struttura (tettoia scarico merci) in Magnago, per il corrispettivo complessivo di euro 29.000,00, oltre IVA. Allegava che aveva versato Pt_1 la caparra di euro 5.800,00, ma non aveva provveduto al pagamento delle residue fatture n. 123 del 25.11.2022, dell'importo di euro 24.766,00, e n. 124 del 25.11.2022, dell'importo di euro 3.538,00. Poiché, nonostante i numerosi solleciti, non aveva Pt_1
2 versato il residuo dovuto, aveva sospeso l'esecuzione dei lavori, a struttura CP_1 pressoché ultimata, rinviando la consegna dell'ultima parte del materiale all'avvenuto pagamento delle fatture. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva l'emissione di decreto provvisoriamente esecutivo con cui fosse ingiunto a il pagamento della somma di Pt_1 euro 28.668,78, oltre agli interessi ed alle spese.
Con decreto n. 643/23 emesso in data 16.06.2023, il Giudice adito ingiungeva a Pt_1 di pagare immediatamente alla parte ricorrente la richiesta somma di euro 28.668,78,
[...] oltre agli interessi ed alle spese.
2. Con atto di citazione notificato in data 28.07.2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo, allegando l'inadempimento del contratto da parte di e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 opposto, la revoca del predetto e la condanna di al risarcimento dei danni, oltre CP_1 alle spese.
3. In data 30.10.2023 si costituiva , chiedendo in via preliminare la reiezione CP_1 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, la reiezione dell'opposizione proposta, con il favore delle spese.
4. Con ordinanza 30.12.2023 previa comparizione delle parti all'udienza del 14.12.2023, il
Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, e confermava per la prima comparizione l'udienza fissata per il 24 gennaio 2024, ore 11:00
Con ordinanza in data 26.02.2024 assunta in esito alla prima udienza di comparizione differita al 15.02.2024, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata da , ma non da CP_1 Pt_1
Con ordinanza 29.06.2025 il Giudice ammetteva le prove orali dedotte dalla convenuta in opposizione fissando per l'espletamento l'udienza del 19.12.2024 differita al 27.03.2024 stante l'impedimento del difensore di parte opponente.
Escussi i testimoni e , il Giudice su istanza concorde delle Testimone_1 Testimone_2 parti fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 19.11.2025, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
All'udienza del 19.11.2025 compariva la sola parte convenuta in opposizione che richiamava le conclusioni definitive rassegnate e le memorie conclusionali depositate;
il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
1. L'opponente eccepisce in primo luogo che si sarebbe resa inadempiente per non CP_1 aver consegnato i materiali nel termine contrattualmente pattuito di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avvenuta in data 20.09.2022.
Ora, l'art. 3 del contratto di appalto in esame prevede: “Termini di consegna: a 60 gg. dalla
3 firma del presente contratto, fermo restando la disponibilità dei materiali sul mercato e possibilità di zincatura fissata al 30/10/22 (fatto salvo di considerare esclusi il periodo delle ferie estive nel mese di agosto, e di quelle invernali nel mese di dicembre). Il termine di consegna prevista, comunque si intende valido solo ed esclusivamente con tutti gli obblighi contrattuali, della committenza, totalmente assolti, quindi con i contratti d'appalto firmati per accettazione, i disegni di insieme dell'opera firmati per accettazione, i pagamenti degli acconti eseguiti (… ) i termini di consegna potranno essere prorogati da parte della
n caso di forza maggiore, tra le quali le condizioni metereologiche avverse (…)”. CP_2
Dalla lettura di tale clausola emerge con evidenza che il termine di consegna pattuito dalle parti non è essenziale.
Nella fattispecie, i materiali sono stati consegnati in cantiere in data 23.11.2022, solo tre giorni lavorativi dopo la scadenza del termine, e montati in data 24 e 25.11.2022.
Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi (v. dep. e ) e, Tes_1 Tes_2 comunque, non è contestato che abbia accettato la consegna del materiale e mai, Pt_1 prima della proposizione dell'opposizione, abbia contestato il mancato rispetto del termine previsto dal contratto, per cui tale motivo di opposizione appare del tutto infondato.
2. L'opponente ha eccepito inoltre il mancato rispetto dei termini per l'emissione delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Anche tale eccezione è infondata, in quanto il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti prevedeva il pagamento della seconda tranche (di importo pari a euro 20.300,00, oltre IVA)
“alla consegna dei materiali in cantiere”, e i materiali sono stati effettivamente consegnati in cantiere in data 23.11.2022 e, in data 24 e 25.11.2025, sono stati montati da
[...]
, che ha confermato tale circostanza in sede di deposizione testimoniale. Tes_2
L'odierna convenuta ha quindi correttamente emesso, nei termini contrattuali, le fatture n.
123 per l'importo di euro 20.300,00, oltre IVA, e n. 124 per l'importo di euro 2.900,00, oltre IVA, (quest'ultima con scadenza in data 25.12.2022, ossia a 30 giorni alla consegna del materiale in cantiere).
3, L'opponente lamenta infine la mancata consegna delle lamiere di copertura della struttura realizzata, sostenendo che , non consegnando tutto il materiale in CP_1 cantiere, si sarebbe resa inadempiente rispetto agli impegni assunti con il contratto in esame.
Peraltro, come evidenziato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, a struttura pressoché ultimata, ha sospeso l'esecuzione dei lavori, rinviando la consegna dell'ultima CP_1 parte del materiale (di valore assai ridotto rispetto al valore complessivo della fornitura) all'avvenuto pagamento della fattura n. 123, dell'importo di euro 20.300,00, oltre IVA.
La scelta dell'odierna convenuta di sospendere l'esecuzione dei lavori è legittimata
4 dall'inadempimento della dell'obbligazione di corresponsione del prezzo pattuito, Pt_1
e ciò in virtù del disposto dell'art. 1460 cod. civ., secondo cui, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”.
Va ricordato che, in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale. (vedi da ultima Cass. sez. 2 n. 14030 del 26/05/2025: in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e
l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass. 4134 del 2025; Cass. n.
36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del 2013; Cass. n. 15796 del
2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale L'art.1460 c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art.1375).
Nella fattispecie in esame, a fronte del grave inadempimento della nel pagamento Pt_1 dell'importo di euro 20.300,00, costituente la maggior parte del prezzo pattuito, l'odierna convenuta ha legittimamente rifiutato di consegnare il materiale residuo (peraltro di valore ridotto) e di completare l'opera appaltata.
Invero, non ha corrisposto a il prezzo pattuito per la realizzazione Pt_1 CP_1 dell'opera perché, come dalla stessa dichiarato (v. doc. n. 12 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), non disponeva della liquidità necessaria a causa di un mancato incasso
(circostanza altresì confermata dai testi escussi) e l'art. 1461 cod. civ. prevede che “ciascun
5 contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono diventate tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.
Inoltre, con comunicazione a mezzo pec in data 06.03.2023 (v. doc. n. 13 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) si è resa disponibile a procedere al completamento del CP_1 lavoro, a fronte del pagamento della sola fattura n. 123, accettando di attendere ulteriormente il pagamento della fattura 124, già scaduta in data 25.12.2022.
Nonostante ciò, non ha corrisposto alcunché. Pt_1
3.1. Né corrisponde al vero quanto affermato dall'attrice, secondo cui avrebbe CP_1 consegnato solamente “qualche vite/bullone” e che, a seguito del mancato pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, l'odierna convenuta avrebbe provveduto a rimuovere la costruzione parziale che aveva realizzato.
Si tratta di affermazioni palesemente contraddittorie, smentite dai documenti prodotti in causa e da quanto esposto dalla stessa opponente in atto di citazione (ove si legge che avrebbe completato l'opera iniziata dalla realizzando la sola copertura Per_1 Pt_1 della pensilina), oltreché dai testi escussi.
Invero, come detto sopra, non ha mai contestato il debito nei confronti della Pt_1
GE ed anzi ha più volte espresso l'intenzione di provvedere al pagamento dello stesso
(v. docc. n. 12 e 17 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
4. Riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima sostiene che Pt_1
, non avendo rispettato le obbligazioni del contratto di appalto (in particolare, non CP_1 avendo consegnato tutto il materiale per la realizzazione della tettoia scarico merci), avrebbe arrecato un danno quantificato in euro 17.450,00, rappresentato dai costi che la società committente ( avrebbe addebitato a in qualità di appaltatrice per Per_1 Pt_1 il “completamento pensilina metallica struttura e modifica delle opere eseguite in difformità (compreso smontaggio e rimontaggio)” e “copertura pensilina ingresso comprensiva di lattoneria ove necessario”. Sostiene infatti l'opponente che aveva Per_1 dovuto commissionare l'esecuzione della copertura della tettoia a un'azienda terza, addebitandone il costo a Pt_1
Peraltro, nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di danno risarcibile, in primo luogo perché, come esposto sopra, ha sospeso il completamento dell'opera a causa CP_1 dell'inadempimento di assicurando comunque alla medesima la disponibilità al Pt_1 completamento dell'opera in caso di pagamento del dovuto. Quindi, l'asserito danno invocato dall'attrice è conseguenza esclusiva del suo inadempimento e non dell'inadempimento di . CP_1
In secondo luogo, risulta provato che ha lasciato nella disponibilità dell'odierna CP_1
6 attrice la struttura pressoché ultimata, mancante solamente delle lamiere di copertura, per cui non ha subito alcun danno, ma, al contrario, si è avvantaggiata del materiale Pt_1 consegnato e montato da , senza corrisponderne il prezzo. CP_1
4.1. In ogni caso, la domanda di risarcimento danno non è sorretta da alcun elemento di prova.
L'opponente ha prodotto infatti uno scambio di mail intercorso con in data 10- Per_1
11.7.2023 e l'allegato prospetto “contabilità cantiere Famila Magnago” (v. doc. n. 3
. Ma tali documenti non forniscono alcuna prova alcuna, né in ordine al fatto che Pt_1 avrebbe incaricato ditte terze di completare i lavori, né che avrebbe addebitato i Per_1 costi a Invero, il prospetto allegato alla mail in esame è un documento redatto da Pt_1 che riporta una serie di voci di spesa asseritamente sostenute da lei come Per_1 committente, e non da Inoltre, dall'esame dei documenti non risulta con certezza Pt_1 che le voci di spesa di cui ai punti 2.1 e 2.2 si riferiscano ai lavori oggetto del contratto di appalto concluso tra le parti.
Infine, non vi è prova alcuna che abbia sostenuto tale spesa, cioè che abbia Pt_1 corrisposto a l'importo di euro 17.450,00 (o che lo stesso sia stato oggetto di Per_1 compensazione con l'importo complessivamente dovuto dalla committente all'appaltatore). Al contrario, i documenti in esame provano unicamente che ha Per_1 chiesto chiarimenti a in relazione ad alcuni extra costi che la stessa ha addebitato Pt_1 alla committente.
La domanda riconvenzionale proposta dall'attrice in opposizione deve pertanto essere respinta.
5. Sulla base di tali considerazioni quindi, l'opposizione proposta da Parte_1 dev'essere respinta, con conseguente condanna della medesima al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (euro 1700 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 1800 per la fase istruttoria ed euro 2900 per la fase decisoria, oltre accessori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
643/2023, emesso da questo Tribunale in data 16.06.2023, che dichiara esecutivo;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
7 3) dichiara tenuta e condanna al rimborso delle spese processuali, in Parte_1 favore di spese che liquida in complessivi euro 7.600,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%., CPA e IVA di legge se dovuta. Così deciso in Cuneo il 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
8