Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6990/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Filippo Chiarla;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Arenzano (GE) il 13.10.2018, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato la casa coniugale.
2 3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di addebito, a qualunque titolo, delle spese di separazione e assegni di mantenimento, anche a titolo di alimenti, dichiarando di mantenersi autonomamente.
4) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 16, parte I, anno 2018) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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