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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21387/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MARIA RITA CORDOVA Presidente dott.ssa GIULIA SICIGNANO Giudice dott.ssa CRISTINA BASSI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21387/2019 promossa da:
( ), con gli avv.ti DALLE Parte_1 C.F._1
NO ER ( ) e DALLE NO AU C.F._2
( ); C.F._3 attrice contro quale erede di Parte_1 Persona_1
( ), con l'avv. PELLICCIONI GIACOMO;
[...] C.F._4
e quali Controparte_1 Controparte_2 eredi di Persona_2 Controparte_1
( ), con l'avv.. LABRICCIOSA TINA ( , C.F._5 C.F._6 quale erede di Controparte_3 Persona_2
( ), con l'avv. FRANGINI ALFREDO Controparte_1 C.F._5
( ), C.F._7 convenuti contro
AVV. (CURATORE EREDITA' BENEFICIATA DI R. B. G. Controparte_4
ROVERA) con il patrocinio dell'avv. SARDA VALERIO CP_1
Terzo chiamato in causa
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed istanza disattesa, previo accertamento che il convenuto Controparte_5
si è reso inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali, condannare gli eredi di
[...]
nonché l'eredità beneficiata di Controparte_5 [...]
in persona della Curatela, a corrispondere all'attrice, per le Controparte_5 causali di cui in narrativa: - il risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di mantenimento dovuto e non adempiuto da liquidarsi in via equitativa;
- il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da illecito endofamiliare da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre il rimborso forfetario 15% L.P., CPA e IVA a norma di legge”
Per QUALE EREDE DELLA SIG.RA Parte_1
IN Persona_1 come da comparsa di costituzione in data 09.03.2022 per quanto attiene alle domande ulteriori e conseguenti alla declaratoria giudiziale di paternità
“- nel merito accogliere ogni e tutte le domande formulate dall'attrice
[...] nei confronti delle eredi del de cuius Parte_1 [...]
, sigg.re , Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 Controparte_3
Per e Controparte_6 Controparte_1 [...]
quali eredi di Controparte_7 Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale: - dichiarare l'infondatezza della pretesa;
In subordine: - dichiarare prescritti gli importi richiesti per i rispettivi titoli azionati in citazione;
In ogni caso: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie dei danni patrimoniali, non patrimoniali e conseguente determinazione in materia di spese di lite, pronunciare le relative statuizioni di soccombenza nei confronti delle convenute nella loro qualità di eredi beneficiate ovvero intra vires hereditatis et cum viribus hereditatis;
-con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.”
Per quale erede di Controparte_3 Controparte_5
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e difesa, giudicare come segue:
In considerazione dell'intervenuta accettazione della eredità del dottor
[...]
, da parte della comparente (congiuntamente alle altre eredi), con Controparte_5 beneficio di inventario e dell'intervenuto rilascio da parte della stessa (congiuntamente alle
2 altre eredi) di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e legatari, respingere ogni domanda dell'attrice verso la signora disponendo, con ogni più opportuno Controparte_3 connesso e collegato provvedimento, la estromissione della signora dal Controparte_3 presente giudizio;
- comunque respingere ogni domanda e/o istanza svolta dall'attrice o da qualunque parte verso la signora Controparte_3
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, CPA e contributo forfettario spese generali come per legge.”
Per quale CURATORE DELL' EREDITÀ Controparte_8
BENEFICIATA DI AF NO PP TRONCHETTI PROVERA
- In principalità:
Accertare e dichiarare che il credito, derivante dal danno vantato dall'attrice nei confronti del de cuius, non è opponibile all'Eredità Beneficiata di Controparte_5
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare qualsiasi
[...] domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'Eredità Beneficiata de qua.
- in via subordinata:
1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attorea in relazione alla richiesta di danni, oltre che l'infondatezza della pretesa;
- In estremo subordine in via gradata tra loro:
1) Ritenere e dichiarare prescritti gli importi richiesti, in merito ai rispettivi titoli indicati in citazione;
2) Liquidare il danno in via equitativa, tenendo conto delle condizioni economiche del convenuto all'epoca della domanda.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
La vicenda fattuale e processuale
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
e
[...] Controparte_9 Controparte_5 deducendo, in via di estrema sintesi, di aver vissuto fino al 2017 nella convinzione che il fosse il suo vero padre e di aver scoperto – a seguito della confessione della madre Parte_1 nel 2017 - di essere la figlia del . Controparte_1
In particolare, quanto ai rapporti con il l'attrice ha allegato che lo stesso si sarebbe Parte_1 trasferito all'estero quando aveva 5 anni e di aver avuto con lui rapporti sporadici fino all'età di 14 anni – il convenuto non avrebbe compiutamente assolto l'obbligo di Parte_1 mantenimento. La vita dell'attrice sarebbe stata segnata da una situazione di disagio in ragione del mancato mantenimento da parte del al quale si sarebbe aggiunta, poi, Parte_1 la tossicodipendenza dei due fratelli maggiori (avuti dalla madre nell'ambito del primo matrimonio) al punto che l'attrice si trovava nella condizione di “recuperare il proprio vestiario dalle missioni delle suore”. In questo contesto, l'attrice dopo aver concluso il ciclo delle scuole superiori si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza e, mantenendosi con “diversi
3 lavoretti”, nel 1998 ha ottenuto la laurea diventando poi “stimato avvocato del Foro di Rimini”.
Quanto alla scoperta da parte della attrice della identità del suo vero padre, la stessa ha allegato
Che, nel mese di marzo 2017, la convenuta , madre dell'attrice, ha ricevuto una Per_1 richiesta di amicizia su facebook da parte di e nell'ambito dei Controparte_5 successivi contatti telefonici tra i due questo avrebbe comunicato che “[…] a seguito di tre giorni di coma aveva assunto la decisione di dichiarare all'attrice di essere il suo vero padre.
E così in effetti avviene”.
che la convenuta , pertanto, nel 2017 ha confessato all'attrice di aver intrattenuto Per_1 una relazione con NO HE PR dall'estate del 1971 al termine del 1972 e che allora il “non era probabilmente in grado di generare figli, tant'é che assumeva Parte_1 farmaci a rimedio dell'infertilità”;
che la avrebbe immediatamente avvisato il della gravidanza al Per_1 Controparte_1 punto che proprio “[…] su richiesta dello stesso convenuto, nel settembre del 1973, la madre, accompagnata dalla sua compianta amica si reca con l'attrice Persona_3 in fasce sotto la sede dell'azienda GE & Veronelli,[…] ove collabora CP_1 come chimico, per farla conoscere al padre (cfr. doc. n. 4; doc. n. 5: dichiarazione
)”; Persona_3
che successivamente “Il infine, sarebbe stato messo sull'avviso circa le CP_1 difficoltà affettive ed economiche del nucleo familiare rappresentato dall'attrice e dalla di lei madre a seguito della separazione dal e pur tuttavia si sarebbe mostrato Parte_1 del tutto disinteressato (cfr. doc. n. 4). in particolare, , ovviamente all'insaputa dell'attrice, avrebbe richiesto al Per_1 convenuto un aiuto economico per la figlia che doveva iscriversi CP_1 all'università.
Invito, va da sé, disatteso dal . CP_1
che nel 2017 il convenuto ha contattato la attrice e la ha raggiunta a Controparte_1
Rimini e “Nonostante lo sbigottimento e lo stato di torpore che involge l'attrice per avere scoperto le sue origini in modo così repentino, i contatti col padre effettivo si infittiscono tanto è che per provare al di là di ogni ragionevole dubbio il rapporto di genitura, dietro espressa iniziativa di questi, l'attrice e la madre , in CP_1 Per_1 data 22 maggio 2017, si presentano presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia per il prelievo di materiale organico, tramite tamponi buccali, al fine di dare corso all'indagine genetica”;
che le risultanze genetiche hanno confermato la paternità del;
Controparte_1
che in un primo momento il rapporto tra le predette parti si sarebbe arricchito di occasioni di incontro e confronto e “[…] il convenuto in parola prospetta ad Parte_1 di estinguerle il mutuo della propria casa, e, una volta liberata da tale onere, di aiutarla nell'acquisto di una abitazione più grande ove poter risiedere entrambi durante i suoi periodi di permanenza a Rimini.
4 In questo contesto, l'attrice riceve anche alcuni incarichi professionali sia dal convenuto
che da una società da questi amministrata, la BMB srl”; CP_1
che poi nel settembre 2018 il avrebbe interrotto “[…] il rapporto con Controparte_1
l'attrice senza alcuna valida ragione revocandole al contempo gli incarichi professionali ancora in corso”.
L'attrice, pertanto, con il presente giudizio ha chiesto che venisse accertato e dichiarato che non è il padre della medesima e che, contestualmente venisse Controparte_9 accertato e dichiarato che è Controparte_5 il proprio padre. L'attrice, inoltre, ha chiesto che, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi genitoriali, lo stesso venisse condannato al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla medesima derivati.
Si è costituita in giudizio la convenuta che aderiva alla Persona_1 domanda dell'attrice.
Si è costituito poi, in giudizio (oggi deceduto) Controparte_5 che, con comparsa di costituzione depositata il 30.10.2019, non si opponeva volta alla dichiarazione giudiziale di paternità promossa dall'attrice offrendo – però – una diversa ricostruzione fattuale. In particolare, il convenuto contestando la Controparte_1 ricostruzione dell'attrice ed allegando
“di aver egli stesso offerto all'attrice il riconoscimento volontario ricevendone un rifiuto
o comunque un ingiustificato temporeggiamento”;
che “il convenuto e la hanno effettivamente avuto una Controparte_1 Per_1 relazione, seppur essa é stata molto più episodica e breve di quanto narrato dall'attrice e senza nessun reciproco coinvolgimento, atteso che il deducente aveva una propria famiglia ed aveva immediatamente escluso “l'approfondimento” di ogni rapporto”;
che, per quel che in questa sede importa, la avrebbe – ad un certo punto - Per_1 interrotto la relazione con il senza rivelargli la gravidanza e ciò poiché, CP_1 secondo la ricostruzione del , ove fosse emersa la gravidanza con lo Controparte_1 stesso, la non avrebbe convolato a nozze con il che avrebbe mancato di Per_1 Parte_1 riconoscere la bimba che sarebbe nata di lì a poco;
che la si sposava, poi, con il perdendo i contatti con il Per_1 Parte_1 CP_1
[...]
che vi furono “sporadici rapporti successivi furono occasionali e, comunque, sempre motivati da richieste di denaro: […la ] ella confidava di essere stata costretta a Per_1 dissipare il proprio patrimonio nel tentativo di disintossicare i due figli maggiori […]. In diverse occasioni, il deducente le donò importanti somme di denaro, destinate a pagare alcune cliniche per le cure di disintossicazione di e , Per_4 Persona_5 ovvero per differenti bisogni della di lei famiglia”;
che “risulta al deducente ] che abbia sempre Controparte_1 Controparte_9 assolto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti di , tanto più che Parte_1 costei trascorreva -negli anni- lungo tempo in Brasile con il padre”
che “In tale stato di cose, allorché la insinuò la possibilità che la figlia minore Per_1
potesse esser stata generata durante la relazione tra le parti, il Parte_1 CP_1
5 non le credette, sia perché ben rammentava che la assumeva contraccettivi, sia Per_1 perché è circostanza pacifica che la stessa contemporaneamente intrattenesse rapporti con altri soggetti -quantomeno con entrambi i germani Parte_1
che solo nel 2017 “effettuato l'esame del DNA su iniziativa dello stesso “si CP_1 rendeva conto di essere effettivamente il padre di , cui ripetutamente offriva Parte_1 il riconoscimento”.
Successivamente, a seguito di riassunzione del giudizio in ragione del decesso del avvenuto il 29.05.2020, e Controparte_1 Controparte_6 quali eredi (figlie) di Controparte_7 Controparte_5
, quale erede (moglie) di
[...] Controparte_3 Controparte_5
- la quale in considerazione dell'intervenuta accettazione della eredità
[...] con beneficio di inventario e dell'intervenuto rilascio da parte della stessa (congiuntamente alle altre eredi) di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e legatari, chiedeva che venisse respinta ogni domanda dell'attrice verso la medesima disponendo, con ogni Controparte_3 più opportuno connesso e collegato provvedimento, la estromissione dal giudizio.
Successivamente, a seguito dell'intervenuto decesso di Persona_1
l'attrice si costituiva in giudizio, quale unica erede testamentaria della propria madre proseguendo nelle domande dalla medesima svolte anche nella spiegata qualità.
Nel giudizio veniva poi autorizzata la chiamata in causa del Curatore dell'eredità beneficiata di che si costituiva ritualmente chiedendo Persona_6 che venissero dichiarate improcedibili nei propri confronti le domande risarcitorie svolte dall'attrice, che venisse dichiara improcedibile l'azione proposta dall'attrice nei confronti del , e che venisse sospeso il giudizio di dichiarazione giudiziale di Controparte_1 paternità sino al passaggio in giudicato di quello per disconoscimento di paternità. Nel merito chiedeva che venisse dichiarata l'inopponibilità all'eredità beneficia della domanda svolta dall'attrice, che la medesima venisse dichiarata improcedibile ovvero gradatamente e in via subordinata, prescritta o liquidata in via equitativa.
A seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione da parte dell'attrice, si è costituito anche il convenuto che con comparsa depositata il 08.02.2023 Controparte_9 chiedeva in via preliminare la revoca dell'ordinanza di dichiarazione della contumacia e aderiva, nel merito, alle domande dell'attrice sul disconoscimento della paternità e mantenimento del cognome in aggiunta al cognome del padre effettivo. Parte_1
In via processuale, per quel che in questa sede importa,
con sentenza parziale n. 7565/2023 dell'11.7.2023 depositata il 1.8.2023 e pubblicata il 3.10.2023 – sentenza da intendersi qui richiamata anche per quanto attiene alle premesse in fatto- il Tribunale di Milano dichiarava che Controparte_9 non era il padre di nata a [...] il Parte_1
24.6.1973, disponeva che l'attrice mantenesse il cognome ordinava allo Parte_1 ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di competenza, estrometteva dal giudizio in prosecuzione in quanto estraneo alle successive Controparte_9 domande (dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento del danno) e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande svolte e alla relativa istruttoria
6 con sentenza parziale n. 3281/2024 dell'11.03.2024 depositata 22.03.2024 e pubblicata il 25.03.2024 –sentenza da intendersi qui richiamata anche per quanto attiene alle premesse in fatto- il Tribunale di Milano accertava e dichiarava che nato a [...] il [...] era il Controparte_5 padre biologico di nata a [...] il Parte_1
24.06.1973, ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni di competenza e ulteriori incombenze di legge, compensava integralmente tra le parti le spese processuali e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande svolte dall'attrice e alla relativa istruttoria.
La causa è proseguita, quindi, per quel che attiene il profilo del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale azionato dall'attrice.
A seguito dello scambio di memorie istruttorie anche alla luce dei fatti intervenuti nelle more del giudizio (morte di uno dei testi) e con motivata ordinanza del 24.10.2024 il G.I. disponeva sulle istanze istruttorie non ammettendo le prove orali per interrogatorio formale e per testi rispettivamente formulate dalle parti e accogliendo unicamente alcune delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. .
A seguito del cambio del Giudice Istruttore, all'udienza del 18.03.2025 – svoltasi con trattazione scritta – le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Tribunale per la decisione con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti costituite, ad eccezione della difesa di in qualità di Parte_1 erede di , depositavano le proprie comparse conclusionali mentre la sola Persona_1 difesa di parte attrice depositava memoria conclusionale di replica.
Motivi della decisione
La presente decisione è assunta anche applicato il principio della ragione più liquida.
La domanda risarcitoria della parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
È noto come l'illecito endo-familiare da mancato riconoscimento si iscrive nell'ambito della fattispecie aquiliana generica di cui all'art. 2043 c.c. ed onera la parte attrice danneggiata della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito – ivi inclusi, per quel che rileva in questa sede – l'elemento soggettivo ed il danno.
Quanto all'elemento soggettivo, la colpa del danneggiante – i.e. del genitore che non abbia proceduto al riconoscimento – deve essere identificata con la consapevolezza della procreazione da parte di questi che non deve assurgere ai caratteri della certezza assoluta ma presuppone la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione sulla base di una serie di elementi rilevanti che – al contempo – non possono limitarsi alla sola intervenuta consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre. In altri termini, la parte attrice danneggiata dal mancato riconoscimento è onerata della prova che il danneggiante (padre) fosse consapevole della paternità sulla base di una serie di elementi ulteriori rispetto alla sola consumazione di rapporti sessuali con la madre.
Sul punto, “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la
7 certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (infra multis, Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22496) ed ancora, sempre in sede di legittimità “La ricorrenza dell'elemento soggettivo in ordine alla consapevolezza della genitorialità e violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione è desumibile in via presuntiva da una serie di indici univoci, da valutarsi complessivamente e non atomisticamente […]” (Cassazione civile, se. I, 28.11.2022, n. 34950 – nel caso di specie, il giudice di legittimità ha valorizzato il fatto che i soggetti – oltre ad aver avuto rapporti sessuali, vivessero vicini al momento del concepimento ed avessero continuato a vivere nello stesso paese), sul punto, poi, in sede di merito, infra multis: Trib. Pavia 29.12.2022 n. 1650, Trib. Spoleto 16.06.2022 n. 419, Corte d'Appello di Lecce 28.02.2022 n. 261, Tribunale di Rovigo 17.01.2022 n. 44).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha dato prova della consapevolezza in capo al convenuto della procreazione e – pertanto – della commissione di un fatto illecito nei termini di mancato riconoscimento della figlia naturale.
In particolare, si osserva che secondo le allegazioni dell'attrice e della convenuta , la Per_1 madre avrebbe informato immediatamente il convenuto della gravidanza Controparte_1
e poi della nascita, al punto che “nel settembre del 1973, la madre, accompagnata dalla sua compianta amica si reca con l'attrice in fasce sotto la sede dell'azienda Persona_3
GE & Veronelli, sita in Milano, nei pressi di Via Vittor Pisani, ove CP_1 collabora come chimico, per farla conoscere al padre”.
Il convenuto ha contestato le circostanze di cui sopra evidenziando come Controparte_1 le stesse sarebbero inverosimili atteso che nel medesimo periodo la avrebbe sposato Per_1 il il quale ha provveduto al riconoscimento dell'attrice. Parte_1
La contestazione operata dal convenuto rende il fatto necessario di prova.
V'è da rilevare come delle circostanze allegate dall'attrice ovverosia della consapevolezza da parte del della gravidanza nonché dell'incontro avvenuto tra la attrice Controparte_1 in fasce ed il padre nel settembre 1973 non vi sia prova alcuna.
In particolare, la parte attrice relega la prova dell'unico fatto specificamente allegato dal quale possa evincersi la consapevolezza del in ordine alla paternità al Controparte_1 doc. all. 5 alla citazione nonché ai capitoli di prova in ordine ai quali si dirà infra.
Con riferimento al doc. all. 5, si osserva come lo stesso sia una dichiarazione sottoscritta dall'amica della (ormai deceduta) che la avrebbe accompagnata a far conoscere Per_1
l'attrice in fasce al vero padre. La scrittura sottoscritta da parte di terzi estranei alla lite costituisce prova c.d. atipica – con la conseguenza che il suo valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Ne consegue che la scrittura/dichiarazione sottoscritta dalla compianta amica della madre dell'attrice da sola – di per sé – ed in assenza di ulteriori indizi/elementi di prova non è sufficiente a formare prova del fatto (i.e. della conoscenza da parte del convenuto della Controparte_1 paternità).
8 Quanto, poi, ai capitoli di prova orale nn. 131, 142, 163 e 174 - gli stessi non sono stati ammessi sulla base di un giudizio di inammissibilità che si deve sostanzialmente ribadire in questa sede5 e, in ogni caso, la teste indicata come tale in sede di seconda Per_1 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dalla parte attrice, oltre ad avere un interesse diretto e concreto rispetto all'azione come si evince dalla sua costituzione nel presente procedimento, non ha potuto rendere la relativa testimonianza in quanto deceduta nelle more del processo.
La conoscenza della paternità da parte del al momento della gravidanza Controparte_1
e, comunque, quando l'attrice era in fasce non risulta provata.
Di contro, è pacifico un elemento che, sia pure in via indiziaria, porta a ritenere che non vi fosse conoscenza da parte del della paternità. In particolare, secondo le Controparte_1 allegazioni della stessa attrice e della di lei madre – confermate dal – Controparte_1 quest'ultimo nel tempo avrebbe aiutato economicamente la rispetto alla Per_1 disintossicazione dei due figli maggiori (la cui paternità non è a lui riconducibile) ma – al contempo – la allega che il convenuto avrebbe rifiutato l'aiuto economico richiesto Per_1 per il pagamento degli studi universitari dell'attrice.
Dette allegazioni risultano del tutto contraddittorie rispetto alla allegata consapevolezza del in ordine alla paternità – in particolare, il convenuto avrebbe Controparte_1 economicamente prestato il suo aiuto rispetto a figli non suoi ma lo avrebbe rifiutato rispetto alla attrice nonostante la allegata non provata consapevolezza della paternità. Detta circostanza, se da una parte conferma l'esistenza di contatti sporadici tra la ed il Per_1
, – sia pure indirettamente – corrobora il convincimento in ordine alla Controparte_1 non consapevolezza in allora della paternità rispetto alla attrice da parte del CP_1
[...]
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, l'attrice non è stata in grado di fornire prova dell'elemento soggettivo della colpa in capo al convenuto inteso come Controparte_1 consapevolezza in ordine alla paternità – da ciò consegue l'inevitabile mancata integrazione dell'illecito aquiliano.
Quanto sopra è di per sé già sufficiente al rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno.
Ma non solo.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prova neppure del danno evento inteso come lesione del diritto del figlio di avere un padre. Sul punto si osserva che la attrice non è stata privata della figura genitoriale, avendo – sulla base delle sue stesse allegazioni – acquisito consapevolezza in ordine alla figura del vero padre solo nel 2017 all'età di 44 anni ed
1 “13) la Sig.ra ha subitaneamente avvisato della gravidanza e della successiva nascita di;
Per_1 Controparte_1 Parte_1 2 14) la Sig.ra , su richiesta dello stesso , nel settembre del 1973, accompagnata dalla compianta amica Per_1 Controparte_1
si reca con l'attrice in fasce sotto la sede dell'azienda GE & Veronelli, sita in Milano, nei pressi di Via Persona_3 Vittor Pisani, ove collabora come chimico, per farla conoscere al padre;
CP_1 3 16) nel 1981, in occasione di una cena presso la residenza della Sig.ra cui era stato invitato il dopo che l'attrice Per_1 CP_1 era andata a dormire, lei ebbe modo di interloquire con quest'ultimo proferendo la seguente frase “Hai visto com'è bella tua figlia” ricevendo risposta del del seguente tenore “E' proprio una bella bambina”; CP_1 4 17) la Sig.ra richiese invano al convenuto un aiuto economico per la figlia che doveva iscriversi Per_1 CP_1 Parte_1 all'università 5 In particolare. il cap. 13 è valutativo, generico e privo di riferimento spaziali e temporali, il capitolo 16 è genericamente formulato, il capitolo 17 è generico e privo di riferimenti spaziali e temporali, il cap. 14 è generico e privo di precisi riferimenti temporali. 9 avendo vissuto fino a quel momento nella convinzione (sia pure errata) che suo padre fosse il Con la conseguenza che il mancato riconoscimento (per quanto emerge in Parte_1 questa sede, non colpevole) da parte del convenuto non ha di per sé Controparte_1 privato la attrice della figura genitoriale.
Sotto il profilo del danno conseguenza, si osserva che la attrice, se ha avuto conseguenze pregiudizievoli in termini di danno non patrimoniale, queste le ha avute al momento della intervenuta consapevolezza della paternità e – a ben vedere – alcuna conseguenza pregiudizievole è stata allegata rispetto a quel periodo che anzi è stato dalla stessa attrice descritto come un periodo in cui i rapporti con il sarebbero stati Controparte_1 favorevoli.
Ed ancora, ove venga in considerazione un danno da perdita di chances così qualificandosi le concrete possibilità che la attrice avrebbe potuto avere diverse ed ulteriori da quelle che ha avuto ove il vero padre avesse proceduto al riconoscimento tempestivo (fermo quanto sopra motivato in ordine all'assenza della prova in ordine alla consapevolezza della procreazione) – lo stesso presuppone – oltre all'illecito anche nel suo elemento soggettivo, la specifica allegazione e prova delle stesse che nel caso di specie non è stata fornita. D'altra parte, l'attrice, nonostante la vicenda umana allegata (un padre – il assente e non Parte_1 adempiente rispetto all'obbligo di mantenimento, la tossicodipendenza dei fratelli maggiori, una situazione economica familiare non florida) è comunque riuscita con i suoi sforzi a concludere gli studi universitari ed a crearsi una posizione professionale significativa.
L'azione risarcitoria deve, pertanto, essere rigettata per mancanza della prova in ordine al fatto illecito sotto il profilo dell'elemento soggettivo (consapevolezza della procreazione), del danno evento e del danno conseguenza.
Sotto il profilo, poi, delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, il legittimato attivo rispetto alla relativa azione è il genitore che abbia sostenuto le relative spese che può agire in regresso. Sul punto si condivide il principio espresso da Tribunale Torino, 10/10/2023, n.3851 “Il figlio, dopo il riconoscimento tardivo della paternità, non può avanzare “iure proprio” domanda volta ad ottenere la corresponsione del rimborso del mantenimento pregresso — dalla nascita fino alla pronuncia di riconoscimento — per carenza di legittimazione attiva, in quanto titolare della relativa azione è l'altro genitore che ha sostenuto in via esclusiva la relativa spesa ed è pertanto legittimato ad agire “iure proprio” per il rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro” – detta conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che nell'affrontare il tema del dovere di mantenimento da parte del padre naturale a fronte della presenza di un padre putativo lo fa con riferimento alla domanda di regresso formulata dalla madre quale obbligato solidale al mantenimento ex art. 1299 c.c.(Cass. 12.10.2023 n. 28442).
Nel caso di specie, la , pur essendosi costituita nel presente procedimento, si è Per_1 limitata ad aderire alle difese ed alle domande della parte attrice senza azionare propri titoli e senza, pertanto, azionare l'azione di regresso di cui sopra.
Deve essere quindi rigettata la domanda dell'attrice rispetto al risarcimento del danno da mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore nei confronti del figlio – l'azione, correttamente riqualificata in termini di azione di regresso, deve essere rigettata per carenza di legittimazione ad agire.
10 Diversamente, seguendo la non condivisa impostazione attorea che qualifica l'azione in termini di risarcimento del danno da mancato adempimento, deve escludersi la sussistenza dell'illecito aquiliano in ragione dell'assenza della prova dell'elemento soggettivo come sopra ampiamente argomentato.
Il rigetto nel merito della domanda risarcitoria azionata dalla parte attrice unitamente all'applicazione del principio della ragione più liquida esenta il Tribunale dal pronunciarsi in merito alle conclusioni formulate dalla parte chiamata in causa – Curatela dell'eredità beneficiata in ordine alla inopponibilità dell'eventuale credito all'eredità beneficiata stessa.
***
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza.
La parte attrice soccombente nel merito rispetto alla domanda residua risarcitoria deve essere condannata al pagamento delle spese legali nei confronti di tutte le parti costituite che si liquidano tenuto conto dei parametri minimi per le controversie di valore indeterminato e bassa complessità nella somma di euro 2.356,00 oltre al 15% rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge per le parti (a) Controparte_6
e e (b)
[...] Controparte_7 Controparte_3 nonché nei confronti dell'eredità beneficiata nella somma di Euro 2.304,00 oltre al 15% rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge per le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, nella composizione di cui in epigrafe definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 21387/2019 , ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda della parte attrice di Parte_1 risarcimento del danno in quanto infondate;
CO la parte attrice al pagamento delle spese legali nei confronti di e Controparte_6 Controparte_7
– spese legali liquidate nella somma di Euro 2.356,00 oltre al 15% rimborso
[...] forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge;
– spese legali liquidate nella somma di Euro 2.356,00 oltre al 15% Controparte_3 rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge;
Eredita Beneficiata in persona del Curatore Avv. Euro 2.304,00 oltre Controparte_4 al 15% rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 07.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Cristina Bassi Il Presidente dott.ssa Maria Rita Cordova
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MARIA RITA CORDOVA Presidente dott.ssa GIULIA SICIGNANO Giudice dott.ssa CRISTINA BASSI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21387/2019 promossa da:
( ), con gli avv.ti DALLE Parte_1 C.F._1
NO ER ( ) e DALLE NO AU C.F._2
( ); C.F._3 attrice contro quale erede di Parte_1 Persona_1
( ), con l'avv. PELLICCIONI GIACOMO;
[...] C.F._4
e quali Controparte_1 Controparte_2 eredi di Persona_2 Controparte_1
( ), con l'avv.. LABRICCIOSA TINA ( , C.F._5 C.F._6 quale erede di Controparte_3 Persona_2
( ), con l'avv. FRANGINI ALFREDO Controparte_1 C.F._5
( ), C.F._7 convenuti contro
AVV. (CURATORE EREDITA' BENEFICIATA DI R. B. G. Controparte_4
ROVERA) con il patrocinio dell'avv. SARDA VALERIO CP_1
Terzo chiamato in causa
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed istanza disattesa, previo accertamento che il convenuto Controparte_5
si è reso inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali, condannare gli eredi di
[...]
nonché l'eredità beneficiata di Controparte_5 [...]
in persona della Curatela, a corrispondere all'attrice, per le Controparte_5 causali di cui in narrativa: - il risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di mantenimento dovuto e non adempiuto da liquidarsi in via equitativa;
- il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da illecito endofamiliare da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre il rimborso forfetario 15% L.P., CPA e IVA a norma di legge”
Per QUALE EREDE DELLA SIG.RA Parte_1
IN Persona_1 come da comparsa di costituzione in data 09.03.2022 per quanto attiene alle domande ulteriori e conseguenti alla declaratoria giudiziale di paternità
“- nel merito accogliere ogni e tutte le domande formulate dall'attrice
[...] nei confronti delle eredi del de cuius Parte_1 [...]
, sigg.re , Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_7 Controparte_3
Per e Controparte_6 Controparte_1 [...]
quali eredi di Controparte_7 Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale: - dichiarare l'infondatezza della pretesa;
In subordine: - dichiarare prescritti gli importi richiesti per i rispettivi titoli azionati in citazione;
In ogni caso: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie dei danni patrimoniali, non patrimoniali e conseguente determinazione in materia di spese di lite, pronunciare le relative statuizioni di soccombenza nei confronti delle convenute nella loro qualità di eredi beneficiate ovvero intra vires hereditatis et cum viribus hereditatis;
-con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.”
Per quale erede di Controparte_3 Controparte_5
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria eccezione, domanda e difesa, giudicare come segue:
In considerazione dell'intervenuta accettazione della eredità del dottor
[...]
, da parte della comparente (congiuntamente alle altre eredi), con Controparte_5 beneficio di inventario e dell'intervenuto rilascio da parte della stessa (congiuntamente alle
2 altre eredi) di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e legatari, respingere ogni domanda dell'attrice verso la signora disponendo, con ogni più opportuno Controparte_3 connesso e collegato provvedimento, la estromissione della signora dal Controparte_3 presente giudizio;
- comunque respingere ogni domanda e/o istanza svolta dall'attrice o da qualunque parte verso la signora Controparte_3
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, CPA e contributo forfettario spese generali come per legge.”
Per quale CURATORE DELL' EREDITÀ Controparte_8
BENEFICIATA DI AF NO PP TRONCHETTI PROVERA
- In principalità:
Accertare e dichiarare che il credito, derivante dal danno vantato dall'attrice nei confronti del de cuius, non è opponibile all'Eredità Beneficiata di Controparte_5
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare qualsiasi
[...] domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'Eredità Beneficiata de qua.
- in via subordinata:
1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attorea in relazione alla richiesta di danni, oltre che l'infondatezza della pretesa;
- In estremo subordine in via gradata tra loro:
1) Ritenere e dichiarare prescritti gli importi richiesti, in merito ai rispettivi titoli indicati in citazione;
2) Liquidare il danno in via equitativa, tenendo conto delle condizioni economiche del convenuto all'epoca della domanda.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
La vicenda fattuale e processuale
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
e
[...] Controparte_9 Controparte_5 deducendo, in via di estrema sintesi, di aver vissuto fino al 2017 nella convinzione che il fosse il suo vero padre e di aver scoperto – a seguito della confessione della madre Parte_1 nel 2017 - di essere la figlia del . Controparte_1
In particolare, quanto ai rapporti con il l'attrice ha allegato che lo stesso si sarebbe Parte_1 trasferito all'estero quando aveva 5 anni e di aver avuto con lui rapporti sporadici fino all'età di 14 anni – il convenuto non avrebbe compiutamente assolto l'obbligo di Parte_1 mantenimento. La vita dell'attrice sarebbe stata segnata da una situazione di disagio in ragione del mancato mantenimento da parte del al quale si sarebbe aggiunta, poi, Parte_1 la tossicodipendenza dei due fratelli maggiori (avuti dalla madre nell'ambito del primo matrimonio) al punto che l'attrice si trovava nella condizione di “recuperare il proprio vestiario dalle missioni delle suore”. In questo contesto, l'attrice dopo aver concluso il ciclo delle scuole superiori si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza e, mantenendosi con “diversi
3 lavoretti”, nel 1998 ha ottenuto la laurea diventando poi “stimato avvocato del Foro di Rimini”.
Quanto alla scoperta da parte della attrice della identità del suo vero padre, la stessa ha allegato
Che, nel mese di marzo 2017, la convenuta , madre dell'attrice, ha ricevuto una Per_1 richiesta di amicizia su facebook da parte di e nell'ambito dei Controparte_5 successivi contatti telefonici tra i due questo avrebbe comunicato che “[…] a seguito di tre giorni di coma aveva assunto la decisione di dichiarare all'attrice di essere il suo vero padre.
E così in effetti avviene”.
che la convenuta , pertanto, nel 2017 ha confessato all'attrice di aver intrattenuto Per_1 una relazione con NO HE PR dall'estate del 1971 al termine del 1972 e che allora il “non era probabilmente in grado di generare figli, tant'é che assumeva Parte_1 farmaci a rimedio dell'infertilità”;
che la avrebbe immediatamente avvisato il della gravidanza al Per_1 Controparte_1 punto che proprio “[…] su richiesta dello stesso convenuto, nel settembre del 1973, la madre, accompagnata dalla sua compianta amica si reca con l'attrice Persona_3 in fasce sotto la sede dell'azienda GE & Veronelli,[…] ove collabora CP_1 come chimico, per farla conoscere al padre (cfr. doc. n. 4; doc. n. 5: dichiarazione
)”; Persona_3
che successivamente “Il infine, sarebbe stato messo sull'avviso circa le CP_1 difficoltà affettive ed economiche del nucleo familiare rappresentato dall'attrice e dalla di lei madre a seguito della separazione dal e pur tuttavia si sarebbe mostrato Parte_1 del tutto disinteressato (cfr. doc. n. 4). in particolare, , ovviamente all'insaputa dell'attrice, avrebbe richiesto al Per_1 convenuto un aiuto economico per la figlia che doveva iscriversi CP_1 all'università.
Invito, va da sé, disatteso dal . CP_1
che nel 2017 il convenuto ha contattato la attrice e la ha raggiunta a Controparte_1
Rimini e “Nonostante lo sbigottimento e lo stato di torpore che involge l'attrice per avere scoperto le sue origini in modo così repentino, i contatti col padre effettivo si infittiscono tanto è che per provare al di là di ogni ragionevole dubbio il rapporto di genitura, dietro espressa iniziativa di questi, l'attrice e la madre , in CP_1 Per_1 data 22 maggio 2017, si presentano presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia per il prelievo di materiale organico, tramite tamponi buccali, al fine di dare corso all'indagine genetica”;
che le risultanze genetiche hanno confermato la paternità del;
Controparte_1
che in un primo momento il rapporto tra le predette parti si sarebbe arricchito di occasioni di incontro e confronto e “[…] il convenuto in parola prospetta ad Parte_1 di estinguerle il mutuo della propria casa, e, una volta liberata da tale onere, di aiutarla nell'acquisto di una abitazione più grande ove poter risiedere entrambi durante i suoi periodi di permanenza a Rimini.
4 In questo contesto, l'attrice riceve anche alcuni incarichi professionali sia dal convenuto
che da una società da questi amministrata, la BMB srl”; CP_1
che poi nel settembre 2018 il avrebbe interrotto “[…] il rapporto con Controparte_1
l'attrice senza alcuna valida ragione revocandole al contempo gli incarichi professionali ancora in corso”.
L'attrice, pertanto, con il presente giudizio ha chiesto che venisse accertato e dichiarato che non è il padre della medesima e che, contestualmente venisse Controparte_9 accertato e dichiarato che è Controparte_5 il proprio padre. L'attrice, inoltre, ha chiesto che, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi genitoriali, lo stesso venisse condannato al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla medesima derivati.
Si è costituita in giudizio la convenuta che aderiva alla Persona_1 domanda dell'attrice.
Si è costituito poi, in giudizio (oggi deceduto) Controparte_5 che, con comparsa di costituzione depositata il 30.10.2019, non si opponeva volta alla dichiarazione giudiziale di paternità promossa dall'attrice offrendo – però – una diversa ricostruzione fattuale. In particolare, il convenuto contestando la Controparte_1 ricostruzione dell'attrice ed allegando
“di aver egli stesso offerto all'attrice il riconoscimento volontario ricevendone un rifiuto
o comunque un ingiustificato temporeggiamento”;
che “il convenuto e la hanno effettivamente avuto una Controparte_1 Per_1 relazione, seppur essa é stata molto più episodica e breve di quanto narrato dall'attrice e senza nessun reciproco coinvolgimento, atteso che il deducente aveva una propria famiglia ed aveva immediatamente escluso “l'approfondimento” di ogni rapporto”;
che, per quel che in questa sede importa, la avrebbe – ad un certo punto - Per_1 interrotto la relazione con il senza rivelargli la gravidanza e ciò poiché, CP_1 secondo la ricostruzione del , ove fosse emersa la gravidanza con lo Controparte_1 stesso, la non avrebbe convolato a nozze con il che avrebbe mancato di Per_1 Parte_1 riconoscere la bimba che sarebbe nata di lì a poco;
che la si sposava, poi, con il perdendo i contatti con il Per_1 Parte_1 CP_1
[...]
che vi furono “sporadici rapporti successivi furono occasionali e, comunque, sempre motivati da richieste di denaro: […la ] ella confidava di essere stata costretta a Per_1 dissipare il proprio patrimonio nel tentativo di disintossicare i due figli maggiori […]. In diverse occasioni, il deducente le donò importanti somme di denaro, destinate a pagare alcune cliniche per le cure di disintossicazione di e , Per_4 Persona_5 ovvero per differenti bisogni della di lei famiglia”;
che “risulta al deducente ] che abbia sempre Controparte_1 Controparte_9 assolto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti di , tanto più che Parte_1 costei trascorreva -negli anni- lungo tempo in Brasile con il padre”
che “In tale stato di cose, allorché la insinuò la possibilità che la figlia minore Per_1
potesse esser stata generata durante la relazione tra le parti, il Parte_1 CP_1
5 non le credette, sia perché ben rammentava che la assumeva contraccettivi, sia Per_1 perché è circostanza pacifica che la stessa contemporaneamente intrattenesse rapporti con altri soggetti -quantomeno con entrambi i germani Parte_1
che solo nel 2017 “effettuato l'esame del DNA su iniziativa dello stesso “si CP_1 rendeva conto di essere effettivamente il padre di , cui ripetutamente offriva Parte_1 il riconoscimento”.
Successivamente, a seguito di riassunzione del giudizio in ragione del decesso del avvenuto il 29.05.2020, e Controparte_1 Controparte_6 quali eredi (figlie) di Controparte_7 Controparte_5
, quale erede (moglie) di
[...] Controparte_3 Controparte_5
- la quale in considerazione dell'intervenuta accettazione della eredità
[...] con beneficio di inventario e dell'intervenuto rilascio da parte della stessa (congiuntamente alle altre eredi) di tutti i beni ereditari a favore dei creditori e legatari, chiedeva che venisse respinta ogni domanda dell'attrice verso la medesima disponendo, con ogni Controparte_3 più opportuno connesso e collegato provvedimento, la estromissione dal giudizio.
Successivamente, a seguito dell'intervenuto decesso di Persona_1
l'attrice si costituiva in giudizio, quale unica erede testamentaria della propria madre proseguendo nelle domande dalla medesima svolte anche nella spiegata qualità.
Nel giudizio veniva poi autorizzata la chiamata in causa del Curatore dell'eredità beneficiata di che si costituiva ritualmente chiedendo Persona_6 che venissero dichiarate improcedibili nei propri confronti le domande risarcitorie svolte dall'attrice, che venisse dichiara improcedibile l'azione proposta dall'attrice nei confronti del , e che venisse sospeso il giudizio di dichiarazione giudiziale di Controparte_1 paternità sino al passaggio in giudicato di quello per disconoscimento di paternità. Nel merito chiedeva che venisse dichiarata l'inopponibilità all'eredità beneficia della domanda svolta dall'attrice, che la medesima venisse dichiarata improcedibile ovvero gradatamente e in via subordinata, prescritta o liquidata in via equitativa.
A seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione da parte dell'attrice, si è costituito anche il convenuto che con comparsa depositata il 08.02.2023 Controparte_9 chiedeva in via preliminare la revoca dell'ordinanza di dichiarazione della contumacia e aderiva, nel merito, alle domande dell'attrice sul disconoscimento della paternità e mantenimento del cognome in aggiunta al cognome del padre effettivo. Parte_1
In via processuale, per quel che in questa sede importa,
con sentenza parziale n. 7565/2023 dell'11.7.2023 depositata il 1.8.2023 e pubblicata il 3.10.2023 – sentenza da intendersi qui richiamata anche per quanto attiene alle premesse in fatto- il Tribunale di Milano dichiarava che Controparte_9 non era il padre di nata a [...] il Parte_1
24.6.1973, disponeva che l'attrice mantenesse il cognome ordinava allo Parte_1 ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di competenza, estrometteva dal giudizio in prosecuzione in quanto estraneo alle successive Controparte_9 domande (dichiarazione giudiziale di paternità e risarcimento del danno) e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande svolte e alla relativa istruttoria
6 con sentenza parziale n. 3281/2024 dell'11.03.2024 depositata 22.03.2024 e pubblicata il 25.03.2024 –sentenza da intendersi qui richiamata anche per quanto attiene alle premesse in fatto- il Tribunale di Milano accertava e dichiarava che nato a [...] il [...] era il Controparte_5 padre biologico di nata a [...] il Parte_1
24.06.1973, ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni di competenza e ulteriori incombenze di legge, compensava integralmente tra le parti le spese processuali e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande svolte dall'attrice e alla relativa istruttoria.
La causa è proseguita, quindi, per quel che attiene il profilo del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale azionato dall'attrice.
A seguito dello scambio di memorie istruttorie anche alla luce dei fatti intervenuti nelle more del giudizio (morte di uno dei testi) e con motivata ordinanza del 24.10.2024 il G.I. disponeva sulle istanze istruttorie non ammettendo le prove orali per interrogatorio formale e per testi rispettivamente formulate dalle parti e accogliendo unicamente alcune delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. .
A seguito del cambio del Giudice Istruttore, all'udienza del 18.03.2025 – svoltasi con trattazione scritta – le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Tribunale per la decisione con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti costituite, ad eccezione della difesa di in qualità di Parte_1 erede di , depositavano le proprie comparse conclusionali mentre la sola Persona_1 difesa di parte attrice depositava memoria conclusionale di replica.
Motivi della decisione
La presente decisione è assunta anche applicato il principio della ragione più liquida.
La domanda risarcitoria della parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
È noto come l'illecito endo-familiare da mancato riconoscimento si iscrive nell'ambito della fattispecie aquiliana generica di cui all'art. 2043 c.c. ed onera la parte attrice danneggiata della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito – ivi inclusi, per quel che rileva in questa sede – l'elemento soggettivo ed il danno.
Quanto all'elemento soggettivo, la colpa del danneggiante – i.e. del genitore che non abbia proceduto al riconoscimento – deve essere identificata con la consapevolezza della procreazione da parte di questi che non deve assurgere ai caratteri della certezza assoluta ma presuppone la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione sulla base di una serie di elementi rilevanti che – al contempo – non possono limitarsi alla sola intervenuta consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre. In altri termini, la parte attrice danneggiata dal mancato riconoscimento è onerata della prova che il danneggiante (padre) fosse consapevole della paternità sulla base di una serie di elementi ulteriori rispetto alla sola consumazione di rapporti sessuali con la madre.
Sul punto, “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la
7 certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio” (infra multis, Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22496) ed ancora, sempre in sede di legittimità “La ricorrenza dell'elemento soggettivo in ordine alla consapevolezza della genitorialità e violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione è desumibile in via presuntiva da una serie di indici univoci, da valutarsi complessivamente e non atomisticamente […]” (Cassazione civile, se. I, 28.11.2022, n. 34950 – nel caso di specie, il giudice di legittimità ha valorizzato il fatto che i soggetti – oltre ad aver avuto rapporti sessuali, vivessero vicini al momento del concepimento ed avessero continuato a vivere nello stesso paese), sul punto, poi, in sede di merito, infra multis: Trib. Pavia 29.12.2022 n. 1650, Trib. Spoleto 16.06.2022 n. 419, Corte d'Appello di Lecce 28.02.2022 n. 261, Tribunale di Rovigo 17.01.2022 n. 44).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha dato prova della consapevolezza in capo al convenuto della procreazione e – pertanto – della commissione di un fatto illecito nei termini di mancato riconoscimento della figlia naturale.
In particolare, si osserva che secondo le allegazioni dell'attrice e della convenuta , la Per_1 madre avrebbe informato immediatamente il convenuto della gravidanza Controparte_1
e poi della nascita, al punto che “nel settembre del 1973, la madre, accompagnata dalla sua compianta amica si reca con l'attrice in fasce sotto la sede dell'azienda Persona_3
GE & Veronelli, sita in Milano, nei pressi di Via Vittor Pisani, ove CP_1 collabora come chimico, per farla conoscere al padre”.
Il convenuto ha contestato le circostanze di cui sopra evidenziando come Controparte_1 le stesse sarebbero inverosimili atteso che nel medesimo periodo la avrebbe sposato Per_1 il il quale ha provveduto al riconoscimento dell'attrice. Parte_1
La contestazione operata dal convenuto rende il fatto necessario di prova.
V'è da rilevare come delle circostanze allegate dall'attrice ovverosia della consapevolezza da parte del della gravidanza nonché dell'incontro avvenuto tra la attrice Controparte_1 in fasce ed il padre nel settembre 1973 non vi sia prova alcuna.
In particolare, la parte attrice relega la prova dell'unico fatto specificamente allegato dal quale possa evincersi la consapevolezza del in ordine alla paternità al Controparte_1 doc. all. 5 alla citazione nonché ai capitoli di prova in ordine ai quali si dirà infra.
Con riferimento al doc. all. 5, si osserva come lo stesso sia una dichiarazione sottoscritta dall'amica della (ormai deceduta) che la avrebbe accompagnata a far conoscere Per_1
l'attrice in fasce al vero padre. La scrittura sottoscritta da parte di terzi estranei alla lite costituisce prova c.d. atipica – con la conseguenza che il suo valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Ne consegue che la scrittura/dichiarazione sottoscritta dalla compianta amica della madre dell'attrice da sola – di per sé – ed in assenza di ulteriori indizi/elementi di prova non è sufficiente a formare prova del fatto (i.e. della conoscenza da parte del convenuto della Controparte_1 paternità).
8 Quanto, poi, ai capitoli di prova orale nn. 131, 142, 163 e 174 - gli stessi non sono stati ammessi sulla base di un giudizio di inammissibilità che si deve sostanzialmente ribadire in questa sede5 e, in ogni caso, la teste indicata come tale in sede di seconda Per_1 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dalla parte attrice, oltre ad avere un interesse diretto e concreto rispetto all'azione come si evince dalla sua costituzione nel presente procedimento, non ha potuto rendere la relativa testimonianza in quanto deceduta nelle more del processo.
La conoscenza della paternità da parte del al momento della gravidanza Controparte_1
e, comunque, quando l'attrice era in fasce non risulta provata.
Di contro, è pacifico un elemento che, sia pure in via indiziaria, porta a ritenere che non vi fosse conoscenza da parte del della paternità. In particolare, secondo le Controparte_1 allegazioni della stessa attrice e della di lei madre – confermate dal – Controparte_1 quest'ultimo nel tempo avrebbe aiutato economicamente la rispetto alla Per_1 disintossicazione dei due figli maggiori (la cui paternità non è a lui riconducibile) ma – al contempo – la allega che il convenuto avrebbe rifiutato l'aiuto economico richiesto Per_1 per il pagamento degli studi universitari dell'attrice.
Dette allegazioni risultano del tutto contraddittorie rispetto alla allegata consapevolezza del in ordine alla paternità – in particolare, il convenuto avrebbe Controparte_1 economicamente prestato il suo aiuto rispetto a figli non suoi ma lo avrebbe rifiutato rispetto alla attrice nonostante la allegata non provata consapevolezza della paternità. Detta circostanza, se da una parte conferma l'esistenza di contatti sporadici tra la ed il Per_1
, – sia pure indirettamente – corrobora il convincimento in ordine alla Controparte_1 non consapevolezza in allora della paternità rispetto alla attrice da parte del CP_1
[...]
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, l'attrice non è stata in grado di fornire prova dell'elemento soggettivo della colpa in capo al convenuto inteso come Controparte_1 consapevolezza in ordine alla paternità – da ciò consegue l'inevitabile mancata integrazione dell'illecito aquiliano.
Quanto sopra è di per sé già sufficiente al rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno.
Ma non solo.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito prova neppure del danno evento inteso come lesione del diritto del figlio di avere un padre. Sul punto si osserva che la attrice non è stata privata della figura genitoriale, avendo – sulla base delle sue stesse allegazioni – acquisito consapevolezza in ordine alla figura del vero padre solo nel 2017 all'età di 44 anni ed
1 “13) la Sig.ra ha subitaneamente avvisato della gravidanza e della successiva nascita di;
Per_1 Controparte_1 Parte_1 2 14) la Sig.ra , su richiesta dello stesso , nel settembre del 1973, accompagnata dalla compianta amica Per_1 Controparte_1
si reca con l'attrice in fasce sotto la sede dell'azienda GE & Veronelli, sita in Milano, nei pressi di Via Persona_3 Vittor Pisani, ove collabora come chimico, per farla conoscere al padre;
CP_1 3 16) nel 1981, in occasione di una cena presso la residenza della Sig.ra cui era stato invitato il dopo che l'attrice Per_1 CP_1 era andata a dormire, lei ebbe modo di interloquire con quest'ultimo proferendo la seguente frase “Hai visto com'è bella tua figlia” ricevendo risposta del del seguente tenore “E' proprio una bella bambina”; CP_1 4 17) la Sig.ra richiese invano al convenuto un aiuto economico per la figlia che doveva iscriversi Per_1 CP_1 Parte_1 all'università 5 In particolare. il cap. 13 è valutativo, generico e privo di riferimento spaziali e temporali, il capitolo 16 è genericamente formulato, il capitolo 17 è generico e privo di riferimenti spaziali e temporali, il cap. 14 è generico e privo di precisi riferimenti temporali. 9 avendo vissuto fino a quel momento nella convinzione (sia pure errata) che suo padre fosse il Con la conseguenza che il mancato riconoscimento (per quanto emerge in Parte_1 questa sede, non colpevole) da parte del convenuto non ha di per sé Controparte_1 privato la attrice della figura genitoriale.
Sotto il profilo del danno conseguenza, si osserva che la attrice, se ha avuto conseguenze pregiudizievoli in termini di danno non patrimoniale, queste le ha avute al momento della intervenuta consapevolezza della paternità e – a ben vedere – alcuna conseguenza pregiudizievole è stata allegata rispetto a quel periodo che anzi è stato dalla stessa attrice descritto come un periodo in cui i rapporti con il sarebbero stati Controparte_1 favorevoli.
Ed ancora, ove venga in considerazione un danno da perdita di chances così qualificandosi le concrete possibilità che la attrice avrebbe potuto avere diverse ed ulteriori da quelle che ha avuto ove il vero padre avesse proceduto al riconoscimento tempestivo (fermo quanto sopra motivato in ordine all'assenza della prova in ordine alla consapevolezza della procreazione) – lo stesso presuppone – oltre all'illecito anche nel suo elemento soggettivo, la specifica allegazione e prova delle stesse che nel caso di specie non è stata fornita. D'altra parte, l'attrice, nonostante la vicenda umana allegata (un padre – il assente e non Parte_1 adempiente rispetto all'obbligo di mantenimento, la tossicodipendenza dei fratelli maggiori, una situazione economica familiare non florida) è comunque riuscita con i suoi sforzi a concludere gli studi universitari ed a crearsi una posizione professionale significativa.
L'azione risarcitoria deve, pertanto, essere rigettata per mancanza della prova in ordine al fatto illecito sotto il profilo dell'elemento soggettivo (consapevolezza della procreazione), del danno evento e del danno conseguenza.
Sotto il profilo, poi, delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, il legittimato attivo rispetto alla relativa azione è il genitore che abbia sostenuto le relative spese che può agire in regresso. Sul punto si condivide il principio espresso da Tribunale Torino, 10/10/2023, n.3851 “Il figlio, dopo il riconoscimento tardivo della paternità, non può avanzare “iure proprio” domanda volta ad ottenere la corresponsione del rimborso del mantenimento pregresso — dalla nascita fino alla pronuncia di riconoscimento — per carenza di legittimazione attiva, in quanto titolare della relativa azione è l'altro genitore che ha sostenuto in via esclusiva la relativa spesa ed è pertanto legittimato ad agire “iure proprio” per il rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro” – detta conclusione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che nell'affrontare il tema del dovere di mantenimento da parte del padre naturale a fronte della presenza di un padre putativo lo fa con riferimento alla domanda di regresso formulata dalla madre quale obbligato solidale al mantenimento ex art. 1299 c.c.(Cass. 12.10.2023 n. 28442).
Nel caso di specie, la , pur essendosi costituita nel presente procedimento, si è Per_1 limitata ad aderire alle difese ed alle domande della parte attrice senza azionare propri titoli e senza, pertanto, azionare l'azione di regresso di cui sopra.
Deve essere quindi rigettata la domanda dell'attrice rispetto al risarcimento del danno da mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore nei confronti del figlio – l'azione, correttamente riqualificata in termini di azione di regresso, deve essere rigettata per carenza di legittimazione ad agire.
10 Diversamente, seguendo la non condivisa impostazione attorea che qualifica l'azione in termini di risarcimento del danno da mancato adempimento, deve escludersi la sussistenza dell'illecito aquiliano in ragione dell'assenza della prova dell'elemento soggettivo come sopra ampiamente argomentato.
Il rigetto nel merito della domanda risarcitoria azionata dalla parte attrice unitamente all'applicazione del principio della ragione più liquida esenta il Tribunale dal pronunciarsi in merito alle conclusioni formulate dalla parte chiamata in causa – Curatela dell'eredità beneficiata in ordine alla inopponibilità dell'eventuale credito all'eredità beneficiata stessa.
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SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza.
La parte attrice soccombente nel merito rispetto alla domanda residua risarcitoria deve essere condannata al pagamento delle spese legali nei confronti di tutte le parti costituite che si liquidano tenuto conto dei parametri minimi per le controversie di valore indeterminato e bassa complessità nella somma di euro 2.356,00 oltre al 15% rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge per le parti (a) Controparte_6
e e (b)
[...] Controparte_7 Controparte_3 nonché nei confronti dell'eredità beneficiata nella somma di Euro 2.304,00 oltre al 15% rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge per le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, nella composizione di cui in epigrafe definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 21387/2019 , ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda della parte attrice di Parte_1 risarcimento del danno in quanto infondate;
CO la parte attrice al pagamento delle spese legali nei confronti di e Controparte_6 Controparte_7
– spese legali liquidate nella somma di Euro 2.356,00 oltre al 15% rimborso
[...] forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge;
– spese legali liquidate nella somma di Euro 2.356,00 oltre al 15% Controparte_3 rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge;
Eredita Beneficiata in persona del Curatore Avv. Euro 2.304,00 oltre Controparte_4 al 15% rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA se dovuti come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 07.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Cristina Bassi Il Presidente dott.ssa Maria Rita Cordova
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