Ordinanza cautelare 25 febbraio 2023
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Pierantozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR- Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Istituto Tecnico di Istruzione Superiore -OMISSIS-, USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio IV -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento contenente il diniego di nulla osta al trasferimento del minore presso diverso Istituto scolastico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, dell’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore -OMISSIS- e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio IV -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa ON De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto depositato in data 9 gennaio 2026, notificato alle controparti il 12 gennaio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo una pronuncia di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese;
- le Amministrazioni resistenti nulla hanno opposto;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resti che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio;
Ritenuto, altresì, che le spese processuali possano essere compensate, atteso che, anche rispetto a tale specifica richiesta dei ricorrenti, non sono state registrate opposizioni di sorta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA AN, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
ON De MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De MA | Renata MA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.