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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Dott. Raffaele Califano Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218/2025 V.G., avente ad oggetto “Separazione
consensuale” e vertente
TRA
, C.F.: nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MOSCA FRANCESCO ricorrenti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8.10.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. In data 4.9.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025, e Parte_1 CP_1
proponevano domanda diretta ad ottenere l'omologazione della separazione
[...] consensuale di essi coniugi. All'uopo, i ricorrenti esponevano: - di aver contratto matrimonio contratto matrimonio concordatario in Sperone il giorno 05/05/2007 ;
- che dall'unione coniugale nascevano i figli e , tutti Persona_1 Per_2 Per_3 minori di età;
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi alle condizioni concordate. All'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sentite le parti comparse personalmente, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
*** La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate indicate in ricorso, come confermate e precisate nel verbale di udienza dell'8.10.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi come parte integrante
[...] della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Sperone di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2007 atto n.1 Serie A parte II , e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr.ssa Francesca Spena