Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 148
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/1997

    La Corte ha ritenuto che la disciplina introdotta successivamente con l'art. 162-bis del TUIR non abbia efficacia retroattiva. Ha inoltre precisato che la circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate non ha natura normativa e che la nozione di 'altri elementi patrimoniali intercorrenti' deve essere interpretata in senso restrittivo. Nel caso concreto, la componente patrimoniale effettivamente intercorrente tra capogruppo e partecipate è risultata pari al 28,79%, inferiore alla soglia del 50%. Le argomentazioni dell'Ufficio relative agli investimenti di liquidità non sono risultate supportate da adeguata prova documentale.

  • Accolto
    Prevalenza attività commerciale

    La Corte ha ritenuto che gli investimenti finanziari in titoli e fondi non presentassero alcun collegamento funzionale con le partecipate e che le immobilizzazioni immateriali (marchi) attenessero a un'attività pienamente commerciale, incidendo sui ricavi commerciali per circa l'80% del totale. Di conseguenza, la componente patrimoniale effettivamente intercorrente è risultata inferiore alla soglia richiesta dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 148
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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