TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6048/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 6.12.2023 da:
Parte_1
(C.F.: C.F._1 nato a [...] il [...], titolare della omonima ditta individuale (P.iva
), corrente in RO (VI), via Bertorelle n. 76, rappresentato dall' avv. P.IVA_1
MORENO GALLINA (c.f. ) del foro di Treviso, CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del costituito procuratore in Treviso, via Q.
Turazza n. 9
attore opponente
CONTRO Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante, sig.ra , con sede in 36063 - CP_2
IC (VI) Via Consagrollo n. 61, difesa e rappresentata dall'avv. FEDERICO VIERO (C.F. - e C.F._3 Email_1 dall'avv. OTELLO DAL ZOTTO (C.F. - C.F._4
con domicilio eletto presso il loro studio in Email_2
36015 - Schio (VI) Via Baccarini n. 2,
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI Per l'ATTORE Nel merito
- Per i motivi tutti esposti in atti e in corso di causa, revocarsi, annullarsi e, comunque dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria, siccome inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
- In subordine se ne contesta il quantum.
- Condannarsi alla restituzione e, comunque, al pagamento in favore Controparte_3 dell'Attore Opponente delle somme, a qualsiasi titolo ricevute, anche in sede esecutiva, in forza della concessa provvisoria esecutorietà del decreto opposto, maggiorate degli interessi maturati dalla data di versamento di ciascuna rata all'effettivo saldo.
- Spese e competenze di lite integralmente rifuse. In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza del 02.10.2024, ammettersi, in quanto ammissibile e rilevante, prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nell'agosto del 2022, il sig. si rivolgeva al sig. Per_1 [...] per verificare la disponibilità di quest'ultimo a tagliare il marmo destinato Parte_1 alla pavimentazione, ivi compresi la scala e i bagni, di una abitazione che stava costruendo a OD (frazione Reschigliano), via Bassa n. 1.
2. Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede (qui da intendersi integralmente richiamata) il sig. accettava l'incarico di tagliare il marmo Parte_1 invitando il sig. a rivolgersi al sig. (menzionato -anche- Per_1 Controparte_4 come DD) per la posa dello stesso.
3. Vero che il sig. , nell'agosto del 2022, contattava il sig. Per_1 CP_4
concordando con lo stesso tempi e modalità dei lavori di posa della
[...] pavimentazione in marmo destinata a vari locali, compresi la posa dei rivestimenti dei bagni al piano primo e rialzato.
4. Vero che per i lavori di cui al capitolo che precede (qui da intendersi integralmente richiamato) il sig. chiese ed ottenne dal sig. un Per_1 Controparte_4 preventivo di spesa.
Si indicano a testi il sig. di OD (PD), il sig. di Per_1 Tes_1
Resigliano di OD (PD) e il sig. di IC (VI). Controparte_4
Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie (prova per testi ed interpello) per i motivi indicati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 del 29.2.2024, n. 2 del 30.3.2024 e n. 3 del 27.3.2024, e, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto e/o in parte dei capitoli di prova contestati nonché su quelli non espressamente contestati ed ammessi, ammettersi prova contraria con i testi indicati nelle citate memorie autorizzate. Rigettarsi la richiesta avversaria di consulenza informatica e contabile/valutativa dei lavori svolti in quanto esplorativa.
2
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA Nel merito 1) In via principale: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1911/2023 - n. 4973/2023 R.G., in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, accertando e dichiarando che il sig. , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, è debitore nei confronti della soc. della somma in Controparte_1 linea capitale di euro 11.750,00, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 5 d. l.vo n. 231/2022 dalla domanda (20.10.2023) al saldo effettivo e ciò in forza dell'attività di posa di marmi descritta nella fattura n. 19/2023 azionata monitoriamente (all. C/1) ed effettuata dalla soc. su incarico della stessa ditta opponente, Controparte_1 presso il cantiere di OD - Fraz. Reschigliano (PD) Via Bassa n. 1, confermandosi e dichiarandosi di conseguenza valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1911/2023 - n. 4973/2023 R.G. 2) Spese e compensi della procedura monitoria, della procedura di mediazione n. 44/2024 all.ti G-I) e di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma CP_5
1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria subordinata
Si insiste:
- per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 16.02.2024;
- per il rigetto di quelle articolate da controparte nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. per le ragioni esposte nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 25.03.2024 (ferma la richiesta, in denegata ipotesi di loro ammissione, di abilitazione a prova contraria).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di IC n. 1911/2023 che gli ingiungeva il pagamento in favore della ditta , della somma Controparte_1 capitale di € 11.750,00 oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 19 del 5.9.2023, emessa avere proceduto, nel corso del 2023, su incarico della ditta
, alla posa di marmi presso un cantiere di Reschigliano (Padova). Parte_1
L'attore opponente affermava di non avere mai conferito incarico alcuno alla ditta convenuta, e di non avere mai ricevuto un consuntivo di euro 11.750 da parte della stessa. Precisava che nell'estate del 2022 il sig. si era rivolto all'odierno Per_1 attore chiedendogli la disponibilità, in quanto marmista, a tagliare del marmo fornito
3 dallo stesso committente e destinato alla pavimentazione (compresi scala e bagni) dell'abitazione che stava erigendo a OD (PD), frazione Reschigliano, via Bassa n. 1; nell'accettare l'incarico, aveva precisato al Bot che non Parte_1 provveduto alla posa non essendo il suo lavoro e, su richiesta se conoscesse un posatore, gli forniva il nominativo del sig. (chiamato DD) di Controparte_4 Perso IC, posatore e titolare della società 3M. col quale il si era CP_3 accordato direttamente. Quindi i messaggi prodotti come doc.ti 4 e 5 dal ricorrente in monitorio documentavano solo una richiesta del a “ 3m Parte_1 CP_4 posatore” (e non alla società di un preventivo per la sola scala Controparte_3
(testuale invero: ”posare questa scala quanto costa ?)” e che, sempre “ 3m CP_4 posatore” (e non la società aveva quantificato il prezzo in euro Controparte_1
1.450,00. Tuttavia, visto che, in sede di consuntivo, le pretese di “DD” CP_4 erano aumentate ad euro 3.500 euro, ne era nata una contestazione tra gli stessi, poi definita a fine agosto. L'attore negava di avere ricevuto il conteggio allegato alla mail 10.12.2023, prodotta come doc. 7 in monitorio. Inoltre rilevava che le voci del
“conteggio” allegato al doc. 6 (inviato dalla mail con i lavori Email_3 descritti “conteggio” allegato al doc. 7, erano per la maggior parte sovrapponibili. Per tali motivi l'attore chiedeva “revocarsi, annullarsi e comunque dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto di ogni domanda avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto”, e “in subordine contesta il quantum”.
Parte convenuta, costituitasi, osservato che non aveva Parte_1 disconosciuto la documentazione allegata dalla soc. nel ricorso Controparte_1 monitorio, e in particolare la corrispondenza via Whatsapp e via e-mail allegata nel relativo fascicolo (all. D/4-10), chiariva che la società “ era la società CP_6 artigiana della quale era amministratore e socio unico lavoratore, Controparte_4 ora inattiva, mentre la società “ è la società artigiana Controparte_1 amministrata dalla sig.ra , moglie dello , società a CP_2 Controparte_4 conduzione familiare, dove il capitale sociale è intestato alla sig.ra ed il CP_2 sig. collabora come esclusivo prestatore d'opera, e che ha sede Controparte_4 legale in 36063 - IC (VI) Via Consagrollo n. 61 e cioè allo stesso indirizzo in cui risiedono i coniugi e . E ' per tale motivo che Controparte_4 CP_2 gli iniziali contatti tra le parti, che già si conoscevano personalmente, come risulta dal tono colloquiale delle comunicazioni, erano avvenuti sull'identificativo Whatsapp denominato (all. D4/5), e che utilizzava Controparte_7 CP_2 ancora per le comunicazioni “ordinarie” l'indirizzo e-mail Email_4
Tuttavia: l'e-mail del 05.04.2023 portava la firma “L'Artigiano Srls Lorena” (all. D/6) e ad essa era allegato il “Conteggio per montaggio scala in nero Per_2 redatto su carta intestata della soc. l'e-mail del 07.08.2023 Controparte_1 portava la firma “L'Artigiano Srls- Lorena” (all. D/7) e ad essa era allegato il
“Conteggio lavori svolti presso vostro cantiere di Reschigliano (PD)” redatto su carta intestata della soc. A tale mail , sempre in data Controparte_1 Parte_1
07.08.2023, aveva risposto (mettendo in oggetto “Re: conteggio lavori svolti”) senza
4 contestare né il conteggio né la sua provenienza, ma solo riferendo alla CP_2 che “mi sono già concordato con DD [il sig. ] fine agosto ci Controparte_4 troviamo e chiudiamo”, con l'effetto di riconoscere il debito. Quindi non corrispondeva al vero l'affermazione attorea di non avere ricevuto il consuntivo di euro 11.750,00 (all. D/7). Secondo la convenuta, falsa era anche l'affermazione avversaria circa il fatto che l'unico consuntivo ricevuto dalla ditta Parte_1 fosse “un conteggio lavori per la scala di euro 3.500,00”, al quale si sarebbe riferita la frase “ mi sono già concordato con DD fine agosto ci troviamo e concludiamo” (pag. 5 dell'atto di citazione). Infatti l'e-mail alla quale era allegato il conteggio dei lavori per la scala era datata 05.04.2023 e portava come allegato il file
“ (all. D/6); tale e-mail era rimasta Controparte_8 senza risposta, avendo poi la ditta modificato/ampliato l'oggetto Parte_1 dell'originaria commessa, affidando alla soc. oltre alla posa della Controparte_1 scala, anche la posa dei bagni dell'immobile di OD - Fraz. Reschigliano (PD); l'e-mail alla quale era, invece, allegato il consuntivo (definitivo/a chiusura) dei lavori era datata 07.08.2023 e portava come allegato il file “
[...]
(all. D/7). Quindi l'attore con l'e-mail del 07.08.2023 ore Controparte_9
15:37 (all. D/8, mai disconosciuta e mai contestata) aveva riscontrato l'e-mail del 07.08.2023 ore 12:27 (all. D/7) non quella del 05.04.2023 (all. D/6). Da parte della convenuta non vi era stato alcun accordo diretto con il sig. , Per_1 infatti nel consuntivo, parte convenuta lo aveva identificato genericamente ed in maniera imprecisa come “Sig. (all. D/7) mentre l'attore lo Persona_3 conosceva personalmente. Osservava inoltre che l'attore non aveva offerto alcuna prova di avvenuti pagamenti, e che era ovvio che il consuntivo dei lavori della scala contenga voci “sovrapponibili” al consuntivo finale dei lavori datato 29.07.2023, visto che il secondo aveva assorbito il primo, dopo che la ditta Parte_1 Con aveva incaricato la soc. di effettuare lavori ulteriori rispetto Controparte_1 all'iniziale posa della scala. Parte convenuta formulava quindi le epigrafate conclusioni.
All'esito della prima udienza il g.i. rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione atteso che i documenti prodotti dall'attore (9-12) riguardano un cantiere diverso e un rapporto contrattuale antecedente a quello per cui è causa, concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività. Dopo l'assegnazione di termine per l'introduzione della mediazione e l'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa veniva infine rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 20.5.2025 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti. I capitoli di prova attorei risultano irrilevanti, mentre quelli di parte convenuta appaiono superflui essendo la causa già documentalmente istruita.
Infatti l'attore opponente aveva dichiarato di non avere rapporto alcuno con la ditta ingiungente ma aveva ricevuto le mail con tale firma e vi aveva Controparte_1
5 anche risposto facendo riferimento a “DD”(doc.8), quindi ben sapendo che si trattava di ditta riferibile a detto DD. Controparte_4
Il fatto che la ditta “ ” si fosse costituita nel dicembre 2022 non Controparte_1 confligge con l'esposizione di parte convenuta, infatti i primi contatti per i lavori di Reschigliano erano risalenti al 30.8.2022 tra e Parte_1 CP_4
(WHATSAPP docc. 4 e 5), quando era titolare della sola ditta “ CP_4 [...]
, il lavoro era stato svolto successivamente e le prime mail di CP_6 CP_1 sono dell'aprile 2023, mentre la fattura n. 19 è di settembre 2023. Il consuntivo trasmesso all'odierno attore in data 7.8.2023 ore 12.27 a firma
“ ” riporta il prezzo della scala, come già inizialmente indicato nei CP_1 messaggi Whatsapp (doc. 3 attoreo, doc.4 e 5 monitorio), oltre ad altre lavorazioni tra cui pose di bagni:
“IC 29/07/2023 OGGETTO: Conteggio lavori svolti presso vostro cantiere di Reschigliano (Pd) riferimento Sig. . Per_3 Per_3
Montaggio scala in marmo nero Marquina come da nota: €. 1450,00 In mancanza dell'esecutivo disegno di posa, posizionamento a secco dei gradini e blocco lavoro per erronea esecuzione dei pezzi, carico e trasporto Persona_4
) dei pezzi errati presso il vostro laboratorio per rifacimento:
[...]
€. 500,00
Trasporto nuovi pezzi RO-Reschigliano (arrivo 1°rampa più sottogradino 2° rampa), cambio radicale delle dimensioni (da 35x220 a 90 x 260) con sagomatura in opera degli stessi più relativa demolizione del massetto con quote errate, nuova stesura massetto e posa dei nuovi pezzi non preventivati:
€. 700,00
Demolizione massetto e nuova stesura massetto arrivi in curva piano 1° con relativa sagomatura in opera dei marmi:
€. 200,00
Rinzaffo scala lato sx con malta e mattoni e relativo incollaggio velette lato sx: €. 200,00
Incollaggio velette laterali dx: €. 600,00
Posa bagni come da vostra nota/disegno bagno Sig. piano rialzato Per_3 completo di adesivi, stucchi e promotore di adesione:
a corpo €. 3600,00
Posa bagno Sig. piano 1° completo di adesivi, stucchi e promotore di adesione: Tes_1
6
a corpo: €. 4500,00
Totale nostro avere Iva Esclusa:
€.11750,00
Controparte_1
L'odierno attore , come visto, dopo poche ore (7.8.2023 ore 15.37) rispondeva affermando che “Mi sono già concordato con DD fine agosto ci troviamo e chiudiamo” quindi non contestava in alcun modo il quantum esposto dalla odierna convenuta opposta, e poi trasfuso nella fattura. D'altra parte l'attore non ha contestato quantità e qualità dei lavori eseguiti, né ha offerto di provare che dovesse CP_4 Perso essere pagato direttamente dal committente i capitoli di prova orale articolati dall'opponente infatti tendono a provare non tale circostanza, ma solo che CP_4 Perso avrebbe fatto un preventivo e concordato con tempi e modalità per l'esecuzione dei lavori”, il che appare ovvio visto che i lavori si dovevano svolgere all'interno Perso dell'immobile del circostanze insufficienti ad escludere la sussistenza del rapporto contrattuale tra le odierne parti. La mail contenente risposta avente valore di riconoscimento di debito ( doc. 8 mon.) era stata spedita dal in data Parte_1
7.8.2023 ore 15.37 come risposta a quella in pari data e con orario 7.8.2023 ore 12.27 (doc. 7 mon). La risposta non poteva riferirsi, come sostenuto dall'attore opponente, a precedente mail del 5.4.2023 (doc.6), anche perché quella del 7.8.2023 ha come intitolazione “Re- conteggio lavori svolti”, mentre se fosse stata risposta alla precedente, l'intitolazione automatica sarebbe risultata “Re-conteggio”. Infine i bonifici allegati dall'attore opponente non possono riferirsi ai lavori per cui è causa, atteso che essi sono precedenti e relativi ad un cantiere diverso (doc.9-12). L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il regolamento delle spese di lite, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo 1911/2023;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, comprensive della mediazione, liquidate in euro 190,32 per anticipazioni ed euro 4625,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se
7 dovuta, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in IC il 18.6.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
8