CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 11/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CALAFIORE GIOVANNI e dall'avv. Parte_1
RI ER elett. dom.to in C.SO GARIBALDI 168 63822 PORTO SAN GIORGIO
APPELLANTE/I contro e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in ANCONA via Controparte_1
SAN MARTINO 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società impugna la sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione lavoro, n. Parte_1
301/2024, depositata il 28 novembre 2024, notificata l'11 dicembre 2024, con la quale è stata respinta l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' , Sede provinciale di Fermo, n. 308 2024 CP_1
89 000, formato il 24 maggio 2024, per il pagamento di euro 146.469,12 a titolo di contributi P.IVA_1 non versati, a seguito del disconoscimento dell'appalto intercorso tra la stessa e la società Waiter
Service scarl.
pagina 1 di 6 Ritiene l'appellante che tale sentenza sia errata nella parte in cui assume che vi fosse assoluta promiscuità sotto il profilo direttivo tra i dipendenti di e Waiter Service, nonché ove Parte_1 afferma che quest'ultima non avesse alcuna organizzazione aziendale, ovvero non avesse assunto su di sé alcun rischio imprenditoriale. Ritiene, al contrario, l'appellante che l'appalto in riferimento debba essere riconosciuto come pienamente genuino, previa acquisizione della prova per testi richiesta e non ammessa in primo grado, al fine di provare la effettiva organizzazione dei servizi dedotti in appalto nel Co concreto svolgimento dei rapporti tra WS e
Ritiene, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “In virtù dei principi dell'onere probatorio dev'essere la parte che invoca tale effetto liberatorio a fornire la prova Co e sul punto la ricorrente [ossia ] non ha ottemperato all'onere probatorio su di sé gravante”, atteso che era stato lo stesso a certificare l'insussistenza di versamenti da parte di WS, sicché la CP_1 sentenza avrebbe dovuto semplicemente statuire che non vi erano importi da scomputare dalla somma richiesta. CP_ Si è costituito nel presente grado l' chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e, comunque, infondato.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, pur presentando profili di inammissibilità, deve ritenersi infondato.
Secondo l'appellante la sentenza avrebbe basato le proprie conclusioni su una serie di dichiarazione dei lavoratori troppo di dettaglio per cogliere la effettiva organizzazione del servizio, la quale, al contrario, sarebbe stata meglio chiarita laddove fosse stata ammessa la prova testimoniale di cui si reitera l'istanza di ammissione.
Ebbene, ritiene questo Collegio che, quand'anche ammessa, la prova richiesta non avrebbe permesso di addivenire ad un diverso inquadramento giuridico della fattispecie in quanto ciò che, sostanzialmente, non è contestato è l'affidamento in appalto di mere porzioni del ciclo produttivo della e la conseguente commistione dei lavoratori delle due società. Appare, dunque, corretto Parte_1 quanto affermato dall'Istituto previdenziale secondo cui, in sostanza, l'appaltatrice Waiter Service non si era occupata di gestire in autonomia una specifica fase del ciclo produttivo, ma aveva assunto di volta in volta dipendenti per mansioni diverse, necessarie a soddisfare le contingenti esigenze della committente . In sostanza, la cooperativa Waiter Service aveva di fatto fornito alla Parte_1 [...]
mere prestazioni di manodopera, che erano state inserite nell'intero ciclo produttivo ordinario Pt_1 della committente, il cui oggetto sociale consisteva appunto nell'“attività di catering e banqueting”.
pagina 2 di 6 Significativo che, all'atto dell'accesso ispettivo, in data 8/11/2019, all'interno dei medesimi locali dell'appaltante , a Porto San Giorgio, fossero stati trovati a lavorare in cucina sia i Parte_1 dipendenti della stessa committente sia quelli dell'appaltatrice Waiter Service, intenti nello svolgimento di identiche mansioni.
In questo senso, significativo è anche il fatto che le fatture emesse avessero quale unico parametro di riferimento il numero di giornate e di ore effettive prestate dai lavoratori, senza alcun aggancio al raggiungimento di risultati del servizio offerto, collegato solamente ai costi per il personale dell'appaltatrice mandato “in missione” presso la committente.
Considerata, dunque, la scarsa pregnanza della prova testimoniale richiesta da parte dell'appellante e, dall'altro, le numerose, dettagliate e pressochè uniformi dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, correttamente non è stato dato ingresso alla prova orale.
D'altronde, la Suprema Corte ha affermato che “Il giudice di merito, nell'ambito del suo libero convincimento, può fondare la decisione anche esclusivamente sulle dichiarazioni raccolte dai funzionari ispettivi e riportate nel verbale, valutandole in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, senza che sia necessaria la conferma in giudizio attraverso prove testimoniali delle dichiarazioni rese in sede ispettiva. La mancata acquisizione della testimonianza in sede processuale non vanifica gli effetti probatori delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, purché queste siano specifiche e circostanziate e trovino riscontro in altri elementi fattuali emersi dall'accertamento.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito non può tradursi in un nuovo giudizio di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, essendo limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte” (Cass. civ. Sez. lavoro ordinanza 07/09/2023 n. 26047).
Questo collegio ritiene, dunque, di confermare quanto già affermato in analoga causa che ha interessato l'appellante, seppure avente ad oggetto la sanzione amministrativa irrogata dall'IN (v. sentenza Corte di Appello di Ancona n. 243/2024) laddove si era osservato quanto segue: “Ed infatti, rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda lavorativa elevata a presupposto delle sanzioni comminate, possiedono sufficiente valenza probatoria i chiari ed univoci contenuti, riportati nella sentenza impugnata, delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori formalmente dipendenti della Waiter Service Soc. Coop. a r.l., rinvenuti a prestare attività presso i locali della
[...] con indosso divise ed abiti da lavoro recanti il logo della “committenza”; costoro Parte_1 hanno pressoché concordemente riferito di essere stati in un primo tempo dipendenti di quest'ultima
Società e di essere successivamente transitati alle dipendenze della , continuando a Parte_2 rendere alla prima le prestazioni in maniera invariata rispetto al passato ed omogenea rispetto agli pagina 3 di 6 altri formali dipendenti della stessa, osservando il medesimo orario di lavoro, facendo uso di attrezzature e stoviglie messe loro a disposizione dalla “committente” e ricevendo istruzioni di servizio e direttive di lavoro da , e ovvero interfacciandosi con Parte_3 Persona_1 Parte_4 il legale rappresentante Se è vero che ha dichiarato di essere, Persona_2 Parte_3 all'epoca dell'accertamento, dipendente dell'appaltatrice Waiter Service come cuoco addetto ai catering, egli non ha mancato di evidenziare come durante gli eventi con lui operassero altri dipendenti sia della Cooperativa che di sottolineando, altresì, la costante presenza Parte_1 in tali occasioni di un referente di quest'ultima Società, nelle persone del capo cameriere di Parte_5
e di , concordemente additati come coloro che supervisionavano l'attività
[...] Persona_1 svolta dai formali dipendenti della Waiter Service sia in cucina che in sala;
in Parte_4 particolare, è stato indicato da numerosi lavoratori escussi come colui che aveva tenuto il colloquio preordinato all'assunzione e come referente per la retribuzione e per le direttive Persona_1 sul lavoro. Non basta, dunque, a smentire la ricostruzione fattuale della vicenda in termini di pseudoappalto la mera circostanza che fosse una figura di riferimento formalmente Parte_3 legata alla Cooperativa appaltatrice, emergendo con ogni evidenza, attraverso l'attiva presenza ed ingerenza degli altri due referenti della committente il pieno coinvolgimento ed Parte_1 impegno di questa non soltanto nella gestione e nel controllo degli aspetti organizzativi del lavoro svolto dalla manodopera formalmente in forze all'appaltatrice, bensì anche rispetto al momento genetico di tali rapporti di lavoro, attraverso la selezione finalizzata all'assunzione, e rispetto al pagamento della retribuzione. Con precipuo riguardo a quest'ultimo aspetto, assai significativo della non genuinità dell'appalto si rivela il criterio di erogazione del compenso per il servizio reso, esclusivamente parametrato agli importi spettanti ai prestatori in base alle giornate ed alle ore di lavoro effettivamente svolte, e persino suscettibile di maggiorazione in stretto rapporto alle prestazioni notturne, festive o supplementari, piuttosto che ad un certo “risultato”, neanche predeterminato. Viene infatti evidenziato dagli Organi Ispettivi, in seno al verbale di accertamento, che “…gli importi delle fatture fra Domina Consorzio di Cooperative e oscillano sempre in funzione del Parte_1 minor impiego orario e di giornate di lavoro prestate dai lavoratori della Waiter Service S.c.a.r.l….”.
Tali attestazioni, frutto di diretto esame della documentazione da parte dei verbalizzanti, fanno fede fino a querela di falso e sorreggono in maniera sufficiente la considerazione dei medesimi che “….ciò che è stato appaltato non è legato ad alcun servizio o opera dedotta in contratto, ma semplicemente corrisponde alla necessità della committente di avere a disposizione personale per un “tot” di ore mensili necessarie per portare avanti la propria attività d'impresa, limitandosi la Waiter Service
SCARL, in qualità di assegnataria per l'esecuzione dell'appalto….alla mera fornitura del solo pagina 4 di 6 personale necessario…”, con evidente esclusione di qualsiasi rischio d'impresa in capo al soggetto appaltatore. In definitiva, la ricostruzione della realtà aziendale e lavorativa in seno alla Parte_1
nei termini, evidenziati dal Tribunale, di un'organizzazione fondata sull'affatto promiscua ed
[...] indistinta distribuzione del medesimo lavoro tra tutti coloro che operavano all'interno dei locali, può, dunque, essere condivisa e non trova smentita negli alquanto deboli argomenti difensivi degli appellanti, incentrati su talune, comprensibili, imprecisioni riscontrabili nelle dichiarazioni di alcuni lavoratori, in ordine alla precisa individuazione delle formali figure datoriali. Trattasi di discrasie che non compromettono seriamente lo schema della somministrazione illecita di manodopera delineato dagli organi ispettivi nel periodo dedotto in giudizio;
al contrario, esse forniscono ulteriore avallo all'argomento secondo cui la vicenda oggetto di causa nel suo complesso si contraddistingue per l'indistinto assoggettamento della forza lavoro proveniente dall'appaltante alle medesime istruzioni impartite ai propri dipendenti dalla committente ed al medesimo controllo esercitato su questi, in ordine alla conformità dell'attività svolta alle modalità esecutive ed agli standards produttivi unilateralmente imposti. D'altro canto, il grado di competenza e di esperienza dei lavoratori, addetti al servizio di ristorazione e di allestimento di eventi in forma di catering, ne giustifica anche i margini di relativa autonomia operativa, che è cosa ben diversa dall'autonomia nella realizzazione dell'opus da parte dell'appaltatore, la quale implica esercizio continuo di una facoltà di scelta, rispetto al modo di operare in concreto. In tal senso, affinché sia espressione di prestazione autonoma, il risultato dell'operazione compiuta deve apparire frutto di libera valutazione e scelta rispetto ad una pluralità di soluzioni astrattamente possibili;
solo in tal caso le generali direttive fornite dalla committenza acquistano autentico significato di mere indicazioni di massima, destinate esclusivamente ad uniformare il prodotto del servizio appaltato al prodotto della forza-lavoro dipendente, nell'ottica di un coordinamento finalizzato alla realizzazione dell'unitario interesse produttivo. Qualora, invece, come nella specie, le mansioni dei prestatori, seppure connotate da margini di autonomia operativa, siano essenzialmente “esecutive” di direttive ed istruzioni di servizio periodicamente impartite, le stesse tradiscono la sostanziale eterodirezione dell'attività affidata alla committenza invece che alla formale datrice di lavoro. Pertanto, il dato fattuale dell'assenza quotidiana di un referente della
Società committente, che desse ininterrottamente indicazioni precise ai prestatori sul “come” svolgere le mansioni assegnate, nulla dice in merito all'autonomia dell'opera prestata dai lavoratori della cooperativa, se non altro perché altrettanto svincolata da quotidiane istruzioni tecniche è risultata l'attività prestata negli stessi modi, tempi e luoghi dai lavoratori formalmente dipendenti della committente”.
pagina 5 di 6 Le argomentazioni spese nell'odierno atto di appello, dal tenore astratto e poco calate nella realtà dei fatti come emersa dalle conformi dichiarazioni dei lavoratori escussi, non consentono di superare quanto già affermato da questa Corte.
Per il resto, quanto alla detrazione dei contributi, l'appellante concorda sul fatto che non si debba CP_ dar corso ad alcuna detrazione, avendo l' dichiarato la totale omissione contributiva da parte della
Waiter Service. Dunque, seppure la sentenza è giunta a tale conclusione ritenendo l'onere della prova a carico dell'appellante, non si deve dare luogo ad alcuna riforma della statuizione di rigetto adottata. Il motivo appare, dunque, sostanzialmente, inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la piena soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il P residente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 11/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CALAFIORE GIOVANNI e dall'avv. Parte_1
RI ER elett. dom.to in C.SO GARIBALDI 168 63822 PORTO SAN GIORGIO
APPELLANTE/I contro e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in ANCONA via Controparte_1
SAN MARTINO 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società impugna la sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione lavoro, n. Parte_1
301/2024, depositata il 28 novembre 2024, notificata l'11 dicembre 2024, con la quale è stata respinta l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' , Sede provinciale di Fermo, n. 308 2024 CP_1
89 000, formato il 24 maggio 2024, per il pagamento di euro 146.469,12 a titolo di contributi P.IVA_1 non versati, a seguito del disconoscimento dell'appalto intercorso tra la stessa e la società Waiter
Service scarl.
pagina 1 di 6 Ritiene l'appellante che tale sentenza sia errata nella parte in cui assume che vi fosse assoluta promiscuità sotto il profilo direttivo tra i dipendenti di e Waiter Service, nonché ove Parte_1 afferma che quest'ultima non avesse alcuna organizzazione aziendale, ovvero non avesse assunto su di sé alcun rischio imprenditoriale. Ritiene, al contrario, l'appellante che l'appalto in riferimento debba essere riconosciuto come pienamente genuino, previa acquisizione della prova per testi richiesta e non ammessa in primo grado, al fine di provare la effettiva organizzazione dei servizi dedotti in appalto nel Co concreto svolgimento dei rapporti tra WS e
Ritiene, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “In virtù dei principi dell'onere probatorio dev'essere la parte che invoca tale effetto liberatorio a fornire la prova Co e sul punto la ricorrente [ossia ] non ha ottemperato all'onere probatorio su di sé gravante”, atteso che era stato lo stesso a certificare l'insussistenza di versamenti da parte di WS, sicché la CP_1 sentenza avrebbe dovuto semplicemente statuire che non vi erano importi da scomputare dalla somma richiesta. CP_ Si è costituito nel presente grado l' chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e, comunque, infondato.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, pur presentando profili di inammissibilità, deve ritenersi infondato.
Secondo l'appellante la sentenza avrebbe basato le proprie conclusioni su una serie di dichiarazione dei lavoratori troppo di dettaglio per cogliere la effettiva organizzazione del servizio, la quale, al contrario, sarebbe stata meglio chiarita laddove fosse stata ammessa la prova testimoniale di cui si reitera l'istanza di ammissione.
Ebbene, ritiene questo Collegio che, quand'anche ammessa, la prova richiesta non avrebbe permesso di addivenire ad un diverso inquadramento giuridico della fattispecie in quanto ciò che, sostanzialmente, non è contestato è l'affidamento in appalto di mere porzioni del ciclo produttivo della e la conseguente commistione dei lavoratori delle due società. Appare, dunque, corretto Parte_1 quanto affermato dall'Istituto previdenziale secondo cui, in sostanza, l'appaltatrice Waiter Service non si era occupata di gestire in autonomia una specifica fase del ciclo produttivo, ma aveva assunto di volta in volta dipendenti per mansioni diverse, necessarie a soddisfare le contingenti esigenze della committente . In sostanza, la cooperativa Waiter Service aveva di fatto fornito alla Parte_1 [...]
mere prestazioni di manodopera, che erano state inserite nell'intero ciclo produttivo ordinario Pt_1 della committente, il cui oggetto sociale consisteva appunto nell'“attività di catering e banqueting”.
pagina 2 di 6 Significativo che, all'atto dell'accesso ispettivo, in data 8/11/2019, all'interno dei medesimi locali dell'appaltante , a Porto San Giorgio, fossero stati trovati a lavorare in cucina sia i Parte_1 dipendenti della stessa committente sia quelli dell'appaltatrice Waiter Service, intenti nello svolgimento di identiche mansioni.
In questo senso, significativo è anche il fatto che le fatture emesse avessero quale unico parametro di riferimento il numero di giornate e di ore effettive prestate dai lavoratori, senza alcun aggancio al raggiungimento di risultati del servizio offerto, collegato solamente ai costi per il personale dell'appaltatrice mandato “in missione” presso la committente.
Considerata, dunque, la scarsa pregnanza della prova testimoniale richiesta da parte dell'appellante e, dall'altro, le numerose, dettagliate e pressochè uniformi dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, correttamente non è stato dato ingresso alla prova orale.
D'altronde, la Suprema Corte ha affermato che “Il giudice di merito, nell'ambito del suo libero convincimento, può fondare la decisione anche esclusivamente sulle dichiarazioni raccolte dai funzionari ispettivi e riportate nel verbale, valutandole in concorso con gli altri elementi probatori acquisiti al processo, senza che sia necessaria la conferma in giudizio attraverso prove testimoniali delle dichiarazioni rese in sede ispettiva. La mancata acquisizione della testimonianza in sede processuale non vanifica gli effetti probatori delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, purché queste siano specifiche e circostanziate e trovino riscontro in altri elementi fattuali emersi dall'accertamento.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito non può tradursi in un nuovo giudizio di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, essendo limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte” (Cass. civ. Sez. lavoro ordinanza 07/09/2023 n. 26047).
Questo collegio ritiene, dunque, di confermare quanto già affermato in analoga causa che ha interessato l'appellante, seppure avente ad oggetto la sanzione amministrativa irrogata dall'IN (v. sentenza Corte di Appello di Ancona n. 243/2024) laddove si era osservato quanto segue: “Ed infatti, rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda lavorativa elevata a presupposto delle sanzioni comminate, possiedono sufficiente valenza probatoria i chiari ed univoci contenuti, riportati nella sentenza impugnata, delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori formalmente dipendenti della Waiter Service Soc. Coop. a r.l., rinvenuti a prestare attività presso i locali della
[...] con indosso divise ed abiti da lavoro recanti il logo della “committenza”; costoro Parte_1 hanno pressoché concordemente riferito di essere stati in un primo tempo dipendenti di quest'ultima
Società e di essere successivamente transitati alle dipendenze della , continuando a Parte_2 rendere alla prima le prestazioni in maniera invariata rispetto al passato ed omogenea rispetto agli pagina 3 di 6 altri formali dipendenti della stessa, osservando il medesimo orario di lavoro, facendo uso di attrezzature e stoviglie messe loro a disposizione dalla “committente” e ricevendo istruzioni di servizio e direttive di lavoro da , e ovvero interfacciandosi con Parte_3 Persona_1 Parte_4 il legale rappresentante Se è vero che ha dichiarato di essere, Persona_2 Parte_3 all'epoca dell'accertamento, dipendente dell'appaltatrice Waiter Service come cuoco addetto ai catering, egli non ha mancato di evidenziare come durante gli eventi con lui operassero altri dipendenti sia della Cooperativa che di sottolineando, altresì, la costante presenza Parte_1 in tali occasioni di un referente di quest'ultima Società, nelle persone del capo cameriere di Parte_5
e di , concordemente additati come coloro che supervisionavano l'attività
[...] Persona_1 svolta dai formali dipendenti della Waiter Service sia in cucina che in sala;
in Parte_4 particolare, è stato indicato da numerosi lavoratori escussi come colui che aveva tenuto il colloquio preordinato all'assunzione e come referente per la retribuzione e per le direttive Persona_1 sul lavoro. Non basta, dunque, a smentire la ricostruzione fattuale della vicenda in termini di pseudoappalto la mera circostanza che fosse una figura di riferimento formalmente Parte_3 legata alla Cooperativa appaltatrice, emergendo con ogni evidenza, attraverso l'attiva presenza ed ingerenza degli altri due referenti della committente il pieno coinvolgimento ed Parte_1 impegno di questa non soltanto nella gestione e nel controllo degli aspetti organizzativi del lavoro svolto dalla manodopera formalmente in forze all'appaltatrice, bensì anche rispetto al momento genetico di tali rapporti di lavoro, attraverso la selezione finalizzata all'assunzione, e rispetto al pagamento della retribuzione. Con precipuo riguardo a quest'ultimo aspetto, assai significativo della non genuinità dell'appalto si rivela il criterio di erogazione del compenso per il servizio reso, esclusivamente parametrato agli importi spettanti ai prestatori in base alle giornate ed alle ore di lavoro effettivamente svolte, e persino suscettibile di maggiorazione in stretto rapporto alle prestazioni notturne, festive o supplementari, piuttosto che ad un certo “risultato”, neanche predeterminato. Viene infatti evidenziato dagli Organi Ispettivi, in seno al verbale di accertamento, che “…gli importi delle fatture fra Domina Consorzio di Cooperative e oscillano sempre in funzione del Parte_1 minor impiego orario e di giornate di lavoro prestate dai lavoratori della Waiter Service S.c.a.r.l….”.
Tali attestazioni, frutto di diretto esame della documentazione da parte dei verbalizzanti, fanno fede fino a querela di falso e sorreggono in maniera sufficiente la considerazione dei medesimi che “….ciò che è stato appaltato non è legato ad alcun servizio o opera dedotta in contratto, ma semplicemente corrisponde alla necessità della committente di avere a disposizione personale per un “tot” di ore mensili necessarie per portare avanti la propria attività d'impresa, limitandosi la Waiter Service
SCARL, in qualità di assegnataria per l'esecuzione dell'appalto….alla mera fornitura del solo pagina 4 di 6 personale necessario…”, con evidente esclusione di qualsiasi rischio d'impresa in capo al soggetto appaltatore. In definitiva, la ricostruzione della realtà aziendale e lavorativa in seno alla Parte_1
nei termini, evidenziati dal Tribunale, di un'organizzazione fondata sull'affatto promiscua ed
[...] indistinta distribuzione del medesimo lavoro tra tutti coloro che operavano all'interno dei locali, può, dunque, essere condivisa e non trova smentita negli alquanto deboli argomenti difensivi degli appellanti, incentrati su talune, comprensibili, imprecisioni riscontrabili nelle dichiarazioni di alcuni lavoratori, in ordine alla precisa individuazione delle formali figure datoriali. Trattasi di discrasie che non compromettono seriamente lo schema della somministrazione illecita di manodopera delineato dagli organi ispettivi nel periodo dedotto in giudizio;
al contrario, esse forniscono ulteriore avallo all'argomento secondo cui la vicenda oggetto di causa nel suo complesso si contraddistingue per l'indistinto assoggettamento della forza lavoro proveniente dall'appaltante alle medesime istruzioni impartite ai propri dipendenti dalla committente ed al medesimo controllo esercitato su questi, in ordine alla conformità dell'attività svolta alle modalità esecutive ed agli standards produttivi unilateralmente imposti. D'altro canto, il grado di competenza e di esperienza dei lavoratori, addetti al servizio di ristorazione e di allestimento di eventi in forma di catering, ne giustifica anche i margini di relativa autonomia operativa, che è cosa ben diversa dall'autonomia nella realizzazione dell'opus da parte dell'appaltatore, la quale implica esercizio continuo di una facoltà di scelta, rispetto al modo di operare in concreto. In tal senso, affinché sia espressione di prestazione autonoma, il risultato dell'operazione compiuta deve apparire frutto di libera valutazione e scelta rispetto ad una pluralità di soluzioni astrattamente possibili;
solo in tal caso le generali direttive fornite dalla committenza acquistano autentico significato di mere indicazioni di massima, destinate esclusivamente ad uniformare il prodotto del servizio appaltato al prodotto della forza-lavoro dipendente, nell'ottica di un coordinamento finalizzato alla realizzazione dell'unitario interesse produttivo. Qualora, invece, come nella specie, le mansioni dei prestatori, seppure connotate da margini di autonomia operativa, siano essenzialmente “esecutive” di direttive ed istruzioni di servizio periodicamente impartite, le stesse tradiscono la sostanziale eterodirezione dell'attività affidata alla committenza invece che alla formale datrice di lavoro. Pertanto, il dato fattuale dell'assenza quotidiana di un referente della
Società committente, che desse ininterrottamente indicazioni precise ai prestatori sul “come” svolgere le mansioni assegnate, nulla dice in merito all'autonomia dell'opera prestata dai lavoratori della cooperativa, se non altro perché altrettanto svincolata da quotidiane istruzioni tecniche è risultata l'attività prestata negli stessi modi, tempi e luoghi dai lavoratori formalmente dipendenti della committente”.
pagina 5 di 6 Le argomentazioni spese nell'odierno atto di appello, dal tenore astratto e poco calate nella realtà dei fatti come emersa dalle conformi dichiarazioni dei lavoratori escussi, non consentono di superare quanto già affermato da questa Corte.
Per il resto, quanto alla detrazione dei contributi, l'appellante concorda sul fatto che non si debba CP_ dar corso ad alcuna detrazione, avendo l' dichiarato la totale omissione contributiva da parte della
Waiter Service. Dunque, seppure la sentenza è giunta a tale conclusione ritenendo l'onere della prova a carico dell'appellante, non si deve dare luogo ad alcuna riforma della statuizione di rigetto adottata. Il motivo appare, dunque, sostanzialmente, inammissibile.
Le spese del presente grado seguono la piena soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CPA nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il P residente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6