CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1037/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5374/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2024 , Ricorrente_1 – CF/ CF_Ricorrente_1, avvocato, residente in [...], Regno Unito (GB),difeso da se stesso ex art.86 c.p.c., riassumeva il giudizio, inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto l'impugnativa della intimazione di pagamento n° 03420229000552518000,notificata a mezzo pec in data 1.3.2022 per complessivi euro 6.727.322,26 , comprendente cartelle di pagamento , avvisi di addebito e due avvisi di accertamento.
*Deduceva che il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza si era concluso con sentenza n°
608 /2024 emessa il 7.3.2024 .con la quale era stata declinata la giurisdizione in favore del Giudice tributario relativamente alle cartelle appresso indicate: 03420060086844684000, 03420080006901850000, 03420080023471723000,
03420090006436732000, 03420090052697659000, 03420100069554805000,
03420110050535371000, 03420130009790320000, 03420130027675533000,
03420130043355636000, 03420130045056829000, 03420140004467564000,
03420140012509539000, 03420140018676449000, 03420140031585859000,
03420140040174312000, 03420140046812383000, 03420140050371354000,
03420150009457607000, 03420150019280326000, 03420160007564127000,
03420160011234488000, 03420160023667174000, 03420160036622579000,
03420170001642939000, 03420170005850377000, 03420170008770779000,
03420170014661121000, 03420170030924700000, 03420170034692816000,
03420180009079985000, 03420180024104947000, 03420180028201702000,
03420190004523675000, 03420190010977370000, 03420190010977471000,
03420190013209471000, 03420190023964319000, 03420190032683065000,
03420160039195548000 ;
oltre che per gli avvisi di accertamento TD3010402637/2012 e TD3011101488/2016 .
IC ,quindi,i motivi di opposizione già formulati, ossia:
-l'omessa notifica delle cartelle ed in particolare di quelle successive al 12/2012 ,essendo egli contribuente residente all'estero,come da certificato consolare rilasciato ed iscrizione in AIRE;
-la nullità di eventuali notifiche eseguite a mezzo posta certificata, in assenza di prova di invio mediante sottoscrizione digitale, relata di notificazione e attestato di conformità.
Contestava tutte le pretese tributarie con particolare riferimento a quella portata dalla cartella n.
03420190013209471000 dell'importo di euro 5.533.996,29, in assenza di ulteriori atti di accertamento per l'anno di imposta sottostante (anno 2006); deduceva al riguardo che, a seguito di sentenze a lui favorevoli di primo e secondo grado,era stata emessa dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 4290 /2018, depositata in data 22.02.2018, divenuta definitiva per mancata riassunzione della vertenza,stante la intervenuta cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado;
precisando che l'oggetto dell'impugnazione era costituito dall'avviso di accertamento UNI PF TD 3010403324-2011 a.i. 2006.
Sempre con riferimento alla cartella n. 03420190013209471000,eccepiva ,poi, la nullità per mancanza di motivazione e/o insufficienza della stessa;
anche per tutti gli altri atti presupposti indicati nell'atto impugnato contestava la carenza di motivazione, stante la mancata specificazione delle modalità e del procedimento di computo delle imposte e degli interessi,delle aliquote applicate, e del calcolo dei compensi di riscossione.
Eccepiva,ancora, l'inesistenza dell'obbligazione tributaria relativa all'irap su ciascun atto presupposto emesso dall'ente impositore .Deduceva poi sul contenuto necessario della cartella di pagamento e sulla sua notifica,lamentando ,altresì,l'omessa allegazione degli atti presupposti,nonché la estinzione del diritto per prescrizione quinquennale e l'improcedibilita' della riscossione per somme indicate in cartelle esattoriali fino a € 5.000,00 ,stante lo stralcio automatico di tali cartelle.
*Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione,che contestava il ricorso chiedendone il rigetto, e produceva documentazione inerente la notifica delle cartelle esattoriali e di numerosi atti interruttivi , precedenti l'intimazione impugnata.
*In data 24.1.2026 il ricorrente, assistito da altro avvocato, depositava memorie difensive.
All'udienza del 28 gennaio 2026 ,fissata per la trattazione, presente in collegamento da remoto il solo difensore di parte ricorrente, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto rilevata la tardività delle memorie difensive depositate dalla parte ricorrente in data 24.1.2026, senza il rispetto dei termini di cui all'art.32 d.lgs. 546/1992, sicchè di esse non si terrà conto ai fini della decisione.
*Esaminati quindi i motivi di ricorso e le produzioni documentali effettuate dalla ricorrente , ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato per i motivi di seguito esposti:-
- Con riferimento alla pretesa portata dalla cartella n. 03420190013209471000 dell'importo di euro
5.533.996,29, va evidenziato ,sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente ed anche in mancanza di produzione delle sentenze intervenute nei tre gradi di giudizio relativi all'avviso di accertamento in quella sede impugnato , che la mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio al Giudice di secondo grado, ha avuto l'effetto di render definitivo l'accertamento stesso e quindi di cristallizzare la pretesa tributaria, che è stata poi reiterata con la notifica di successivi atti e tra essi l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.10.2019.
-Con riferimento alle altre pretese relative a tributi erariali, tributi locali e tassa auto (per le quali operano termini di prescrizione differenziati,ossia decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e triennale per la tassa automobilistica), va evidenziato che ,indipendentemente dalla notifica della cartelle presupposte, in data 16.4.2019 è stata notificata al ricorrente a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.03420199005637952000, comprendente anche le cartelle oggetto del presente giudizio, che ha esplicato effetto interruttivo della prescrizione e,in quanto non impugnata, ha anch'essa determinato la cristallizzazione delle pretese sottostanti. In tal senso è ormai reiterato l'orientamento della Suprema Corte ,che ,da ultimo con sentenza n. 20476/2025, ha statuito che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Pertanto in relazione all'atto impugnato nel presente procedimento non è maturata la prescrizione, ordinaria decennale o breve triennale o quinquennale, atteso che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo
( 28.10.2019) e quella di notifica dell'atto impugnato nel presente procedimento (1.3.2022), non sono decorsi i termini indicati.
-Infondate,poi, si appalesano anche le ulteriori eccezioni formulate:
a)-quella inerente la pretesa nullità della notifica a mezzo pec, in quanto, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità «la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)
», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che « nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» ( cfr. fra le più recenti Cass.civ.28852/2023).Ed ha ,altresì, affermato la Suprema Corte che l'eventuale irritualità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/18).Né è necessaria l'intermediazione di un organo notificatore o la compilazione della relata di notifica, essendo la notifica a mezzo pec espressamente prevista dalla legge nei confronti di soggetti che, come il ricorrente, per legge devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ( cfr.art.26 dpr 602/73,dettato per la cartella di pagamento ,ma applicabile anche alla notifica degli altri atti di riscossione).;
b)-quella inerente il preteso difetto di motivazione o la mancata allegazione degli atti sottesi, dal momento che l'intimazione di pagamento è atto a forma e contenuto vincolati, in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente, in punto di motivazione, che essa faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, di cui si invoca l'adempimento (Cass. 28689/2018). Alcun obbligo, inoltre, il concessionario aveva di allegare le cartelle sottese, valendo la prescrizione di cui all'art. 7 l. 212/2000 per i soli atti riportati in motivazione di cui il contribuente non abbia già conoscenza legale (come è, invece, per il caso delle cartelle in precedenza a lui già notificate). L'intimazione opposta, inoltre, si limita a richiamare il credito per capitale, interessi e spese oggetto delle cartelle sottese e a richiedere interessi di mora in conformità a quanto previsto dall'art. 30 dpr
602/1973, sicché anche sotto tale profilo non si ravvisa il vizio di motivazione ravvisato dal contribuente;
c) quella inerente il preteso stralcio delle cartelle di importo inferiore a 5000 euro, non avendo parte ricorrente fornito prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di riferimento, ossia l'art. 4 del cd.
Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41).
-Inammissibile si appalesa infine l'eccezione inerente l'asserita inesistenza dell'obbligazione tributaria relativa all'irap pretesa con gli atti presupposti, ,in quanto preclusa perché attinente al merito dell'imposizione, definitivamente acclarato.
* Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10 rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente,liquidandole in euro 6.000,00
(euroseimila),oltre accessori di legge se dovuti e con distrazione ove richiesta. Il Presidente estensore
CO CI IL
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5374/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000552518000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.2024 , Ricorrente_1 – CF/ CF_Ricorrente_1, avvocato, residente in [...], Regno Unito (GB),difeso da se stesso ex art.86 c.p.c., riassumeva il giudizio, inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto l'impugnativa della intimazione di pagamento n° 03420229000552518000,notificata a mezzo pec in data 1.3.2022 per complessivi euro 6.727.322,26 , comprendente cartelle di pagamento , avvisi di addebito e due avvisi di accertamento.
*Deduceva che il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza si era concluso con sentenza n°
608 /2024 emessa il 7.3.2024 .con la quale era stata declinata la giurisdizione in favore del Giudice tributario relativamente alle cartelle appresso indicate: 03420060086844684000, 03420080006901850000, 03420080023471723000,
03420090006436732000, 03420090052697659000, 03420100069554805000,
03420110050535371000, 03420130009790320000, 03420130027675533000,
03420130043355636000, 03420130045056829000, 03420140004467564000,
03420140012509539000, 03420140018676449000, 03420140031585859000,
03420140040174312000, 03420140046812383000, 03420140050371354000,
03420150009457607000, 03420150019280326000, 03420160007564127000,
03420160011234488000, 03420160023667174000, 03420160036622579000,
03420170001642939000, 03420170005850377000, 03420170008770779000,
03420170014661121000, 03420170030924700000, 03420170034692816000,
03420180009079985000, 03420180024104947000, 03420180028201702000,
03420190004523675000, 03420190010977370000, 03420190010977471000,
03420190013209471000, 03420190023964319000, 03420190032683065000,
03420160039195548000 ;
oltre che per gli avvisi di accertamento TD3010402637/2012 e TD3011101488/2016 .
IC ,quindi,i motivi di opposizione già formulati, ossia:
-l'omessa notifica delle cartelle ed in particolare di quelle successive al 12/2012 ,essendo egli contribuente residente all'estero,come da certificato consolare rilasciato ed iscrizione in AIRE;
-la nullità di eventuali notifiche eseguite a mezzo posta certificata, in assenza di prova di invio mediante sottoscrizione digitale, relata di notificazione e attestato di conformità.
Contestava tutte le pretese tributarie con particolare riferimento a quella portata dalla cartella n.
03420190013209471000 dell'importo di euro 5.533.996,29, in assenza di ulteriori atti di accertamento per l'anno di imposta sottostante (anno 2006); deduceva al riguardo che, a seguito di sentenze a lui favorevoli di primo e secondo grado,era stata emessa dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 4290 /2018, depositata in data 22.02.2018, divenuta definitiva per mancata riassunzione della vertenza,stante la intervenuta cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado;
precisando che l'oggetto dell'impugnazione era costituito dall'avviso di accertamento UNI PF TD 3010403324-2011 a.i. 2006.
Sempre con riferimento alla cartella n. 03420190013209471000,eccepiva ,poi, la nullità per mancanza di motivazione e/o insufficienza della stessa;
anche per tutti gli altri atti presupposti indicati nell'atto impugnato contestava la carenza di motivazione, stante la mancata specificazione delle modalità e del procedimento di computo delle imposte e degli interessi,delle aliquote applicate, e del calcolo dei compensi di riscossione.
Eccepiva,ancora, l'inesistenza dell'obbligazione tributaria relativa all'irap su ciascun atto presupposto emesso dall'ente impositore .Deduceva poi sul contenuto necessario della cartella di pagamento e sulla sua notifica,lamentando ,altresì,l'omessa allegazione degli atti presupposti,nonché la estinzione del diritto per prescrizione quinquennale e l'improcedibilita' della riscossione per somme indicate in cartelle esattoriali fino a € 5.000,00 ,stante lo stralcio automatico di tali cartelle.
*Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione,che contestava il ricorso chiedendone il rigetto, e produceva documentazione inerente la notifica delle cartelle esattoriali e di numerosi atti interruttivi , precedenti l'intimazione impugnata.
*In data 24.1.2026 il ricorrente, assistito da altro avvocato, depositava memorie difensive.
All'udienza del 28 gennaio 2026 ,fissata per la trattazione, presente in collegamento da remoto il solo difensore di parte ricorrente, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto rilevata la tardività delle memorie difensive depositate dalla parte ricorrente in data 24.1.2026, senza il rispetto dei termini di cui all'art.32 d.lgs. 546/1992, sicchè di esse non si terrà conto ai fini della decisione.
*Esaminati quindi i motivi di ricorso e le produzioni documentali effettuate dalla ricorrente , ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato per i motivi di seguito esposti:-
- Con riferimento alla pretesa portata dalla cartella n. 03420190013209471000 dell'importo di euro
5.533.996,29, va evidenziato ,sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente ed anche in mancanza di produzione delle sentenze intervenute nei tre gradi di giudizio relativi all'avviso di accertamento in quella sede impugnato , che la mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio al Giudice di secondo grado, ha avuto l'effetto di render definitivo l'accertamento stesso e quindi di cristallizzare la pretesa tributaria, che è stata poi reiterata con la notifica di successivi atti e tra essi l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.10.2019.
-Con riferimento alle altre pretese relative a tributi erariali, tributi locali e tassa auto (per le quali operano termini di prescrizione differenziati,ossia decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali e triennale per la tassa automobilistica), va evidenziato che ,indipendentemente dalla notifica della cartelle presupposte, in data 16.4.2019 è stata notificata al ricorrente a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.03420199005637952000, comprendente anche le cartelle oggetto del presente giudizio, che ha esplicato effetto interruttivo della prescrizione e,in quanto non impugnata, ha anch'essa determinato la cristallizzazione delle pretese sottostanti. In tal senso è ormai reiterato l'orientamento della Suprema Corte ,che ,da ultimo con sentenza n. 20476/2025, ha statuito che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Pertanto in relazione all'atto impugnato nel presente procedimento non è maturata la prescrizione, ordinaria decennale o breve triennale o quinquennale, atteso che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo
( 28.10.2019) e quella di notifica dell'atto impugnato nel presente procedimento (1.3.2022), non sono decorsi i termini indicati.
-Infondate,poi, si appalesano anche le ulteriori eccezioni formulate:
a)-quella inerente la pretesa nullità della notifica a mezzo pec, in quanto, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità «la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)
», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che « nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» ( cfr. fra le più recenti Cass.civ.28852/2023).Ed ha ,altresì, affermato la Suprema Corte che l'eventuale irritualità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/18).Né è necessaria l'intermediazione di un organo notificatore o la compilazione della relata di notifica, essendo la notifica a mezzo pec espressamente prevista dalla legge nei confronti di soggetti che, come il ricorrente, per legge devono munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ( cfr.art.26 dpr 602/73,dettato per la cartella di pagamento ,ma applicabile anche alla notifica degli altri atti di riscossione).;
b)-quella inerente il preteso difetto di motivazione o la mancata allegazione degli atti sottesi, dal momento che l'intimazione di pagamento è atto a forma e contenuto vincolati, in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente, in punto di motivazione, che essa faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, di cui si invoca l'adempimento (Cass. 28689/2018). Alcun obbligo, inoltre, il concessionario aveva di allegare le cartelle sottese, valendo la prescrizione di cui all'art. 7 l. 212/2000 per i soli atti riportati in motivazione di cui il contribuente non abbia già conoscenza legale (come è, invece, per il caso delle cartelle in precedenza a lui già notificate). L'intimazione opposta, inoltre, si limita a richiamare il credito per capitale, interessi e spese oggetto delle cartelle sottese e a richiedere interessi di mora in conformità a quanto previsto dall'art. 30 dpr
602/1973, sicché anche sotto tale profilo non si ravvisa il vizio di motivazione ravvisato dal contribuente;
c) quella inerente il preteso stralcio delle cartelle di importo inferiore a 5000 euro, non avendo parte ricorrente fornito prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di riferimento, ossia l'art. 4 del cd.
Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41).
-Inammissibile si appalesa infine l'eccezione inerente l'asserita inesistenza dell'obbligazione tributaria relativa all'irap pretesa con gli atti presupposti, ,in quanto preclusa perché attinente al merito dell'imposizione, definitivamente acclarato.
* Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10 rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente,liquidandole in euro 6.000,00
(euroseimila),oltre accessori di legge se dovuti e con distrazione ove richiesta. Il Presidente estensore
CO CI IL