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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7578 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 14/05/2025, ad ore 13,15 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. CAPARVI GIULIA Parte_1 per , l'avv. AIROLDI MICHELE Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 17 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 7578 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7578 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. CAPARVI Parte_1 C.F._1
GIULIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. AIROLDI MICHELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.2.2024, la Sig.ra (Sig.ra o Opponente), in Parte_2 Pt_2 qualità di titolare della impresa di pompe funebri , proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 540/ 2024, R.G. n. 45495/202023, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Milano su richiesta del Sig. (Sig. o ), in qualità di titolare della CP_1 CP_1 Pt_3 impresa di pompe funebri per il pagamento della somma di € Controparte_1
12.008, oltre agli interessi e spese, quale corrispettivo per il distacco di una propria dipendente,
Sig.ra a favore della Sig.ra per il periodo da maggio 2022 a marzo 2023. Parte_4 Pt_2
Esponeva l'Opponente di nulla dovere al Sig. in quanto, da un lato, la prima fattura CP_1 azionata monitoriamente (n. 75 del 14.7.2022, doc. 1 fascicolo monitorio) faceva riferimento a un periodo antecedente (maggio e giugno 2022) a quello in cui la Sig.ra non aveva ancora Pt_4 iniziato a prestare la propria attività a favore della Sig.ra iniziata solo a luglio 2022, come da Pt_2 comunicazione del Sig. via mail in dato 8.7.2022 (doc. 4 fascicolo opponente), mentre i CP_1 servizi resi successivamente erano stati pagati direttamente dalla Sig.ra alla sig.ra fino a Pt_2 Pt_4 marzo 2023, data in cui era cessata la collaborazione della Sig.ra con la Sig.ra (mail Pt_4 Pt_2
Sig. 11.4.2023, doc.5 fascicolo opponente), e pertanto nulla era dovuto al Sig. CP_1 CP_1 Esponeva inoltre l'Opponente che, comunque, nulla era dalla stessa dovuto al favore del Sig.
[...]
a seguito dell'intervenuta soddisfazione da parte sua del finanziamento concesso al Sig. CP_1 [...] per la somma di € 20.000, integralmente pagato dalla Sig.ra e conseguente liberazione CP_1 Pt_2 dall'impegno fideiussorio assunto (raccomandata del 27.2.2023 BPM/Brusà, doc. 9 fascicolo opponente).
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio l'Opposto, contestando le deduzioni dell'opponente, e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Preliminarmente, l'Opposto eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione, in quanto alla notifica avvenuta via PEC non era stata allegata la relata di notifica e inoltre era stato assegnato all'opposto un termine a comparire di 20 giorni, inferiore a quello di 60 giorni previsto dall'art. 164
c.p.c., e mancava l'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, c.p.c.
Nel merito, l'Opposto contestava gli asseriti pagamenti effettuati direttamente dalla Sig.ra Pt_2 alla Sig.ra in quanto, da un lato, in base agli accordi fra le parti, la dipendente distaccata Pt_4 avrebbe continuato ad essere pagata dall'Opposto, e l'Opponente avrebbe dovuto rimborsare il Sig.
a seguito dell'emissione delle fatture emesse periodicamente dallo stesso, fatture rimaste CP_1 inevase.
Sempre secondo l'Opposto, le affermazioni dell'Opponente di aver provveduto direttamente al pagamento alla dipendente distaccata dello stipendio da luglio 2022 a marzo 2023 sarebbero state irrilevanti, in quanto trattavasi di somme di denaro corrisposte ad altro titolo. L'Opposto contestava, inoltre, l'affermazione dell'Opponente secondo cui il distacco sarebbe avvenuto solo a luglio 2022, essendo in realtà iniziato a maggio 2022, e la mail dell'8.7.2022 sarebbe stata unicamente una conferma del rapporto, già iniziato precedentemente.
Con riferimento all'asserita compensazione del credito del Sig. con il pagamento del CP_1 finanziamento concesso al Sig. dal Banco BPM, l'Opposto asseriva, da un lato CP_1
l'inidoneità della documentazione prodotta a provare eventuali pagamenti da parte della Sig.ra a favore del Banco BPM, attestando unicamente la liberazione dal vincolo fideiussorio e, Pt_2 dall'altro, l'infondatezza della pretesa compensazione fra quanto dovuto al Sig. e quanto CP_1 asseritamente pagato in estinzione del credito garantito da fideiussione, in quanto non preceduta da una formale intimazione all'adempimento della prestazione nei confronti del debitore garantito.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la dichiarazione della nullità della citazione e, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto opposto e la condanna della
Sig.ra al pagamento a favore della della somma di € 12.008, Pt_2 Controparte_1 oltre interessi e spese.
Con decreto ex art. 171 bis, c. 3, c.p.c., questo Giudice, rilevata l'effettiva inosservanza del termine a comparire nonché l'omissione nell'atto di citazione dell'avvertimento previsto al n.7 dell'art. 163 c.p.c., dichiarava la nullità dell'atto di citazione e assegnava a all'Opponente termine per la rinnovazione della citazione, fissando la data della prima udienza.
In corso di causa non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non sussistendo un ragionevole fumus del credito fatto valere.
Successivamente, sentito l'unico teste citato da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.
Parte opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. per inesistenza del credito Pt_2 CP_1 ingiunto o, in via subordinata, l'accertamento dell'integrale compensazione delle somme vantate dall'opposto a seguito della intervenuta estinzione del finanziamento di € 20.000, concesso da
Banco BPM a favore della da parte della Sig.ra nella sua qualità Controparte_1 Pt_2 di fideiussore.
In ogni caso, chiedeva la condanna del Sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
Parte opposta precisava le proprie conclusioni chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inefficacia della citazione in rinnovazione e la cancellazione della causa dal ruolo. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto opposto o comunque la condanna della Sig.ra al pagamento a suo Pt_2 favore dell'importo di € 12.008, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, chiedeva la condanna della Sig.ra al pagamento a proprio favore della somma di € 3.002 portata nella Pt_2 fattura 75/22, relativa al distacco della propria dipendente nei mesi di maggio e giugno 2022.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di inefficacia della citazione in rinnovazione, dovendosi ritenere che l'atto di citazione in rinnovazione non presenti mutamenti delle richieste avanzate da parte opponente.
Nel merito, si rileva che la documentazione prodotta da entrambe le parti non appare dirimente ai fini della decisione, sia per ciò che riguarda le fatture prodotte da parte opposta (attore in senso sostanziale), in assenza di un accordo che provi il consenso delle parti in merito al “distacco” della dipendente del Sig. a favore della Sig.ra sia in merito ai pagamenti asseritamente CP_1 Pt_2 effettuati dalla Sig.ra direttamente a favore della Sig.ra in particolare per ciò che Pt_2 Pt_4 concerne gli asseriti pagamenti in contanti, non costituendo valida prova in tal senso gli estratti conto attestanti prelievi di contante dal conto corrente della Sig. Ciò nonostante, risulta Pt_2 dirimente la dichiarazione della teste Sig.ra sentita all'udienza del 5.2.2025, che ha Pt_4 confermato di aver lavorato nei periodi indicati a favore della Sig.ra e di essere stata da Pt_2 questa pagata direttamente, mentre non è risultata in alcun modo provata l'affermazione del Sig.
[...] che tali pagamenti (così implicitamente riconosciuti come effettuati) fossero corrisposti non CP_1 quale stipendio ma “ad altro titolo”, senza peraltro alcuna specificazione al riguardo.
Per tale motivo, deve ritenersi non provata la pretesa creditoria di , e il decreto CP_1 ingiuntivo de quo deve essere revocato, essendo le fatture azionate in via monitoria prive di causa in quanto le somme dovute alla dipendente Sig.ra risultano essere state pagate dalla Sig.ra Pt_4
Pt_2
L'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti esime questo giudice dal pronunciarsi in merito alla richiesta formulata in via subordinata di accertamento dell'intervenuta compensazione delle somme vantate dall'opposto con quanto asseritamente pagate dalla Sig.ra per Pt_2
l'estinzione del finanziamento di € 20.000, concesso da Banco BPM a favore della Controparte_1 da parte della Sig.ra nella sua qualità di fideiussore.
[...] Pt_2
Non appare, inoltre, accoglibile la richiesta di parte opponente di condanna del convenuto opposto ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 540/ 2024, R.G. n.
45495/202023, emesso nei confronti di dal Tribunale di Controparte_2
Milano in data 5.11.2024 e depositato in data 15.11.2024 per il pagamento della somma di €
12.008 in favore di;
Controparte_1
- condanna il convenuto opposto alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.658,5, di cui € 2.540 per compensi e € 118,5 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14.5.2025
Il GOT
Dott.ssa Micaela Magri
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 14/05/2025, ad ore 13,15 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. CAPARVI GIULIA Parte_1 per , l'avv. AIROLDI MICHELE Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 17 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 7578 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7578 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. CAPARVI Parte_1 C.F._1
GIULIA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. AIROLDI MICHELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.2.2024, la Sig.ra (Sig.ra o Opponente), in Parte_2 Pt_2 qualità di titolare della impresa di pompe funebri , proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 540/ 2024, R.G. n. 45495/202023, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Milano su richiesta del Sig. (Sig. o ), in qualità di titolare della CP_1 CP_1 Pt_3 impresa di pompe funebri per il pagamento della somma di € Controparte_1
12.008, oltre agli interessi e spese, quale corrispettivo per il distacco di una propria dipendente,
Sig.ra a favore della Sig.ra per il periodo da maggio 2022 a marzo 2023. Parte_4 Pt_2
Esponeva l'Opponente di nulla dovere al Sig. in quanto, da un lato, la prima fattura CP_1 azionata monitoriamente (n. 75 del 14.7.2022, doc. 1 fascicolo monitorio) faceva riferimento a un periodo antecedente (maggio e giugno 2022) a quello in cui la Sig.ra non aveva ancora Pt_4 iniziato a prestare la propria attività a favore della Sig.ra iniziata solo a luglio 2022, come da Pt_2 comunicazione del Sig. via mail in dato 8.7.2022 (doc. 4 fascicolo opponente), mentre i CP_1 servizi resi successivamente erano stati pagati direttamente dalla Sig.ra alla sig.ra fino a Pt_2 Pt_4 marzo 2023, data in cui era cessata la collaborazione della Sig.ra con la Sig.ra (mail Pt_4 Pt_2
Sig. 11.4.2023, doc.5 fascicolo opponente), e pertanto nulla era dovuto al Sig. CP_1 CP_1 Esponeva inoltre l'Opponente che, comunque, nulla era dalla stessa dovuto al favore del Sig.
[...]
a seguito dell'intervenuta soddisfazione da parte sua del finanziamento concesso al Sig. CP_1 [...] per la somma di € 20.000, integralmente pagato dalla Sig.ra e conseguente liberazione CP_1 Pt_2 dall'impegno fideiussorio assunto (raccomandata del 27.2.2023 BPM/Brusà, doc. 9 fascicolo opponente).
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio l'Opposto, contestando le deduzioni dell'opponente, e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Preliminarmente, l'Opposto eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione, in quanto alla notifica avvenuta via PEC non era stata allegata la relata di notifica e inoltre era stato assegnato all'opposto un termine a comparire di 20 giorni, inferiore a quello di 60 giorni previsto dall'art. 164
c.p.c., e mancava l'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, c.p.c.
Nel merito, l'Opposto contestava gli asseriti pagamenti effettuati direttamente dalla Sig.ra Pt_2 alla Sig.ra in quanto, da un lato, in base agli accordi fra le parti, la dipendente distaccata Pt_4 avrebbe continuato ad essere pagata dall'Opposto, e l'Opponente avrebbe dovuto rimborsare il Sig.
a seguito dell'emissione delle fatture emesse periodicamente dallo stesso, fatture rimaste CP_1 inevase.
Sempre secondo l'Opposto, le affermazioni dell'Opponente di aver provveduto direttamente al pagamento alla dipendente distaccata dello stipendio da luglio 2022 a marzo 2023 sarebbero state irrilevanti, in quanto trattavasi di somme di denaro corrisposte ad altro titolo. L'Opposto contestava, inoltre, l'affermazione dell'Opponente secondo cui il distacco sarebbe avvenuto solo a luglio 2022, essendo in realtà iniziato a maggio 2022, e la mail dell'8.7.2022 sarebbe stata unicamente una conferma del rapporto, già iniziato precedentemente.
Con riferimento all'asserita compensazione del credito del Sig. con il pagamento del CP_1 finanziamento concesso al Sig. dal Banco BPM, l'Opposto asseriva, da un lato CP_1
l'inidoneità della documentazione prodotta a provare eventuali pagamenti da parte della Sig.ra a favore del Banco BPM, attestando unicamente la liberazione dal vincolo fideiussorio e, Pt_2 dall'altro, l'infondatezza della pretesa compensazione fra quanto dovuto al Sig. e quanto CP_1 asseritamente pagato in estinzione del credito garantito da fideiussione, in quanto non preceduta da una formale intimazione all'adempimento della prestazione nei confronti del debitore garantito.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la dichiarazione della nullità della citazione e, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto opposto e la condanna della
Sig.ra al pagamento a favore della della somma di € 12.008, Pt_2 Controparte_1 oltre interessi e spese.
Con decreto ex art. 171 bis, c. 3, c.p.c., questo Giudice, rilevata l'effettiva inosservanza del termine a comparire nonché l'omissione nell'atto di citazione dell'avvertimento previsto al n.7 dell'art. 163 c.p.c., dichiarava la nullità dell'atto di citazione e assegnava a all'Opponente termine per la rinnovazione della citazione, fissando la data della prima udienza.
In corso di causa non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non sussistendo un ragionevole fumus del credito fatto valere.
Successivamente, sentito l'unico teste citato da entrambe le parti, la causa veniva posta in decisione.
Parte opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. per inesistenza del credito Pt_2 CP_1 ingiunto o, in via subordinata, l'accertamento dell'integrale compensazione delle somme vantate dall'opposto a seguito della intervenuta estinzione del finanziamento di € 20.000, concesso da
Banco BPM a favore della da parte della Sig.ra nella sua qualità Controparte_1 Pt_2 di fideiussore.
In ogni caso, chiedeva la condanna del Sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_1
Parte opposta precisava le proprie conclusioni chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inefficacia della citazione in rinnovazione e la cancellazione della causa dal ruolo. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto opposto o comunque la condanna della Sig.ra al pagamento a suo Pt_2 favore dell'importo di € 12.008, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in via subordinata, chiedeva la condanna della Sig.ra al pagamento a proprio favore della somma di € 3.002 portata nella Pt_2 fattura 75/22, relativa al distacco della propria dipendente nei mesi di maggio e giugno 2022.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di inefficacia della citazione in rinnovazione, dovendosi ritenere che l'atto di citazione in rinnovazione non presenti mutamenti delle richieste avanzate da parte opponente.
Nel merito, si rileva che la documentazione prodotta da entrambe le parti non appare dirimente ai fini della decisione, sia per ciò che riguarda le fatture prodotte da parte opposta (attore in senso sostanziale), in assenza di un accordo che provi il consenso delle parti in merito al “distacco” della dipendente del Sig. a favore della Sig.ra sia in merito ai pagamenti asseritamente CP_1 Pt_2 effettuati dalla Sig.ra direttamente a favore della Sig.ra in particolare per ciò che Pt_2 Pt_4 concerne gli asseriti pagamenti in contanti, non costituendo valida prova in tal senso gli estratti conto attestanti prelievi di contante dal conto corrente della Sig. Ciò nonostante, risulta Pt_2 dirimente la dichiarazione della teste Sig.ra sentita all'udienza del 5.2.2025, che ha Pt_4 confermato di aver lavorato nei periodi indicati a favore della Sig.ra e di essere stata da Pt_2 questa pagata direttamente, mentre non è risultata in alcun modo provata l'affermazione del Sig.
[...] che tali pagamenti (così implicitamente riconosciuti come effettuati) fossero corrisposti non CP_1 quale stipendio ma “ad altro titolo”, senza peraltro alcuna specificazione al riguardo.
Per tale motivo, deve ritenersi non provata la pretesa creditoria di , e il decreto CP_1 ingiuntivo de quo deve essere revocato, essendo le fatture azionate in via monitoria prive di causa in quanto le somme dovute alla dipendente Sig.ra risultano essere state pagate dalla Sig.ra Pt_4
Pt_2
L'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti esime questo giudice dal pronunciarsi in merito alla richiesta formulata in via subordinata di accertamento dell'intervenuta compensazione delle somme vantate dall'opposto con quanto asseritamente pagate dalla Sig.ra per Pt_2
l'estinzione del finanziamento di € 20.000, concesso da Banco BPM a favore della Controparte_1 da parte della Sig.ra nella sua qualità di fideiussore.
[...] Pt_2
Non appare, inoltre, accoglibile la richiesta di parte opponente di condanna del convenuto opposto ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 540/ 2024, R.G. n.
45495/202023, emesso nei confronti di dal Tribunale di Controparte_2
Milano in data 5.11.2024 e depositato in data 15.11.2024 per il pagamento della somma di €
12.008 in favore di;
Controparte_1
- condanna il convenuto opposto alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.658,5, di cui € 2.540 per compensi e € 118,5 per spese documentate, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14.5.2025
Il GOT
Dott.ssa Micaela Magri