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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 giugno 2025
* Sommario: 1. All'origine dei problemi: la trasfigurazione funzionale e la ‘tipicità incompiuta' del delitto di partecipazione associativa. – 2. I contrasti interpretativi sul fatto penalmente rilevante: dal modello psichico al modello misto. – 3. Le Sezioni unite 2021 e la rilevanza della affiliazione con messa a disposizione seria e stabile: un ritorno mascherato al modello organizzatorio di partecipazione? – 4. I dubbi ulteriori sollevati dalle Sezioni unite sul piano del principio di precisione. – 5. La difficile compatibilità con i principi di offensività e proporzionalità della pena. – 6. Una soluzione possibile de iure condito: l'affiliazione come tentativo di partecipazione.– 7. …
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- 4. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/08/2024, n. 32046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32046 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GL RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 10 aprile 2024 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RM GL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla Penale Sent. Sez. 6 Num. 32046 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 25/06/2024 inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per carenza di specificità dei motivi dedotti. 1.1 Con il secondo e terzo motivo che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere sposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria in quanto fondato su conversazioni cui non partecipa il ricorrente, su condotte riferibili ad altri coindagati e su una valutazione superficiale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Assume il ricorrente che il Tribunale, nel ribaltare la decisione del Giudice per le indagini preliminari non ha assolto all'onere di motivazione rafforzata, ed ha affermato il coinvolgimento del ricorrente nelle attività del clan nel periodo in contestazione in assenza di gravi elementi indiziari a suo carico, non potendosi ritenere tale la conversazione relativa ad DR Trigilia, unica cui partecipa il ricorrente, dal cui tenore si evince che costui non era a conoscenza dei particolari della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo non risulta dedotto in appello e, in ogni caso, è formulato in termini aspecifici e meramente essertivi. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad allegare l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello nei confronti del coindagato Riccardo Romano Di UR. Va, peraltro, evidenziato che in tale provvedimento il Tribunale ha dato atto che l'atto di appello del Pubblico ministero era privo del requisito della specificità nei confronti del Di UR, ma conteneva specifici rilievi in relazione alle posizioni di IE e, tra gli altri, anche del ricorrente. 3. Gli altri due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi relativi al giudizio di gravità indiziaria, sono infondati. Va, innanzitutto, premesso che sull'onere di motivazione rafforzata dell'ordinanza emessa dal tribunale dell'appello cautelare, in caso di ribaltamento della decisione di rigetto della richiesta cautelare, esistono difformi indirizzi nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo indirizzo, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (così, da ultimo, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La 2 Rosa, Rv. 283784, in cui, in motivazione, si è precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale). Altro indirizzo ha, invece, ritenuto che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04). 3.1 Ad avviso del Collegio, anche volendosi adottare la soluzione più rigorosa, l'ordinanza in esame appare fondata su una motivazione rafforzata, fondata su un confronto critico con le argomentazioni del primo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi alle risultanze investigative (intercettazioni, riprese video, dichiarazioni rese dal collaboratore VA ME). Ad avviso del Collegio, con siffatto percorso argomentativo, immune da vizi logici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso (si veda, da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889), il Tribunale è riuscito a colmare le lacune dimostrative rilevate dal primo giudice. Oltre a sottolineare il permanere del ruolo direttivo del sodalizio da parte di IA IE anche durante il periodo detentivo, il Tribunale, superando la diversa valutazione formulata dal Giudice per le indagini preliminari, ha evidenziato la sussistenza di plurimi elementi indiziari a carico del ricorrente (già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. fino al 2006) collocati nel segmento temporale dell'imputazione (dicembre 2020-maggio 2022) e altamente significativi della permanenza della sua "messa a disposizione" del clan, consistita, fattivamente, nell'assumere il ruolo di incaricato a riscuotere "estorsioni natalizie" e di recuperare i crediti del clan. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tali elementi hanno un contenuto individualizzato e sono stati analizzati alle pagine da 2 a 6 dell'ordinanza. In particolare, il Tribunale ha considerato particolarmente significativi della persistente intraneità di GL: a) il colloquio in carcere del 26/8/21 tra IA IE e la moglie in cui quest'ultima gli riferiva dei "saluti" inviati dal ricorrente, detto "u bassottu"; b) le immagini documentanti il prelievo del medesimo IE in aeroporto, successivamente alla sua scarcerazione 3 (avvenuta 1'11/9/21), da parte del ricorrente e di GL OL RI;
c) le tre conversazioni (progr. 6648 del 7/10/21, progr. 14499 del 14/12/2021, progr.20707 del 18/1/22 ) in cui, nella prima, IE inviava il ricorrente a "convincere" un debitore del clan a restituire quanto rivenuto in prestito;
nella seconda, il figlio di IE inviava il ricorrente a prendere contatti con il capo del clan Strano per risolvere una vicenda che interessava la sorella;
nella terza il figlio di IA IE si lamentava per l'imprudenza commessa dal ricorrente e da altri nel recarsi presso gli Uffici della Squadra Mobile per "salutare" IA IE, raggiunto, in data 11/1/22, da altra ordinanza custodiale;
d) la partecipazione del ricorrente al summit del 14/12/2021 unitamente al capo clan IA IE (documentata dalle riprese delle telecamere di via Trinacra e di via Mirabella nonché dalla conversazione intercettata tra IO IE e la moglie); e) nel riconoscimento del ricorrente quale affiliato e uomo di fiducia di IA IE da parte del collaboratore di giustizia VA ME. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Prjsidente
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RM GL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla Penale Sent. Sez. 6 Num. 32046 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 25/06/2024 inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per carenza di specificità dei motivi dedotti. 1.1 Con il secondo e terzo motivo che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere sposti congiuntamente, deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria in quanto fondato su conversazioni cui non partecipa il ricorrente, su condotte riferibili ad altri coindagati e su una valutazione superficiale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Assume il ricorrente che il Tribunale, nel ribaltare la decisione del Giudice per le indagini preliminari non ha assolto all'onere di motivazione rafforzata, ed ha affermato il coinvolgimento del ricorrente nelle attività del clan nel periodo in contestazione in assenza di gravi elementi indiziari a suo carico, non potendosi ritenere tale la conversazione relativa ad DR Trigilia, unica cui partecipa il ricorrente, dal cui tenore si evince che costui non era a conoscenza dei particolari della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo non risulta dedotto in appello e, in ogni caso, è formulato in termini aspecifici e meramente essertivi. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad allegare l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello nei confronti del coindagato Riccardo Romano Di UR. Va, peraltro, evidenziato che in tale provvedimento il Tribunale ha dato atto che l'atto di appello del Pubblico ministero era privo del requisito della specificità nei confronti del Di UR, ma conteneva specifici rilievi in relazione alle posizioni di IE e, tra gli altri, anche del ricorrente. 3. Gli altri due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi relativi al giudizio di gravità indiziaria, sono infondati. Va, innanzitutto, premesso che sull'onere di motivazione rafforzata dell'ordinanza emessa dal tribunale dell'appello cautelare, in caso di ribaltamento della decisione di rigetto della richiesta cautelare, esistono difformi indirizzi nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo indirizzo, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (così, da ultimo, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La 2 Rosa, Rv. 283784, in cui, in motivazione, si è precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale). Altro indirizzo ha, invece, ritenuto che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04). 3.1 Ad avviso del Collegio, anche volendosi adottare la soluzione più rigorosa, l'ordinanza in esame appare fondata su una motivazione rafforzata, fondata su un confronto critico con le argomentazioni del primo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi alle risultanze investigative (intercettazioni, riprese video, dichiarazioni rese dal collaboratore VA ME). Ad avviso del Collegio, con siffatto percorso argomentativo, immune da vizi logici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso (si veda, da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889), il Tribunale è riuscito a colmare le lacune dimostrative rilevate dal primo giudice. Oltre a sottolineare il permanere del ruolo direttivo del sodalizio da parte di IA IE anche durante il periodo detentivo, il Tribunale, superando la diversa valutazione formulata dal Giudice per le indagini preliminari, ha evidenziato la sussistenza di plurimi elementi indiziari a carico del ricorrente (già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. fino al 2006) collocati nel segmento temporale dell'imputazione (dicembre 2020-maggio 2022) e altamente significativi della permanenza della sua "messa a disposizione" del clan, consistita, fattivamente, nell'assumere il ruolo di incaricato a riscuotere "estorsioni natalizie" e di recuperare i crediti del clan. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tali elementi hanno un contenuto individualizzato e sono stati analizzati alle pagine da 2 a 6 dell'ordinanza. In particolare, il Tribunale ha considerato particolarmente significativi della persistente intraneità di GL: a) il colloquio in carcere del 26/8/21 tra IA IE e la moglie in cui quest'ultima gli riferiva dei "saluti" inviati dal ricorrente, detto "u bassottu"; b) le immagini documentanti il prelievo del medesimo IE in aeroporto, successivamente alla sua scarcerazione 3 (avvenuta 1'11/9/21), da parte del ricorrente e di GL OL RI;
c) le tre conversazioni (progr. 6648 del 7/10/21, progr. 14499 del 14/12/2021, progr.20707 del 18/1/22 ) in cui, nella prima, IE inviava il ricorrente a "convincere" un debitore del clan a restituire quanto rivenuto in prestito;
nella seconda, il figlio di IE inviava il ricorrente a prendere contatti con il capo del clan Strano per risolvere una vicenda che interessava la sorella;
nella terza il figlio di IA IE si lamentava per l'imprudenza commessa dal ricorrente e da altri nel recarsi presso gli Uffici della Squadra Mobile per "salutare" IA IE, raggiunto, in data 11/1/22, da altra ordinanza custodiale;
d) la partecipazione del ricorrente al summit del 14/12/2021 unitamente al capo clan IA IE (documentata dalle riprese delle telecamere di via Trinacra e di via Mirabella nonché dalla conversazione intercettata tra IO IE e la moglie); e) nel riconoscimento del ricorrente quale affiliato e uomo di fiducia di IA IE da parte del collaboratore di giustizia VA ME. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Prjsidente