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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1734/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IO RO, RE
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7319/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Comune di Sant'Arsenio - Piazza D. Pica, 1 84037 Sant'Arsenio SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello il Comune di Sant'Arsenio ha impugnato la sentenza n. 1478/10/2024 con cui la
CGTPG di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, relativamente all'anno 2019, accertava una differenza di imposta a titolo di
TASI.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto maturata la decadenza di cui all'art. 1, co. 161, l. 296 del 2006 il quale prevede che l'atto vada notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione.
Ha escluso applicarsi la sospensione a cascata dei termini di cui all'art. 67, co. 1, d.l. 18 del 1967.
Ha proposta appello l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento della legittimità dell'avviso impugnato.
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello fondato.
L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Come di recente chiarito dalla Suprema corte con sentenza n. 960 del 2025, occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Alla luce di quanto premesso l'appello va accolto.
Le spese vanno compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado. Salerno, li 19.1.2026 Il RE IL
PRESIDENTE (dott. Arturo Avolio) (dott. Massimo Buono)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IO RO, RE
MADDALONI CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7319/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Comune di Sant'Arsenio - Piazza D. Pica, 1 84037 Sant'Arsenio SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello il Comune di Sant'Arsenio ha impugnato la sentenza n. 1478/10/2024 con cui la
CGTPG di Salerno aveva accolto il ricorso di primo grado proposto avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con il quale l'Ufficio, relativamente all'anno 2019, accertava una differenza di imposta a titolo di
TASI.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto maturata la decadenza di cui all'art. 1, co. 161, l. 296 del 2006 il quale prevede che l'atto vada notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione.
Ha escluso applicarsi la sospensione a cascata dei termini di cui all'art. 67, co. 1, d.l. 18 del 1967.
Ha proposta appello l'Ufficio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accertamento della legittimità dell'avviso impugnato.
Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Collegio, all'udienza del 19.1.2026 ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello fondato.
L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Come di recente chiarito dalla Suprema corte con sentenza n. 960 del 2025, occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Alla luce di quanto premesso l'appello va accolto.
Le spese vanno compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
Tanto premesso la CGTSG di Salerno, definitivamente pronunziando, così decide e,
P.Q.M.
Accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado. Salerno, li 19.1.2026 Il RE IL
PRESIDENTE (dott. Arturo Avolio) (dott. Massimo Buono)