Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 8/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Rita LORETO Presidente Ida CONTINO Consigliere rel.
Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria Anna AR CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sull’appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61774 del registro di segreteria Proposto da:
AD AR, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. Andrea Abbamonte (C.F.:
[...]), ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5 - fax 06/48916676), pec:
andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it
(Appellante principale)
IR NC (C.F. [...]), nato a [...] l’8 giugno 1970, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Sorrentino
SENT. 8/2026
([...]– pec:
Giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it ), con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Cicerone n. 60 (c/o lo studio dell’avv. Fabio Altamura) - Pec e fax per comunicazioni e notificazioni:
giancarlosorrentino@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 0817614700
(Appellante incidentale)
contro:
• PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale p.t.;
• PROCURA GENERALE in persona del Procuratore generale p.t., domiciliato per la carica presso la sede di Roma (Appellati)
avverso:
la sentenza n. 320/2024, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, pubblicata il 11 giugno 2024 e notificata il 1° luglio 2024.
Visti gli atti del giudizio Uditi, nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, il relatore Consigliere Ida Contino, l’avv. Andrea Abbamonte per l’appellante principale AD AR, l’avv. Giancarlo Sorrentino per l’appellante incidentale IR NC e il PM d’udienza nella persona del Vice Procuratore generale CH TR.
FATTO
1.Con la sentenza n.320/2024 la Sezione giurisdizionale per la regione Campania condannava la sig.ra AD AR al pagamento di €
130.356,00 e il sig. IR NC al pagamento di € 304.166,00,
SENT. 8/2026 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno nei confronti della regione Campania.
2. I fatti esposti in citazione sono i seguenti:
- Con la delibera di Giunta Regionale n. 457 del 19 aprile 2006, la Regione Campania approvava un finanziamento per la realizzazione di studi e analisi per la creazione di un modello di trasferimento in altri Paesi delle cd. “buone prassi” campane relative alla formazione. A tale scopo, con la medesima delibera, stanziava € 3.000.000,00 da prelevare dalla misura 3.5 lettera K del POR Campania 2000-2006.
- In data 15 maggio 2006, con decreto dirigenziale n. 67, il dott.
NC IR, dirigente dell'Area Regionale di coordinamento n.
17 nonché Responsabile della misura 3.5 del POR, decretava di procedere alla pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio
“Realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi” prevedendo l'applicazione della procedura accelerata.
- A esito della valutazione delle offerte, con decreto dirigenziale n. 66 del 28 marzo 2007, la Regione Campania prendeva atto delle risultanze dei lavori della commissione giudicatrice e aggiudicava la gara alla TI Ernst & UN, rinviando a successivo atto l’impegno delle risorse dell’offerta economica per un importo di € 2.395.900,00.
- Con nota n. 0484928 del 30 maggio 2007, indirizzata al dott.
NC IR quale Responsabile Misure 3.2-3.5 (e p.c.,
all’assessore), la Dirigente dell’AGC 17, Responsabile del F.S.E.,
dott.ssa AR AD, comunicava, tra gli altri contenuti, che <<Dalla misura 3.5 verranno spostate alla misura 3.9 (…), due attività per il SENT. 8/2026 momento non ancora impegnate. Verrà effettuato l'impegno relativo ai primi tre classificati del Bando “Realizzazione di studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione” indicato nel DD n. 66 del 28 marzo 2007”>>.
- Successivamente, con il decreto dirigenziale n. 87 del 11 giugno 2007, sempre la dott.ssa AR AD provvedeva a spostare, e conseguentemente a impegnare, dalla Misura 3.5 alla Misura 3.9, le risorse a sostegno delle attività collegate alla realizzazione di studi e analisi sulla modalità delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione relative ai primi tre classificati del bando, giusto D.D. 95 dell’11/06/07, il cui costo era pari a € 8.775.638,40.
- Con decreto dirigenziale n. 95 del 11 giugno 2007, il dott. NC IR, dirigente dell’AGC 17, Settore 06, decretava:
1. di destinare il finanziamento di € 8.775.638,40 ai primi tre classificati secondo l’ordine di graduatoria a valere sulla misura 3.9;
2. di costituire un gruppo di pilotaggio delle attività al fine di validare la progettazione esecutiva, di coordinare e di monitorare le diverse attività.
- La Regione procedeva, pertanto, alla stipula di tre separati contratti
(sottoscritti tra il 27 luglio e il 3 agosto 2007), oltreché alla costituzione del citato comitato di pilotaggio, il cui Presidente era il IR. Si precisa che preliminarmente alla costituzione dello stesso, venivano rimodulate le attività dell'affidamento, pur rimanendo immutati l’oggetto dell’appalto e il capitolato d’oneri.
- L’Ufficio di Piano, organo competente a svolgere il controllo di SENT. 8/2026 secondo livello del POR Campania, sulla base della Relazione del gruppo di verifica dell’Amministrazione regionale comunicava all’Autorità di gestione che il progetto nel suo complesso non era in linea con i presupposti giuridici previsti per la certificazione delle spese.
Le criticità e le anomalie riscontrate riguardavano sia l’incremento dello stanziamento iniziale, sia l’impiego della graduatoria per finanziare ulteriori progetti.
- L’autorità di gestione, dunque, chiedeva la decertificazione del finanziamento.
- Con i decreti nn. 673 e 674 del 8.9.2009 e n. 825 del 18.11.2009 (a firma del dirigente dott. IS) si provvedeva alla revoca del finanziamento assentito alle prime tre classificate.
- I già menzionati provvedimenti di revoca generavano un contenzioso innanzi alla magistratura ordinaria che si concludeva con l’accertamento dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e quindi con la condanna della Regione Campania alla corresponsione alla RTl IS srl della somma di € 1.049.631,92, comprensiva di interessi legali e moratori dalla data del 10.04.2010 al 18.06.2014.
Con le delibere n. 258, n. 259 e 352 del 2022, la Giunta regionale della Campania provvedeva a riconoscere i debiti fuori bilancio, rispettivamente di € 257.535,93, € 158.333,90 ed € 18.653,11, a seguito dei tre giudizi in ottemperanza promossi dalle società partecipatarie della TI IS s.r.l., nel frattempo dichiarata fallita.
3. La Procura contabile ravvisava nel comportamento degli odierni appellanti i presupposti per la responsabilità amministrativo contabile.
SENT. 8/2026 Riguardo all’elemento oggettivo, evidenziava le gravi illegittimità del procedimento di gara e, nello specifico: l’ingiustificata scelta di fare ricorso a una procedura accelerata; la modifica dei programmi di spesa con decreti monocratici sottoscritti dai convenuti e non dalla Giunta; la rimodulazione dei progetti a gara oramai conclusa; lo scorrimento della graduatoria attraverso il finanziamento di ulteriori due progetti non previsti nel bando. Infine, la Procura evidenziava ulteriore illegittimità nella condotta del IR che si era autonominato Presidente del comitato di pilotaggio dei progetti e che aveva designato quale responsabile del procedimento un componente incompatibile in quanto appartenente alla commissione aggiudicatrice.
Riteneva, altresì, sussistente il requisito della colpa grave e del nesso eziologico, sicché citava in giudizio gli odierni appellanti per sentirli condannare per quote al risarcimento del danno di € 434.522,94 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora e spese di giustizia.
4. Con la sentenza n.320/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in via preliminare:
- rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalla difesa della dott.ssa AD;
- rigettava l’eccezione di inammissibilità della memoria del 19.1.2024 della convenuta AD, formulata dalla Procura contabile;
- rigettava l’eccezione di inammissibilità della citazione per tardività ai sensi dell’art. 67, comma 5 del c.g.c., formulata dalla difesa del IR;
SENT. 8/2026
- rigettava l’eccezione di inammissibilità del secondo invito a dedurre, formulata sempre dalla difesa del dott. IR;
- rigettava l’eccezione di prescrizione formulata da entrambi i convenuti.
Nel merito, condividendo la prospettazione attorea, accoglieva la citazione, seppur statuendo una diversa quota di responsabilità in capo ai convenuti. Nello specifico, riteneva preponderante il contributo illecito di IR nella produzione del danno, sicché riteneva imputabile a questi il 70% del danno e la restante quota alla AD per la sua posizione ancillare. Ciò posto, condannava il dott. IR al pagamento di € 304.166,00 e la dott.ssa AD al pagamento di €
130.356,00.
5. Con atto notificato in data 23 settembre 2024, e depositato in segreteria il 25 settembre 2024, si è costituita la sig. AD AR con il patrocinio dell’avv. Andrea Abbamonte, formulando i seguenti profili di censura:
5.1 Error in judicando-improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di citazione in quanto depositato e notificato oltre il termine finale del 27 luglio 2023 concesso dal Presidente della Corte dei conti con decreto di proroga n. 4 del 26 maggio 2023- violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 67 e 68 del c.g.c.- - violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della costituzione.
Con il primo motivo d’appello, l’AD dopo aver ripercorso l’iter preprocessuale del giudizio, ha censurato il capo IV della sentenza di prime cure per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’atto di SENT. 8/2026 citazione nonostante fosse stato emesso oltre il termine previsto dagli art. 67, comma 5 e 68 c.g.c. In proposito, ha puntualizzato che il Pubblico ministero contabile, a fronte dell’ordinanza n. 6 del 18.7.2023, con la quale il Presidente della Sezione giurisdizionale non aveva concesso l’ulteriore proroga dei termini per emettere l’atto di citazione, proroga richiesta in data 11.7.2023, avrebbe avuto due possibilità: o emettere l’atto di citazione entro il 27.7.2023 (termine di scadenza della prima proroga), oppure impugnare l’ordinanza presidenziale che aveva negato il secondo prolungamento dei termini.
5.2 Error in judicando- improcedibilità e/o inammissibilità della modifica e dell'ampliamento della domanda di danno avanzata con il secondo invito a dedurre e conseguentemente dell'atto di citazione in parte quaviolazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.
67 e 68 del c.g.c.- - violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della costituzione.
L’appellante AD ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui i primi giudici hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’ampliamento del danno erariale da € 274.386,15, indicato nel primo invito a dedurre (notificato il 15.11.2022) a € 434.522,94, importo indicato nell’invito a dedurre integrativo del 11 luglio 2023.
In proposito ha eccepito che, pur volendo ritenere superabile la precedente censura, comunque “l'oggetto del presente giudizio non potrebbe che essere circoscritto alle contestazioni e alla quantificazione operata dalla Procura contabile con il primo invito a dedurre notificato il 15 novembre 2022, con conseguente SENT. 8/2026 inammissibilità della modifica e dell'ampliamento della domanda” (pag.
25 dell’atto d’appello).
A sostegno della propria prospettazione ha richiamato gli art.li 67 e 68, oltreché gli art. 86 e 87 del c.g.c., secondo i quali la domanda prospettata nell’invito a dedurre non è suscettibile di modifiche se non per elementi sopravvenuti o pregressi che siano stati dolosamente occultati.
5.3 Error in judicando-violazione e falsa applicazione dell’art. 2, legge n. 20 del 14 gennaio 1994, s.m.i. - prescrizione della domanda.
L’appellante principale ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il dies a quo del termine prescrizionale andasse ancorato alla data delle tre delibere di riconoscimento del debito. Secondo l’assunto difensivo, i fatti che hanno causato il preteso danno erariale, con particolare riferimento alla dott.ssa AD, si riducono a un’unica determina, la n. 87 del 11.6.2007, relativa alla modifica dell’utilizzo delle risorse per il Bando, sicché da quella data inizierebbe il decorso del temine quinquennale.
Secondo la prospettazione difensiva, peraltro, nella fattispecie non vi è alcun occultamento doloso idoneo a spostare in avanti l’esordio della prescrizione. La regione Campania, infatti, conosceva i fatti di causa sin dalla relazione esperita dal Coordinatore avv. Lupacchini con la nota 7.4.2009; i rapporti della Guardia di Finanza risalgono al 2010, e il decreto di archiviazione penale è del 13.10.2014.
5.4 Error in judicando sul difetto di legittimazione passiva della dott.ssa AD – violazione e falsa applicazione del “complemento di SENT. 8/2026 programmazione Por 2000/2006” – carenza di istruttoria- motivazione erronea e perplessaCon il quarto motivo l’appellante ha ribadito, anche in sede di gravame, la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Sul punto ha evidenziato che l’unica condotta alla stessa imputabile è riferibile alla rideterminazione delle risorse allocate alle Misure 3.2, 3.3, 3.5 e 3.9, rimodulazione attuata per i motivi puntualmente indicati nel decreto n. 87 dell’11.6.2007 e sintetizzabili nella necessità di evitare effetti di over booking su determinate misure e di dispersione mediante il loro utilizzo su altre misure. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, sarebbe inconfutabile la sostanziale estraneità dell’appellante a tutte le condotte che hanno causato il danno (scorrimento della graduatoria, contrattualizzazione degli Operatori Economici, attivazione di una “Cabina di pilotaggio” di verifica di tali progetti, ecc.)
5.5 Error in judicando sulla configurabilità di una condotta dannosa in capo alla dott.ssa AD, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 20 del 14 gennaio 1994 s.m.i. - carenza di istruttoriamotivazione erronea e perplessa.
Con il quinto motivo, l’appellante principale ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha statuito la sua responsabilità per aver incrementato la spesa per il progetto “buone prassi” da 3,000 a 8,775 milioni di euro, con trasferimento delle risorse dalla misura 3.5 alla misura 3.9; e per avere emesso la determinazione n. 87/2007 dalla quale sarebbe scaturita a catena la successiva attività provvedimentale del IR.
SENT. 8/2026 Secondo la prospettazione difensiva, tale capo della sentenza merita di essere riformato. In proposito, premette che la gara indetta dal IR NC con il decreto 67/2006 è stata correttamente assunta con l’urgenza di provvedere in quanto gli impegni di spesa per il POR 2000-2006 dovevano essere impegnati entro il 31.12.2006, termine poi traslato al 31.12.2007; che proprio tale urgenza ha giustificato il successivo provvedimento n. 87/2007 a mezzo del quale si è deciso di coprire la spesa del bando 2006 con le risorse della Misura 3.9 e non con quelle della misura 3.5. Tale diversa imputazione, dunque, era preordinata alla salvaguardia delle risorse impegnate dalla Regione nella complessiva Misura 3.
Secondo la prospettazione difensiva, peraltro, la sentenza n. 640 del TAR Campania non ha mai accertato l’illegittimità del “riassetto” delle Misure POR, ma solo le irregolarità della procedura di Gara alla quale tuttavia l‘AD non aveva partecipato.
Per tali motivi ha escluso ogni nesso eziologico tra la condotta dell’appellata e il danno per cui è causa.
5.6 Error in judicando sempre sulla configurabilità di una condotta dannosa in capo alla dott.ssa AD - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994 n.20, s.m.i. - carenza di istruttoriamotivazione erronea e perplessa.
Con il sesto motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha preso in alcuna considerazione che le attività e i servizi oggetto dei contratti di affidamento del progetto “best practice” erano stati ampiamente intrapresi sin dal luglio 2007. Peraltro, come SENT. 8/2026 puntualmente evidenziato dal giudice civile nella sentenza n. 246/2018 di conferma della decisione n. 11981/2014, il provvedimento in autotutela di revoca del finanziamento non avrebbe potuto condurre all’annullamento del contratto stipulato dalla Regione con la TI IS, né tantomeno a una sua “atipica inefficacia”. Non solo: la stessa decisione dà atto della puntuale rendicontazione da parte dell’RT IS di tutte le prestazioni oggetto di contratto in favore della Regione Campania, circostanza, peraltro, indirettamente confermata dalle stesse note della Guardia di Finanza, in atti, poiché nella Relazione del 26/5/2010, al punto 3.4.6 pag. 51/93, si precisava che in data 2/12/2008 la TI IS Formazione aveva rendicontato
€ 2.039.566,69, pari al 98% circa dell’importo dell’appalto. La causa del danno, secondo l’appellante, sarebbe pertanto da rinvenire nel provvedimento di revoca del finanziamento in presenza di un appalto ove le prestazioni erano state eseguite e rendicontate a tutto il dicembre 2008 – e cioè sei mesi prima della pretesa autotutela.
5.7 Segue - error in judicando sul tema dell’utilitas - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis, legge 14 gennaio 1994 n.20, s.m.i. – carenza di istruttoria - motivazione erronea e perplessa.
Con il settimo motivo l’appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente il danno erariale disconoscendo ogni ipotesi di utilità per la Regione delle prestazioni contrattuali svolte dalla RT IS. In proposito richiama sia la relazione della Guardia di Finanza del 26.5.2010 che il giudicato civile, ove si fa esplicito riferimento alla puntuale esecuzione del contratto da SENT. 8/2026 parte dell’Operatore economico; eccepisce, pertanto, che il giudice avrebbe dovuto supportare la statuizione di carenza di utilità con elementi probatori in ragione dell’art. 2697 c.c..
5.8 Error in judicando sul nesso di causalità - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994 n.20, s.m.i. - carenza di istruttoria motivazione erronea e perplessa.
L’appellante principale, con l’ulteriore profilo di censura, ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno riconosciuto un nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla dott.ssa AD AR e il danno erariale. Sul punto ha ribadito che il danno è derivato esclusivamente dal provvedimento di revoca del finanziamento. In presenza di prestazioni correttamente rese e rendicontate, come poi accertate dall’AGO, l’annullamento della procedura di gara realizzata, impropriamente descritto come “revoca del finanziamento”, non avrebbe potuto incidere di certo sulle obbligazioni assunte a mezzo di regolare contratto e sui corrispettivi maturati dai contraenti. Da ciò la difesa desume che gli unici che possono essere chiamati a rispondere sarebbero i Dirigenti dell’AGC 09 e dell’AUDIT.
5.9 Error in judicando sui profili del cd “danno alla concorrenza” -
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994 n.20, s.m.i. - carenza di istruttoria- motivazione erronea e perplessa.
Con il nono motivo, l’appellante ha escluso che la procedura accelerata posta in essere dal dott. IR abbia potuto configurare un danno erariale da concorrenza. In ogni caso, dopo aver opposto la propria SENT. 8/2026 estraneità a tale scelta, ha richiamato una pronuncia della I Sez d’appello (la n.175/2019) ove i giudici hanno chiarito la portata di tale tipologia di danno e i parametri da applicare per la sua corretta quantificazione. Ha pertanto censurato la quantificazione operata dalla Procura.
5.10 Error in judicando sull’elemento soggettivo della condotta:
inconfigurabilità di una colpa grave in capo alla dott.ssa. AD -
carenza di istruttoria - motivazione erronea e perplessa.
L’appellante principale AD ha, altresì, lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stato accertato l’elemento psicologico della colpa grave nel trasferimento dei fondi dalla misura 3.5 alla misura 3.9, sebbene sia operazione ammessa dal complemento di Programmazione POR 2000/2006; operazione che l’appellante ribadisce essere stata finalizzata a evitare l’estinzione delle risorse allocate nella misura 3.5 attraverso il riutilizzo delle stesse nella coeva Misura 3.9 con “finalità di sistema” ampiamente descritta nell’unico atto posto in essere dalla convenuta.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la dott.ssa AD avrebbe agito nell’esercizio delle proprie funzioni e nel pieno rispetto della legge, sicché nessuna condotta illecita può esserle imputata e, conseguentemente, alcun danno erariale.
5.11 Error in judicando sulla quantificazione ed imputazione del danno
“pro quota” – violazione e falsa applicazione dell’ art.1, comma 1 quater, legge 20/1994 - carenza di istruttoria - motivazione erronea e perplessa. Erronea esclusione dell’utilizzo del potere riduttivo.
SENT. 8/2026 L’appellante principale, infine, ha censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il giudice di prime cure avrebbe del tutto ignorato la circostanza che la Regione ha pagato solo la somma di € 434.522,94 a fronte di un importo, comprensivo di interessi, pari a € 1.049.631,92. L’appellante inoltre ha lamentato l’erronea imputazione degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati nelle more del giudizio civile, emolumenti che sono scaturiti dalla scelta della Regione di non pagare le prestazioni contrattuali rese dalla TI IS.
Ancora, ha eccepito la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della quota di danno imputata alla AD nonché l’erronea statuizione che ha escluso l’uso del potere riduttivo.
5.12 Ha, pertanto, concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per accoglimento delle preliminari eccezioni; nel merito, previo accoglimento dell’appello, la declaratoria di assoluzione. In subordine, ha chiesto l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito.
6. Con atto notificato in data 27 settembre 2024 e depositato in Segreteria il 7 ottobre 2024, ha proposto appello il dott. IR NC con il patrocinio dell’avv. Giancarlo Sorrentino formulando i seguenti profili di censura:
6.1 Violazione degli artt. 67, 68 e 86 c.g.c.., anche in combinato con l’art.
111 Cost. Inammissibilità dell’atto di citazione per tardività e correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che su di esso ha SENT. 8/2026 pronunciato nel merito, accogliendo la domanda proposta dalla Procura. Difetto e insufficienza di motivazione.
L’appellante incidentale ha riproposto l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell’atto introduttivo in quanto depositato e notificato oltre il termine del 27 luglio 2023.
Secondo la prospettazione difensiva, infatti, una corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 68 c.g.c. impone che ove la Procura abbia già usufruito, come nel caso in specie, di una proroga del termine di 120 giorni previsto per il deposito dell’atto di citazione (art. 67, comma 5 c.g.c.), ove il Presidente rigetti la richiesta di una seconda proroga, non può trovare applicazione il termine suppletivo di 45 giorni ivi statuito. Secondo la prospettazione difensiva, solo una tale esegesi “(oltre ad essere l’unica coerente con il principio costituzionale del giusto processo) trova conferma anche nella
“costruzione” della norma di legge in esame” (pag. 20 atto d’appello).
6.2 Violazione degli artt. 67, 68, 70, 86 e 87 c.g.c.. Improcedibilità e/o inammissibilità della modifica e dell’ampliamento della domanda di danno avanzata con il secondo invito a dedurre e conseguentemente dell’atto di citazione in parte qua, e correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che su di esso integralmente ha pronunciato nel merito, accogliendo la domanda proposta dalla Procura. Difetto e insufficienza di motivazione.
In via gradata, rispetto al primo assorbente motivo, l’appellante incidentale ha riproposto l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della citazione introduttiva per ampliamento della SENT. 8/2026 domanda per effetto della notifica del secondo invito a dedurre.
Secondo la prospettazione difensiva, la mancanza di una norma che consenta la duplicazione dell’invito a dedurre deve far ritenere che tale duplicazione non sia ammessa. Ciò considerato, la lettura delle norme di riferimento (artt. 67, 68, 70 e 87 c.g.c.) indurrebbe a ritenere che l’invito a dedurre cristallizzi l’oggetto del giudizio, che, pertanto, non può essere modificato per asserito “refuso”, tanto più che si tratta della quantificazione del danno.
6.3 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c.. Prescrizione di ogni pretesa di danno fatta valere nei confronti dell’appellante e correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che ha respinto l’eccezione di prescrizione e ha pronunciato nel merito, accogliendo la domanda proposta dalla Procura. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione.
In via preliminare al merito, l’appellante incidentale ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui i giudici non hanno accolto l’eccezione di prescrizione. Sul punto, dopo aver rilevato che il Collegio non avrebbe chiarito il motivo per il quale il dies a quo sarebbe stato ancorato alle delibere di riconoscimento del debito, ha comunque opposto che il danno si sarebbe prodotto nel 2007, sicché alla data della notifica degli inviti a dedurre l’azione era prescritta per decorso del termine quinquennale. Peraltro, il giudice di prime cure sarebbe entrato in contraddizione laddove, da una parte, per rigettare l’eccezione di prescrizione ha ritenuto che il danno erariale fosse sorto con le delibere di riconoscimento del debito; e, dall’altra, per escludere SENT. 8/2026 l’applicabilità dell’art. 21 del d.l. 76/2020 ha invece affermato che la fattispecie oggetto del presente giudizio involge contegni illeciti dei convenuti degli anni 2006/2007. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, o l’azione di responsabilità è prescritta perché le condotte sono del 2006/2007, oppure il fatto imputabile non si era ancora compiuto alla data di entrata in vigore dell’art. 21 d.l. 76/2020.
In subordine, ha chiesto di rimettere la questione di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale o di pregiudizialità innanzi alla Corte di giustizia UE per violazione del principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di prevedibilità e certezza.
6.4 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c.. Insussistenza dei presupposti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico del dott. NC IR. L’esatta portata del giudicato civile rispetto al “fatto dannoso”. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che ha invece accolto la domanda proposta dalla Procura.
Con il quarto motivo di gravame l’appellante ha escluso la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
In primo luogo, ha opposto la sua estraneità all’evento dannoso rilevando che i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio sono stati causati dall’inadempimento contrattuale della Regione, (giudiziariamente accertato con autorità di giudicato). Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto solo accertare l’assorbente nesso di causalità tra inadempimento contrattuale e il danno per cui è causa, escludendo, ogni responsabilità a carico del IR.
SENT. 8/2026 6.5 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c. Insussistenza dei presupposti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico del dott. NC IR. Ancora sull’esatta portata del giudicato civile rispetto al “fatto dannoso”. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che ha invece accolto la domanda proposta dalla Procura.
L’appellante, sempre sotto il profilo della causalità, ha evidenziato che non vi sarebbe alcuna consequenzialità tra la revoca dei finanziamenti e il contenzioso civile; anzi, ha precisato che un tale rapporto sarebbe stato escluso proprio dal giudicato civile, ove è chiarito che la revoca non ha inciso sulla sorte del contratto e sugli obblighi di pagamento con esso assunti.
6.6 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c. Violazione del D.
Lgs. 157/1995. Violazione dell’art. 2697 c.c. Carenza e assenza di prova e di istruttoria. Insussistenza dei presupposti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico del dott. NC IR. Legittimità dell’operato del dott. IR e comunque l’irrilevanza delle asserite illegittimità. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che ha invece accolto la domanda proposta dalla Procura.
Con la censura in esame, l’appellante ha in primo luogo dedotto che l’indagine della G.d.F. non avrebbe avuto alcun concreto riscontro in sede penale, sicché gli accertamenti ivi contenuti, che sarebbero mere SENT. 8/2026 ipotesi, non possono assurgere a elementi probatori né indiziari delle illegittimità imputate. Inoltre, ha sottolineato come la posizione ostativa del Nucleo di valutazione non abbia mai formato oggetto di verifica amministrativa o giurisdizionale, e che nessuna violazione delle disposizione del d.lgs. 157/1995 nella fattispecie sia ipotizzabile.
Riguardo poi alle specifiche illegittimità che gli sono state contestate, ha opposto: che la scelta della procedura di gara accelerata riguarda la discrezionalità amministrativa sicché non è censurabile; che non vi è stata alcuna violazione della concorrenza, in quanto alla gara hanno partecipato nove raggruppamenti temporanei d’impresa per un totale di 40 aziende, comunque tale lesione non può causare un danno alla Regione; che il IR, in quanto responsabile della misura 3.5, avrebbe avuto la competenza per modificare le originarie previsioni di gara; che la decisione di incrementare l’importo di gara e di procedere allo scorrimento della graduatoria sarebbe stata assunta dalla dott.ssa AR AD, avendo il dott. IR solo preso atto delle decisioni assunte in merito dalla predetta figura organizzativa sovraordinata; che la procedura dell’ appalto concorso non contempla obblighi di gara rigidamente tipizzati sicché ammetteva la possibilità di adattamenti, specificazioni e precisazioni dei contenuti delle prestazioni richieste;
che la cabina di pilotaggio è stata costituita in conformità alle previsioni del bando di gara; che anche la cabina di pilotaggio è la diretta conseguenza del trasferimento dell’intervento dalla misura 3.5 alla misura 3.9 assunta dalla responsabile coordinamento asse III.
In ogni caso, secondo l’assunto difensivo, le illegittimità contestate al SENT. 8/2026 IR comunque non possono tradursi, in modo automatico, in un fatto dannoso per la Regione. L’autotutela regionale, infatti, è stata disposta per criticità di natura amministrativa senza che nel merito fosse stata posta in discussione la conformità e/o la pertinenza del progetto con gli ampi contenuti del complemento di programmazione POR Campania 2000-2006. Peraltro, sempre secondo la prospettazione difensiva, proprio la statuizione gravata, a pag. 26, contiene l’implicita ammissione che il risultato raggiunto è coerente e pertinente con i contenuti del complemento di programmazione, laddove afferma che sarebbe stato sufficiente attivare una nuova procedura concorsuale con un nuovo capitolato d’oneri corrispondente alle modifiche apportate al programma iniziale.
Infine, l’appellante precisa che il trasferimento dell’intervento dalla misura 3.5 alla misura 3.9 e lo scorrimento della graduatoria hanno comportato, al contrario di quanto affermato in sentenza, un ampliamento dell’oggetto dell’affidamento.
Conclusivamente, secondo la prospettazione difensiva, anche in considerazione delle sentenze emesse dal giudice civile nel 2014 e nel 2018, con cui è stato accertato l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e la coerenza delle medesime con i contenuti del complemento di programmazione POR 2000-2006, deve escludersi che nella fattispecie sia ipotizzabile alcun danno erariale.
6.7 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c. Insussistenza dei presupposti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico del dott. NC IR. Con riferimento all’utilitas, alla SENT. 8/2026 rilevanza del contratto e alla portata del giudicato civile rispetto al “fatto dannoso”. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione.
Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che ha invece accolto la domanda proposta dalla Procura.
Con il settimo motivo l’appellante ha ribadito che “l’accertamento giudiziale civile fa stato anche nel presente giudizio e non consente libere e strumentali affermazioni sulla assenza di utilitas e, inoltre, che vi sarebbe carenza di prova a dimostrazione di tale assenza.
6.8 Violazione dell’art. 21 D.L. 76/20 convertito con l. 120/20 e ss.mm.
L’appellante incidentale, inoltre, ha censurato la sentenza,nella parte in cui ha escluso l’operatività dell’esimente introdotta dall’art. 21 del d.l.
76/2020, ritenendo che la norma abbia natura sostanziale e non processuale, e dunque non si debba applicare ai rapporti sorti in epoca precedente alla sua entrata in vigore. Ha ritenuto, inoltre, che il “fatto”
cui si riferisce la disposizione in esame debba essere inteso come fatto dannoso maturato dopo l’entrata in vigore della norma, e non soltanto come fatto materiale, con la conseguenza che, nei confronti del convenuto, la contestata colpa grave non sarebbe sufficiente per pronunziare la condanna risarcitoria.
6.9 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c. Insussistenza dei presupposti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico del dott. NC IR. Mancata considerazione dell’apporto causale di soggetti terzi. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che ha invece accolto la domanda proposta dalla SENT. 8/2026 Procura.
In via gradata l’appellante incidentale ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità della statuizione decisoria di prime cure nella parte in cui non ha considerato l’apporto causale di soggetti terzi. Secondo il IR, infatti, la sentenza non avrebbe dato rilievo al concorso di responsabilità di altri soggetti che, a partire dal 2009, avrebbero oggettivamente contribuito a far lievitare l’esposizione debitoria della Regione. In particolare, ha ritenuto che più di un terzo della condanna, oltre 150.000 euro, è dovuto a interessi per mancato pagamento e che in quanto tali non sono certamente imputabili alla condotta grave degli odierni appellanti.
6.10 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c. Violazione del principio della domanda. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc). Vizio di ultrapetizione.
Insussistenza dei presupposti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a carico del dott. NC IR. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza che è andata finanche oltre la domanda proposta dalla Procura.
Con il decimo motivo di gravame, l’appellante IR ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.
112 cpc), oltreché il vizio di ultrapetizione. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, poiché la Procura aveva precisato che ciascun convenuto era stato citato per la metà del complessivo danno azionato, la Corte avrebbe dovuto pronunciare la condanna entro detti limiti, in SENT. 8/2026 ossequio al principio della domanda e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre invece ha imputato al IR una quota di importo superiore, nella misura del 70 %.
6.11 Violazione degli artt. 1 l. 20/1994 e 51 e ss. c.g.c. Errata considerazione dell’apporto causale del dott. IR e dunque errata ricostruzione nei suoi confronti degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Carenza e assenza di prova e di istruttoria.
Difetto, insufficienza e contraddittorietà e perplessità di motivazione.
Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza appellata in parte qua.
Con l’undicesimo motivo, l’appellante ha censurato l’errata considerazione dell’apporto causale del dott. IR. Secondo l’appellante la sentenza è viziata nella parte in cui ha attribuito un maggiore apporto causale del IR rispetto all’AD senza tuttavia considerare il carattere propedeutico degli atti emanati dalla dott.ssa AD rispetto a quelli successivi, con i quali egli stesso avrebbe solo dato esecuzione a tali disposizioni.
6.12 Violazione dell’art. 52 R.D. 1214/1934 con riferimento al mancato esercizio del potere riduttivo. Correlata erroneità, illegittimità, nullità della sentenza appellata in parte qua.
Infine, l’appellante incidentale ha opposto la violazione dell’art. 52 R.D.
1214/1934 con riferimento al mancato esercizio del potere riduttivo.
6.13 Il IR NC ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio per accoglimento delle preliminari eccezioni; nel merito, previo SENT. 8/2026 accoglimento dell’appello, la reiezione della domanda attorea con assoluzione da ogni addebito. In via subordinata, nel merito, la riduzione dell’importo di condanna e l’esercizio del potere riduttivo.
7. In data 30 settembre 2025 la dott.ssa AD ha presentato una memoria per la odierna discussione ribadendo sostanzialmente le censure già formulate nell’atto d’appello nonché le conclusioni ivi rassegnate.
8. La Procura generale, in data 1° ottobre 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni controdeducendo puntualmente a ciascun profilo di censura formulato negli atti di appello. Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di prime cure, con condanna alle spese.
All’odierna udienza, le parti hanno articolato le rispettive prospettazioni difensive, concludendo come da verbale.
La causa è passata in decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente, in rito, i gravami vanno riuniti ex art. 184, comma 1, c.g.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
II. Questioni preliminari Attesa la molteplicità delle eccezioni opposte dagli appellanti, il Collegio, seguendo il sistema delineato dall’ art. 101 del c.g.c., decide gradatamente le questioni preliminari avendo a riferimento il criterio della priorità logica, e quindi il merito della causa.
II.1 Inammissibilità per tardività dell’atto di citazione in ragione degli art.
67 e 68 c.g.c. (AD: motivo I; IR: motivo I)
Entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui i SENT. 8/2026 giudici di prime cure non hanno accolto l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’atto di citazione. In proposito hanno lamentato che il libello introduttivo è stato notificato oltre il 27 luglio 2023, termine concesso dal Presidente della Sezione giurisdizionale Campania con il decreto di proroga n. 4 del 26 maggio 2023, e quindi, tardivamente non avendo la Procura contabile ottenuto ulteriore proroga.
A tale conclusione giungono in ragione di una particolare interpretazione degli art.li 67 e 68 del c.g.c. secondo cui, a fronte del diniego della seconda richiesta di proroga, la Procura avrebbe avuto due possibilità: o impugnare il provvedimento di diniego proponendo reclamo alla Sezione, oppure emettere l’atto di citazione entro il termine concesso dal Presidente in seguito alla prima proroga, e quindi entro il 27 luglio 2023.
L’esegesi offerta dagli appellanti non può essere condivisa.
L’art. 67, comma 5, c.g.c. impone al Pubblico ministero il deposito dell’atto di citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine concesso per la presentazione delle deduzioni difensive a pena di inammissibilità. Tuttavia, per espressa volontà del legislatore, il descritto termine è prorogabile con il procedimento delineato dal successivo art. 68, ove è previsto che il Pubblico ministero, con istanza motivata, possa chiedere alla Sezione la concessione di eventuali proroghe del termine; tale istanza, tuttavia, non può essere presentata per più di due volte.
La Procura, dunque, mantiene i propri poteri per un periodo di tempo non illimitato, ed entro lo spirare del termine ultimo della catena deve SENT. 8/2026 definire l’attività istruttoria con il deposito dell’atto di citazione. Inoltre, al comma 3 dell’art. 68 il legislatore definisce esplicitamente la conseguenza di un eventuale diniego di proroga, ove è statuito: “la mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni”.
Ebbene, ritiene questo Collegio che, ove il legislatore avesse voluto disciplinare la fase tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione nel senso voluto dagli appellanti, avrebbe dovuto omettere, al comma 3 dell’art.
68 c.g.c. la locuzione “entro i successivi quarantacinque giorni”.
In mancanza di tale locuzione, infatti, il diniego opposto alla prima istanza di proroga avrebbe imposto al p.m. di emettere l’atto entro gli ordinari 120 giorni; e il diniego opposto alla seconda istanza di proroga, come nella fattispecie, avrebbe imposto al p.m. di emettere l’atto entro il termine concesso con la prima istanza di proroga. Tuttavia, il legislatore, inserendo la locuzione innanzi richiamata, ha previsto, in entrambe le ipotesi di diniego, non avendolo limitato al diniego della prima richiesta, una ulteriore dilazione del termine di 45 giorni.
Ciò posto, con l’ordinanza n. 4 del 26.5.2023, il Presidente della Sezione campana ha accolto l’istanza di proroga, assegnando alla Procura contabile un supplemento istruttorio di 75 giorni decorrenti dal 13 maggio 2023; in data 11 luglio 2023, e quindi entro il termine stabilito dall’ordinanza menzionata, che la stessa difesa di IR indica nel 27 luglio 2023, il p.m. ha presentato una seconda istanza di proroga, come consentito dall’art. 68, comma 1 c.g.c., questa volta non SENT. 8/2026 accolta dalla Sezione. Conseguentemente, proprio in ragione del successivo terzo comma, il procuratore aveva tempo per depositare l’atto di citazione entro gli ulteriori 45 giorni, e quindi sino al 2 ottobre 2023.
Poiché l’atto di citazione è stato notificato il 29 settembre 2023, e quindi entro il termine, è corretta la statuizione di prime cure nella parte in cui ha accertato la tempestività della citazione.
Peraltro, il diritto degli invitati di vedere definita la propria posizione è senz’altro garantito anche con la dilazione di ulteriori e definitivi quarantacinque giorni, come evidentemente considerato dal legislatore.
II.2 Improcedibilità e/o inammissibilità della modifica e dell’ampliamento della domanda di danno avanzata con il secondo invito a dedurre e conseguentemente dell’atto di citazione in parte qua e correlata erroneità della sentenza.
(AD: motivo II; IR motivo II)
Entrambi gli appellanti hanno censuralo la statuizione di primo grado nella parte in cui i giudici non hanno accolto l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della citazione per effetto dell’ampliamento della domanda avvenuto a seguito della notifica del secondo invito a dedurre (11 luglio 2023).
Si premette che dopo un primo invito a dedurre, con cui la Procura ha quantificato il danno erariale in € 274.386,15, è stato notificato agli odierni appellanti un secondo invito a dedurre, con una richiesta risarcitoria pari a € 434.522,94.
SENT. 8/2026 Secondo le prospettazioni difensive, dunque, l’oggetto del presente giudizio andrebbe limitato alla quantificazione del danno operata con il primo invito, come previsto dalle disposizioni del codice contabile.
Anche tale censura è infondata.
La giurisprudenza da sempre ammette la possibilità di rinnovare l’invito a dedurre per apportare correzioni e integrazioni alla formulazione dell’ipotesi accusatoria. Tale possibilità, che si giustifica con l’assenza di una disposizione che precluda il rinnovo dell’invito a dedurre, incontra tuttavia un limite rigoroso in ragione dell’art. 67, comma 5 c.g.c. cioè quello di impedire all’attore pubblico di eludere surrettiziamente la decadenza del potere istruttorio (120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni).
La reiterazione dell’invito a dedurre, pertanto, è ammessa purché essa non comporti una non consentita autoremissione in termini.
Ebbene, nella fattispecie è indubbio che la Procura abbia emesso il nuovo invito a dedurre per l’esigenza concreta di porre rimedio a un evidente errore materiale e non per eludere il termine decadenziale di cui all’art. 67 c.g.c.. Nel primo invito a dedurre, infatti, seppure per la quantificazione del danno si facesse esplicito riferimento alle delibere di riconoscimento del debito n. 258 del 24/05/2022, n. 259 del 24/05/2022 e n.532 dell’11/10/2022, per mero errore materiale, riguardo alla delibera n. 258 il Procuratore trascriveva il debito di €
97.399 anziché la corretta somma, indicata nella delibera, di €
257.535,93.
Vi è, tuttavia un ulteriore motivo che induce questo giudice a ritenere SENT. 8/2026 legittimo il secondo invito a dedurre. La Procura campana ha emesso l’atto di citazione rispettando la cadenza temporale avviata con l’emissione del primo invito a dedurre. L’atto di citazione, infatti, come innanzi evidenziato, è stato emesso nel termine di cui all’art. 67 c.g.c.
come prorogato con ordinanza n. 4 del 26.5.2023; cui correttamente sono stati aggiunti gli ulteriori 45 giorni in ragione dell’art. 68, co. 3 c.g.c..
Ciò considerato, è senz’altro ammissibile il secondo invito a dedurre sicché non può dubitarsi che vi sia una stata perfetta coincidenza tra tale atto preprocessuale e la citazione.
Ma alcuna difformità è configurabile neanche tra il primo invito a dedurre e la citazione.
L’art. 87 c.g.c., infatti, non esclude una fisiologica difformità tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione purché rimanga immutato il nucleo essenziale della contestazione, per consentire al soggetto destinatario dell’invito di esporre le proprie difese sin dalla fase preprocessuale.
Come ribadito più volte da questa Sezione d’appello “…la giurisprudenza successiva agli interventi dell'organo di nomofilachia
(Sez. riun. n. 14/QM/98) si è consolidata nel ritenere che non debba affatto sussistere una piena e assoluta corrispondenza tra invito e citazione, anche se deve essere salvaguardato il rispetto di una sostanziale corrispondenza della fattispecie dannosa, di modo che il contenuto della citazione non decampi dal nucleo essenziale della causa petendi e del petitum contestati con l'invito a dedurre” (Sez. II app. n. 263/2020). Si avanza, dunque, una pretesa obiettivamente diversa da quella dedotta nell’invito a dedurre quando la Procura SENT. 8/2026 individua nella citazione circostanze e situazioni giuridiche non prospettate precedentemente “tali da individuare un nuovo tema di indagine e di mutare sostanzialmente i termini della controversia disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare funzionamento del processo” (Sez. II app. n. 263/2020; in tal senso, anche Sez. II app. n. 68/2019; Sez. II n. 649/2017). In tal caso “Viene, infatti, del tutto frustrata la finalità di consentire all’intimato di svolgere appieno le proprie argomentazioni, al fine di evitare il giudizio di responsabilità (così, Corte conti, Sez. II, n. 181/2014), finalità che ontologicamente connota, al pari di quella di assicurare la massima completezza possibile dell’istruttoria del Requirente contabile, l’istituto del cd. invito a dedurre (in termini, Corte conti, Sez. riunite, n.
7/QM/1998” (Sez. II app.n.129/2023).
Ebbene, ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame. L’illecito contestato nel primo invito a dedurre è il medesimo di quello indicato nell’atto di citazione: medesime sono le condotte e il danno erariale scaturito dalle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio n. 258, n. 259 e n. 532 del 2022. L’unica modifica riguarda la correzione di un errore materiale, rinvenibile ictu oculi, in ordine alla indicazione del debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera n. 258 del 25.5.2022.
Dunque, anche il primo invito a dedurre ha posto gli invitati nelle condizioni di svolgere le loro argomentazioni difensive onde evitare il giudizio di responsabilità.
Anche sul punto è corretta la sentenza gravata.
II.3 Eccezione di Prescrizione e inammissibilità del giudizio per SENT. 8/2026 violazione dell’art. 21 del d.l. 76/2020 (Appello AD: motivo III;
Appello IR: motivo III e VIII)
Entrambi gli appellanti nei loro atti di gravame hanno riproposto l’eccezione di prescrizione formulando le argomentazioni difensive già esposte nelle premesse in fatto, cui si rinvia.
Le censure non sono fondate.
Si premette che nella fattispecie non è stato contestato un occultamento doloso e, conseguentemente, sono irrilevanti tutte le articolazioni difensive formulate dall’AD relative all’obiettiva conoscibilità del danno da parte dell’Amministrazione danneggiata.
Ciò posto, la disposizione di riferimento, contenuta nell’art. 1, co. 2, l.
20/1994 statuisce che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta”. Orbene, secondo i principi ermeneutici espressi dalle Sezioni riunite nelle sentenze n. 7/2000/QM e n.
5/2007/QM, il “fatto dannoso” che consente al P.M. contabile l’esercizio dell’azione di responsabilità “è costituito dal binomio condotta-evento”
e “la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo”.
Ciò anche in considerazione della regola generale recata dall’art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Ove la locuzione “commissione del fatto” fosse interpretata nel senso voluto dagli appellanti, e quindi ove si ritenesse riferita al mero dispiegarsi della condotta trasgressiva, senza alcun riferimento alle SENT. 8/2026 conseguenze dannose che ne sono derivate, si giungerebbe all’esito di dover ritenere che, nella materia della responsabilità amministrativa, la prescrizione inizi a decorrere in un momento in cui non sarebbe azionabile alcuna pretesa risarcitoria e la domanda giudiziale in ipotesi proposta dovrebbe essere respinta per insussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità.
La Procura, dunque, ha fatto buon governo dei principi innanzi rilevati laddove ha chiarito che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal momento in cui, con il concretizzarsi del danno, viene a completamento la fattispecie illecita produttiva del danno stesso; e, specificamente, nel caso in esame, dal momento degli intervenuti pagamenti a seguito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alle citate deliberazioni 258, 259 e 352 del 2022” (pag. 17 dell’atto di citazione).
Conclusivamente, è indubbio che prima delle deliberazioni appena citate, la Procura regionale non avrebbe potuto azionare alcunché in quanto il danno erariale chiesto con la domanda giudiziale in esame non si era ancora verificato.
Non vi è, pertanto, motivo di riformare la statuizione di prime cure in ordine alla prescrizione.
Né tale conclusione è revocata in dubbio dalle considerazioni formulate dal IR in ordine all’art. 21 del d.lgs 76/2020. Secondo l’appellante incidentale, infatti, “delle due l’una: (i) o l’azione di responsabilità è prescritta perché le condotte imputabili (fonte di danno certo nella prospettazione della Procura condivisa dal Collegio) sono datate SENT. 8/2026 2006/2007, (ii) oppure il fatto imputabile non si era ancora compiuto alla data di entrata in vigore dell’art. 21 D.L. 76/2020 e allora il dott.
IR non è perseguibile per colpa grave” (pag. 28 atto d’appello).
Entrambe le prospettazioni difensive sono errate.
L’art. 21, al comma 2, statuisce “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a (…), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Dunque, il legislatore ha introdotto una disciplina provvisoria prorogata con successivi decretilegge sino al 31.12.2025, volta a limitare la responsabilità erariale ai soli casi di dolo e alle condotte gravemente colpose omissive e inerti.
Si tratta di una disposizione la cui ratio, tuttavia, deve essere contestualizzata alla peculiare situazione economica e sociale che viveva il paese a seguito della emergenza Covid.
Ciò precisato, è evidente che la menzionata limitazione della responsabilità non può che riguardare, peraltro rigidamente, le condotte che si sono verificate nel periodo indicato dal legislatore.
Ne deriva l’irrilevanza della prospettazione difensiva formulata dal IR, anche e soprattutto considerando la natura sostanziale della disposizione, che incide sugli elementi costitutivi della responsabilità.
SENT. 8/2026 Del tutto correttamente, pertanto, il primo giudice ha affermato che
“non può essere accolta la richiesta della difesa di IR di applicazione dell’art. 21 del D.L. 76/2020 che prevede che per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti l’azione di responsabilità è limitata alle sole ipotesi di condotta dolosa (quindi non anche colpa grave). La predetta normativa ha carattere sostanziale e non processuale e quindi, anche alla luce del principio espresso dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la sua applicazione non si estende ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, come la fattispecie oggetto del presente giudizio che involge contegni illeciti dei convenuti degli anni 2006/2007”.
Una cosa, infatti, è la prescrizione dell’azione erariale, che, evidentemente, non può iniziare a decorrere se non quando il danno si è verificato; sicché la locuzione “fatto dannoso” contenuta nell’art. 1 della l. 20/1994 non può che riferirsi alla condotta e all’evento lesivo.
Altra cosa è invece l’esimente dello scudo erariale introdotto dal secondo comma dell’art. 21, la cui ratio ne impone l’applicazione alle sole condotte commissive che si sono verificate nel periodo di tempo voluto dal legislatore.
Quanto sin qui evidenziato induce questo Collegio a ritenere in primo luogo irrilevante la questione di costituzionalità prospettata dal IR in quanto direttamente riferita a un orientamento giurisprudenziale e non a una disposizione di legge. In ogni caso, assolutamente infondata proprio in ragione delle considerazioni innanzi svolte.
Deve pertanto essere confermata la reiezione dell’eccezione di SENT. 8/2026 prescrizione e contestualmente respinto il profilo di censura veicolato al motivo VIII dell’atto d’appello del IR secondo cui nella fattispecie dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità dell’azione erariale per insussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
III Merito Entrambi gli appellanti, a supporto dell’atto di gravame, formulano numerosi e puntuali profili di censura che per evidenti ragioni di sintesi, ma anche per la loro stretta connessione, saranno trattati congiuntamente in relazione a ciascuna componente strutturale dell’illecito contabile.
III.1 Error in iudicando: condotta illecita.
(AD: motivi di appello IV-VI; IR: motivo di appello VI)
III.1.1 Dal quarto motivo di appello (pag.29) al sesto (pag.37),
l’appellante principale AD ha censurato la statuizione di primo grado opponendo diverse articolazioni difensive tutte volte ad affermare la sua totale estraneità alla vicenda.
In primo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva sul presupposto che, con la propria condotta, si sarebbe limitata a ridefinire gli importi delle misure 3.2, 3.5, e 3.9 del POR Campania 2006-2010, onde evitare gli effetti di overbooking, e quindi, la dispersione delle risorse europee.
Il successivo scorrimento della graduatoria in questione, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe imputabile esclusivamente al Responsabile della Misura, dott. IR, dirigente del settore in questione.
SENT. 8/2026 Tale prospettazione non è corretta oltreché infondata.
Come più volte rilevato da questa Sezione, sussiste la legittimazione
(attiva o passiva) a stare in giudizio quando il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta, sicché vi è legittimazione ogni qualvolta vi sia coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto azionato.
Ebbene, la Procura contabile, nell’atto di citazione, ha individuato come responsabili la dott.ssa AD e il dott. IR e correttamente li ha citati in giudizio; entrambi, dunque, sono i legittimati passivi in questo giudizio.
Ciò che contesta la difesa, tuttavia, attiene alla titolarità della posizione soggettiva passiva vantata in giudizio, e dunque riguarda il merito della decisione e, conseguentemente, la fondatezza o meno della domanda.
Anche sotto tale profilo, la censura è infondata.
L’iter cronologico della vicenda, puntualmente esposto alle pagg. 6-7 dell’atto di citazione, nonché gli atti versati in giudizio inducono questo Collegio a ritenere corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto configurabile in capo alla dott.ssa AD una condotta gravemente colposa, ricollegabile sotto il profilo eziologico al danno per cui è causa.
La rimodulazione finanziaria operata dalla dott.ssa AD, infatti, è stata realizzata in palese violazione dell’art. 34, comma 3, del regolamento CE n. 1260/1999, vigente all’epoca dei fatti in ragione SENT. 8/2026 della norma transitoria di cui all’art. 105 del regolamento CE n.
1083/2006. L’art. 34 appena citato, infatti, statuisce: “L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi negli obiettivi specifici del medesimo”. Ove l’Autorità di gestione vi provveda direttamente, puntualizza altresì il legislatore, “entro un mese, e previa approvazione del comitato di sorveglianza, comunica alla Commissione il suddetto adattamento”.
(art. 34, comma 3 del Reg. CE n. 1260/1999).
È evidente, pertanto, che l’adattamento del completamento di programmazione (che è appunto il documento in cui sono dettagliate le sotto misure) compete al Comitato di sorveglianza o all’Autorità di gestione, che non si identifica con un unico dirigente. In ogni caso, la rimodulazione deve sempre essere autorizzata dal Comitato di sorveglianza, e successivamente comunicata alla Commissione.
Al di fuori di tale procedura, la rimodulazione finanziaria è una riprogrammazione abusiva, che viola la procedura negoziata di cui all’art. 15 del regolamento innanzi citato, rendendo la spesa non certificabile.
Né lo spostamento finanziario dalla misura 3.5 alla misura 3.9, per fondi pari a € 8.775.638,40, può essere considerata rimodulazione tecnica, poiché rientrano in questa categoria solo gli spostamenti di risorse tra i diversi progetti o bandi all’interno della stessa sottomisura, o l’utilizzo di economie (ribassi d’asta, o fondi derivanti da rinunce o SENT. 8/2026 revoche di progetti) per finanziare lo scorrimento di una graduatoria già esistente sulla stessa linea di intervento.
Lo spostamento di risorse da una sottomisura all’altra, diversamente, altera la strategia, altera gli obiettivi e, quindi, l’impianto complessivo del programma, sicché non può essere autorizzato da un dirigente.
In ogni caso, anche la rimodulazione tecnica deve seguire il procedimento previsto dall’art. 34 citato e, quindi, deve ottenere l’approvazione del Comitato di sorveglianza e la comunicazione alla Commissione.
Quella operata dalla AD, a parere di questo Collegio, dunque, è una riprogrammazione abusiva, e quindi illegittima, effettuata in spregio alle norme regolamentari CE.
Non solo; la condotta della AD è illegittima sotto ulteriore e diverso profilo, come risulta dal contenuto del provvedimento dirigenziale n.
87/2007 a sua firma. Nel decreto appena indicato, infatti, l’AD
“DECRETA… di spostare e conseguentemente di impegnare dalla Misura 3.5 alla Misura 3.9 le risorse a sostegno delle attività collegate alla realizzazione di studi e analisi sulle modalità delle buone prassi e dei modelli esemplari per la formazione relative ai primi tre classificati del bando, giusto D.D. 95 del 11/6/2007, il cui costo risulta essere pari a € 8.775.638,40”.
Dunque, con un decreto dirigenziale, e in contrasto con la delibera della Giunta regionale n. 457 del 19 Aprile 2006, l’AD ha decretato di ampliare il finanziamento per le “best practice” da € 3.000.000 a €
8.775.638,40, e con una decisione assunta in assoluta autonomia e SENT. 8/2026 scavalcando, in ragione di un non meglio specificato potere, l’organo politico, ha aumentato quasi del 200% le risorse stabilite dalla Giunta regionale a valere sul POR Campania per finanziare il progetto delle best practice.
Non solo; l’AD ha assunto una decisione in evidente contrasto anche con la lex specialis dell’appalto concorso e, nello specifico, con l’art. 2 del capitolato ove è stabilito “l’importo dell’appalto è determinato in € 3.000.000, oltre IVA di legge. Tale importo sarà prelevato dalla disponibilità della misura 3.5 azione K – POR Campania 2000-2006”.
Ma altra e conseguente violazione di legge vi è stata laddove è precisato, sempre nel decreto 87 “di spostare e conseguentemente di impegnare dalla Misura 3.5 alla 3.9 le risorse a sostegno delle attività…relative ai primi tre classificati del bando”. Tale puntualizzazione, peraltro, è coerente con quanto la stessa AD aveva già specificato nella la nota n. 484928 del 30.5.2007, indirizzata al IR, ove è esplicitato in maniera ancora più chiara “Verrà effettuato l’impegno relativo ai primi tre classificati del Bando. Quando verrà fatto il provvedimento per l’impegno si dovrà specificare che le Best practice dovranno riguardare anche la formazione per gli occupati e indicare l’azione di sistema da complemento di programmazione per la misura 3.9…”.
In definitiva, la dott.ssa AD ha rideterminato le risorse destinate alle best practice per consentire, peraltro in violazione dell’art. 10 del capitolato d’oneri, il finanziamento del progetto della seconda e terza classificata della gara d’appalto indetta con il decreto dirigenziale n 67 SENT. 8/2026 del 15 maggio 2006, seppure la gara si fosse già conclusa con l’aggiudicazione alla ER & UN (delibera n. 66 del 28 marzo 2007).
Con il decreto 87/2007, dunque, sono stati posti i presupposti contabili per effettuare un illegittimo ampliamento dei soggetti beneficiari del finanziamento disposto con la delibera di Giunta n. 457 del 16 aprile 2006, in mancanza di una qualsiasi procedura concorsuale e quindi in violazione delle più elementari norme e principi che regolano l’evidenza pubblica.
Né ha valore dirimente la circostanza, opposta dall’appellante principale per affermare la propria estraneità, secondo cui lo scorrimento era già stato previso nel decreto n. 18/2007 a firma del dott. IR.
Ebbene, innanzitutto anche il decreto testé citato si pone in contrasto con la lex specialis (art. 10 del capitolato d’oneri) che non prevedeva alcuna formazione di graduatorie, sicché non poteva costituire un presupposto legittimante l’affidamento della AD; ma, soprattutto, tale decreto è estraneo alla programmazione 2000/2006, nell’ambito della quale s’inserisce la vicenda all’esame. La formazione di una graduatoria, infatti, era stata prevista nel decreto 18/2007, in considerazione del ruolo centrale che lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione assumeranno nell’ambito delle politiche di coesione cofinanziate dal FSE nel periodo 2007 – 2013. Dunque, il IR ha ritenuto di redigere una graduatoria, seppure non prevista dal bando né dalla delibera della Giunta regionale n. 457 del 19 aprile SENT. 8/2026 2006, né da altri provvedimenti di Giunta, “nella prospettiva della programmazione 2007/2013”.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato è indubbio che l’appellante AD abbia posto in essere una condotta illecita, caratterizzata non solo dalla marchiana violazione degli obblighi di servizio, ma in palese violazione delle norme comunitarie (tra cui l’art. 34 comma 3 del Reg.
CE n. 1260/1999), delle norme autovincolanti che l’Amministrazione ha ritenuto di inserire nella lex specialis (tra cui gli art.li 2 e 10 del capitolato d’oneri, cui il bando richiama come parte integrante) e di tutte le norme che disciplinano il procedimento dell’evidenza pubblica.
III.1.2 Per le medesime ragioni sono infondate le plurime prospettazioni difensive esposte dal IR NC al VI motivo dell’atto d’appello per affermare la legittimità del suo operato.
In primo luogo, il IR lamenta che l’indagine della Guardia di Finanza, da cui è scaturito il presente giudizio, non ha avuto alcun concreto riscontro in sede penale, in quanto il relativo processo si è concluso con una sentenza di intervenuta prescrizione per tutti i capi di imputazione; così come la relazione del Nucleo di valutazione non avrebbe avuto alcuna conferma in via amministrativa, sicché tutti gli accertamenti ivi contenuti non sarebbero idonei a costituire elementi probatori o indiziari in questa sede.
Tale assunto non è fondato.
La Procura contabile, così come il giudice di prime cure, infatti, in adesione al principio della “circolarità delle prove”, in ragione dell’economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata dei SENT. 8/2026 processi oltreché in assenza di una “norma di chiusura sulla tassatività tipologico dei mezzi di priva” (cfr. Cass. n. 17392/2015, n. 13229/2015, n. 12577/2015; Corte conti, Sez. II app. n. 75/2020, n. 56/2022, n.
278/2023, n. 240/2024, n. 264/2024, n. 153/2025) ha correttamente valutato le emergenze documentali che sono scaturite dal procedimento penale. Tali prove, infatti, seppur raccolte fuori dal processo (c.d. “prove atipiche”), non solo non violano il principio del contraddittorio che si instaura proprio con la loro produzione in giudizio, ma assicurano la discussione sulla loro efficacia dimostrativa del fatto da provare.
Non è pertanto necessario attendere l’esito del giudizio penale, ben potendo il giudice contabile, anche in ragione della parità e della sostanziale autonomia e separazione dei plessi giudiziari, valutare in maniera indipendente dal giudice penale, e da qualsiasi altro giudice, i fatti costituenti l’illecito contabile per cui è causa, in base a tutto il compendio probatorio versato in atti.
Con una diversa prospettazione difensiva, il IR ha contestato la sentenza di prime cure premettendo innanzitutto che durante la vigenza del d.lgs. 157/1995 non vi fossero obblighi specifici per la Regione nell’espletamento dell’appalto-concorso. Richiama in proposito l’art. 3, comma 2, del citato d.lgs. 157/1995, ove è statuito che per gli appalti di servizi di cui all’allegato 2 il decreto si applica solo con riferimento all’art.8 comma 2, all’art. 20 e l’art. 21. Secondo l’assunto difensivo, infatti, l’appalto in esame rientrerebbe nell’allegato 2 e, nello specifico, nella categoria “altri servizi “di cui al n. 27.
SENT. 8/2026 Anche tale argomentazione non è fondata.
Si deve puntualizzare che il servizio oggetto di affidamento, e quindi la realizzazione di studi e analisi per la creazione di un modello di trasferimento in altri paesi delle cd. “buone prassi” campane relative alla formazione, è indubbiamente sussumibile nel novero dei servizi prioritari contemplati nell’allegato 1 al d.lgs. 157/1995, e pertanto integralmente assoggettato alla relativa disciplina. Si considerino, infatti, le categorie di servizi ivi indicate e, nello specifico, la categoria inserita al n.11 dell’allegato 1 (Servizi di consulenza gestionale e affini).
La condotta del IR riguardo alla disciplina prevista dal d.lgs.
157/1995, dunque, si è posta in contrasto quantomeno con l’art. 23 che disciplina l’aggiudicazione.
In ogni caso, pur volendo per ipotesi condividere l’assunto difensivo secondo cui il servizio era da ritenere riconducibile alla categoria residuale di cui all’allegato 2 (altri servizi), e pertanto assoggettato, a termini dell’art. 3 cpv, ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21 (attinenti, rispettivamente, all’avviso di avvenuta aggiudicazione, alla disciplina delle prescrizioni tecniche e alle relative deroghe), comunque la procedura di affidamento del servizio a mezzo di un appalto concorso è sempre stata soggetta a stringenti obblighi, prescritti nel capitolato generale degli appalti, obblighi che garantiscono all’Amministrazione di scegliere l’offerta che maggiormente risponda alle esigenze pubbliche. Non solo; vanno tenute presenti le prescrizioni procedimentali e contenutistiche inserite nel bando e nel capitolato d’oneri, che autovincolano anche la stazione appaltante che le ha SENT. 8/2026 previste. Dunque, non può essere condiviso l’assunto difensivo (si veda il punto par. VI/B1 dell’atto d’appello) secondo il quale nel procedimento di affidamento del servizio in esame la stazione appaltante non era soggetta ad alcun obbligo a eccezione di quelli previsti dagli art. 8, comma 2, all’art. 20 e l’art. 21.
Ciò considerato, è senz’altro illecita la condotta del IR per i motivi che si andranno a dispiegare.
E invero, se l’AD ha posto in essere le condizioni finanziarie per estendere alla seconda e alla terza classificata il finanziamento per le best practice, il IR, dal canto suo, con il decreto dirigenziale n. 95 del 11.6.2007, quindi emesso nella stessa giornata, ha provveduto a destinare la somma di € 8.775.638,40 (misura 3.9) ai primi tre classificati secondo l’ordine di graduatoria e a costituire un gruppo di pilotaggio delle attività al fine di validare la progettazione esecutiva, il tutto in violazione delle prescrizioni inserite nel bando.
Con tale decreto, il IR, deliberando lo scorrimento della graduatoria, innanzi a tutto ha palesemente violato il principio della immodificabilità degli elementi essenziali del bando e/o dell’obbligo di pubblicizzare le eventuali modifiche nelle stesse forme di divulgazione dell’atto indittivo. Tale illegittimità, peraltro, non è certamente scalfita dall’assunta competenza del dirigente a modificare le originarie previsioni di gara (si veda pag. 46 dell’atto d’appello - punto VI/b3).
Peraltro, nella fattispecie, un tale potere di modifica era precluso, oltreché dalla illegittimità della procedura utilizzata, anche dalla circostanza che lo scorrimento era stato realizzato ad aggiudicazione SENT. 8/2026 già avvenuta. La gara, infatti, si era conclusa con l’aggiudicazione del progetto alla ER & UN, società che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto all’art. 10 del capitolato. Tale ultima circostanza impone un’ulteriore considerazione.
Il IR, con la propria condotta, nel luglio 2007 ha sostanzialmente operato l’affidamento diretto di un servizio (best practice) all’AT IS s.r.l. e alla TI Lecole in violazione degli art.li 125 del d.lgs.
163/2006, nel frattempo entrato in vigore (1° luglio 2006); tale disposizione, infatti, prevede la possibilità dell’affidamento diretto solo per i lavori, i servizi e le forniture in economia. Ma ha agito anche in violazione dell’art. 57 del medesimo decreto legislativo, in cui il legislatore elenca in maniera tassativa i presupposti in presenza dei quali la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione della gara.
Ulteriore grave profilo di illiceità nella condotta del IR emerge in fase di esecuzione della gara d’appalto.
Questi, infatti, ha operato una rimodulazione dei progetti presentati dai concorrenti a gara già conclusa.
Si evince dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza che, in data 23 e 30 luglio 2007, vi sono state due riunioni tra i responsabili delle tre TI e lo stesso IR, nelle quali è stato deciso di ripartire le attività del progetto tra i tre aggiudicatari assegnando la progettazione del compendium alla TI ER e UN; la progettazione dell'immagine coordinata alla TI consorzio Lecole; la progettazione del portale web SENT. 8/2026 alla TI IS Formazione.
Dunque, il IR ha gestito la gara d’appalto indetta con il decreto n.
67/2006 in spregio ai più elementari principi che regolano i procedimenti dell’evidenza pubblica dettati dalla legge di contabilità pubblica (r.d. 2420/1923 e relativo regolamento attuativo n. 827/1924);
in palese violazione dell’art. 23 del d.lgs 157/1995; degli art.li 125 e 57 del d.lgs. 163/2006; degli art.li 2 e 10 della lex specialis.
Né ha rilievo dirimente quanto assunto dalla difesa alla lettera VI/c dell’atto di gravame. Secondo l’appellante, il giudice di primo grado a pag. 26 della sentenza, avrebbe implicitamente affermato che il risultato raggiunto sarebbe stato coerente e pertinente con i contenuti del completamento programmazione POR Campania 2000-2006. A ciò aggiunge che l’ampliamento dell’impegno di spesa e lo scorrimento della graduatoria avrebbero comportato prestazioni ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione dal primo classificato, sicché tutta la vicenda si caratterizzerebbe per una legittimità sostanziale.
L’inconferenza di tale prospettazione difensiva è inequivoca ove si consideri che l’ampliamento è avvenuto con gravi violazioni di legge, ma soprattutto che l’Amministrazione regionale, con la delibera n.
457/2006, aveva manifestato l’intenzione di finanziare l’intervento finalizzato alle best practice imputando per tale progetto risorse pari a
€. 3.000.000,00; e che l’ampliamento delle risorse e dell’oggetto del finanziamento non era stato deciso e/o ratificato dall’organo politico che aveva deciso il progetto, ma da un dirigente con provvedimento monocratico. Non solo; l’utilità di tale ampliamento, come sarà SENT. 8/2026 evidenziato nel prosieguo, è stata esplicitamente disconosciuta dalla Regione.
Infine, riguardo alle ulteriori illegittimità contestate dalla Procura e rilevate anche dal giudice amministrativo, tra cui l’ingiustificata scelta della procedura concorsuale accelerata per l’appalto concorso ex art.
10 d.lgs 157/1995, si ritiene che, seppure siano condotte irrilevanti sotto il profilo eziologico, siano comunque sintomatiche di una grave superficialità e di una consapevole noncuranza delle disposizioni di legge da parte del IR.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, ritiene il Collegio che tutte le prospettazioni difensive veicolate sia dall’appellante principale nei motivi da IV a VI che dall’appellante incidentale nel motivo VI, non scalfiscano la correttezza della statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza di una condotta, quantomeno gravemente colposa, caratterizzata da violazione manifesta di norme giuridiche da parte di entrambi gli appellanti.
III.2 Errore in iudicando: NO erariale. (AD: motivi VII e VIII;
IR: motivo VII)
L’appellante principale, con le prospettazioni difensive esposte ai motivi VII e VIII, e l’appellante incidentale al motivo VII, hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il danno erariale richiesto dalla Procura contabile nonostante le prestazioni contrattuali fossero state correttamente eseguite dalla TI IS, come peraltro accertato con efficacia di giudicato dalla sentenza civile n. 11981/2014 del Tribunale di Napoli.
SENT. 8/2026 Inoltre, secondo gli assunti difensivi, la carenza di utilitas da parte dell’Amministrazione regionale sarebbe stata affermata in maniera apodittica e in carenza della benché minima prova, il tutto in violazione dell’art. 2697 c.c..
Anche tali censure sono infondate.
Occorre sgomberare il campo da un equivoco di fondo. Una cosa è l’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, affermata dal giudice civile nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 11981/2014, e confermata dalla Corte d’appello con la sentenza 246/2018, altra cosa, è l’utilitas che la Regione possa aver ricevuto dalla esecuzione di tale contratto, soprattutto quando, come nella fattispecie, l’organo politico cui spetta il compito di individuare le ragioni che giustificano il ricorso all’attività contrattuale oltreché i fini pubblici che s’intendono realizzare, non ha deliberato di impegnare fondi per € 8.775.638,40 né di finanziare tre progetti anziché uno.
L’accertamento di una eventuale utilitas da scomputare dal danno erariale, dunque, nella fattispecie deve risultare da circostanze ed elementi ulteriori rispetto alla mera esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ebbene, a parere di questo Collegio, proprio dagli atti di causa emerge in maniera inequivoca che il contratto stipulato con la TI IS Formazione era assolutamente inutile per l’Amministrazione.
In proposito si richiama l’art. 1 del capitolato, ove è precisato che il servizio dovrà consistere nelle seguenti attività:
“1. nell'analisi sul territorio: studio sul significato di “buona prassi”, sui SENT. 8/2026 criteri per la determinazione dei casi di eccellenza e della trasferibilità e riproducibilità degli stessi sul territorio regionale;
2. nella progettazione del modello di trasferimento di buone prassi e promozione di una rete territoriale stabile di supporto;
3. nella comunicazione e sensibilizzazione;
4.nella realizzazione di un benchmarking con i modelli di trasferimento delle buone prassi presenti in altri paesi e diffusione delle buone prassi campane nella formazione;
5. nella realizzazione ed implementazione di sistema web based.”
Ebbene, è stato invece rilevato dalla Relazione dell’Ufficio: “Dall'analisi del capitolato speciale di appalto, dei singoli contratti stipulati tra la Regione Campania e ciascun raggruppamento di impresa, si evince che i servizi da realizzare sono esattamente gli stessi per ciascun raggruppamento. Successivamente, con le note relative agli incontri propedeutici alla costituzione del Comitato di pilotaggio del 23/07/07 e 30/07/07, si procede a una suddivisione di attività tra i singoli TI, pur lasciando invariati i relativi importi contrattualmente previsti. Le attività oggetto dell'affidamento sono state suddivise, in sede di incontro propedeutico alla costituzione del Comitato di pilotaggio, per ciascun raggruppamento; pertanto, i singoli raggruppamenti hanno svolto soltanto parte delle attività oggetto sia di gara che di offerta tecnica, percependo comunque il compenso risultante dall'offerta economica presentata” (cfr. relazione citata, par. B, num. 6).
Dunque, il costo per ottenere il medesimo servizio previsto nel capitolato si è triplicato, così come si sono triplicati i beneficiari del SENT. 8/2026 contributo.
Tale Relazione è senz’altro un elemento probatorio idoneo a far ritenere che le prestazioni rese dalla TI IS non fossero utili per la Regione.
A ciò deve aggiungersi che, come puntualmente evidenziato nell’atto di citazione, è la stessa Regione Campania a eccepire, nel giudizio civile, l'inutilità delle prestazioni svolte dalla TI IS Formazione srl laddove ha formulato domanda riconvenzionale al fine di ottenere dalla parte attrice (appunto, la IS formazione srl) la restituzione della somma di € 1.628.562,00 versata a titolo di I e II acconto e non dovuta, “per la insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2041 c.c.”.
In particolare, la Regione eccepisce che “in tema di indennizzo ex art.
2041 c.c. il riconoscimento del requisito dell'utilitas può avvenire in maniera esplicita da atti o comportamenti della P.A. dai quali si desuma, inequivocabilmente, un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata (…). Nella fattispecie in esame alcun arricchimento si è verificato perché la Regione Campania non ha tratto alcuna utilitas atteso che l'opera che controparte assume aver compiuto e consegnato (…) non andava commissionata ed anzi si eccepisce l'inutilità dell’opera…” (cfr. doc. 22 cit. - pagg. 12 e 13 della comparsa di costituzione).
Ancora, nell’atto d’appello avverso la sentenza n. 11981/2014, la Regione ribadisce l’inutilità dell’opera effettuata (cfr. doc. 23 prot.
SENT. 8/2026 procura n. 0003621 - Ingresso - 31/03/2023 - Atto di Appello Corte di Appello di Napoli, pag. 22).
Conclusivamente, anche con riferimento alle prospettazioni difensive che mirano a elidere la correttezza della statuizione decisoria sul danno, gli appelli appaiono infondati.
Il pagamento che l’Amministrazione regionale ha dovuto sostenere per le prestazioni contrattuali rese dalla TI IS srl Formazione oltreché per gli interessi e per le spese a seguito di contenzioso sfavorevole rappresenta senz’altro danno erariale in quanto illegittimamente esorbitante la programmazione finanziaria inizialmente deliberata dall’organo giuntale, ma anche, come dalla stessa Regione affermato, in quanto riferito a prestazioni inutili e mai utilizzate.
III.3 Error in iudicando: nesso causale (AD: motivo IX; IR:
motivi IV e V)
L’appellante AD (motivo IX) e l’appellante IR (motivi IV e V)
hanno censurato la sentenza del giudice campano nella parte in cui ha riconosciuto il nesso eziologico tra la loro condotta e il danno erariale.
Sul punto l’appellante AD ha rilevato che il danno erariale sarebbe derivato esclusivamente dal provvedimento di revoca del finanziamento. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l’AGC09 avrebbe dovuto preliminarmente verificare lo stato delle attività contrattuali rese dagli Operatori Economici interessati a tutto il maggio 2009; in presenza di prestazioni correttamente rese e rendicontate, come poi accertate dall’AGO, l’annullamento della procedura di gara SENT. 8/2026 posta in essere, impropriamente definito “revoca del finanziamento”,
non avrebbe potuto incidere di certo sulle obbligazioni assunte a mezzo di regolare contratto e sui corrispettivi maturati dagli Operatori Economici interessati. Pertanto, secondo l’appellante AD, gli unici ad essere chiamati a rispondere, in questa sede, dovrebbero essere i Dirigenti dell’AGC 09 e dell’AUDIT.
Secondo l’appellante IR, invece, il danno erariale sarebbe stato causato esclusivamente dall’inadempimento contrattuale della Regione nei confronti della IS, condotta omissiva che avrebbe dato origine al contenzioso civile e quindi al riconoscimento del debito.
Le prospettazioni difensive non sono fondate.
La causalità che segna il passaggio “dalla responsabilità per fatto altrui” alla “responsabilità per fatto proprio”, e che pertanto è la condizione prima e inscindibile per l’attribuibilità del fatto illecito al convenuto, in sede contabile non presenta particolari divergenze rispetto alla categoria logico-giuridica analizzata sia in sede civile (art 1223 del c.c.) che in sede penale (art. 40 e 41 del c.p.).
Ciò posto, nella fattispecie sussiste il nesso causale tra le condotte illecite poste in essere dagli appellanti e il danno per cui è causa.
Con riferimento all’AD, l’illecito trasferimento delle risorse POR dalla misura 3.5 alla misura 3.9, realizzato al solo fine di aumentare il finanziamento delle best practice anche alla seconda e terza classificata è senz’altro da considerare una condizione necessaria nel processo causale che ha determinato il successivo danno erariale.
Senza il decreto dirigenziale n. 87/2007, infatti, non vi sarebbe stato il SENT. 8/2026 decreto n. 95 del 11 giugno 2007 con il quale la Regione Campania ammetteva a finanziamento il progetto presentato dalla costituenda AT IS Formazione s.r.l.; in data 30 luglio 2007 non sarebbe stato firmato sempre con l’AT IS il contratto di servizi per un importo di € 2.087.900,00 al netto dell’IVA e, conseguentemente, non vi sarebbe stata la sentenza del giudice civile n. 11981 di condanna della Regione al pagamento di € 1.049.631,92, comprensiva di interessi legali e moratori dalla data del 10.04.2010 al 18.06.2014.
Tutte concause che, seppure sopravvenute, non sono indipendenti dall’azione colpevole della AD, ma, al contrario, logiche conseguenze previste e volute, sicché non interrompono il nesso causale tra la sua condotta e l’evento dannoso, pur volendo scrutinare il nesso eziologico alla luce della più severa teoria della causalità adeguata.
Né tale conclusione è scalfita dall’assunto difensivo secondo cui il danno erariale sarebbe derivato dal provvedimento di revoca del finanziamento, scelta definita dall’appellante principale “suicida e in alcun modo imputabile alla dott.ssa AD”. (pag. 36 dell’atto d’appello).
Il provvedimento di revoca, diversamente da quanto assunto dall’AD, è atto legittimo, come statuito anche dal giudice amministrativo, oltreché necessariamente conseguente alla decertificazione del finanziamento. Ma, soprattutto, non può essere considerato un antecedente indispensabile per il verificarsi dell’evento dannoso; infatti, anche in mancanza del d.d. di revoca n. 674/2009 il SENT. 8/2026 danno erariale si sarebbe verificato, in quanto i fondi POR sarebbero stati utilizzati per pagare prestazioni contrattuali non volute dall’Amministrazione e non ritenute utili.
Riguardo alle censure mosse dal IR, invece, occorre ribadire che il danno, come innanzi evidenziato, è scaturito dalla inutilità delle prestazioni veicolate nel contratto stipulato con l’AT IS Formazione s.r.l. in data 30 luglio 2007. Prestazioni che, seppure eseguite, nessun vantaggio hanno portato alla Regione Campania.
Come provato dagli atti di causa, infatti, a fronte dell’ampliamento dei fondi (da euro 3.000.000,00 a euro 8.775.638,40) e degli aggiudicatari
(da uno a tre), il servizio previsto nel capitolato d’oneri è rimasto identico.
Pertanto, il ritardo nell’adempimento contrattuale da parte della Regione in alcun modo ha condizionato l’insorgenza del danno azionato, quanto meno sotto il profilo della sorte capitale, influenzandone piuttosto l’entità, per come sarà nel prosieguo evidenziato.
Conclusivamente, anche le censure mosse dagli appellanti alla sentenza sotto il profilo della causalità sono infondate e non revocano la correttezza della sentenza gravata sul punto.
III.4 Error in iudicando sui profili del danno da concorrenza. (AD:
motivo n. IX; IR: motivo VI par. b2)
Entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui avrebbe fatto riferimento al danno da concorrenza come conseguenza della scelta della procedura accelerata.
SENT. 8/2026 L’AD, in primo luogo, ha opposto l’estraneità a tale scelta della procedura di gara; in ogni caso ha richiamato una pronuncia della I Sez. d’appello ove i giudici chiariscono la portata del danno da concorrenza al fine di censurare la quantificazione del danno ragguagliato all’intero valore relativo alle prestazioni rese dalla RT IS. Infine, ha lamentato che nessuna prova è agli atti che l’accelerazione della procedura e il successivo ampliamento delle risorse al secondo e al terzo classificato, avrebbero modificato il novero già ampio dei concorrenti.
Il IR, invece, ha sostenuto che la concorrenza è un bene giuridico la cui ipotetica lesione non potrebbe e non può legittimare un’azione erariale in favore della Regione, come quella che qui si contesta e, soprattutto non può legittimare una quantificazione del danno parametrata all’intero importo di gara.
Ebbene, anche le già indicate argomentazioni difensive sono infondate e, ancora prima, del tutto irrilevanti al fine di censurare la sentenza gravata.
L’azione erariale non è stata intrapresa per risarcire un ipotetico danno da concorrenza; gli odierni appellanti, infatti, sono stati citati in giudizio per le gravi violazioni commesse nella gestione delle risorse POR e nella gestione dell’appalto concorso indetto a seguito della delibera di Giunta regionale n. 457/2006, violazioni che hanno causato inutile esborso di denaro da parte dell’Amministrazione attestato con delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.
Nella sentenza gravata non si fa mai riferimento al danno da SENT. 8/2026 concorrenza (se non a pag. 7 allorché il giudice richiama gli assunti difensivi dell’AD); il giudice, piuttosto, nel richiamare le condotte illecite, afferma “Con tale contegno risultano violati gli elementari principi dei contratti pubblici e nello specifico la par condicio tra concorrenti e il divieto di variazioni sostanziali dell’appalto” (pag. 26 della sentenza). Quindi la violazione della concorrenza è considerata solo sotto il profilo della illegittimità dell’azione amministrativa ma non del danno.
Ne consegue che il richiamo alla sentenza n. 175/2019 della I Sez d’appello è del tutto inconferente, così come le censure in ordine alla quantificazione del danno.
III.5 Error in iudicando: elemento soggettivo della condotta (AD:
motivo X; IR: motivo VI/b1)
Gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico della colpa grave.
Il motivo è infondato.
Come innanzi evidenziato, nella condotta posta in essere dagli appellanti non è configurabile soltanto una grossolana e marcata violazione degli obblighi di servizio o una violazione delle regole di condotta ex ante ravvisabili come dovere professionale; o ancora una grave negligenza nel caso concreto. Il loro contegno è caratterizzato da manifesta violazione dei regolamenti comunitari (art. 34 regolamento CE 1260/1999); da una manifesta violazione delle disposizioni dettate dalla l. 157/1995 (art. 23) nonché dei principi e SENT. 8/2026 delle disposizioni contenute nella legge di contabilità pubblica approvata con r.d. 2420/1923, e del relativo regolamento attuativo n.
827/1924; da una palese violazione della lex specialis della gara (art.
2 e 10) e di tutte le norme che regolano l’evidenza pubblica e, nello specifico, per quanto riguarda il IR, anche dalla violazione dell’art.
125 e 57 del codice degli appalti vigente nel luglio 2007.
Anche sul punto, dunque, la sentenza deve essere confermata.
IV Error in iudicando: quantificazione e imputazione del danno pro quota. (AD: motivi XI; IR: motivo IX)
Entrambi gli appellanti lamentano l’erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui è stato loro imputato per intero il danno erariale nonostante il pacifico concorso di terzi nella causazione dell’evento dannoso.
L’appellante AD, inoltre, ha puntualizzato che la Regione Campania aveva pagato la somma di € 434.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, nonostante la sentenza n. 11981/2014 del Tribunale civile, confermata in appello, avesse riconosciuto a suo carico la somma di € 1.049.631,92, comprensiva di interessi e rivalutazione.
Ne discende, secondo la prospettazione difensiva, che la Regione avrebbe “risparmiato” circa € 700.000,00 per effetto dell’intervenuto fallimento della capogruppo RT IS (sentenza Tribunale di Roma n. 448/2015). Di tale circostanza non vi sarebbe alcuna traccia nella sentenza appellata.
Ebbene, si premette che tale ultima prospettazione è del tutto SENT. 8/2026 irrilevante ai fini del giudizio, in quanto il danno erariale contestato dalla Procura è stato quantificato evidentemente al netto delle somme che l’appellante ritiene “risparmiate” dalla Regione a causa del fallimento della capogruppo IS. Su tale articolazione motivazionale della difesa, pertanto, non ci si sofferma.
Riguardo invece alla non corretta quantificazione del danno imputabile alla condotta degli appellanti, la censura è fondata.
La vicenda si è protratta per oltre quindici anni; la Regione ha riconosciuto il debito nel 2022.
Ebbene, gli emolumenti accessori che sono maturati a causa del lasso di tempo entro il quale si è svolta la vicenda, così come le spese legali riconosciute dal giudice, non possono essere imputate agli odierni appellanti.
Il danno erariale per cui è causa è scaturito dall’ottemperanza della sentenza n. 11981 del 18.06.2014, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell’AT IS S.r.l. di € 1.049.631,92, somma comprensiva di interessi legali e moratori calcolati sino al 2014 oltre alla sorte capitale di €.
876.918,00.
L’ottemperanza di tale pronunciamento era stata chiesta, con tre separati ricorsi, dalla società CK Associati S.r.l., avente una partecipazione del 10.8% nella disciolta AT IS (sentenza di ottemperanza n. 6417/2021), dalla Fosvi S.c.r.l., Ideazione Impresa S.r.l., avente una partecipazione del 15% e dalla Studio Azienda S.r.l.,
avente una partecipazione del 14,70%.
SENT. 8/2026 Infatti, con la delibera n. 258/2022 la Giunta regionale ha riconosciuto:
1) il debito nei confronti della CK Associati s.r.l., quantificato nella sentenza di ottemperanza n 6417/2021 in € 94.707,14, somma calcolata in ragione della quota di partecipazione all’AT IS s.r.l.
(10,8%), oltre alla somma di € 2.692,00 per spese e competenze legali.
2) il debito nei confronti della Prosvi Promozione e Sviluppo Training e Consulting S.r.l. a Socio Unico in Liquidazione (già Fo.svi s.c.r.l.),
quantificato nella sentenza di ottemperanza n. 6420/2021 in €
157.444,79, comprensiva di interessi legali e moratori calcolati dal 10/04/2010 al 18/06/2014, in ragione della quota di partecipazione all’AT, pari al 15%, oltre alla somma di € 2.692,00 per spese e competenze legali.
Con la delibera n. n. 259 del 24.05.2022, la Giunta regionale ha riconosciuto il debito nei confronti della Studi Azienda s.r.l. quantificato nella sentenza di ottemperanza n. 7614/2021 in € 154.295/90, quale importo spettante in base alla quota della partecipazione della società all’AT, pari al 14,70%, comprensiva di interessi legali e moratori calcolati dal 10/04/2010 al 18/06/2014; oltre a €. 4.038,00 per spese e competenze legali in favore del difensore Avv. Giuseppe Romano.
Con la delibera n. 532/2021, la Regione Campania, premettendo che con la delibera n. 258 aveva riconosciuto e liquidato alla CK Associati la somma di euro 94.707,14 calcolando, evidentemente, la quota del 10,8% sull'importo di euro 876.918,00 e non sulla somma pari ad euro 1.049.631,92, comprensiva di interessi legali e moratori dalla data del 10.04.2010 e sino alla data del 18.06.2014, provvedeva a riconoscere SENT. 8/2026 l’ulteriore somma di € 18.653,11, a titolo di interessi legali e moratori maturati sino al 2014.
Dunque, il danno erariale per cui è causa (€ 434.522,93) è pari al 40,5% (10,8%+ 15% + 14,7%) di € 1.049.631,92, e cioè € 425.100,927, somma comprensiva degli emolumenti accessori riconosciuti sino al 2014, a cui vanno aggiunte le spese e competenze liquidate nelle sentenze di ottemperanza pari a € 9.422,00.
Quanto sin qui evidenziato è di rilievo al fine di calcolare la corretta somma da imputare agli interessi legali.
Il giudice civile, infatti, con la sentenza n. 11981 del 18.06.2014, confermata in appello, ha riconosciuto emolumenti accessori per €
173.713,00 (1.049.631,82 - 875.918,00). Dunque, il 40,5 % di €
173.713,00 è pari a € 70.353,76; sicché solo tale somma deve essere scomputata dal danno erariale e non il maggiore importo quantificato dagli appellanti in € 150.000,00.
Conclusivamente, deve essere accolto il motivo di gravame in esame e, per l’effetto, deve procedersi alla rideterminazione del danno da porre a carico agli appellanti in €. 364.169,16 (€ 434.522,928 - €
70.353,76).
V Error in iudicando: Violazione del principio della domanda.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 112 cpc). Vizio di ultrapetizione.
(IR: motivo X)
Con il decimo motivo di gravame, l’appellante incidentale IR ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime SENT. 8/2026 cure ha gli ha imputato una quota di danno pari al 70% andando oltre la domanda formulata dalla Procura.
La censura è fondata.
Nell’atto di citazione la Procura, dopo aver configurato una responsabilità per colpa grave in capo a entrambi gli appellanti, ha ritenuto imputabile il danno erariale pro quota ai due appellanti. In udienza, inoltre, ha puntualizzato che ciascun convenuto era stato citato per la metà del danno azionato.
Ne discende che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi entro la quota del 50% stabilita nella domanda attorea per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Il Collegio, invece, ritenendo preponderante l’apporto causale del IR, lo ha condannato a risarcire la somma di € 304.166,00, pari al 70% del danno.
Ciò posto, è viziata la sentenza, e sul punto deve essere riformata, nella parte in cui ha imputato al IR un importo superiore a quello per il quale era stato citato (50%).
VI Error in iudicando: Errata considerazione dell’apporto causale del dott. IR e dunque errata ricostruzione nei suoi confronti degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
(IR: motivo XI)
L’appellante incidentale ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito un maggiore apporto causale del IR nella causazione dell’evento dannoso. Sul punto rileva che i provvedimenti con i quali si è disposto il trasferimento delle risorse POR dalla misura SENT. 8/2026 3.5 alla misura 3.9 sono tutti a firma della dott.ssa AD.
Censura altresì l’iter logico-argomentativo sviluppato dai primi giudici i quali avrebbero riconosciuto il carattere preponderante del contributo illecito addebitato al IR in considerazione delle risultanze penali
<<dalle quali emergerebbero (siamo nel campo delle mere ipotesi)
“l’utilizzo personalistico dei finanziamenti pubblici, in particolare da parte di IR in concorso con i rappresentati legali delle TI coinvolte
…”, nonché “continui irrituali rapporti intercorsi tra IR e i rappresentanti delle TI …”>>.
Ebbene, l’accoglimento del motivo precedentemente scrutinato, e quindi la condanna del IR entro i limiti del 50% del danno, determina l’irrilevanza della censura in esame ai fini di una riforma della sentenza sul punto. A ciò si aggiunga che la quota del 30% che i giudici di prime cure hanno riconosciuto come imputabile alla AD non è stata oggetto di gravame da parte del Procuratore regionale.
VII. Error in iudicando: mancato esercizio del potere riduttivo. (AD:
motivo XII; IR: motivo XII)
Entrambi gli appellanti hanno lamentato il mancato esercizio del potere riduttivo da parte del giudice di prime cure.
Anche tale ultima censura è infondata.
Come innanzi rilevato gli odierni appellanti, con la loro condotta, hanno agito in spregio ai più elementari obblighi di servizio e soprattutto violando chiare e inequivoche disposizioni normative, oltreché i fondamentali principi in materia di gestione delle risorse POR (AD)
e in materia di evidenza pubblica (IR).
SENT. 8/2026 Tale contegno non consente l’esercizio del potere riduttivo.
VIII Conclusioni.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, e in parziale accoglimento degli appelli, la sentenza n. 320/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania deve essere riformata con esclusivo riferimento alla quantificazione del depauperamento erariale risarcibile dagli appellanti.
Nello specifico, il danno riferibile alla condotta degli appellanti deve essere ridotto a € 364.169,16 in considerazione del loro specifico apporto causale e la quota imputabile alla condotta del IR non può essere superiore al 50% del danno così rideterminato.
Conseguentemente, l’appellante principale deve essere condannata al pagamento di € 109.250,75, pari al 30% di € 364.169,16, ritenendo corretta e ben motivata la statuizione dei primi giudici sul punto; e l’appellante incidentale IR al pagamento di € 182.084,58, pari al 50% di € 364.169,16.
L’accoglimento parziale degli appelli, lasciando inalterata l’affermazione della responsabilità erariale, non incide sulla soccombenza degli appellanti ai fini dell’addebito delle spese del presente grado di giudizio, ex art. 31, comma 1, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, previa riunione, accoglie parzialmente gli appelli proposti da AD AR e IR NC nei confronti SENT. 8/2026 della sentenza n. 320/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania. Per l’effetto, condanna AD AR al pagamento di euro
€ 109.250,75 e IR NC al pagamento di € 182.084,58. A ciascuna somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti; sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna, altresì, le parti soccombenti al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio che si liquidano in € 400,00
(QUATTROCENTO/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore il Presidente
(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Rita Loreto)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 12 GENNAIO 2026 p. Il Dirigente
(dr. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
LU CO