Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2026, n. 673
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 5 d.P.R. n. 446 del 1997

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'Ufficio ha rigorosamente applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 446/1997. In caso di accertamento induttivo per mancata presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può prescindere dalle risultanze del bilancio e fondare l'accertamento su presunzioni, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente.

  • Inammissibile
    Omesso esame fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché il 'fatto storico' deve essere un fatto della vicenda controversa, non il contegno processuale. Inoltre, la questione posta è priva di decisività in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata si basa sulla non deducibilità delle perdite in sede di accertamento dei redditi per mancata manifestazione di opzione, non sulla prova dell'esistenza delle perdite.

  • Rigettato
    Deduzione perdite pregresse condizionata a opzione

    Il motivo è infondato. L'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 84 del t.u.i.r. costituisce manifestazione di volontà negoziale e deve essere esercitata mediante chiara indicazione nella dichiarazione. La precedente giurisprudenza che considerava le perdite d'ufficio è stata superata, in quanto l'art. 84 concepisce il computo in diminuzione come un'opzione che deve essere esercitata dal contribuente.

  • Accolto
    Imponibilità operazioni VA e dichiarazione

    La sentenza impugnata non si è confrontata con la deduzione della società contribuente di aver eseguito operazioni non imponibili. Ha omesso il necessario accertamento sul punto, non essendo consentito desumere l'imponibilità delle operazioni dalla mera mancata presentazione delle dichiarazioni.

  • Accolto
    Detraibilità credito VA e dichiarazione annuale

    La CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali, avendo pretermesso di verificare se i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione fossero stati dimostrati e se l'esercizio del diritto di detrazione fosse tempestivo, pur in mancanza della dichiarazione annuale.

  • Rigettato
    Violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia

    Il motivo è infondato. La CTR, accogliendo integralmente l'appello dell'Ufficio e confermando l'avviso d'accertamento, ha evidentemente pronunciato, anche in forma implicita, sulle domande relative all'VA. Pertanto, va esclusa la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • Rigettato
    Violazione artt. 91 c.p.c., 2495 c.c., 36 DPR 602/1973

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'ottavo e nono motivo. Tuttavia, si evidenzia che gli ex soci, quali successori universali della società estinta, non possono essere esentati dalla condanna alle spese del giudizio di primo grado. La condanna alle spese non è qualificabile come debito societario nel senso inteso dai ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2026, n. 673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 673
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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