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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11243 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare”, riservata per la decisione in data 17.1.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
RA CE, C.F. [...], RA SA, C.F.
[...], RA IN, C.F. [...] e BB
TT, C.F. [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Arcangelo Puca e Mauro Supino presso il cui studio, sito in Napoli, al Corso Umberto I, 237, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO N. 29 NAPOLI, C.F. 94033110639, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE MALATESTA, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Gioacchino Rossini n. 37, elettivamente domicilia
CONVENUTO
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli istanti impugnavano la delibera assembleare, adottata in data 30.11.22, nella parte relativa all'approvazione dei punti 1 e 2 dell'o.d.g, per i motivi puntualmente indicati in citazione ed in questa sede integralmente richiamati. Chiedevano, pertanto, di dichiarare la predetta delibera nulla ovvero di annullare la stessa o dichiararla inefficace, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva il Condominio opposto, che chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ovvero di rigettare la stessa, con vittoria delle spese di lite.
In data 17.1.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e non trova accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione, invero, gli istanti evidenziavano che l'impugnata delibera era stata adottata in violazione dell'art. 1135 c.c., poiché l'assemblea aveva adottato decisioni con oggetto che non rientrava nella sua competenza, essendo inerenti ai rapporti tra gli attori ed il condomino IG IG.
Tale motivo di opposizione non è fondato. Invero, l'assemblea, nell'impugnata delibera, così decideva: “I condomini presenti all'unanimità ratificano la spesa del lastrico solare di proprietà esclusiva di IG IG per complessivi euro 30.000,00 vedi fattura menzionata nr 10 del 19/05/2022. Si fa presente che il signor MM
PA ha già sottoscritto accordo transattivo di rimborso della spesa anticipata dal sig.re IG IG. Di fatti i condomini presenti all'unanimità ratificano la ripartizione millesimali e come per legge ovvero 1/3 a carico del proprietario
(appartamento B2 IG IG) e 2/3 a carico dei condomini sottostanti (negozio
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 civ. 31 MM PA e negozio civico 33 RA SA, IN,
CE e BB TT). Pertanto fatti per i 2/3 millesimi 18,43 in totale su euro 20.000,00 (2/3 di euro 30.000), MM PA (negozio civico 31) pagherà euro 9.321,76 vedi transazione che si allega al presente verbale mentre il negozio civico 33 di RA e BB euro 10.678,24, secondo i millesimali tabella A vedi riparto allegato. I restanti 10.000 a carico del signor IG IG. Si conferma così come riportata la ripartizione”.
Con tale delibera, infatti, il Condominio si limitava a ratificare la spesa relativa al lastrico solare eseguita dal condomino IG ed a ratificare la ripartizione millesimale secondo i criteri all'art. 1126 c.c.. La delibera, pertanto, non aveva ad oggetto materie sottratte alla sua competenza, statuendo ex art. 1135 I comma n. 4
c.c.. Inoltre, tale delibera non violava in alcun modo, nei confronti degli attori, i criteri di riparto dei 2/3 della spesa, che veniva ripartita, nei loro confronti, secondo la tabella A.
Anche il secondo motivo di impugnazione non risulta fondato.
Con tale motivo, in particolare, gli istanti evidenziavano come l'impugnata delibera fosse stata assunta in violazione dell'art. 1134 c.c., stante l'assenza del requisito dell'urgenza dei lavori approvati.
Tale motivo non risulta fondato. Ritiene, invero, il Tribunale che l'assemblea ha ratificato tali lavori e, quindi, ha implicitamente riconosciuto l'urgenza e l'utilità degli stessi, con una valutazione di merito non censurabile e che non può costituire oggetto di controllo da parte del giudice (Cass. 20135/17).
Con il terzo motivo di impugnazione, infine, gli istanti invocavano l'invalidità della delibera, in quanto approvata con il voto marginale del condomino IG IG, che, secondo la prospettazione attorea, era in palese conflitto di interessi.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 Ritiene, invero, il Tribunale che, in assenza di una specifica norma sul conflitto di interessi del condomino, debba applicarsi la disposizione di cui all'art. 2373 c.c., prevista in materia societaria. Conseguentemente, la delibera approvata con il voto del condomino in conflitto d'interessi risulta annullabile solo qualora tale voto sia determinante e tale delibera rechi un danno al Condominio (per soddisfare gli interessi del condomino). Orbene, dagli atti non risulta che la predetta delibera arrechi un pregiudizio all'Ente, anche in considerazione del fatto che non è stata contestata l'utilità di tali lavori.
Le domande attoree, pertanto, non trovano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono disciplinate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 52.000,00 euro), come da nota spese depositata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sull'opposizione alla delibera assembleare adottata dal
Condominio convenuto in data 30.11.22, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta ogni domanda attorea;
2) condanna RA CE, RA SA, RA IN, e BB
TT, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dal
Condominio Via Salvo D'Acquisto N. 29 Napoli, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 18/03/2025
Il Giudice
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE
dott.ssa Manuela Robustella
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