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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON LI RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE
Appellante nei confronti di:
(c.f. ), n.q. di procuratore Parte_2 C.F._2
generale di (c.f. ), Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall' avv. MINUTELLA IRENE
(c.f. , contumace Pt_1 Parte_4 C.F._4
Appellati
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo in accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare la nullità parziale dell'ordinanza nella parte in cui non ha motivato in ordine ai presupposti della statuita compensazione delle spese di lite;
ritenere e dichiarare il difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.; per l'effetto, condannare l'appellata
al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio, Parte_3
nella misura di cui al D.M. n. 55/2014”; appellato: “conclude come in comparsa di costituzione del 20.11.2020 e chiede la causa venga decisa con la concessione dei termini di legge. Tanto premesso si chiede che PIACCIA ALL'ON.LE CORTE DI APPELLO Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Palermo – sez. V civile il 03.07.2020 nel procedimento RG: 1816/2018, ritenendo e dichiarando fondata la compensazione delle spese. Con vittoria di spese competenze ed onorari di questo grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 3/7/2020, il Tribunale di Palermo ha disatteso la domanda di restituzione avanzata da – nella qualità Parte_2
di procuratore generale di – nei confronti di Parte_3 Parte_1
e e ha compensato le spese di lite tra le parti.
[...] Controparte_1
La domanda traeva origine dai versamenti effettuati nel conto corrente n. 873 acceso il 2/12/2008, da e Parte_3 Parte_1 CP_1
presso la banca Credito Siciliano.
[...]
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 28/8/2020,
. Parte_1
Costituendosi, , nella qualità di procuratore generale di Parte_2
ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto;
non si è Parte_3
costituita, rimanendo contumace, Controparte_1
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 20/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 difensivi conclusionali.
***
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta la statuizione in punto di spese di lite del primo grado di giudizio. Segnatamente, col primo censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui “il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese legali senza dare una esplicita e chiara spiegazione delle ragioni per le quali sia giunto a tale conclusione limitandosi, unicamente, a qualificare le questioni trattate come speciose e complesse”, mentre “avrebbe dovuto (…) addebitare le spese legali alla parte totalmente soccombente, la quale ha azionato lo strumento processuale in modo assolutamente infondato, quasi temerario, nel proprio disegno di incardinare più giudizi possibili nei confronti dell'odierno appellante” (cfr. pagg. 5 e 9, atto di appello).
Col secondo, evidenzia che “in applicazione del D.M. n. Parte_1
55/14 e ss. mm. ii., il quale disciplina la determinazione dei compensi forensi, atteso il valore del giudizio dichiarato da controparte in atto introduttivo in €
59.490,00 (scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00) le spese legali che
l'odierno appellante potrebbe essere chiamato a sostenere sono pari ad € 8.030,00 oltre accessori di legge” e “come il pagamento di tali importi debba essere oggetto di espressa condanna a carico di controparte, e ciò attesa la palese ed accertata totale infondatezza della domanda giudiziale proposta” (cfr. ancora atto di appello, pag. 9).
Ciò posto, vale innanzitutto ricordare, quale necessaria premessa di carattere generale, che in materia di spese di lite, la regola generale è prevista dall'art. 91
c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione
“unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n.
5842).
Ancora il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che “la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”. Tuttavia, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641). Inoltre, “il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11/8/2025 n. 23009).
Venendo, sulla base di tali considerazioni, al caso di specie, nella decisione impugnata si legge che “la domanda di restituzione spiegata da Parte_2
nella qualità di procuratore generale di avente
[...] Controparte_2
a oggetto l'importo dalla stessa versato, non può trovare accoglimento. Sussistono tuttavia i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di giudizio, in ragione della speciosità e complessità delle questioni trattate” (cfr. pag. 7, ordinanza del 3/7/2020).
E però, non chiarisce il Tribunale quali siano questi presupposti, se non col generico riferimento alla 'speciosità e complessità' delle questioni trattate, a fronte di una totale soccombenza della parte ricorrente. Non risulta quindi la ricorrenza di quelle ragioni, evocate nell'ordinanza della Suprema Corte prima richiamata, in presenza delle quali può disporsi la compensazione, altrimenti sostanzialmente penalizzandosi il soggetto che è risultato vincitore.
Ora, è innegabile che all'esito del giudizio di prime cure, l'appellato è risultato soccombente, risultando del tutto disattesa la sua pretesa e fondate quindi le ragioni di contrasto, di guisa che andava condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio: né si ravvisano specifiche ragioni idonee a giustificarne la compensazione, non venendo in rilievo questioni particolari né essendo richiesto particolare approfondimento, in fatto o giuridico. Ne deriva che il gravame va accolto, con la riforma dell'ordinanza di prime cure nel capo relativo alle spese.
Passando alla quantificazione delle stesse, considerando il valore della domanda pari a € 59.490,00, del rapporto processuale verso una sola parte soccombente (il ricorrente verso il quale era approntata la difesa), tenendo conto del rito, della linearità della causa, dell'assenza di incombenti istruttori (come dallo stesso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 appellante evidenziato) e appunto di questioni complesse da risolvere, si perviene all'importo di € 6.000,00 per i compensi, a cui vanno aggiunti gli esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, la liquidazione
(rapportando il valore all'ammontare delle spese di lite, oggetto in questa sede del dibattito processuale) come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 28/8/2020 avverso l'ordinanza n. 4013/2020 resa dal Tribunale di
Palermo il 3/7/2020, e in riforma di detta ordinanza: condanna , nella qualità di procuratore generale di Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di delle spese del primo
[...] Parte_1
grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge;
conferma nel resto l'impugnata ordinanza.
DA , nella qualità di procuratore generale di Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di delle spese del presente
[...] Parte_1
giudizio, liquidate in € 2.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De EG ON LI RA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON LI RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. EP De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE
Appellante nei confronti di:
(c.f. ), n.q. di procuratore Parte_2 C.F._2
generale di (c.f. ), Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall' avv. MINUTELLA IRENE
(c.f. , contumace Pt_1 Parte_4 C.F._4
Appellati
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo in accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare la nullità parziale dell'ordinanza nella parte in cui non ha motivato in ordine ai presupposti della statuita compensazione delle spese di lite;
ritenere e dichiarare il difetto dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.; per l'effetto, condannare l'appellata
al pagamento delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio, Parte_3
nella misura di cui al D.M. n. 55/2014”; appellato: “conclude come in comparsa di costituzione del 20.11.2020 e chiede la causa venga decisa con la concessione dei termini di legge. Tanto premesso si chiede che PIACCIA ALL'ON.LE CORTE DI APPELLO Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Palermo – sez. V civile il 03.07.2020 nel procedimento RG: 1816/2018, ritenendo e dichiarando fondata la compensazione delle spese. Con vittoria di spese competenze ed onorari di questo grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 3/7/2020, il Tribunale di Palermo ha disatteso la domanda di restituzione avanzata da – nella qualità Parte_2
di procuratore generale di – nei confronti di Parte_3 Parte_1
e e ha compensato le spese di lite tra le parti.
[...] Controparte_1
La domanda traeva origine dai versamenti effettuati nel conto corrente n. 873 acceso il 2/12/2008, da e Parte_3 Parte_1 CP_1
presso la banca Credito Siciliano.
[...]
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 28/8/2020,
. Parte_1
Costituendosi, , nella qualità di procuratore generale di Parte_2
ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto;
non si è Parte_3
costituita, rimanendo contumace, Controparte_1
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 20/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 difensivi conclusionali.
***
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta la statuizione in punto di spese di lite del primo grado di giudizio. Segnatamente, col primo censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui “il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese legali senza dare una esplicita e chiara spiegazione delle ragioni per le quali sia giunto a tale conclusione limitandosi, unicamente, a qualificare le questioni trattate come speciose e complesse”, mentre “avrebbe dovuto (…) addebitare le spese legali alla parte totalmente soccombente, la quale ha azionato lo strumento processuale in modo assolutamente infondato, quasi temerario, nel proprio disegno di incardinare più giudizi possibili nei confronti dell'odierno appellante” (cfr. pagg. 5 e 9, atto di appello).
Col secondo, evidenzia che “in applicazione del D.M. n. Parte_1
55/14 e ss. mm. ii., il quale disciplina la determinazione dei compensi forensi, atteso il valore del giudizio dichiarato da controparte in atto introduttivo in €
59.490,00 (scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00) le spese legali che
l'odierno appellante potrebbe essere chiamato a sostenere sono pari ad € 8.030,00 oltre accessori di legge” e “come il pagamento di tali importi debba essere oggetto di espressa condanna a carico di controparte, e ciò attesa la palese ed accertata totale infondatezza della domanda giudiziale proposta” (cfr. ancora atto di appello, pag. 9).
Ciò posto, vale innanzitutto ricordare, quale necessaria premessa di carattere generale, che in materia di spese di lite, la regola generale è prevista dall'art. 91
c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione
“unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n.
5842).
Ancora il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che “la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”. Tuttavia, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641). Inoltre, “il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11/8/2025 n. 23009).
Venendo, sulla base di tali considerazioni, al caso di specie, nella decisione impugnata si legge che “la domanda di restituzione spiegata da Parte_2
nella qualità di procuratore generale di avente
[...] Controparte_2
a oggetto l'importo dalla stessa versato, non può trovare accoglimento. Sussistono tuttavia i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di giudizio, in ragione della speciosità e complessità delle questioni trattate” (cfr. pag. 7, ordinanza del 3/7/2020).
E però, non chiarisce il Tribunale quali siano questi presupposti, se non col generico riferimento alla 'speciosità e complessità' delle questioni trattate, a fronte di una totale soccombenza della parte ricorrente. Non risulta quindi la ricorrenza di quelle ragioni, evocate nell'ordinanza della Suprema Corte prima richiamata, in presenza delle quali può disporsi la compensazione, altrimenti sostanzialmente penalizzandosi il soggetto che è risultato vincitore.
Ora, è innegabile che all'esito del giudizio di prime cure, l'appellato è risultato soccombente, risultando del tutto disattesa la sua pretesa e fondate quindi le ragioni di contrasto, di guisa che andava condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio: né si ravvisano specifiche ragioni idonee a giustificarne la compensazione, non venendo in rilievo questioni particolari né essendo richiesto particolare approfondimento, in fatto o giuridico. Ne deriva che il gravame va accolto, con la riforma dell'ordinanza di prime cure nel capo relativo alle spese.
Passando alla quantificazione delle stesse, considerando il valore della domanda pari a € 59.490,00, del rapporto processuale verso una sola parte soccombente (il ricorrente verso il quale era approntata la difesa), tenendo conto del rito, della linearità della causa, dell'assenza di incombenti istruttori (come dallo stesso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 appellante evidenziato) e appunto di questioni complesse da risolvere, si perviene all'importo di € 6.000,00 per i compensi, a cui vanno aggiunti gli esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, la liquidazione
(rapportando il valore all'ammontare delle spese di lite, oggetto in questa sede del dibattito processuale) come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 28/8/2020 avverso l'ordinanza n. 4013/2020 resa dal Tribunale di
Palermo il 3/7/2020, e in riforma di detta ordinanza: condanna , nella qualità di procuratore generale di Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di delle spese del primo
[...] Parte_1
grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge;
conferma nel resto l'impugnata ordinanza.
DA , nella qualità di procuratore generale di Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore di delle spese del presente
[...] Parte_1
giudizio, liquidate in € 2.400,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, IVA e CPA per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
EP De EG ON LI RA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6