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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2390/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15109/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920259002565846000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1533/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.Il ricorrente – sig. Ricorrente_2 - ha, previa sospensiva, impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 089 20259002565846000, notificata in data 20 giugno 2025, per la somma di Euro 652.812,76, e le cartelle di pagamento indicate.
Parte attrice ha dedotto motivi di censura chiedendo l'annullamento degli atti gravati.
2.L'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
-l'incompetenza territoriale della Corte di Roma, si chiede di dichiarare incompetente la Corte di Giustizia
Tributaria di Roma, in quanto essendo l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Pistoia ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 546/1992, è competente la CGT in base alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto;
· inammissibilità e infondatezza nel merito.
3. Va rilevata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Roma adita.
In base all'art. 4 del rito, per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla Agenzia Entrate Riscossione della sede di Pistoia;
deve essere quindi affermata la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Pistoia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia di primo grado di
Pistoia con termine di 3 mesi dalla comunicazione del presente dispositivo per la riassunzione del processo dinanzi alla Corte competente.
Così deciso in Roma, il 10.02.2026
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Di Benedetto
RN NT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15109/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920259002565846000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1533/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.Il ricorrente – sig. Ricorrente_2 - ha, previa sospensiva, impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 089 20259002565846000, notificata in data 20 giugno 2025, per la somma di Euro 652.812,76, e le cartelle di pagamento indicate.
Parte attrice ha dedotto motivi di censura chiedendo l'annullamento degli atti gravati.
2.L'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
-l'incompetenza territoriale della Corte di Roma, si chiede di dichiarare incompetente la Corte di Giustizia
Tributaria di Roma, in quanto essendo l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Pistoia ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 546/1992, è competente la CGT in base alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto;
· inammissibilità e infondatezza nel merito.
3. Va rilevata la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Roma adita.
In base all'art. 4 del rito, per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla Agenzia Entrate Riscossione della sede di Pistoia;
deve essere quindi affermata la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Pistoia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia di primo grado di
Pistoia con termine di 3 mesi dalla comunicazione del presente dispositivo per la riassunzione del processo dinanzi alla Corte competente.
Così deciso in Roma, il 10.02.2026
Il Relatore Il Presidente Giuseppe Di Benedetto
RN NT