CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CUCCARO MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Trentino IS S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0122189920250071098 SUPERBOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sub RG 277/2025 Ricorrente_1 – premesso di aver acquistato l'autovettura Audi, modello A6, 5a serie, targata Targa_1, con impianto di alimentazione ibrido – adiva questa Corte per sentire accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento di cui in epigrafe, derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica provinciale anno di imposta 2023 emessa per conto della Provincia Autonoma di Trento, del valore iniziale di euro € 683,74.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come la vettura - immatricolata una prima volta il 28/01/2020 in
Germania e il 22/04/2021 in Provincia di Trento - rientrasse nella categoria di quelle esonerate dal pagamento del tributo per il primo quinquennio di immatricolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 ter della L.P. 11/09/1998 n.10, vigente in corso di entrambe le immatricolazioni;
affermava, inoltre, come la successiva L.P. 22/2021, che ha rimodulato temporalmente l'esenzione a seconda delle quantità di emissioni di anidride carbonica e del luogo di immatricolazione, di cui ai commi 6 octies, 6 decies e 6 undecies, si applicasse solo alle immatricolazioni successive al 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, a quelle avvenute in
Paesi extra UE, in quanto l'interpretazione secondo cui la Germania sarebbe parte dei Paesi “esteri”, violerebbe i Trattati sul funzionamento UE e si discosta dall'interpretazione della Corte di giustizia.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Trentino IS S.p.A. evidenziava come l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguardasse solo le autovetture immatricolate “nuove” in Provincia e come l'auto del ricorrente non potesse essere qualificata come tale essendo già stata immatricolata in Germania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 4 comma 6 ter della L.P. 11/09/1998 n.10 vigente tanto all'epoca dell'immatricolazione dell'auto in
Germania che in Provincia di Trento, dispone che “i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni”.
Secondo Trentino IS l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguarderebbe i soli veicoli immatricolati per la prima volta in Provincia di Trento.
Tale tesi è priva di solido aggancio normativo, dal momento che la norma appena richiamata non richiede minimamente che l'immatricolazione avvenga per la prima volta in Provincia di Trento.
Ciò trova indiretta conferma nell'aggiunta al comma 6 ter, ad opera dell'art. 3 della L.P. 27 dicembre 2021
n. 22, del seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso di specie la vettura del ricorrente è certamente entrata nella competenza tributaria della Provincia di Trento in data anteriore al 31/12/2021 e, conseguentemente, deve ritenersi esonerata dal pagamento della tassa automobilistica per cinque anni a decorrere dalla prima immatricolazione (avvenuta in Germania il 28/1/2020).
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata.
In considerazione della novità della questione trattata ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso a spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CUCCARO MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Trentino IS S.p.a. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0122189920250071098 SUPERBOLLO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso sub RG 277/2025 Ricorrente_1 – premesso di aver acquistato l'autovettura Audi, modello A6, 5a serie, targata Targa_1, con impianto di alimentazione ibrido – adiva questa Corte per sentire accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/illegittimità dell'ingiunzione fiscale di pagamento di cui in epigrafe, derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica provinciale anno di imposta 2023 emessa per conto della Provincia Autonoma di Trento, del valore iniziale di euro € 683,74.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come la vettura - immatricolata una prima volta il 28/01/2020 in
Germania e il 22/04/2021 in Provincia di Trento - rientrasse nella categoria di quelle esonerate dal pagamento del tributo per il primo quinquennio di immatricolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 ter della L.P. 11/09/1998 n.10, vigente in corso di entrambe le immatricolazioni;
affermava, inoltre, come la successiva L.P. 22/2021, che ha rimodulato temporalmente l'esenzione a seconda delle quantità di emissioni di anidride carbonica e del luogo di immatricolazione, di cui ai commi 6 octies, 6 decies e 6 undecies, si applicasse solo alle immatricolazioni successive al 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, a quelle avvenute in
Paesi extra UE, in quanto l'interpretazione secondo cui la Germania sarebbe parte dei Paesi “esteri”, violerebbe i Trattati sul funzionamento UE e si discosta dall'interpretazione della Corte di giustizia.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Trentino IS S.p.A. evidenziava come l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguardasse solo le autovetture immatricolate “nuove” in Provincia e come l'auto del ricorrente non potesse essere qualificata come tale essendo già stata immatricolata in Germania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 4 comma 6 ter della L.P. 11/09/1998 n.10 vigente tanto all'epoca dell'immatricolazione dell'auto in
Germania che in Provincia di Trento, dispone che “i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni”.
Secondo Trentino IS l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguarderebbe i soli veicoli immatricolati per la prima volta in Provincia di Trento.
Tale tesi è priva di solido aggancio normativo, dal momento che la norma appena richiamata non richiede minimamente che l'immatricolazione avvenga per la prima volta in Provincia di Trento.
Ciò trova indiretta conferma nell'aggiunta al comma 6 ter, ad opera dell'art. 3 della L.P. 27 dicembre 2021
n. 22, del seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso di specie la vettura del ricorrente è certamente entrata nella competenza tributaria della Provincia di Trento in data anteriore al 31/12/2021 e, conseguentemente, deve ritenersi esonerata dal pagamento della tassa automobilistica per cinque anni a decorrere dalla prima immatricolazione (avvenuta in Germania il 28/1/2020).
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata.
In considerazione della novità della questione trattata ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso a spese compensate.