Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del
4\2\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 417\2024 r.g. promossa da:
in persona Parte_1 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Marco Fazio appellante
CONTRO
, nata a [...] C.F. CP_1 C.F._1
appellata contumace
OGGETTO: reiscrizione elenchi lavoratori agricoli e ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso depositato in data 28\8\2024 l' proponeva appello avverso la sentenza n. 916\2024 del 23\5\2024 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva riconosciuto a il diritto all'iscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2008 per 102 giornate alle
CP_ dipendenze della ditta EM AN IA, condannando l'
a procedere alla suddetta iscrizione ed a pagare le spese di lite integralmente.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia e ne chiedeva l'integrale riforma oltre alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il primo motivo di impugnazione l' si duole del comportamento processuale della che a seguito dell'annullamento del suo rapporto CP_1
lavorativo alle dipendenze della ditta EM AN IA, avrebbe proposto diversi ricorsi avverso il medesimo verbale di accertamento e aventi ad oggetto la reiscrizione negli elenchi per il periodo 2008/2013 CP_2 con il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione nonché il diritto alla corresponsione di qualsiasi beneficio di carattere previdenziale spettante per legge.
Precisa in particolare che nella medesima udienza di discussione in relazione a due controversie vertenti tra le medesime parti ( e ) ed aventi il CP_1 CP_2
medesimo petitum sostanziale (reiscrizione Riolo elenchi nominativi 2008) il primo giudice abbia emesso due distinte sentenze (identiche, la n. 915 e la n.
916), in due distinti procedimenti non riuniti.
Rileva la violazione del principio che impone la riunione dei giudizi ex art. 273 che comporterebbe la nullità della sentenza.
L'argomentazione è inesatta. Per giurisprudenza costante (per tutte Cass. sez.
III 19693/2008) il provvedimento di riunione è espressione del potere ordinatorio del Giudice ed il suo esercizio è incensurabile e l'omessa riunione non è sanzionata da nullità nè può essere denunciata in appello quale vizio di omessa pronuncia.
Anche il secondo motivo di appello concerne la proliferazione dei giudizi, sotto il diverso aspetto dell'abuso del processo da parte della . L'abusivo CP_1
frazionamento, nell'interpretazione adottata ormai costantemente dopo l'intervento di Cass. SS.UU. 4091/2017, non comporta tuttavia la nullità o
Pag. 2 di 6 improcedibilità della domanda, ma al più, ove si tratti esattamente della stessa domanda, la necessità di sottoporre la questione alle parti ex art. 101 c.p.c. CP_ Lo stesso ammette del resto che le conseguenze dell'abuso del processo sono essenzialmente di natura deontologica e possono riverberarsi più che altro sulla regolamentazione delle spese di lite. L'istituto pone infatti il problema della condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che prescinde dal dolo o colpa grave e ha funzione sanzionatoria.
Il terzo motivo riguarda la mancata valutazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza 88/2021 di questa Corte con la quale è stato acclarato che il titolare della ditta assuntamente datrice di lavoro della non gestiva CP_1
un'attività agricola tale da giustificare l'assunzione di dipendenti. Tale motivo si ricollega a quelli di merito, con i quali si ripercorrono le numerose incongruenze e falsità riscontrate in sede ispettiva riguardo alla ditta in esame,
CP_ asseverate da questa Corte col predetto giudicato. L' ragionevolmente si lamenta della completa pretermissione di ogni serio esame del verbale ispettivo.
Con altra doglianza lamenta l'omesso vaglio, da parte del giudice, dell'attendibilità dei testi di controparte che, come altri assunti in analoghi giudizi riguardanti l'attività lavorativa prestata in favore della ditta in oggetto, sarebbero ormai adusi a prestare testimonianze incrociate nonché la violazione
CP_ del diritto di difesa dell' in relazione al mancato pronunciamento del giudice di primo grado sulle richieste istruttorie dell'istituto previdenziale.
In ultimo censura la sentenza di primo grado sostenendo che il giudice a quo non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell'onere della prova. In particolare, l'istituto previdenziale avrebbe contestato la valenza probatoria del pagamento della retribuzione in contanti nonché l'allegazione al ricorso delle buste paga, laddove invece parte appellata non avrebbe provato l'esistenza del presunto rapporto di lavoro.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nella fattispecie in esame, la ha agito CP_1
per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2008. Come tale avrebbe dovuto fornire la prova
Pag. 3 di 6 della sussistenza di un valido rapporto lavorativo con la ditta EM
CP_ AN IA. Al contempo l' ha legittimamente contrapposto elementi di fatto (accertamento ispettivo) volti a contestare l'effettività del rapporto che l'organo giudiziario avrebbe dovuto valutare, seppur liberamente, unitamente al restante materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento (Corte di cassazione sezione lavoro sentenza del 2 agosto 2012
n. 13877). Orbene il giudice di primo grado ha fatto riferimento solo alle risultanze della prova testimoniale senza in alcun modo analizzare il verbale ispettivo.
Quanto alle buste paga, ne va evidenziata la ridotta valenza, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale da parte del datore di lavoro e per di più resa in relazione a prestazioni lavorative di cui è stato contestato il carattere fittizio.
In ordine alla prova testimoniale, non può non rilevarsi la scarsa attendibilità dei testi assunti ( e ) in ragione del fatto Testimone_1 Tes_2 che, a seguito dell'accertamento ispettivo, essi sono stati individuati nel novero dei lavoratori il cui rapporto di natura dipendente con la ditta in oggetto è stato
CP_ contestato ed hanno pure avviato analoghi giudizi nei confronti dell' Essi hanno, conseguentemente, un interesse alla decisione favorevole al lavoratore dell'odierna controversia che, seppure non ne determini l'incapacità a testimoniare, impone di valutare le dichiarazioni rese con prudente apprezzamento. In più le loro dichiarazioni appaiono estremamente generiche, avendo i testi solo riferito di avere lavorato insieme alla ricorrente e precisando che tutti loro si occupavano prevalentemente nel dare da mangiare al bestiame e nella pulizia dei terreni e che il titolare assegnava loro i compiti, consegnando a fine mese la paga. Non hanno dunque fornito una qualunque indicazione individualizzante il rapporto di lavoro proprio della piuttosto riferendo di CP_1
una attività svolta insieme.
Vi sono poi le risultanze emergenti dall'accertamento ispettivo, che. come già detto, il giudice di primo grado non ha valutato e che possono così riassumersi: : a) il EM AN, già titolare di partita IVA, dal
Pag. 4 di 6 CP_
9.04.2002 per colture olivicole, ha in data 6/08/2002 inoltrato all' una denuncia aziendale per l'assunzione di manodopera in agricoltura;
b) il 13 maggio 2011 ha inviato telematicamente all'Istituto altra denuncia aziendale ove ha dichiarato che l'attività agricola era stata avviata nel 1985 - quando egli aveva appena 13 anni, denunciando un'attività di allevamento di bovini con 38 vacche, 5 vitelli e 9 bovine femmine, allo stato brado, in agro di Tortorici, senza possesso di terreno per l'allevamento di detta mandria;
c) nonostante un fabbisogno dichiarato di circa 300 giornate annue, ha invece denunciato dal
2008 al 2013 circa 50 lavoratori per anno per 5000 giornate;
d) l'azienda è risultata priva di alcuna autorizzazione alla trasformazione del latte;
e) per la manodopera denunciata non è stata versata nessuna contribuzione previdenziale;
f) dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi) è emerso un considerevole divario tra il volume di affari ed il costo del personale: nello specifico è stato verificato che per l'anno 2009 a fronte di un volume di affari di € 20.773,00 sarebbero state erogate retribuzioni per ben €
236.912,00; per l'anno 2010 a fronte di un volume di affari di € 14.866,00 sarebbero state erogate retribuzioni per € 326.599,00; per l'anno 2013 a fronte di un volume di affari del tutto irrisorio sarebbero state erogate retribuzioni per
€ 291.519,00, superandosi tra il 2008 ed il 2013 ampiamente il milione di euro.
L'assenza di redditività dell'azienda getta già di per sé una luce di forte sospetto su rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Peraltro, proprio tali elementi sono stati valutati da questa Corte che con la
CP_ sentenza del n. 88/2021(prodotta dall' ha rigettato la domanda volta ad accertare l'illegittimità del verbale ispettivo avanzata dal EM
AN IA. Qui si afferma “a fronte di tale corposo quadro indiziario, indicativo della fittizietà del ricorso a manodopera retribuita, corroborato anche da riscontri documentali constatatati direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata, il presunto datore di lavoro non ha offerto idonee risultanze di segno contrario”.
In definitiva ritiene questa Corte che alla stregua dell'accertamento ispettivo e tenuto conto degli evidenziati limiti soggettivi ed oggettivi delle deposizioni
Pag. 5 di 6 acquisite, non sia stata raggiunta la prova attestante il rapporto di lavoro preteso dalla sicché la sua correlata domanda volta ad ottenere CP_1
l'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2010 va rigettata.
Stante la soccombenza, le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell'appellata Quanto alla liquidazione dell'importo va rilevato che le cause di valore indeterminabile, come quella in esame, si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26000,00. Poiché il quarto scaglione scatta quando si superi tale valore, e considerato che è evidente il mancato superamento nel caso di specie, si deve applicare il terzo scaglione. Va tenuto altresì conto del minimo tariffario in considerazione della serialità e semplicità delle questioni trattate, sicché le spese possono liquidarsi, come in dispositivo.
Quanto alla condanna ex art. 96 3^ comma per abusiva proliferazione processuale va rilevato che identica richiesta è già stata accolta da questo
Collegio nell'analogo giudizio iscritto al n. R.G. 416/2024 vertente tra le medesime parti e definito all'udienza del 28 gennaio 2025 con sentenza n.
61/2025.
P. Q. M.
in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte da
[...]
con il ricorso del 13/7/2015; CP_1
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate per compensi che liquida in € 2697,00 per il primo grado di lite e in € 1984,00 per il presente appello oltre quelle CP_ inerenti pagamento del contributo unificato da parte dell'
Messina, così deciso il 5/2/2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia Dott. B. Catarsini
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