TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 649
TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di comunicazione di avvio del procedimento

    Il vizio non è irrilevante, in quanto la vicenda presenta dubbi profili fattuali e giuridici, di tal ché non può ritenersi che l’esito del procedimento fosse vincolato.

  • Accolto
    Esercizio del potere di autotutela oltre il termine ragionevole

    Poiché nel provvedimento oggetto di impugnativa non c’è riferimento a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, l’autotutela avrebbe dovuto essere esercitata in un termine ragionevole, o comunque entro 12 mesi, secondo il testo dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, nel testo applicabile ratione temporis.

  • Accolto
    Mancanza di adeguata motivazione sull'interesse pubblico

    L’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare quali interessi pubblici, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, giustificassero l’esercizio del potere.

  • Accolto
    Erroneità delle motivazioni di merito e adempimento di obbligo di legge

    Parte ricorrente ha dedotto, senza essere sul punto contestata dall’amministrazione comunale costituita, che il frazionamento è obbligatoriamente avvenuto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13, comma 14-ter d.l. n. 201 del 2011, il quale ha imposto l’accatastamento dei fabbricati rurali. L’adempimento di un obbligo di legge, quindi, non può rappresentare manifestazione di un’illecita condotta di lottizzazione abusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 649
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 649
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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