Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2025, proposto da
RE LO OD, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Terinese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Nocera Terinese del 18 febbraio 2025, n. 113, avente ad oggetto la revoca in autotutela del tipo mappale reg. n. 958/2013 del 15 febbraio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Terinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Viene sottoposta al sindacato di questo Tribunale Amministrativo Regionale la determina adottata dal responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Nocera Terinese in data 18 febbraio 2025, n. 113, di «Revoca in autotutela del Tipo Mappale Reg. 958/2013 del 15.02.2013» .
Vi si legge che il 15 febbraio 2013 è stato depositato all’Ufficio del Catasto della Provincia di Catanzaro un frazionamento, registrato con protocollo n. 1280, relativo al terreno individuato al foglio 48, particelle 8, 9, 10, 144, 903, con contestuale variazione della destinazione d’uso di dette unità immobiliari.
L’amministrazione comunale ha rilevato in proposito che:
a) la suddivisione non poteva essere accettata «in quanto le Concessione rilasciate al Consorzio precludevano che il terreno assoggettato non poteva essere modificato per come riportato dal Regolamento edilizio “Tali costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a mq. 50.000,00 interamente di proprietà del richiedente la concessione (è ammissibile l’asservimento di superfici, sempre dello stesso proprietario, ricadenti nello stesso Comune di Nocera Terinese)”» ;
b) il rilascio della concessione « era subordinato alla trascrizione di assoggettamento del terreno foglio 48 particelle 8, 9, 10 e 144 di un’estensione di circa mq. 78.380» ;
c) inoltre, il cambio di destinazione sarebbe stato richiesto in mancanza di conformità urbanistica, non sussistendo alcun titolo edilizio e rappresentando il frazionamento la realizzazione di una lottizzazione abusiva.
Perciò è stata disposta la «revoca» del frazionamento.
2. – Ad impugnare il provvedimento è stato RE LO OD, il quale ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per i seguenti vizi:
i) mancherebbe la comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe dovuto precedere l’esercizio del potere di autotutela decisoria;
ii) il potere di autotutela sarebbe stato esercitato dopo un notevolissimo lasso di tempo, sicuramente non ragionevole e superiore a quello previsto dall’art. 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi escludere che vi sia stata dolosa falsa rappresentazione di fatti;
iii) in ogni caso, il Comune di Nocera Terinese non avrebbe indicato quelle ragioni di interesse pubblico idonee a sorreggere il provvedimento di autotutela vi fossero;
iv) nel merito, sarebbero erronee le ragioni che hanno indotto l’amministrazione all’adozione del provvedimento impugnato: le unità immobiliari oggetto del frazionamento, regolarmente realizzate in forza di concessioni edilizie del 14 giugno 1977 e del 17 ottobre 1985, n. 847, nonché del permesso di costruire del 18 ottobre 2000, n. 1447, non sono state censite in catasto sino al 2013, allorché si è dunque provveduto alla loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 13, comma 14- ter d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, l. 22 dicembre 2011, n. 214; le operazioni riconnesse al frazionamento, quindi, non potrebbero essere in nessun modo ritenute attuative di una lottizzazione abusiva; sotto altro profilo, i concetti di «lotto minino» , «asservimento» e «sottoscrizione di convenzioni e atti unilaterali» sarebbero stati introdotti nella disciplina urbanistica regionale dopo il rilascio del permesso di costruire n. 1447 del 2000; infine, la variazione catastale da D/1 a D/10 non sarebbe che la rettifica di un mero errore tecnico, non essendo la categoria D/1 confacente con le destinazioni d’uso dei fabbricati principali e strumentali, che non ha comportato alcun aumento del carico urbanistico;
3. – Con ordinanza del 15 maggio 2025, n. 233, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento, limitatamente alla parte in cui esso dispone «di provvedere alla verifica e sospensione di ogni attività produttiva basata e facente riferimento alle particelle di terreno ed immobili frazionati e variati nella destinazione d’uso, essendo dette variazioni inibitorie in riferimento alle eventuali autorizzazioni all’esercizio di attività produttiva» .
4. – In vista della trattazione nel merito del ricorso, si è costituito per resistere il Comune di Nocera Terinese.
Ha dedotto l’irrilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento, la cui disciplina sarebbe comunque di dubbia applicazione; infatti, il provvedimento emanato avrebbe natura vincolata, sicché l’incombente sarebbe un inutile allungamento dei tempi dell’azione amministrativa.
Ha sostenuto la doverosità dell’intervento repressivo innanzitutto di una lottizzazione abusiva, in quanto la suddivisione dei terreni ricadenti nello strumento urbanistico PSC nell’Ambito E2 - Agricolo speciale non potrebbe generare particelle dall’estensione inferiore a 50.000 mq; d’altra parte, le concessioni edilizie rilasciate non già all’odierno ricorrente ma al Consorzio Agricolo Scavigno precludevano che il terreno assoggettato all’edificazione potesse essere modificato. Inoltre, il Comune era intervenuto a contrastare una variazione catastale abusiva, in quanto non assoggettata a nessun titolo edilizio.
5. – Il ricorso è stato infine trattato e spedito in decisione all’udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
6. – Il Tribunale non può, preliminarmente, esimersi dal rilevare una certa difficoltà di inquadramento del provvedimento di cui si tratta, il quale va a intervenire non già su provvedimenti emanati dalla stessa amministrazione (annullando, per esempio, titoli edilizi) o sulla realtà fattuale rilevante ai fini edilizi (ordinando, per esempio, la demolizione di un manufatto abusivo), ma revocando un frazionamento catastale, vale a dire su un atto del privato inerente ai dati riportati dai registri catastali, tenuti dall’Agenzia del Territorio.
Non a caso, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 17 febbraio 2025, n. 1870, aveva risposto alla sollecitazione del Comune intimato a intervenire sul frazionamento (sollecitazione pervenuta con nota del Comune di Nocera Terinese datata 10 gennaio 2025, n. 399), ricordando che «le disposizioni che regolamentano le operazioni catastali costituiscono un corpus normativo di settore che ha rapporti con altre discipline, ma rispetto alle quali è autonomo. Tale autonomia trova fondamento, fra l’altro, nel Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n.1142, nonché nell’Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, così come decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 In tal senso, vi è piena autonomia fra l’ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio. Pertanto, la richiesta in argomento non può essere accolta» .
7. – Ciò premesso, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso.
7.1. – Innanzitutto, è ammesso dalla stessa amministrazione che il privato non è stato coinvolto nel procedimento.
Il vizio non è irrilevante, in quanto la vicenda presenta dubbi profili fattuali e giuridici, di tal ché non può ritenersi che l’esito del procedimento fosse vincolato.
7.2. – In secondo luogo, indipendentemente dai dubbi di inquadramento sistematico illustrati al § 6, non pare potersi revocare in dubbio che il Comune di Nocera Terinese abbia inteso esercitare non già un potere di revoca, bensì di annullamento, per rimuovere la ritenuta illegittimità del frazionamento operato nel 2013.
Dunque, poiché nel provvedimento oggetto di impugnativa non c’è riferimento a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, l’autotutela avrebbe dovuto essere esercitata in un termine ragionevole, o comunque entro 12 mesi, secondo il testo dell’art. 21- octis l. n. 241 del 1990, nel testo applicabile ratione temporis .
7.3. – Ancora, l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare, cosa che non ha fatto, quali interessi pubblici, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, giustificassero l’esercizio del potere.
7.4. – Infine, parte ricorrente ha dedotto, senza essere sul punto contestata dall’amministrazione comunale costituita, che il frazionamento è obbligatoriamente avvenuto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13, comma 14- ter d.l. n. 201 del 2011, il quale ha imposto l’accatastamento dei fabbricati rurali.
L’adempimento di un obbligo di legge, quindi, non può rappresentare manifestazione di un’illecita condotta di lottizzazione abusiva.
8. – Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato e regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Nocera Terinese del 18 febbraio 2025, n. 113.
Condanna il Comune di Nocera Terinese, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di RE LO OD, con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
CE LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LL | VO CO |
IL SEGRETARIO