Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 12/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 6150 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato fi Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'accertamento
del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA:
A) del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno S.S..,-OMISSIS- sez. -OMISSIS-Scuola secondaria Primo Grado Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 30 ore di cui necessita;
B) del PEI a.s. 2025-2026, modello H, trasmessi con nota prot-OMISSIS-del 13.11.2025;
C) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Si premette che con ordinanza collegiale, n. -OMISSIS- del 17.12.2025, la Sezione così provvedeva circa il ricorso in epigrafe:
“Rilevato che con decreto cautelare, n. -OMISSIS- del 14.11.2025, era accolta l’istanza di decreto cautelare monocratico, presentata da parte ricorrente, nei seguenti termini:
“Rilevato che i ricorrenti instano per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (30 ore), anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che gli stessi instano, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92), e di quanto emerge dal verbale del G.L.O. del 6.11.2025: “Si è fatto presente che l’alunno, a differenza dell’anno precedente, ha al momento una copertura oraria di 18 ore e che tali ore sono insufficienti in quanto, come evidenziato nel PEI, ha bisogno del supporto del docente di sostegno sia nelle varie attività didattiche che per assolvere i bisogni primari. Pertanto i presenti concordano sulla necessita di una copertura totale delle ore settimanali (30 ore) previste dal piano di studi per garantire il suo successo formativo”;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dai ricorrenti in giudizio, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame del provvedimento impugnato, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 17 dicembre 2025”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione tra cui una relazione del d.s. dell’Istituto resistente, dove inter alia si legge: “Per tali motivazioni, dovendo l’alunno frequentare, per l’a. s. 2025/26, la seconda classe della scuola secondaria di primo grado di questo Istituto comprensivo per 30 ore settimanali, necessita di ore di sostegno per l’intero tempo scuola, come si evince dal PEI del 6/11/2025. Si evidenzia un monte ore di supporto didattico insufficiente rispetto al reale fabbisogno mostrato dall’alunno. Pertanto si rende necessario e urgente assicurare a -OMISSIS-un sostegno permanente e continuo nella misura massima consentita dalla legge e adeguata alla sua grave patologia, per un trattamento pedagogico e didattico congiunto (di base e di sostegno), corrispondente all’intero numero di 30 ore settimanali di lezione previste dalla classe e dall’ordine di scuola frequentato, al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzione, alla crescita educativa, all’integrazione e alla partecipazione alla vita sociale sia dell’alunno diversamente abile sia degli altri alunni della classe”;
Rilevato che in data 9.12.2025 era prodotto dall’Amministrazione il P.E.I. a.s. 2025/2026 rimodulato, con attribuzione al minore di 30 ore di sostegno scolastico settimanale;
Rilevato, peraltro, che parte ricorrente depositava note difensive, in data 16.12.2025, in cui rappresentava che “l’Istituzione scolastica ancora non ha ottemperato al decreto cautelare n. -OMISSIS- del 14.11.2025”;
Rilevato, pertanto, che a fronte di affermazioni categoriche del d.s. dell’Istituto resistente, circa la necessità del sostegno per l’intero orario scolastico, ed a fronte della rimodulazione del P.E.I. per l’a.s. in corso, in tali sensi (30 ore settimanali), pur tuttavia, dalla recisa affermazione di parte ricorrente, che lamenta ancora la mancata esecuzione del d.c. monocratico suddetto, si ricava che evidentemente le ore di sostegno, ulteriori rispetto alle 18 inizialmente attribuite, non sono state ancora, di fatto, attivate;
Rilevato, pertanto, che parte resistente (segnatamente, il d.s. dell’Istituto resistente) dovrà, nel termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, riferire – con compiuta relazione di chiarimenti – circa le ragioni per le quali, allo stato, il minore non pare fruire delle ore di sostegno settimanali in numero di trenta, nonostante che le stesse siano state ormai assegnate in tal misura, come da indicazione contenuta nel P.E.I. rimodulato, trasmesso, a questo Tribunale, in data 9.12.2025;
Si rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio dell’8.01.2026, restando riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e circa le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina gli incombenti istruttori di cui in parte motiva, ponendoli a carico di parte resistente, da adempiersi nel termine perentorio, ivi specificato.
Rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio dell’8.01.2026”.
Si rileva che, in data 6.01.2026, parte ricorrente depositava note difensive del seguente tenore: “Si rappresenta che l’Amministrazione scolastica resistente non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla mancata ottemperanza al decreto cautelare n. -OMISSIS- del 14 novembre 2025; si chiede, pertanto, che il Tribunale voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, disponendo la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del provvedimento cautelare, con condanna dei resistenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’istante difensore dichiaratosi antistatario”.
All’udienza in c.d.c. dell’8 gennaio 2026, il ricorso passava in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione dello stesso con sentenza, ex art. 60 c.p.a..
Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere effettivamente deciso con sentenza breve che l’accolga, e che per l’effetto annulli, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, gli atti impugnati, e ciò stante quanto sopra diffusamente argomentato, circa la necessità che il minore sia seguito da un insegnante di sostegno per trenta ora settimanali (necessità del resto riconosciuta dallo stesso Istituto resistente che ha anche rimodulato, in tali sensi, il P.E.I. a.s. 2025/2026, ma che pure, allo stato, non ha assegnato concretamente, al minore, le ore di sostegno, come sopra quantificate); con obbligo, in sede conformativa, per lo stesso Istituto resistente, di assegnare concretamente le ore di sostegno in questione al minore, nel termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta che a tanto provveda, in caso di eventuale ulteriore inadempimento da parte dell’Istituto in questione, previa istanza di parte debitamente notificata, e con condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi di lite, per la regola della soccombenza, quantificati come in dispositivo e con attribuzione al difensore dei ricorrenti medesimi, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 cp.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto annulla, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, i provvedimenti impugnati, con gli obblighi conformativi che ne discendono, a carico dell’Amministrazione Scolastica, precisati in parte motiva.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dei ricorrenti medesimi, antistatario, ex art. 93 cp.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.