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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73042 Casarano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TUJ 19000010 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Atto di Accertamento evidenziato in epigrafe, con il quale le è stato contestato l'omesso pagamento dell'imposta denominata “ecotassa”, in conseguenza dell'acquisto di un'autovettura usata da Stato estero (CH) il 24/05/2017, immatricolata in Italia il 19/09/2019, e le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.368,74.
La ricorrente ha eccepito che al caso di specie sarebbe applicabile il comma 1042, art. 1, della L. n. 145/2018 in virtù del quale, ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (all'estero) e l'immatricolazione (in Italia) del veicolo, debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal citato provvedimento normativo.
Poiché l'acquisto del veicolo non ricade in tale lasso temporale il tributo non sarebbe applicabile.
Si è ritualmente costituita l'AdE che ha contestato tale interpretazione normativa ed ha affermato che nel caso di specie sarebbe applicabile il comma 1043 della stessa norma.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le disposizioni normative di cui alla citata L. n. 145/2018, con specifico riferimento ai commi 1042 e 1043, devono essere interpretate sotto un profilo logico e sistematico, fondato sull'art. 12 delle Preleggi, superando il dato letterale per ricercare la ratio legis e il contesto complessivo dell'ordinamento, individuando la finalità socio-economica della norma, in un profilo di coordinamento con le altre disposizioni e i principi superiori, garantendo coerenza interna.
Con le su richiamate disposizioni normative il legislatore ha inteso disincentivare la circolazione di auto altamente inquinanti sul suolo nazionale nel triennio 2019-2021, al fine di ridurre le emissioni dannose di monossido di carbonio. Pertanto si ritiene che nel caso di specie l'introduzione nel territorio italiano dell'autovettura acquistata dalla ricorrente alcuni anni prima del triennio su richiamato, ricada nell'egida del su citato comma 1043 che dispone l'applicazione del tributo ai veicoli provenienti dall'estero e che vengono messi in circolazione in Italia nel triennio 2019-2021.
La peculiarità e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce il 12/11/2025
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73042 Casarano LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TUJ 19000010 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Atto di Accertamento evidenziato in epigrafe, con il quale le è stato contestato l'omesso pagamento dell'imposta denominata “ecotassa”, in conseguenza dell'acquisto di un'autovettura usata da Stato estero (CH) il 24/05/2017, immatricolata in Italia il 19/09/2019, e le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.368,74.
La ricorrente ha eccepito che al caso di specie sarebbe applicabile il comma 1042, art. 1, della L. n. 145/2018 in virtù del quale, ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (all'estero) e l'immatricolazione (in Italia) del veicolo, debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal citato provvedimento normativo.
Poiché l'acquisto del veicolo non ricade in tale lasso temporale il tributo non sarebbe applicabile.
Si è ritualmente costituita l'AdE che ha contestato tale interpretazione normativa ed ha affermato che nel caso di specie sarebbe applicabile il comma 1043 della stessa norma.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le disposizioni normative di cui alla citata L. n. 145/2018, con specifico riferimento ai commi 1042 e 1043, devono essere interpretate sotto un profilo logico e sistematico, fondato sull'art. 12 delle Preleggi, superando il dato letterale per ricercare la ratio legis e il contesto complessivo dell'ordinamento, individuando la finalità socio-economica della norma, in un profilo di coordinamento con le altre disposizioni e i principi superiori, garantendo coerenza interna.
Con le su richiamate disposizioni normative il legislatore ha inteso disincentivare la circolazione di auto altamente inquinanti sul suolo nazionale nel triennio 2019-2021, al fine di ridurre le emissioni dannose di monossido di carbonio. Pertanto si ritiene che nel caso di specie l'introduzione nel territorio italiano dell'autovettura acquistata dalla ricorrente alcuni anni prima del triennio su richiamato, ricada nell'egida del su citato comma 1043 che dispone l'applicazione del tributo ai veicoli provenienti dall'estero e che vengono messi in circolazione in Italia nel triennio 2019-2021.
La peculiarità e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lecce il 12/11/2025