Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
160/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
Dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9
rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Biffi e Tiziana Venturati
-RICORRENTI-
nei confronti di
Controparte_1
con sede in Fara Gera d'Adda, via Venezia n. 560, iscritta al registro delle
[...]
imprese di Bergamo al n. di c.f. e di p.Iva, numero REA BG- C.F._1 P.IVA_1
423108, in persona del titolare , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
C.F._1
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
IL TRIBUNALE
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; Controparte_1
considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dei ricorrenti e dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante l'inattività e la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese in data 10 ottobre 2024;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità
di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i. e la parte resistente non vi ha ottemperato;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;
ritenuto di indicare come curatore il dott. iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i.;
visto l'art. 49 c.c.i.i.;
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , Controparte_1
con sede in Fara Gera d'Adda, via Venezia n. 560, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n.
2 di c.f. e di p.Iva, numero REA BG- 423108, in persona del C.F._1 P.IVA_1
titolare , nato a [...] il [...] (c.f. ; CP_1 C.F._1
nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina Curatore il dott. Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato il giorno 14 ottobre 2025 ore 11;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
c.c.i.i.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e ai ricorrenti, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio
del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 18 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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